CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1568/2021, riservata in decisione all'udienza del
28.5.2025, con concessione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche nella qualità di eredi di , deceduto il C.F._2 Persona_1
23.01.2017, rappresentate e difese, giusta procura conferita a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, dall' avv. Gioacchino Sautariello (c.f.
), presso il cui studio, sito in Cimitile (NA) alla Via Bari n. 25, sono C.F._3
elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sergio Perotta, (c.f.
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale Capaldo-De Rosa C.F._5
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. e (c.f. Controparte_2 C.F._6 CP_3
), in qualità di eredi di , deceduto il 9.12.2018, C.F._7 Persona_2
RGn°1568/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
AS IN (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._8
Avellino (AV) alla Via Fioretti n. 10, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art.703 c.p.c., depositato il 30.11.2011, , Persona_1 [...]
ed convenivano innanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 Parte_2 [...]
e al fine di essere reintegrati nel possesso della servitù di Per_2 Controparte_1 passaggio esercitata, a piedi e con mezzi meccanici, su una striscia di terreno facente parte del fondo di proprietà dei resistenti, sito nel Comune di Montemiletto (AV), loc. Perillo o
Giardino, contrassegnato dalle p.lle 503 e 506 del foglio 9.
1.2 Segnatamente, i ricorrenti deducevano che, circa 6/7 mesi prima, i resistenti avevano apposto dei cancelli chiusi a chiave che, ostruendo la zona destinata al passaggio, impedivano completamente il transito e la coltivazione del fondo dominante di proprietà degli istanti, identificato catastalmente dalle p.lle 504 e 507 del foglio 9.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Persona_2 eccependo, in via preliminare, la tardività dell'azione proposta e, in Controparte_1
subordine, nel merito, la sua infondatezza.
1.4 Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 23.7.2012, accoglieva il ricorso interdittale;
avverso la stessa e interponevano reclamo ex art. 669 Persona_2 Controparte_1 terdecies c.p.c, che veniva accolto dal Collegio con ordinanza dell'8.11.2012 dichiarativa dell'inammissibilità dell'originaria domanda perché proposta oltre un anno dal preteso spoglio, termine sancito a pena di decadenza dall'art. 1168 comma 1 c.c.
1.5 Con istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c. depositata il 4.1.2013 gli originari ricorrenti chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito, onde sentir condannare
[...]
e al ripristino del possesso leso e al risarcimento dei danni Per_2 Controparte_1
subiti per la perdita economica derivata dal mancato accesso al fondo.
1.6 Si costituivano in giudizio e i quali, riportandosi Persona_2 Controparte_1
alla attività difensiva già svolta, chiedevano la conferma dell'ordinanza emessa all'esito della fase di reclamo ed il rigetto di ogni altra domanda.
RGn°1568/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Istruita la causa, il Tribunale di Avellino, con sentenza n.1668/2020, ha rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso e dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio, siccome formulata soltanto in fase conclusionale.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposta la domanda di reintegrazione del possesso, facendo risalire la conoscenza del denunziato spoglio, asseritamente consistito nell'apposizione dei cancelli da parte dei resistenti, ad oltre un anno prima della proposizione del ricorso ex art. 703 c.p.c, come accertato in forza delle dichiarazioni rese da , escusso quale teste addotto dagli stessi ricorrenti. Testimone_1
1.8 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16.11.2020, con atto di citazione notificato il
1.4.2021, ed , anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nelle more deceduto in data 23.1.2017, hanno proposto appello affidato a cinque
[...]
motivi di gravame.
1.9 Con il primo ed il secondo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha circoscritto la propria valutazione alle sole prove raccolte nella fase interdittale, fondando il proprio convincimento sulla prima dichiarazione resa dal teste informatore Tes_1
, trascurando le risultanze delle altre deposizioni testimoniali, tutte univoche nel
[...] collocare l'esercizio dell'azione possessoria entro l'anno dalla conoscenza dello spoglio clandestino perpetrato dalle controparti;
adducono che le espressioni utilizzate dal teste per contestualizzare il periodo in cui si era recato sui luoghi per verificare Tes_1
l'accaduto su richiesta dei ricorrenti, sia nella prima dichiarazione (“ottobre-novembre
2010”) sia in quella successivamente resa nella fase del merito possessorio (“verso fine anno 2010”), sono compatibili con la conoscenza dell'avvenuto spoglio nel dicembre 2010
o, al più, alla data del 30.11.2010, con conseguente tempestività dell'azione proposta in data 30.11.2011; soggiungono che l'onere di dimostrare la tardività dell'azione grava sui resistenti, i quali non hanno fornito a riguardo alcuna prova, non potendo essere usata a tal fine la fattura tardivamente prodotta, finalizzata ad accertare che il cancello era già stato apposto nel maggio 2010, e risultando le dichiarazioni rese dai testi di controparte assolutamente contraddittorie.
RGn°1568/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.10 Con il terzo motivo le appellanti impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di usucapione perché proposta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove tale domanda era stata avanzata già nell'istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c..
1.11 Con il quarto motivo ed insistono nella Parte_1 Parte_2
conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della impossibilità di accedere con uomini e mezzi al proprio fondo per ripulirlo e coltivarlo.
1.12 Con comparsa depositata in data 19.7.2021 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel CP_1 merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.13 All'udienza del 26.10.2021, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta morte dell'appellato , deceduto in data 9.12.2018. Persona_2
1.14 Con atto di citazione in riassunzione il giudizio è stato riassunto da
[...]
ed nei confronti dei chiamati all'eredità di , Parte_1 Parte_2 Persona_2
richiamando le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
1.15 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.6.2022, si sono costituiti in giudizio e in qualità di eredi di , Controparte_2 CP_3 Persona_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva per aver trasferito, con atto di donazione del
16.5.2022, la quota di comproprietà del fondo già in titolarità del de cuius alla zia
[...]
divenuta, pertanto, proprietaria esclusiva del terreno, sul quale le appellanti CP_1 invocano la pratica di passaggio.
1.16 All'udienza del 28.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini abbreviati ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 1.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 16.11.2020.
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione, eseguita dalle appellanti in forza di Pt_1
RGn°1568/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda citazione depositata nel fascicolo telematico in data 3.2.2022 a fronte dell'ordinanza di interruzione comunicata alle parti in data 26.10.2021.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 27183/2007), il processo interrotto è validamente riassunto, oltre che con ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, anche con citazione della parte a udienza fissa, purché questo atto sia corredato di tutti i requisiti formali necessari, soggettivi e oggettivi, per riattivare il rapporto processuale quiescente a norma dell'art. 297 c.p.c. In tal caso, per impedire l'estinzione del processo è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto che può avvenire anche successivamente.
Si è in particolare affermato che, ove l'atto abbia tutti i requisiti conformi al modello di
"comparsa" delineato dall'art. 125 disp. att., il principio di cui all'art. 156 c.p.c. lo affranca da ogni sospetto di nullità. Sul piano meramente morfologico, ove per la riassunzione sia previsto, come nella specie, il ricorso, la citazione ne incarna esaurientemente i contenuti, anche ove si consideri che la linea difensiva delle parti è già delineata nella fase processuale interrotta e la riassunzione mira unicamente a far riemergere il processo dallo stato di quiescenza, riattivato il quale le parti rientrano esattamente nella posizione in cui si trovavano all'accadimento del fatto interruttivo.
Nella misura, allora, in cui si ammette, al solo fine della riassunzione del processo interrotto, l'equipollenza della citazione al ricorso, è la notifica della citazione, quale strumento idoneo a ristabilire il contraddittorio nel processo già radicato, l'atto di cui si richiede il rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c., non rivestendo alcuna rilevanza il tempo in cui avvenga il deposito della citazione notificata.
Ciò posto, nella specie, la citazione in riassunzione ad udienza fissa, della quale non è in contestazione la completezza agli effetti dell'art. 125 disp. att. c.p.c. bensì soltanto la tempestività, è stata notificata a mezzo pec al difensore della parte già costituita, ex art. 170
c.p.c., e spedita per la notificazione ai chiamati all'eredità della parte deceduta
[...]
-atto cui deve aversi riguardo per il principio della scissione della notificazione, Per_2
che esclude l'imputabilità alla parte delle attività successive, estranee alla sua sfera di controllo e disponibilità- in data 25.1.2022, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale di interruzione del giudizio eseguita in data 26.10.2021, sancito
RGn°1568/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'art. 305 c.p.c nella formulazione vigente. Una volta intervenuta la notificazione entro detto termine, è del tutto irrilevante che il deposito dell'atto nel fascicolo telematico sia avvenuto nella successiva data del 3.2.2022.
2.2 In via gradatamente preliminare va affermata la legittimazione passiva di CP_2
nella qualità di eredi di .
[...] CP_3 Persona_2
Nel giudizio di reintegrazione del possesso è, infatti, irrilevante, al fine di escludere la legittimazione passiva di colui che si assuma essere stato autore dello spoglio, la circostanza che questi abbia perso la disponibilità del bene per averlo trasferito a terzi, perché anche in tale ipotesi la sentenza conserva la sua ragion d'essere, quantomeno allo scopo accessorio e consequenziale di legittimare la richiesta di risarcimento danni. Inoltre, la regola indicata dall'art. 1169 c.c. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perché, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 c.p.c. e in particolare quella di cui al comma 4, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa (Cass.
13377/2012).
Nel caso in esame, in cui gli appellati evocati in riassunzione hanno dedotto e comprovato l'avvenuto trasferimento, con atto del 16.5.2022, della quota di comproprietà dell'immobile già in titolarità del dante causa , indicato nell'originario ricorso quale Persona_2
(co)autore dello spoglio, resta ferma la loro legittimazione passiva nella qualità di eredi di quest'ultimo, poiché l'atto traslativo è successivo all'incardinamento del giudizio.
2.3 Nel merito i primi due motivi di gravame sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Va ribadito che l'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione possessoria incombe sull'attore, essendo il relativo termine di decadenza e non di prescrizione, onde la sua mancata decorrenza, costituendo condizione per l'esercizio dell'azione possessoria, deve essere provato da colui che agisce. Quando lo spoglio si assuma essere stato clandestino, l'attore in possessoria è tenuto a dimostrare la clandestinità dell'atto di violazione del possesso e la data della scoperta di esso, essendo implicito in una
RGn°1568/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tale situazione che il decorso del termine per la proposizione dell'azione non poteva cominciare a decorrere se non dal momento in cui la clandestinità fosse cessata e lo spossessato fosse venuto a conoscenza dell'illecito, o, quanto meno, avesse avuto la possibilità di venirne a conoscenza, facendo uso della normale diligenza che deve richiedersi nella cura dei propri interessi rispetto ai beni di cui si è in possesso (Cass.
1036/1995).
La regola probatoria sopra richiamata è stata correttamente applicata dal giudice a quo, il quale ha addossato ai ricorrenti l'onere di provare di aver avuto conoscenza dell'apposizione dei cancelli, denunciata quale condotta di spoglio avvenuta a loro insaputa, in data non anteriore al 30.11.2010, entro, cioè, l'anno precedente alla proposizione del rimedio ex art. 703 c.p.c. intentato con ricorso depositato il 30.11.2011.
Altrettanto infondata è la censura con cui le appellanti si dolgono della travisata valutazione delle risultanze istruttorie, sulle quali il giudice a quo ha fondato il convincimento sulla tardività dell'azione.
Procedendo alla rinnovata disamina delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 indotto dai ricorrenti di primo grado, si osserva che costui, escusso una prima volta nella fase interdittale quale informatore, dichiarava quanto segue: “..verso novembre fui chiamato dai ricorrenti che allarmati rilevavano l'apposizione di cancelli che impediva completamente loro di accedere al proprio fondo…tale situazione dei luoghi rilevai e la riportai nella mia consulenza tecnica. Verificai l'apposizione del cancello nell'ottobre- novembre 2010 e i ricorrenti mi dissero che era stato apposto da pochi giorni”.
Sulla scorta della deposizione richiamata nel suo tenore testuale è immune da vizi logici la conclusione del primo giudice secondo cui, pur a voler collocare la verifica eseguita sui luoghi dal teste l'ultimo giorno del mese di novembre (ovverosia il 30.11.2010), la conoscenza dell'apposizione dei cancelli da parte degli “spogliati” deve farsi risalire ad una data antecedente, avendo il teste dichiarato di essere stato precedentemente avvisato in via telefonica dalle parti, che, allarmate, lo avevano incaricato di portarsi sul posto per i relativi accertamenti.
La collocazione della conoscenza dell'avvenuto spoglio ad una data antecedente al
30.11.2010 non è stata, pertanto, frutto di una “opinione personale” ovvero di un travisamento del contenuto della deposizione da parte del primo giudice, come sostenuto
RGn°1568/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dagli appellanti, fondandosi, viceversa, proprio sulla coerente valutazione della narrazione dei fatti fornita dal dichiarante nel loro sviluppo cronologico.
Ad un diverso risultato non conduce il confronto con il tenore della seconda deposizione resa dallo stesso nella fase a cognizione piena, allorquando egli, più Tes_1 genericamente, collocava i fatti di cui è causa “alla fine dell'anno 2010”. Prestandosi, invero, l'espressione utilizzata dal teste a ricomprendere anche il mese di novembre, di cui egli aveva riferito nella prima dichiarazione, correttamente il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione sostanzialmente confermativa della prima ricostruzione. Del resto,
l'interpretazione seguita dal primo giudice è l'unica utile a salvaguardare l'attendibilità del teste, che risulterebbe gravemente minata ove si accedesse alla tesi degli appellanti secondo cui il aveva inteso, con la seconda dichiarazione, collocare la conoscenza dei Tes_1 fatti al mese di dicembre 2010, laddove egli, sentito la prima volta, aveva specificamente fatto riferimento ai mesi di ottobre e novembre dello stesso anno.
Non decisive nell'indagine che ci occupa sono, poi, le dichiarazioni rese dagli altri testi attorei e , i quali nel riferire di aver rinvenuto il cancello Testimone_2 Testimone_3 per la prima volta nel mese di dicembre 2010 e di aver, subito dopo, chiamato l' per Pt_1 avvertirlo, non lasciano escludere che quest'ultimo ne fosse già venuto a conoscenza per altra via. Anche sotto tale profilo va, inoltre, rimarcato che una eventuale diversa interpretazione nel senso propugnato dalle appellanti, che vorrebbero farne discendere la prova di aver appreso della condotta di spoglio soltanto nel mese di dicembre 2010, introdurrebbe una grave contraddittorietà con la deposizione del teste Tes_1
dall'univoco contenuto sopra enucleato, comunque non giovando alla linea difensiva degli istanti per l'evidente divergenza tra i testi da essi stessi indotti.
2.4 Deve essere, altresì, respinto, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal primo giudice, il terzo motivo di gravame, che attinge la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio avanzata dagli attori di primo grado nell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 comma 4 c.p.c.
Come è noto gli artt. 703,704 e 705 c.p.c. disciplinano il procedimento possessorio come un rito sommario, che costituisce una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena ed il processo puramente cautelare. Le ragioni di urgenza, che sono proprie della
RGn°1568/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tutela della situazione possessoria, comportano l'articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l'adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L'attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall'art. 703 c.p.c., come modificato nel secondo comma ed integrato con un terzo ed un quarto comma dal D.L. n. 35/2005, conv. in I. n. 80/2005, dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo è, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, a norma dell'art. 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale (Cass. Sez. 2, 26/03/2012, n. 4845). Il vigente art. 703, comma 4,
c.p.c., rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena. Di tal che, nel sistema attuale, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, oppure proseguire con l'eventuale fase a cognizione piena, e giungere fino alla sentenza di merito, la quale resta perciò soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (di recente,
Cass. 5077/2025).
Dalla natura di atto meramente endoprocedimentale dell'istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c. discende, pertanto, l'inammissibilità della domanda di usucapione in esso formulata dai ricorrenti di primo grado, essendo detta istanza finalizzata unicamente a dare impulso alla
“prosecuzione”- divenuta eventuale nell'attuale struttura del procedimento possessorio- del giudizio nella fase a cognizione piena, destinata a concludersi con la sentenza di merito.
2.5 Va conseguentemente respinto il motivo con cui si insiste nella domanda risarcitoria, il cui accoglimento postula l'accertamento dell'illecito possessorio.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza delle appellanti.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
RGn°1568/2021-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri -medi nei rapporti con
[...]
e minimi nei rapporti con gli altri appellati, stante la difesa meramente CP_1
preliminare spiegata da questi ultimi- dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alla attività processuale e difensiva espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico delle appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1668/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ed anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente Persona_1 grado, che liquida in € 3.900,00 per compensi in favore di e in € Controparte_1
1.500,00 per compensi in favore di e in Controparte_2 CP_3
qualità di eredi di , in solido tra loro, il tutto oltre spese generali Persona_2 nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione di in favore dell'avv. Sergio Perotta Controparte_1 dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno
RGn°1568/2021-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico delle appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1568/2021-sentenza
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1568/2021, riservata in decisione all'udienza del
28.5.2025, con concessione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche nella qualità di eredi di , deceduto il C.F._2 Persona_1
23.01.2017, rappresentate e difese, giusta procura conferita a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, dall' avv. Gioacchino Sautariello (c.f.
), presso il cui studio, sito in Cimitile (NA) alla Via Bari n. 25, sono C.F._3
elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sergio Perotta, (c.f.
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale Capaldo-De Rosa C.F._5
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. e (c.f. Controparte_2 C.F._6 CP_3
), in qualità di eredi di , deceduto il 9.12.2018, C.F._7 Persona_2
RGn°1568/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
AS IN (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._8
Avellino (AV) alla Via Fioretti n. 10, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art.703 c.p.c., depositato il 30.11.2011, , Persona_1 [...]
ed convenivano innanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 Parte_2 [...]
e al fine di essere reintegrati nel possesso della servitù di Per_2 Controparte_1 passaggio esercitata, a piedi e con mezzi meccanici, su una striscia di terreno facente parte del fondo di proprietà dei resistenti, sito nel Comune di Montemiletto (AV), loc. Perillo o
Giardino, contrassegnato dalle p.lle 503 e 506 del foglio 9.
1.2 Segnatamente, i ricorrenti deducevano che, circa 6/7 mesi prima, i resistenti avevano apposto dei cancelli chiusi a chiave che, ostruendo la zona destinata al passaggio, impedivano completamente il transito e la coltivazione del fondo dominante di proprietà degli istanti, identificato catastalmente dalle p.lle 504 e 507 del foglio 9.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Persona_2 eccependo, in via preliminare, la tardività dell'azione proposta e, in Controparte_1
subordine, nel merito, la sua infondatezza.
1.4 Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 23.7.2012, accoglieva il ricorso interdittale;
avverso la stessa e interponevano reclamo ex art. 669 Persona_2 Controparte_1 terdecies c.p.c, che veniva accolto dal Collegio con ordinanza dell'8.11.2012 dichiarativa dell'inammissibilità dell'originaria domanda perché proposta oltre un anno dal preteso spoglio, termine sancito a pena di decadenza dall'art. 1168 comma 1 c.c.
1.5 Con istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c. depositata il 4.1.2013 gli originari ricorrenti chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito, onde sentir condannare
[...]
e al ripristino del possesso leso e al risarcimento dei danni Per_2 Controparte_1
subiti per la perdita economica derivata dal mancato accesso al fondo.
1.6 Si costituivano in giudizio e i quali, riportandosi Persona_2 Controparte_1
alla attività difensiva già svolta, chiedevano la conferma dell'ordinanza emessa all'esito della fase di reclamo ed il rigetto di ogni altra domanda.
RGn°1568/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Istruita la causa, il Tribunale di Avellino, con sentenza n.1668/2020, ha rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso e dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio, siccome formulata soltanto in fase conclusionale.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposta la domanda di reintegrazione del possesso, facendo risalire la conoscenza del denunziato spoglio, asseritamente consistito nell'apposizione dei cancelli da parte dei resistenti, ad oltre un anno prima della proposizione del ricorso ex art. 703 c.p.c, come accertato in forza delle dichiarazioni rese da , escusso quale teste addotto dagli stessi ricorrenti. Testimone_1
1.8 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16.11.2020, con atto di citazione notificato il
1.4.2021, ed , anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nelle more deceduto in data 23.1.2017, hanno proposto appello affidato a cinque
[...]
motivi di gravame.
1.9 Con il primo ed il secondo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha circoscritto la propria valutazione alle sole prove raccolte nella fase interdittale, fondando il proprio convincimento sulla prima dichiarazione resa dal teste informatore Tes_1
, trascurando le risultanze delle altre deposizioni testimoniali, tutte univoche nel
[...] collocare l'esercizio dell'azione possessoria entro l'anno dalla conoscenza dello spoglio clandestino perpetrato dalle controparti;
adducono che le espressioni utilizzate dal teste per contestualizzare il periodo in cui si era recato sui luoghi per verificare Tes_1
l'accaduto su richiesta dei ricorrenti, sia nella prima dichiarazione (“ottobre-novembre
2010”) sia in quella successivamente resa nella fase del merito possessorio (“verso fine anno 2010”), sono compatibili con la conoscenza dell'avvenuto spoglio nel dicembre 2010
o, al più, alla data del 30.11.2010, con conseguente tempestività dell'azione proposta in data 30.11.2011; soggiungono che l'onere di dimostrare la tardività dell'azione grava sui resistenti, i quali non hanno fornito a riguardo alcuna prova, non potendo essere usata a tal fine la fattura tardivamente prodotta, finalizzata ad accertare che il cancello era già stato apposto nel maggio 2010, e risultando le dichiarazioni rese dai testi di controparte assolutamente contraddittorie.
RGn°1568/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.10 Con il terzo motivo le appellanti impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di usucapione perché proposta soltanto nella comparsa conclusionale, laddove tale domanda era stata avanzata già nell'istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c..
1.11 Con il quarto motivo ed insistono nella Parte_1 Parte_2
conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della impossibilità di accedere con uomini e mezzi al proprio fondo per ripulirlo e coltivarlo.
1.12 Con comparsa depositata in data 19.7.2021 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel CP_1 merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.13 All'udienza del 26.10.2021, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta morte dell'appellato , deceduto in data 9.12.2018. Persona_2
1.14 Con atto di citazione in riassunzione il giudizio è stato riassunto da
[...]
ed nei confronti dei chiamati all'eredità di , Parte_1 Parte_2 Persona_2
richiamando le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
1.15 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.6.2022, si sono costituiti in giudizio e in qualità di eredi di , Controparte_2 CP_3 Persona_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva per aver trasferito, con atto di donazione del
16.5.2022, la quota di comproprietà del fondo già in titolarità del de cuius alla zia
[...]
divenuta, pertanto, proprietaria esclusiva del terreno, sul quale le appellanti CP_1 invocano la pratica di passaggio.
1.16 All'udienza del 28.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini abbreviati ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 1.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 16.11.2020.
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione, eseguita dalle appellanti in forza di Pt_1
RGn°1568/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda citazione depositata nel fascicolo telematico in data 3.2.2022 a fronte dell'ordinanza di interruzione comunicata alle parti in data 26.10.2021.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 27183/2007), il processo interrotto è validamente riassunto, oltre che con ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, anche con citazione della parte a udienza fissa, purché questo atto sia corredato di tutti i requisiti formali necessari, soggettivi e oggettivi, per riattivare il rapporto processuale quiescente a norma dell'art. 297 c.p.c. In tal caso, per impedire l'estinzione del processo è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto che può avvenire anche successivamente.
Si è in particolare affermato che, ove l'atto abbia tutti i requisiti conformi al modello di
"comparsa" delineato dall'art. 125 disp. att., il principio di cui all'art. 156 c.p.c. lo affranca da ogni sospetto di nullità. Sul piano meramente morfologico, ove per la riassunzione sia previsto, come nella specie, il ricorso, la citazione ne incarna esaurientemente i contenuti, anche ove si consideri che la linea difensiva delle parti è già delineata nella fase processuale interrotta e la riassunzione mira unicamente a far riemergere il processo dallo stato di quiescenza, riattivato il quale le parti rientrano esattamente nella posizione in cui si trovavano all'accadimento del fatto interruttivo.
Nella misura, allora, in cui si ammette, al solo fine della riassunzione del processo interrotto, l'equipollenza della citazione al ricorso, è la notifica della citazione, quale strumento idoneo a ristabilire il contraddittorio nel processo già radicato, l'atto di cui si richiede il rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c., non rivestendo alcuna rilevanza il tempo in cui avvenga il deposito della citazione notificata.
Ciò posto, nella specie, la citazione in riassunzione ad udienza fissa, della quale non è in contestazione la completezza agli effetti dell'art. 125 disp. att. c.p.c. bensì soltanto la tempestività, è stata notificata a mezzo pec al difensore della parte già costituita, ex art. 170
c.p.c., e spedita per la notificazione ai chiamati all'eredità della parte deceduta
[...]
-atto cui deve aversi riguardo per il principio della scissione della notificazione, Per_2
che esclude l'imputabilità alla parte delle attività successive, estranee alla sua sfera di controllo e disponibilità- in data 25.1.2022, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale di interruzione del giudizio eseguita in data 26.10.2021, sancito
RGn°1568/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'art. 305 c.p.c nella formulazione vigente. Una volta intervenuta la notificazione entro detto termine, è del tutto irrilevante che il deposito dell'atto nel fascicolo telematico sia avvenuto nella successiva data del 3.2.2022.
2.2 In via gradatamente preliminare va affermata la legittimazione passiva di CP_2
nella qualità di eredi di .
[...] CP_3 Persona_2
Nel giudizio di reintegrazione del possesso è, infatti, irrilevante, al fine di escludere la legittimazione passiva di colui che si assuma essere stato autore dello spoglio, la circostanza che questi abbia perso la disponibilità del bene per averlo trasferito a terzi, perché anche in tale ipotesi la sentenza conserva la sua ragion d'essere, quantomeno allo scopo accessorio e consequenziale di legittimare la richiesta di risarcimento danni. Inoltre, la regola indicata dall'art. 1169 c.c. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perché, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 c.p.c. e in particolare quella di cui al comma 4, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa (Cass.
13377/2012).
Nel caso in esame, in cui gli appellati evocati in riassunzione hanno dedotto e comprovato l'avvenuto trasferimento, con atto del 16.5.2022, della quota di comproprietà dell'immobile già in titolarità del dante causa , indicato nell'originario ricorso quale Persona_2
(co)autore dello spoglio, resta ferma la loro legittimazione passiva nella qualità di eredi di quest'ultimo, poiché l'atto traslativo è successivo all'incardinamento del giudizio.
2.3 Nel merito i primi due motivi di gravame sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Va ribadito che l'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione possessoria incombe sull'attore, essendo il relativo termine di decadenza e non di prescrizione, onde la sua mancata decorrenza, costituendo condizione per l'esercizio dell'azione possessoria, deve essere provato da colui che agisce. Quando lo spoglio si assuma essere stato clandestino, l'attore in possessoria è tenuto a dimostrare la clandestinità dell'atto di violazione del possesso e la data della scoperta di esso, essendo implicito in una
RGn°1568/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tale situazione che il decorso del termine per la proposizione dell'azione non poteva cominciare a decorrere se non dal momento in cui la clandestinità fosse cessata e lo spossessato fosse venuto a conoscenza dell'illecito, o, quanto meno, avesse avuto la possibilità di venirne a conoscenza, facendo uso della normale diligenza che deve richiedersi nella cura dei propri interessi rispetto ai beni di cui si è in possesso (Cass.
1036/1995).
La regola probatoria sopra richiamata è stata correttamente applicata dal giudice a quo, il quale ha addossato ai ricorrenti l'onere di provare di aver avuto conoscenza dell'apposizione dei cancelli, denunciata quale condotta di spoglio avvenuta a loro insaputa, in data non anteriore al 30.11.2010, entro, cioè, l'anno precedente alla proposizione del rimedio ex art. 703 c.p.c. intentato con ricorso depositato il 30.11.2011.
Altrettanto infondata è la censura con cui le appellanti si dolgono della travisata valutazione delle risultanze istruttorie, sulle quali il giudice a quo ha fondato il convincimento sulla tardività dell'azione.
Procedendo alla rinnovata disamina delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 indotto dai ricorrenti di primo grado, si osserva che costui, escusso una prima volta nella fase interdittale quale informatore, dichiarava quanto segue: “..verso novembre fui chiamato dai ricorrenti che allarmati rilevavano l'apposizione di cancelli che impediva completamente loro di accedere al proprio fondo…tale situazione dei luoghi rilevai e la riportai nella mia consulenza tecnica. Verificai l'apposizione del cancello nell'ottobre- novembre 2010 e i ricorrenti mi dissero che era stato apposto da pochi giorni”.
Sulla scorta della deposizione richiamata nel suo tenore testuale è immune da vizi logici la conclusione del primo giudice secondo cui, pur a voler collocare la verifica eseguita sui luoghi dal teste l'ultimo giorno del mese di novembre (ovverosia il 30.11.2010), la conoscenza dell'apposizione dei cancelli da parte degli “spogliati” deve farsi risalire ad una data antecedente, avendo il teste dichiarato di essere stato precedentemente avvisato in via telefonica dalle parti, che, allarmate, lo avevano incaricato di portarsi sul posto per i relativi accertamenti.
La collocazione della conoscenza dell'avvenuto spoglio ad una data antecedente al
30.11.2010 non è stata, pertanto, frutto di una “opinione personale” ovvero di un travisamento del contenuto della deposizione da parte del primo giudice, come sostenuto
RGn°1568/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dagli appellanti, fondandosi, viceversa, proprio sulla coerente valutazione della narrazione dei fatti fornita dal dichiarante nel loro sviluppo cronologico.
Ad un diverso risultato non conduce il confronto con il tenore della seconda deposizione resa dallo stesso nella fase a cognizione piena, allorquando egli, più Tes_1 genericamente, collocava i fatti di cui è causa “alla fine dell'anno 2010”. Prestandosi, invero, l'espressione utilizzata dal teste a ricomprendere anche il mese di novembre, di cui egli aveva riferito nella prima dichiarazione, correttamente il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione sostanzialmente confermativa della prima ricostruzione. Del resto,
l'interpretazione seguita dal primo giudice è l'unica utile a salvaguardare l'attendibilità del teste, che risulterebbe gravemente minata ove si accedesse alla tesi degli appellanti secondo cui il aveva inteso, con la seconda dichiarazione, collocare la conoscenza dei Tes_1 fatti al mese di dicembre 2010, laddove egli, sentito la prima volta, aveva specificamente fatto riferimento ai mesi di ottobre e novembre dello stesso anno.
Non decisive nell'indagine che ci occupa sono, poi, le dichiarazioni rese dagli altri testi attorei e , i quali nel riferire di aver rinvenuto il cancello Testimone_2 Testimone_3 per la prima volta nel mese di dicembre 2010 e di aver, subito dopo, chiamato l' per Pt_1 avvertirlo, non lasciano escludere che quest'ultimo ne fosse già venuto a conoscenza per altra via. Anche sotto tale profilo va, inoltre, rimarcato che una eventuale diversa interpretazione nel senso propugnato dalle appellanti, che vorrebbero farne discendere la prova di aver appreso della condotta di spoglio soltanto nel mese di dicembre 2010, introdurrebbe una grave contraddittorietà con la deposizione del teste Tes_1
dall'univoco contenuto sopra enucleato, comunque non giovando alla linea difensiva degli istanti per l'evidente divergenza tra i testi da essi stessi indotti.
2.4 Deve essere, altresì, respinto, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal primo giudice, il terzo motivo di gravame, che attinge la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio avanzata dagli attori di primo grado nell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 comma 4 c.p.c.
Come è noto gli artt. 703,704 e 705 c.p.c. disciplinano il procedimento possessorio come un rito sommario, che costituisce una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena ed il processo puramente cautelare. Le ragioni di urgenza, che sono proprie della
RGn°1568/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tutela della situazione possessoria, comportano l'articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l'adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L'attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall'art. 703 c.p.c., come modificato nel secondo comma ed integrato con un terzo ed un quarto comma dal D.L. n. 35/2005, conv. in I. n. 80/2005, dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo è, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, a norma dell'art. 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale (Cass. Sez. 2, 26/03/2012, n. 4845). Il vigente art. 703, comma 4,
c.p.c., rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena. Di tal che, nel sistema attuale, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, oppure proseguire con l'eventuale fase a cognizione piena, e giungere fino alla sentenza di merito, la quale resta perciò soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione (di recente,
Cass. 5077/2025).
Dalla natura di atto meramente endoprocedimentale dell'istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c. discende, pertanto, l'inammissibilità della domanda di usucapione in esso formulata dai ricorrenti di primo grado, essendo detta istanza finalizzata unicamente a dare impulso alla
“prosecuzione”- divenuta eventuale nell'attuale struttura del procedimento possessorio- del giudizio nella fase a cognizione piena, destinata a concludersi con la sentenza di merito.
2.5 Va conseguentemente respinto il motivo con cui si insiste nella domanda risarcitoria, il cui accoglimento postula l'accertamento dell'illecito possessorio.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza delle appellanti.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
RGn°1568/2021-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri -medi nei rapporti con
[...]
e minimi nei rapporti con gli altri appellati, stante la difesa meramente CP_1
preliminare spiegata da questi ultimi- dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alla attività processuale e difensiva espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico delle appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1668/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna ed anche nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente Persona_1 grado, che liquida in € 3.900,00 per compensi in favore di e in € Controparte_1
1.500,00 per compensi in favore di e in Controparte_2 CP_3
qualità di eredi di , in solido tra loro, il tutto oltre spese generali Persona_2 nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione di in favore dell'avv. Sergio Perotta Controparte_1 dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno
RGn°1568/2021-sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico delle appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1568/2021-sentenza
- 11 -