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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8308 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FERRARO MANLIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 31/03/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.750,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. FERRARO MANLIO, dichiarandone compensata la restante metà; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/10/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei
1 requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, il ricorso è infondato. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere compensate per metà, tenuto conto del riconoscimento già effettuato in sede di ATP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della restante metà, liquidata come in dispositivo;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8308 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. FERRARO MANLIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 31/03/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.750,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. FERRARO MANLIO, dichiarandone compensata la restante metà; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/10/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei
1 requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, il ricorso è infondato. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere compensate per metà, tenuto conto del riconoscimento già effettuato in sede di ATP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della restante metà, liquidata come in dispositivo;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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