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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14033/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 28/03/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FILOSA ISABELLA;
(ROMA (RM), 01/02/1981), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FILOSA ISABELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) I figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
c) I figli minori saranno collocati presso la madre nell'abitazione familiare di Via San Gimignano
70, Roma, che per l'effetto rimarrà assegnata alla sig.ra e dalla quale il sig. CP_1 Parte_1
si allontanerà asportando tutti i suoi effetti personali a far data dall'omologa della separazione;
d) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore di ciascun figlio l'importo Parte_1
di € 250,00, per un totale di € 750,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione della presente separazione;
e) I genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese scolastiche, mediche, ricreative e sportive.
f) Le spese straordinarie così come indicate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale Civile
di Roma, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e saranno a carico di entrambi nella misura del 50% g) La sig.ra rinuncia al mantenimento in luogo alla cessione del 50% della quota di CP_1
proprietà del sig. dell'immobile di Via San Gimignano 70, posto al piano secondo, Parte_1
interno 5, (censito al catasto Fabbricati con foglio 256, particella 537, sub 5, cat. A/2 vani 5,5
rendita catastale € 766,94) acquistato dai coniugi in data 11.11.2021 (con atto di compravendita a rogito del Notaio in Roma n. repertorio 7646/5302), che avverrà a mezzo di Persona_1
atto notarile entro 60 giorni dalla conclusione del presente procedimento.
h) Le parti concordano che la rata mensile cointestata del muto acceso per l'acquisto della casa familiare di Via San Gimignano 70 verrà pagata esclusivamente dal sig. a partire dal Parte_1
mese successivo a quello in cui il medesimo lascerà la predetta abitazione a far data dall'omologa della separazione.
i) Anche ai fini di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n.74, come interpretato dalla circolare dell'Ag. delle Entrate n.65/E del 2015, le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritti rappresenta elemento funzionale indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale.
PIANO GENITORIALE
• Quanto a e il padre avrà facoltà di tenere con se i bambini, in Per_2 Per_3
considerazione degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi, nel giorno di lunedì e mercoledì dall'uscita dalla scuola alle 19:00 occupandosi di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre. Inoltre a fine settimana alterni il padre terrà con se i figli dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 19:00 della domenica riaccompagnando i bambini presso l'abitazione della madre.
• Quanto a considerando l'età e le esigenze del bambino, il padre avrà facoltà di tenerlo CP_2
con se il bambino, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle 19:00 occupandosi di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre. Fino al compimento dei 3 anni a weekend alterni il padre terrà con sé il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 19 di ciascun CP_2 giorno riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre. Dal compimento del terzo anno pernotterà a weekend alterni presso l'abitazione del padre. CP_2
• La sig.ra e il sig. si danno atto della possibilità di concordare anche per CP_1 Parte_1
le vie brevi diversi orari per particolari ragioni o esigenze dei figli, previo accordo tra le parti e tenuto conto del prevalente interesse dei minori.
• Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai bambini per metà con la madre e l'altra metà con il padre, ed in particolare il 24 e il 25 dicembre in modo alterno di anno in anno.
• Le vacanze estive verranno trascorse dai bambini per metà giorni complessivamente previsti da calendario scolastico con la madre e l'altra metà con il padre, previo accordo dei genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
• Entrambi i genitori, si impegnano reciprocamente, a comunicarsi l'indirizzo del proprio domicilio abituale nonché l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con i figli nei periodi di vacanza o, qualora, nel fine settimana di rispettiva spettanza dovessero recarsi in località diverse dall'abituale residenza.
• Le parti sin da ora prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità delle figlie minori.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14033/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 28/03/1980) e (ROMA (RM), Controparte_1
01/02/1981) relativamente al matrimonio contratto in Massa Marittima in data 11/06/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Massa Marittima al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi