Articolo 1052 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1051Articolo 1053
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9 ottobre 2010
Art. 1052. Militare in aspettativa 1. Al militare in aspettativa per infermita', ai fini dell'avanzamento, si applica 905, comma 6.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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