Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01326/2025REG.PROV.COLL.
N. 06322/2023 REG.RIC.
N. 07023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6322 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cocozza e Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7023 del 2023, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione depositati dalle parti intimate nei rispettivi giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto di impugnazione è la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR per la Campania, sede di Napoli, sezione II, ha in parte accolto e in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di giudizio, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal ricorrente avverso gli atti con cui l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” gli aveva richiesto, ai sensi dell’art. 53, comma 7, decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento degli importi dallo stesso percepiti in relazione ad incarichi non previamente autorizzati, quand’egli prestava servizio come professore a tempo pieno.
2.- Più in particolare, la sentenza è stata impugnata nei limiti del rispettivo interesse, ovverossia dall’originario ricorrente (appello n. 6322/2023) nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità dell’azione di recupero intrapresa dall’amministrazione, e dall’Università (appello n. 7023/2023) nella parte in cui ha circoscritto l’annullamento della richiesta di pagamento nella parte concernente gli importi calcolati al lordo, anziché al netto, delle ritenute previdenziali e fiscali.
3.- Per meglio comprendere le ragioni della decisione, di cui tra poco si dirà, è opportuno rammentare che la controversia è originata dalla “ comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii ”, con la quale l’Università si è attivata, in data 12 novembre 2020, per recuperare i compensi derivanti dall’attività libero professionale svolta dal ricorrente nel periodo in cui egli era docente in regime di impegno a tempo pieno (dal 2008 al 17 maggio 2017, ossia fino al giorno precedente il collocamento in aspettativa senza assegni), siccome ritenuta assolutamente incompatibile con lo status lavorativo di impiego.
Nello specifico, l’Università era venuta a conoscenza della vicenda a seguito della trasmissione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, il precedente 6 ottobre 2020, della relazione redatta dalla Guardia di Finanza di Napoli in data -OMISSIS-, su delega della Procura regionale della Campania: nel corso delle indagini, in particolare, era emerso lo svolgimento, da parte del ricorrente, di 39 incarichi professionali retribuiti conferiti da committenti pubblici e privati senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, o comunque ritenuti come assolutamente incompatibili con lo status di docente in regime di impegno a tempo pieno, nel periodo di riferimento, per complessivi euro 289.373,86.
Per 32 di questi incarichi l’interessato aveva riscosso i compensi, mentre per i restanti 7 ciò non era accaduto.
4.- Siccome l’appello ha lamentato, fra gli altri motivi riproposti, anche la violazione del ne bis in idem , adducendo il ricorrente il rischio di duplicazione della pretesa di pagamento ove lo stesso venisse riconfermato, anche all’esito di questo giudizio, debitore nei confronti dell’Università, pure avendo pagato quanto dovuto in esecuzione delle sentenze di condanna nel frattempo emesse dal giudice contabile, il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 3307/2024, ha disposto procedersi ad istruttoria, a tal fine onerando entrambe le parti di chiarire le seguenti circostanze:
“ a) chiarire le ragioni per le quali l’azione amministrativa copre un periodo temporale di riferimento più ampio (dall’anno 2008 al 17 maggio 2017) rispetto a quello considerato dalla sentenza contabile (dal 2013 alla medesima data del 17 maggio 2017), illustrando i fatti relativi al periodo dal 2008 al 2012 per i quali l’Ateneo agisce con l’azione di recupero ai sensi dell’art. 53, comma 7, decreto legislativo n. 165/2001, e spiegando se per essi la Procura regionale della Corte dei conti non ha proceduto perché eventualmente già prescritti o se vi sono altri procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti, comunicando il relativo stato e esito;
b) chiarire a quali fatti contestati nella comunicazione di avvio del procedimento qui impugnata si riferiscano gli incarichi (16 curatele e 4 consulenze) per i quali vi è stata sentenza di condanna del giudice contabile per complessivi 188.509,20 lordi; in tal caso, il Collegio valuterà in sede di decisione definitiva della causa, previa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, c.p.a., l’eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, e dunque in parte qua dell’odierno appello, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare le pretese di pagamento già integralmente soddisfatte dal ricorrente in sede di spontanea esecuzione al predetto giudicato (si noti infatti che la comunicazione di avvio del procedimento è datata 12 novembre 2020, mentre l’invito a dedurre da parte della Procura regionale contabile è stato notificato in data 11 dicembre 2019, mentre il successivo atto di citazione è stato depositato il 13 novembre 2020, per cui, alla stregua del quadro normativo di riferimento poc’anzi illustrato vanno considerate le esigenze di coordinamento e di ne bis in idem fra le giurisdizioni, al fine di evitare contrasti di giudicati o duplicazioni delle pretese, ovviamente ciò sul presupposto che vi sia l’esatta coincidenza di petitum);
c) chiarire se e a quali fatti contestati nella comunicazione di avvio del procedimento si riferiscono le contestazioni di danno erariale per la somma complessiva di euro € 115.453,06, corrispondente alle differenze stipendiali che sarebbero state indebitamente percepite dal docente nel lasso temporale dal 2013 al 17 maggio 2017 rispetto al trattamento in regime lavorativo a tempo definito (art. 11 D.P.R. n. 382/80 e art. 6 legge 240/2010), somma per la quale il docente è stato mandato assolto;
d) chiarire se e quali sono i fatti contestati nella comunicazione di avvio del procedimento ulteriori o diversi rispetto a quelli oggetto di giudizio contabile (si è infatti poc’anzi chiarito che non sussiste piena identità tra la reversione del compenso e il danno erariale);
e) chiarire se residuano compensi, tra quelli in contestazione, ancora da corrispondere e chi è, in tal caso, il soggetto conferente;
f) depositare le dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative al periodo dal 2008 all’attualità al fine di verificare se il ricorrente ha fatto un qualche utilizzo delle ritenute fiscali e previdenziali operate dal soggetto conferente e sostituto d’imposta;
g) depositare ogni atto utile presentato presso l’Agenzia delle Entrate per verificare se il ricorrente ha chiesto il rimborso (cfr. art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; v. anche art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) delle imposte versate a fronte di un compenso a suo tempo indebitamente percepito e successivamente retroverso per effetto del citato art. 53, commi 7 e 7-bis, decreto legislativo n. 165/2001 o una dichiarazione negativa al riguardo .”.
5.- All’esito del deposito dei suddetti chiarimenti, le parti hanno rassegnato conformi conclusioni nel senso della improcedibilità degli odierni appelli, stante la sopravvenuta carenza di interesse dell’Università di proseguire nel procedimento avviato con le note impugnate e, correlativamente, del ricorrente, di coltivare il ricorso originario e i motivi aggiunti.
6.- Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
7.- Va anzitutto disposta la riunione degli odierni appelli n. 6322/2023 e n. 7023/2023 ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
8.- Nel merito delle contestazioni mosse alla sentenza, sulla base della documentazione versata agli atti, non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originario e dei motivi aggiunti.
Più nel dettaglio, nella relazione depositata dall’Università in data 3 luglio 2024 (pagine 6 e 7), si legge come “ vi sia piena identità tra la reversione del compenso e il danno erariale in quanto tutti i compensi percepiti indebitamente dal (n.d.r. ricorrente) per i 32 incarichi oggetto delle citate note rettorali di recupero ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, sono stati esaminati nelle citate sentenze di condanna della Corte dei Conti e regolarmente versati dal medesimo dipendente a questa Amministrazione ”.
Anche nelle note d’udienza depositate il successivo 20 gennaio 2025, l’Avvocatura erariale ha riconfermato che “ Viste le note di udienza di controparte, con le presenti note non può che confermarsi quanto esposto nella relazione istruttoria depositata dall’Ateneo innanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, ovvero la piena identità tra la reversione del compenso ed il danno erariale in quanto tutti i compensi percepiti indebitamente dal (n.d.r. ricorrente) per i n. 32 incarichi oggetto delle note rettorali di recupero ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, sono stati esaminati nelle sentenze di condanna della Corte dei Conti e regolarmente versati all’Amministrazione. Pertanto, si comunica che nulla osta alla cessazione della materia del contendere dei pendenti giudizi di appello avverso la sentenza Tar Campania -OMISSIS-, nei limiti dei citati 32 incarichi .”.
La conclusione dichiarata dell’Amministrazione è, quindi, in linea con quella del ricorrente, che ha affermato come “ all’esito dei due giudizi conclusi dinanzi alla Corte dei Conti (sent. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), sono state coperte tutte le richieste contenute nella comunicazione di avvio del procedimento dell’Università. Non residuano, pertanto, compensi che non siano stati compresi nei due atti di citazione della Procura contabile e non valutati dalla Corte dei Conti e definiti con i provvedimenti emessi, né residuano ulteriori richieste dell’Università .” (memoria depositata in data 20 settembre 2024, pagina 4).
9.- Con riferimento ai compensi non riscossi dal ricorrente, invece, sempre l’Amministrazione (v. la citata relazione a chiarimenti, nello specifico le pagine 3 e 4) ha chiarito che “ Per i restanti n.7 incarichi di commissario giudiziale/curatore fallimentare conferiti dal Tribunale di Napoli (n.5), dal Tribunale di Latina (n.1) e dal Tribunale di Napoli OR (n.1), il dipendente veniva invitato a fornire chiarimenti in merito ai relativi compensi i quali, dalla relazione della GDF, non risultavano né quantificati, né liquidati. (n.d.r.: L’interessato), in riscontro a tale richiesta -con apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciate in data 16.11.2020- ha dichiarato che alla predetta data non aveva percepito alcun compenso per i citati n. 7 incarichi. L’Università, pertanto si attivava prontamente, giuste note rettorali prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, chiedendo ai rispettivi Tribunali di confermare, per ognuno dei predetti 7 incarichi, la circostanza dell’omesso versamento di compensi, avendo cura di precisarne anche l’importo e, in caso affermativo, di provvedere a corrisponderli direttamente all’Ateneo, ai sensi dell’art. 53, co.8 del D.lgs. 165/01 .”.
In riferimento ad essi, l’Università ha già dunque fatto salvo ogni diritto e azione, dovendo il pagamento provenire non dal ricorrente, che non ha mai riscosso i relativi compensi, ma direttamente dall’ente beneficiario della prestazione, che vi provvederà liquidandoli in via diretta all’ente di appartenenza del dipendente (v. sempre la memoria difensiva depositata il 20 gennaio 2025).
10.- In definitiva, previa riunione degli appelli di cui in epigrafe, va dichiarata la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso originario e dei motivi aggiunti, e per l’effetto va annullata senza rinvio la sentenza impugnata.
11.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la complessità delle questioni trattate e degli accertamenti istruttori svolti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appelli, come in epigrafe proposti:
ne dispone la riunione ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.;
dichiara la improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originario e dei motivi aggiunti;
dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’originario ricorrente, odierno appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.