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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10666 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL ON, allo spirare dei termini per il deposito delle note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Grillo come da Parte_1 procura in atti ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili come da procura in atti CP_1
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di essere titolare di Parte_1 prestazione di invalidità, Cat. INVCIV n. 044700007066805, di avere ricevuto la comunicazione datata 30/09/2024 con la quale l' la notiziava del recupero dell'ammontare di € 10.247,71 CP_1 per le seguenti ragioni: “da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-700007066805 Cat. CP_ INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
10.247,71.” e di aver proposto ricorso amministrativo, tuttavia con esito negativo, conveniva in giudizio l'istituto chiedendo al Tribunale di voler “…Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 10.247,71 avanzata dall nei confronti di CP_1 Parte_1
( ); Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 10.247,71 erogata C.F._1 dall in favore di nel periodo dal gennaio 2022 a luglio 2024, anche per intervenuta CP_1 Parte_1 prescrizione per l'anno 2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, Con vittoria di spese e compensi professionali..”.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva la parziale prescrizione per l'anno 2022, nonché, nel merito, l'irripetibilità di quanto richiesto in restituzione e in ogni caso la propria buona fede.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Secondo l' l'indebito in questione scaturiva dal superamento dei limiti reddituali per gli anni CP_1
2022, 2023 e 2024, avendo la ricorrente percepito complessivamente redditi superiori al limite di legge per fruire della prestazione assistenziale in questione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, una volta spirati i termini assegnati, la causa era decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di pensione Cat. INVCIV.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistano o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 L. 412/91 e art 52 L. 88/98).
Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
2. Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per gli anni 2022, 2023 e 2024, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art.
3- ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif.
l. 291/88).
Dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo
(Cass. 13223/2020; 13915/2021). Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo della pensione d'invalidità
è stato adottato in data 30.09.2024.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate. Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
3. Inoltre, ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
In definitiva, l'adozione da parte dell' del provvedimento di accertamento dell'indebito in CP_1 data 30.09.2024 e la mancanza di dolo in capo al ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità della somma di € 10.247,71 a titolo di indebito assistenziale, in quanto precedente alla contestazione.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
1. accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di € 10.247,71 accertata dall come CP_1 indebito assistenziale con provvedimento del 30.09.2024;
2. condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.500,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 24.10.2025
Il Giudice
IL ON