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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2736/2021 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco Pellegrino Parte_1 come da procura speciale a margine del ricorso
ricorrente
e
, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cataldo Balducci e Maria Luisa Serrano come da procura speciale CP_2 in calce al ricorso resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla in data 01.05.2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e Controparte_3 mansioni di operaio - addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato - liv. A/A1 del CCNL delle case di cura
Private non medico;
di essere stato inquadrato nel livello A2 del CCNL di categoria con decorrenza dal
01.11.2017, con mansioni di ausiliario specializzato;
di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso il P.O. “Santa Caterina Novella” di Galatina;
che con nota del 21.05.2012 la società resistente gli aveva conferito la nomina di “referente”, confermata con successiva nota del 08.08.2012 e mai revocata e di aver perciò svolto, oltre alle propria attività, anche mansioni di tipo amministrativo in piena autonomia e con diretta responsabilità quali l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro degli operatori di pulizia, degli ausiliari addetti presso l'Ospedale ; la programmazione di turni di Parte_2 lavoro e delle ferie, la pianificazione degli interventi di pulizia straordinaria.
Tanto premesso, riteneva di aver conseguito il diritto al superiore inquadramento nel livello B3, con mansioni di referente.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello B3 del CCNL applicabile, con qualifica di Referente, a far data dal 21.05.2012 e sino al 21.12.2015 e per l'effetto condannare la
1 società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti;
nonché condannare la società resistente al risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore del proprio credito.
Si costituiva in giudizio l resistente che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti;
precisava CP_4 che in sede di tavolo confederale del 15.03.2012 era stata evidenziata la necessità della presenza di un
“referente” presso ogni presidio ospedaliero per una “conoscenza immediata delle problematiche del territorio” e nelle successive riunioni del 20.03.2012 e del 02.05.2012 si era, pertanto, convenuto di procedere alle elezione dei referenti;
tuttavia, in attesa dell'individuazione di referenti definitivi (le cui elezioni erano state fissate per il 18.09.2012) con nota del 08.08.2012 si era provveduto alla nomina dei referenti pro-tempore, tra cui lo stesso ricorrente, i quali si erano limitati a svolgere una funzione di mero accordo tra i Presidi ospedalieri e la stessa resistente, non maturando alcun diritto ad essere inquadrati in un livello superiore. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. da ultimo la sentenza del Trib. Lecce n.799/2023 del
03.03.2023, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente precisare che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha svolto mansioni di “referente” solo dal 21.05.2012 sino al 27.03.2014; infatti, con nota prot. n.7148 del 27.03.2014, comunicava al ricorrente che le mansioni di referente CP_1 erano state conferite ai dipendenti , e con decorrenza Persona_1 Persona_2 Parte_3 dal 28.03.2014. Tale atto è da intendersi quale formale revoca dall'incarico conferitogli in precedenza.
Ciò premesso, l'attività istruttoria espletata non ha fornito prova certa dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili alla superiore categoria indicata in ricorso, tali da giustificare il riconoscimento delle relative rivendicazioni economiche.
Il teste ha confermato le mansioni elencate nel ricorso introduttivo, ovvero che Testimone_1 il ricorrente è stato “referente o coordinatore di circa 60 unità lavorative dipendenti addetti all'Ospedale di Galatina” con conseguente controllo sull'operato; ha curato i rapporti con i diversi Direttori di Struttura e i
Coordinatori infermieristici;
ha organizzato e coordinato i servizi di pulitura e ausiliariato in tutti i reparti del P.O. e nelle aree comuni, di facchinaggio e cura del verde;
ha redatto l'elenco mensile dei lavoratori addetti ai vari reparti che veniva sottoposto all'Amministratore Unico ed al Direttore Sanitario per il visto;
ha pianificato, coordinato, ed organizzato anche i diversi interventi per i lavori di pulizia, oltre quelli ordinari, anche quelli di pulizia straordinaria, anche urgenti, necessari in tutti gli ambienti del Presidio;
ha verificato l'utilizzo delle divise da parte di tutti gli operatori;
ha revisionato la turnistica. Ha precisato che tali mansioni erano state svolte “con piena autonomia e diretta responsabilità circa i risultati propri e degli altri
2 operatori”.
Le suesposte dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate nel loro contenuto anche dalla teste
. Tes_2
Tali prospettazioni trovano riscontro nella nota del 21.05.2012, con la quale la società resistente provvedeva alla “nomina dei referenti pro-tempore”, tra cui lo stesso ricorrente, in cui si legge testualmente: “Il referente, oltre a svolgere la propria attività, dovrà curare l'esecuzione delle disposizioni dello scrivente in materia di organizzazione dei servizi di pulitura e ausiliariato dei vari reparti del predetto P.O., riferendo tempestivamente ogni inconveniente e/o servizio. A tal fine, il referente dovrà prioritariamente: - interfacciarsi unicamente con i Direttori di
Struttura e i Coordinatori infermieristici;
- verificare l'utilizzo delle divise da parte di tutti gli operatori;
- revisionare la turnistica concordandola preventivamente con l'Amministratore Unico”.
Tali risultando le mansioni espletate dal ricorrente, è utile riportare le declaratorie contrattuali relative al profilo professionale allo stesso assegnato e a quello superiore rivendicato. In particolare, nella categoria
A del CCNL Sanità Privata rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico- manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”; nella posizione A/A1 sono ricomprese le qualifiche di posizione che “comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute.
L'attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura”.
A titolo esemplificativo in tale categoria sono collocati l'addetto alle pulizie, l'operaio qualificato, l'addetto alla piscina, il commesso e l'ausiliario.
La categoria B comprende invece “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”; alla posizione B3 appartengono “i lavoratori con particolare specializzazione;
collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità per il loro operato. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici;
essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'Area. Le posizioni lavorative comportano: Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.”
Nello specifico rientrano nella posizione B3: l'educatore, l'insegnante, l'istruttore di nuoto, l'assistente per
3 l'infanzia, il capocuoco e l'autista di ambulanza.
Ebbene, come facilmente desumibile dalle declaratorie sopra riportate, la figura del referente non è innanzitutto contemplata tra quelle rientranti nella categoria B3; inoltre, ciò che contraddistingue il lavoratore inquadrato nella categoria B e, in particolare, nella posizione B3, è il grado di autonomia e l'assunzione di responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività dallo stesso svolte. Si legge, infatti, nella declaratoria riportata che i lavoratori che “collaborano alla redazione della programmazione delle attività” hanno “responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte” e che i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori assumono la “responsabilità per il loro operato” e, ancora, che “le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici” ed “essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'Area”.
Ciò posto deve ritenersi che le mansioni espletate dal ricorrente, per come accertate all'esito dell'attività istruttoria espletata, non possano essere ricondotte a quelle proprie dei lavoratori inquadrati nella categoria B3, in quanto non è emersa prova alcuna in merito all'assunzione di “responsabilità diretta” sia per le attività dallo stesso svolte sia in merito all'operato dei lavoratori che ha coordinato.
Infatti, l'attività espletata dal ricorrente, per come descritta dai testi escussi e confermata dalla documentazione in atti (v. in tal senso allegati raccoglitore a) e b) del ricorso), si è sostanziata nella verifica dell'utilizzo delle divise da parte dei lavoratori, nella segnalazione di disservizi quali il mancato funzionamento della macchinetta per la timbratura in entrata o in uscita, nell'attuazione delle richieste di interventi di pulizia straordinaria sollecitati dai Direttori Medici, nella comunicazione dei turni di lavoro dei dipendenti, nella trasmissione all'Amministratore Unico della richiesta di autorizzazione dei cambi turno, nonché nella trasmissione della richiesta di fruizione delle ferie del personale in servizio presso l'Ospedale di Galatina.
Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che il ricorrente, pur continuando a svolgere l'ordinaria attività dell'ausiliario, nella veste di “referente” si è limitato a fare da tramite tra i lavoratori e l'Amministratore Unico, provvedendo a trasmettere all'Amministratore istanze, segnalazioni e richieste varie provenienti dai lavoratori, nonché a comunicare a questi ultimi eventuali disposizioni dell'Amministratore Unico della , unico soggetto gerarchico abilitato alla adozione di atti di CP_3 organizzazione, quali a titolo esemplificativo comunicazione in merito alla garanzia dei servizi essenziali in occasione di uno sciopero regionale, nell'assegnazione temporanea di personale presso un P.O. diverso da quello previsto contrattualmente per sopperire a situazioni emergenziali, nella trasmissione di richiami o lamentele per la mancata pulizia di reparto o aree comuni dell'Ospedale da parte del personale preposto alla pulizia.
Non vi è prova alcuna di assunzione di responsabilità diretta rispetto all'attuazione del programma di lavoro né tantomeno rispetto all'operato del personale addetto presso il P.O. di Galatina;
non è stato dedotto, né emerso dalla prova espletata che, in caso di mancata o non corretta programmazione e/o
4 esecuzione dei lavori di pulizia, il ricorrente fosse chiamato a rispondere personalmente. Non risulta neppure che il ricorrente abbia assunto un ruolo di superiorità gerarchica rispetto agli altri lavoratori coordinati.
In considerazione di tanto, è da escludersi la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente al superiore livello B3, con l'effetto che non sussiste il diritto alle corrispondenti differenze retributive.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la particolarità della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Lecce, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2736/2021 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Francesco Pellegrino Parte_1 come da procura speciale a margine del ricorso
ricorrente
e
, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cataldo Balducci e Maria Luisa Serrano come da procura speciale CP_2 in calce al ricorso resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla in data 01.05.2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e Controparte_3 mansioni di operaio - addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato - liv. A/A1 del CCNL delle case di cura
Private non medico;
di essere stato inquadrato nel livello A2 del CCNL di categoria con decorrenza dal
01.11.2017, con mansioni di ausiliario specializzato;
di aver sempre svolto la propria attività lavorativa presso il P.O. “Santa Caterina Novella” di Galatina;
che con nota del 21.05.2012 la società resistente gli aveva conferito la nomina di “referente”, confermata con successiva nota del 08.08.2012 e mai revocata e di aver perciò svolto, oltre alle propria attività, anche mansioni di tipo amministrativo in piena autonomia e con diretta responsabilità quali l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro degli operatori di pulizia, degli ausiliari addetti presso l'Ospedale ; la programmazione di turni di Parte_2 lavoro e delle ferie, la pianificazione degli interventi di pulizia straordinaria.
Tanto premesso, riteneva di aver conseguito il diritto al superiore inquadramento nel livello B3, con mansioni di referente.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello B3 del CCNL applicabile, con qualifica di Referente, a far data dal 21.05.2012 e sino al 21.12.2015 e per l'effetto condannare la
1 società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti;
nonché condannare la società resistente al risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore del proprio credito.
Si costituiva in giudizio l resistente che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti;
precisava CP_4 che in sede di tavolo confederale del 15.03.2012 era stata evidenziata la necessità della presenza di un
“referente” presso ogni presidio ospedaliero per una “conoscenza immediata delle problematiche del territorio” e nelle successive riunioni del 20.03.2012 e del 02.05.2012 si era, pertanto, convenuto di procedere alle elezione dei referenti;
tuttavia, in attesa dell'individuazione di referenti definitivi (le cui elezioni erano state fissate per il 18.09.2012) con nota del 08.08.2012 si era provveduto alla nomina dei referenti pro-tempore, tra cui lo stesso ricorrente, i quali si erano limitati a svolgere una funzione di mero accordo tra i Presidi ospedalieri e la stessa resistente, non maturando alcun diritto ad essere inquadrati in un livello superiore. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. da ultimo la sentenza del Trib. Lecce n.799/2023 del
03.03.2023, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente precisare che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha svolto mansioni di “referente” solo dal 21.05.2012 sino al 27.03.2014; infatti, con nota prot. n.7148 del 27.03.2014, comunicava al ricorrente che le mansioni di referente CP_1 erano state conferite ai dipendenti , e con decorrenza Persona_1 Persona_2 Parte_3 dal 28.03.2014. Tale atto è da intendersi quale formale revoca dall'incarico conferitogli in precedenza.
Ciò premesso, l'attività istruttoria espletata non ha fornito prova certa dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili alla superiore categoria indicata in ricorso, tali da giustificare il riconoscimento delle relative rivendicazioni economiche.
Il teste ha confermato le mansioni elencate nel ricorso introduttivo, ovvero che Testimone_1 il ricorrente è stato “referente o coordinatore di circa 60 unità lavorative dipendenti addetti all'Ospedale di Galatina” con conseguente controllo sull'operato; ha curato i rapporti con i diversi Direttori di Struttura e i
Coordinatori infermieristici;
ha organizzato e coordinato i servizi di pulitura e ausiliariato in tutti i reparti del P.O. e nelle aree comuni, di facchinaggio e cura del verde;
ha redatto l'elenco mensile dei lavoratori addetti ai vari reparti che veniva sottoposto all'Amministratore Unico ed al Direttore Sanitario per il visto;
ha pianificato, coordinato, ed organizzato anche i diversi interventi per i lavori di pulizia, oltre quelli ordinari, anche quelli di pulizia straordinaria, anche urgenti, necessari in tutti gli ambienti del Presidio;
ha verificato l'utilizzo delle divise da parte di tutti gli operatori;
ha revisionato la turnistica. Ha precisato che tali mansioni erano state svolte “con piena autonomia e diretta responsabilità circa i risultati propri e degli altri
2 operatori”.
Le suesposte dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate nel loro contenuto anche dalla teste
. Tes_2
Tali prospettazioni trovano riscontro nella nota del 21.05.2012, con la quale la società resistente provvedeva alla “nomina dei referenti pro-tempore”, tra cui lo stesso ricorrente, in cui si legge testualmente: “Il referente, oltre a svolgere la propria attività, dovrà curare l'esecuzione delle disposizioni dello scrivente in materia di organizzazione dei servizi di pulitura e ausiliariato dei vari reparti del predetto P.O., riferendo tempestivamente ogni inconveniente e/o servizio. A tal fine, il referente dovrà prioritariamente: - interfacciarsi unicamente con i Direttori di
Struttura e i Coordinatori infermieristici;
- verificare l'utilizzo delle divise da parte di tutti gli operatori;
- revisionare la turnistica concordandola preventivamente con l'Amministratore Unico”.
Tali risultando le mansioni espletate dal ricorrente, è utile riportare le declaratorie contrattuali relative al profilo professionale allo stesso assegnato e a quello superiore rivendicato. In particolare, nella categoria
A del CCNL Sanità Privata rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico- manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”; nella posizione A/A1 sono ricomprese le qualifiche di posizione che “comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute.
L'attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura”.
A titolo esemplificativo in tale categoria sono collocati l'addetto alle pulizie, l'operaio qualificato, l'addetto alla piscina, il commesso e l'ausiliario.
La categoria B comprende invece “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- Autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”; alla posizione B3 appartengono “i lavoratori con particolare specializzazione;
collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità per il loro operato. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici;
essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'Area. Le posizioni lavorative comportano: Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- Coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- Mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.”
Nello specifico rientrano nella posizione B3: l'educatore, l'insegnante, l'istruttore di nuoto, l'assistente per
3 l'infanzia, il capocuoco e l'autista di ambulanza.
Ebbene, come facilmente desumibile dalle declaratorie sopra riportate, la figura del referente non è innanzitutto contemplata tra quelle rientranti nella categoria B3; inoltre, ciò che contraddistingue il lavoratore inquadrato nella categoria B e, in particolare, nella posizione B3, è il grado di autonomia e l'assunzione di responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività dallo stesso svolte. Si legge, infatti, nella declaratoria riportata che i lavoratori che “collaborano alla redazione della programmazione delle attività” hanno “responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte” e che i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori assumono la “responsabilità per il loro operato” e, ancora, che “le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici” ed “essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'Area”.
Ciò posto deve ritenersi che le mansioni espletate dal ricorrente, per come accertate all'esito dell'attività istruttoria espletata, non possano essere ricondotte a quelle proprie dei lavoratori inquadrati nella categoria B3, in quanto non è emersa prova alcuna in merito all'assunzione di “responsabilità diretta” sia per le attività dallo stesso svolte sia in merito all'operato dei lavoratori che ha coordinato.
Infatti, l'attività espletata dal ricorrente, per come descritta dai testi escussi e confermata dalla documentazione in atti (v. in tal senso allegati raccoglitore a) e b) del ricorso), si è sostanziata nella verifica dell'utilizzo delle divise da parte dei lavoratori, nella segnalazione di disservizi quali il mancato funzionamento della macchinetta per la timbratura in entrata o in uscita, nell'attuazione delle richieste di interventi di pulizia straordinaria sollecitati dai Direttori Medici, nella comunicazione dei turni di lavoro dei dipendenti, nella trasmissione all'Amministratore Unico della richiesta di autorizzazione dei cambi turno, nonché nella trasmissione della richiesta di fruizione delle ferie del personale in servizio presso l'Ospedale di Galatina.
Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che il ricorrente, pur continuando a svolgere l'ordinaria attività dell'ausiliario, nella veste di “referente” si è limitato a fare da tramite tra i lavoratori e l'Amministratore Unico, provvedendo a trasmettere all'Amministratore istanze, segnalazioni e richieste varie provenienti dai lavoratori, nonché a comunicare a questi ultimi eventuali disposizioni dell'Amministratore Unico della , unico soggetto gerarchico abilitato alla adozione di atti di CP_3 organizzazione, quali a titolo esemplificativo comunicazione in merito alla garanzia dei servizi essenziali in occasione di uno sciopero regionale, nell'assegnazione temporanea di personale presso un P.O. diverso da quello previsto contrattualmente per sopperire a situazioni emergenziali, nella trasmissione di richiami o lamentele per la mancata pulizia di reparto o aree comuni dell'Ospedale da parte del personale preposto alla pulizia.
Non vi è prova alcuna di assunzione di responsabilità diretta rispetto all'attuazione del programma di lavoro né tantomeno rispetto all'operato del personale addetto presso il P.O. di Galatina;
non è stato dedotto, né emerso dalla prova espletata che, in caso di mancata o non corretta programmazione e/o
4 esecuzione dei lavori di pulizia, il ricorrente fosse chiamato a rispondere personalmente. Non risulta neppure che il ricorrente abbia assunto un ruolo di superiorità gerarchica rispetto agli altri lavoratori coordinati.
In considerazione di tanto, è da escludersi la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente al superiore livello B3, con l'effetto che non sussiste il diritto alle corrispondenti differenze retributive.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la particolarità della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Lecce, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
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