Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
2951/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2951 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'art. 250 c.c.,
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1
Maria Anselmi, elettivamente domiciliato in Via della Torre Clementina, 48,
Fiumicino, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Cristina Grandazzo, elettivamente domiciliata in Via Angelo Bascape'
n. 19, Fiumicino, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in atti;
- resistente nonché
Avv. Monica Mesiano, del Foro di Civitavecchia, con Studio in Civitavecchia,
V.le G. Matteotti n. 19, nella qualità di curatore speciale del minore
nato a [...], in data [...], autorizzata Persona_1
a costituirsi in proprio;
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11 ottobre 2024 i difensori delle parti ed il Curatore
Speciale concludevano come da verbale di udienza con rinuncia termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il verbale veniva trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il quale in data 17.10.2024 concludeva associandosi alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2019, premesso Parte_1 che dall'unione con era nato il figlio minore Controparte_1 [...]
il 09.10.2018, riconosciuto solo dalla madre, chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di volere pronunciare sentenza che tiene luogo del consenso mancante, con conseguente sostituzione del cognome della madre con quello del padre o, in via subordinata, con aggiunta al cognome del padre quello della madre.
Deduceva il ricorrente, a sostegno della domanda:
- di aver intrattenuto una relazione con la dal mese di CP_1 ottobre 2017 al mese di maggio 2018;
- che il giorno 09.10.2018 nasceva a Roma il piccolo Persona_1
[...]
- che, nonostante nel mese di maggio 2018 il rapporto affettivo fosse venuto meno, il continuava ad accompagnare la ai controlli Pt_1 CP_1 medici ed a sostenere le spese per gli esami clinici durante la gestazione;
- che nell'imminenza della nascita del bambino, la resisteva cambiava atteggiamenti nei confronti del e non rispondeva alle chiamate e Pt_1 messaggi;
- che, essendosi recato sotto casa della il ricorrente il 15 CP_1 ottobre 2018 veniva a conoscenza che il 9 ottobre 2018 era nato il proprio figlio;
2 - che, nonostante i tentativi bonari di poter riconoscere il figlio la
[...] si opponeva e pertanto si rendeva necessario il deposito di un CP_1 ricorso, sussistendo i presupposti ai sensi dell'art. 250 c. 4 c.c. dell'emanazione di una sentenza che tenga luogo del consenso mancante, nell'interesse del minore Persona_1
Si costituiva in giudizio la quale in via principale Controparte_1 richiedeva rigettare la richiesta del all'autorizzazione del riconoscimento Pt_1 del figlio in quanto lesivo degli interessi del Persona_1 minore e si opponeva alla sostituzione del cognome della madre con quello del padre. La richiedeva altresì che i costi dell'eventuale CTU siano CP_1 posti a carico del padre, che vengano effettuati accertamenti alcolemici e sull'eventuale uso di sostanze stupefacenti nei confronti del ricorrente e, in caso di riconoscimento del figlio, disporsi l'affidamento esclusivo con collocamento presso la madre – in subordine l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre -, un assegno di mantenimento a favore di di 500,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, il Persona_1 diritto di visita del padre un giorno la settimana alla presenza della madre. La richiedeva anche, in casi di necessità, di nominare un CTU per CP_1 valutare la capacità genitoriale delle parti.
In particolare, la resistente rappresentava:
- che la relazione di convivenza era venuta meno in quanto il veva Pt_1 tenuto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della CP_1
- che in data 20 giugno 2018 la resistente si era dovuta recare al Pronto
Soccorso ASL ROMA D – Presidio Ospedaliero G.B. Grassi, dove era stata refertata “in codice rosa per aggressione verbale del proprio compagno Pt_1
”;
[...]
- che al 4^ mese di gravidanza, il ginecologo che aveva in cura la resistente, riscontrò nel feto delle anomalie al cranio, che portarono la
[...]
d effettuare un test prenatale di screening;
CP_1
- che, nonostante ciò, la aveva comunicato al la CP_1 Pt_1 nascita del figlio, ma questi si era disinteressato al suo mantenimento non contribuendo alle spese per i pannolini, il latte ed altro;
- che terze persone, subito dopo la nascita del bambino, avrebbero pubblicato foto del minore sui social, ad esempio su whats app, senza il consenso della CP_1
3 - che il veva presentato il ricorso per il riconoscimento del figlio a Pt_1 distanza di un anno dalla nascita e che lo stesso consumava super alcolici a qualsiasi ora della giornata e, secondo informazioni assunte, aveva anche assunto in passato sostanze stupefacenti.
Veniva disposta, in corso di causa, CTU genetica che accertava la paternità biologica del ricorrente.
All'udienza del 18 febbraio 2021 il Giudice istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni circa il riconoscimento di paternità nonché in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis c.p.c. e al suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20 maggio
2021 ore 10,00 con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle conclusioni.
All'udienza del 20 maggio 2021 le parti richiedevano un rinvio per la comparizione personale delle parti al fine di poter raggiungere un accordo nell'interesse del minore.
All'udienza del 8 luglio 2021 il giudice istruttore, verificata la impossibilità di raggiungimento di un accordo tra le parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
In data 6 settembre 2021 veniva emessa sentenza parziale di riconoscimento di paternità.
Il Collegio, infatti, ha rilevato che la CTU genetica svolta in corso di giudizio ha accertato che è il padre biologico del piccolo Parte_1 [...]
. Così si è pronunciato il Tribunale: “La disposizione che assume rilievo è Per_1
l'articolo 250 c.c., secondo il quale, in caso di disaccordo circa il riconoscimento del secondo genitore “il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”. Ai fini della soluzione della controversia assume, poi, rilievo il seguente principio di diritto che, sebbene, affermato prima della recente Novella in materia di filiazione, mantiene intatta efficacia perché espressione di principi costituzionali e codicistici fondamentali nell'ordinamento e perché nemmeno contrastato dalla nuova versione
4 dell'articolo 250 c.c., che ha recato modifiche essenzialmente procedurali alla materia senza intervenire sul bilanciamento dei contrapposti interessi genitoriali, rimesso comunque al giudice nell'interesse supremo del minore. In proposito occorre, allora, ricordare che “il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore” (Cass. 11.2.2005 n. 2878). Nella fattispecie
l'istruttoria condotta ha consentito di accertare che:
- il rapporto sentimentale tra le parti è stato molto breve e dopo pochi mesi ha dato luogo al concepimento: la resistente ha dichiarato che il si era immediatamente disinteressato del Pt_1 figlio, pur essendo stato messo a conoscenza dello stato di gravidanza della madre e che anche dopo la nascita non aveva contribuito al suo mantenimento;
- la resistente ha negato il proprio consenso adducendo sia l'incertezza in relazione alla paternità biologica di sia in ragione della personalità del Persona_1 Pt_1 asseritamente soggetto che faceva uso di superalcolici e che in passato, da informazioni assunte, aveva assunto anche sostanze stupefacenti;
- all'esito della CTU genetica la resistente si è opposta al riconoscimento del figlio da parte del padre in quanto non rispondente all'interesse del minore, ed in caso di riconoscimento disposto dal Tribunale ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo, di regolamentare in maniera graduale in diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del Conti l'obbligo di corrispondere un congruo contributo al mantenimento di Persona_1
Anche il curatore del minore, Avv. Mesiano ha concluso richiedendo di introdurre un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Fiumicino sui nuclei familiari paterno e materno
e di disporre una CTU al fine di valutare le competenze genitoriali delle parti.
Alla luce degli elementi evidenziati il Collegio osserva:
- dalla documentazione in atti prodotta dalla resistente non si evince un attuale e concreto pregiudizio al riconoscimento del figlio da parte del Pt_1
5 - non si rinvengono in capo al elementi sufficienti per riscontrare, in senso contrario al Pt_1 riconoscimento, motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del figlio minore;
- negare al padre il riconoscimento e alla minore il legame con la discendenza paterna, con le proprie origini e con una parte decisiva della propria identità personale, rappresenta –nel sistema della filiazione nel Codice e nella Costituzione - una misura estrema, l'ultima ratio ove nessun altro provvedimento sia idoneo a tutelare l'interesse del minore;
- la riforma della filiazione di cui alla legge 219 del 2012 e successivo decreto di attuazione ha sottolineato ulteriormente il diritto per il minore alla costituzione del legame giuridico con entrambi i genitori, alla individuazione delle proprie origini e, in ultima analisi, al riconoscimento da parte di entrambi i genitori (si veda, in proposito, la nuova disciplina dell'art. 251 c.c. che autorizza il riconoscimento, una volta valutato l'interesse del minore, anche del figlio nato da consanguinei);
- la decisione rimessa al Giudice dall'articolo 250 c.c. in tema di riconoscimento non mira a valutare la capacità genitoriale del ricorrente e, tanto meno, a valutare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ma solo a verificare se sussistano ragioni concrete talmente gravi da pregiudicare in senso assoluto e definitivo l'interesse del minore in caso di riconoscimento da parte del secondo genitore;
- le ragioni da ritenersi, eventualmente, preclusive del riconoscimento devono essere, allora, talmente gravi da impedire non solo e non tanto l'esercizio della responsabilità genitoriale (che rimane legato a vicende mutevoli e da valutare di periodo in periodo), ma anche la sola costituzione del rapporto giuridico di filiazione perché idonee a determinare la probabilità (e nemmeno la mera possibilità) di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore;
- ragioni di questo tipo non si ravvisano – come rilevato – nel caso di specie.
In ragione di quanto esposto, va ritenuta meritevole di accoglimento l'azione spiegata dal ricorrente e va pronunciata sentenza che tenga luogo del mancato consenso materno. Alla pronuncia giudiziale consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita;
il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art.
250 c.c..
La norma appena citata impone, peraltro, al giudice di adottare – con la stessa pronuncia – i provvedimenti conseguenti circa il cognome del bambino e la responsabilità genitoriale. Detta disposizione non avrebbe significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse di seguito ancora necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi 6 all'Ufficiale di stato civile. I provvedimenti conseguenti circa il cognome del bambino e la responsabilità genitoriale vanno adottati con la stessa pronuncia proprio perché la sentenza che tiene luogo del consenso mancante vale a completare la fattispecie, complessa, definita dall'art. 250 comma quarto c.c..
Ai sensi dell'articolo 262 c.c. la minore assumerà anche il cognome paterno aggiungendolo a quello materno che già la identifica in questi primissimi anni ma senza che la minore, per la età ancora acerba, possa essersi formata una identità sociale definita.
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale va osservato quanto segue.
Il non ha sviluppato alcun rapporto di seria consuetudine con il minore: Pt_1 [...]
è sempre vissuto con la sola madre che l'ha cresciuto e seguito in ogni sua necessità Per_1 nei suoi primi anni di vita. L'assenza di contatti tra il padre ed il figlio in questi primi due anni di vita, contatti in verità richiesti dallo stesso anche per tramite dei propri legali sin dalla nascita della minore ma osteggiati dalla resistente, rende opportuno un approfondimento istruttorio al fine di valutare le ulteriori questioni relative all'affidamento, al mantenimento ed alla collocazione della minore”.
A seguito dell'emissione della sentenza parziale il giudizio è stato istruito mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti, accertamenti tramite il
Ser.D., monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del comune di fiumicino ed acquisizione di documentazione reddituale delle parti. In via provvisoria, in data 14.1.2022, è stato disposto che il Conti corrisponda un assegno di mantenimento per il figlio di euro 150,00 mensili.
In data 20.06.2022 è stata depositata la CTU da parte della dott.ssa la quale ha così concluso in merito alla capacità genitoriale Persona_2 del ricorrente: “Per quanto concerne il padre: Il quadro sintomatologico nel complesso genera un segnale di allarme, collegato allo stress e alla fatica. Il signor presenta una Pt_1 struttura di identitaria marcata e dipendente, dal punto di vista affettivo con delle ricadute psichiche consistenti sulla stabilità del modo d'essere. La rappresentazione di sé stesso al momento è focalizzata marginalmente sugli elementi migliorativi e compensativi del proprio essere, il signore appare incline, per via del proprio temperamento ottimistico e tenace, a minimizzare e neutralizzare componenti di sofferenza profonda, sostando poco, in termini mentali, sui propri stati interni. La tonalità delle emozioni è prevalentemente negativa, orienta il signor sul versante depressivo e il vissuto intrapsichico, seppur tangente, Pt_1 amplifica i vissuti e le sensazioni di inadeguatezza e vulnerabilità. Lo schema relazionale appare ciononostante solido e compatto, nonostante l'esperienza sociale non propriamente sentita come positiva e centrale. Lo stile genitoriale appare caratterizzato da una modalità
7 ingaggiata e propositiva, focalizzata sui bisogni della prole e in linea di massima i parametri relativi alla modalità esperienziale e comportamentale si fondano sul contesto e sulla preminenza delle regole come dispositivi psichici. Il padre si connota con una personalità immatura, che tende alla semplificazione e alla sottostima di elementi critici invece sottolineando aspetti periferici sostituendoli nella propria esperienza interna”.
Sulla capacità genitoriale e profili personologici della resistente ha così concluso la dott.ssa “La signora si pone nella lettura dei comportamenti di Per_2
da una posizione connotata di elevata ansia. Dalla valutazione psicodiagnostica Per_1 emerge che la signora, nel concettualizzare i problemi, esprime un grande bisogno di controllo che quando non viene raggiunto o mantenuto genera risposte di malessere profondo e collerico.
È solita spostare sulle altre persone l'origine dei propri problemi, mancando di comprendere effettivamente in che modo prenda effettivamente parte, in termini psicologici, all'ingenerarsi di difficoltà progressivamente complesse. Il Sé risulta compatto ma disarmonico, la signora aspira ad obiettivi realistici ma la tendenza a sovrastimare le proprie capacità genera un eccesso di determinazione e tenacia travolgente, che non va troppo per il sottile. L'autostima è ipertrofica, nutrita da una sovrastima del senso di Sé, centrata maggiormente sulle convinzioni psicologiche che sulle proprie risorse, che assumono consistenza in aspetti di narcisismo immaturo e acerbo, scollegato da azioni di corrispondente portata. L'auto valutazione risulta in questa sede, addolcita e complessivamente orientata a incontrare
l'attenzione e l'accoglienza da parte dell'altro, minimizzando gli aspetti esternalizzanti e collerici. Si evince uno schema “tutto o niente”. Il quadro sintomatologico intercettato è tuttavia rientrato al momento per merito di risorse comportamentali, la signora utilizza una modalità razionalizzata per veicolare le proprie emozioni in maniera più diretta e teoricamente più efficace. Come madre, nell'accudimento della prole, la signora esprime un assetto più tenue e bilanciato, modulando il coinvolgimento in termini energetici e psicologici;
il focus parentale è nel complesso attento agli aspetti pedagogici in quanto è regolato dalla valenza del contesto e della compartecipazione nel tessuto sociale.”
Infine, in merito al minore si legge nell'elaborato peritale: “Nel piccolo
si osserva una difficoltà nell'espressione linguistica del bambino se raffrontata ai Per_1 bimbi della sua stessa età, ha difficoltà nel pronunciare alcune parole e nello spiegare totalmente le frasi che dice. Appare tuttavia un bambino sveglio e solare, molto vivace. Si mostra con efficaci competenze relazionali.”
La CTU ha proposto un affidamento condiviso con collocamento presso la madre del figlio ed una graduale introduzione di incontri del padre con il figlio sotto il monitoraggio degli assistenti sociali.
8 Deve rilevarsi che successivamente alla CTU il per un verso, non Pt_1 ha corrisposto il mantenimento per il figlio se non in maniera saltuaria e comunque non regolare, e per altro verso, non si è attivato per incontrare il figlio adducendo problemi di depressione e mancanza di serie motivazioni avendo paura di destabilizzare il minore.
Dalla relazione depositata dagli assistenti sociali il 23.4.2024 emerge che:
“Il sig. ha riferito di trovarsi in una difficile condizione personale e lavorativa, in Pt_1 quanto ha accumulato dei debiti nel periodo di mancato lavoro, motivo per cui non riesce a corrispondere il mantenimento nell'interesse del figlio. Ha riportato che, per tale aspetto, dovrà affrontare anche un procedimento penale e di sentirsi sovraccaricato da queste contingenze. Inoltre, ha raccontato di vivere una condizione di malessere psicologico per cui sente di non avere energie per riuscire ad affrontare le situazioni. Tale malessere starebbe incidendo anche nella relazione di coppia attuale e con il figlio in quanto al rientro Per_3 in casa tenderebbe ad isolarsi e a non partecipare alle necessità familiari”.
Nella relazione depositata il 15 luglio 2024 si legge: “il padre del minore, sig. ha riferito che la sua situazione personale è invariata e non ha dichiarato cambiamenti Pt_1 rispetto alla propria disponibilità ad avviare incontri protetti con il figlio. Lo stesso ha riferito di essersi rivolto al CSM territorialmente competente dove i professionisti avrebbero ritenuto non necessaria una presa in carico”.
Con la relazione conclusiva depositata il 11.10.2024 gli assistenti sociali del comune di Fiumicino hanno così concluso: “il padre del minore non ha ad oggi rappresentato una diversa disponibilità a partecipare alla vita del figlio, motivo per cui permane la mancanza delle condizioni minime per prevedere l'avvio degli incontri protetti padre-figlio”.
In merito alla condizione del figlio , dalle relazioni di Per_1 aggiornamento degli assistenti sociali è risultato che lo stesso è ben inserito a scuola e che riesce bene nello sport, mentre con riferimento alla la CP_1 medesima ha avviato una nuova relazione sentimentale con un compagno con cui il figlio ha instaurato una positiva relazione.
La relazione del Ser.D. depositata il 31 maggio 2022 ha concluso nel senso che non è risultato eventuale abuso di sostanze stupefacenti da parte del
Pt_1
Deve rilevarsi che anche la CTU, convocata a chiarimenti all'udienza del
12 gennaio 2024 che in considerazione delle condotte deresponsabilizzanti del
Conti e della sua mancanza di seria volontà e determinazione di avviare gli
9 incontri con il figlio e del versamento in maniera saltuaria ed incostante del mantenimento, ha concordato con le richieste del Curatore speciale in merito all'affidamento esclusivo del minore alla madre ed alla sospensione in merito alla introduzione degli incontri padre figlio, in ragione della circostanza per cui ha ormai delle proprie abitudini consolidate e potrebbe essere Per_1 destabilizzato per la introduzione della figura paterna che finora non ha garantito costanza e serietà di frequentazione con il minore.
All'udienza del 11 ottobre 2024 i difensori della resistente ed il Curatore
Speciale hanno richiesto disporsi la sospensione o decadenza della responsabilità del Conti ed a tali conclusioni si è associato anche il P.M. con le proprie conclusioni del 17.10.2024. In subordine il Curatore Speciale ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato alla oltre a CP_1 richiedere che venga valutata eventuale ripresa della frequentazione del padre con il figlio ma sotto il monitoraggio degli assistenti sociali. Il difensore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle relative richieste.
Dunque, il Collegio ritiene che debba essere accolta la richiesta del
Curatore Speciale e del difensore della condivisa anche dal P.M., CP_1 di disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del Pt_1
La giurisprudenza di legittimità e di merito ritengono in maniera costante che il disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente (ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, o non eserciti l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento) costituiscono motivi tali da determinare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (cfr. in tal senso, tra le altre, Corte di Appello di Bologna del
11/05/1988, Tribunale per i minorenni de L'Aquila del 08/06/2007, Tribunale per i minorenni de L'Aquila, del 03/04/2006). .
Alla luce dalle sopra illustrate risultanze istruttorie, emerge con tutta evidenza che le condotte paterne possano determinare un grave pregiudizio per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio, tale da comprometterne l'esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita quotidiana.
Il Tribunale ritiene quindi di dover disporre la decadenza del ricorrente
10 dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
Il figlio deve dunque essere affidato in maniera esclusiva alla Per_1 madre che dovrà prendere le decisioni di maggiore interesse per il minore.
Gli incontri tra il padre e il figlio saranno introdotti solo in forma protetta e se il resistente mostrerà serenità di approccio e seguirà le opportune indicazioni del servizio sociale e sempre nel rispetto della serenità del minore.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente non comporta il venir meno dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento (cfr. tra le altre
Cass., sez. VI, n. 43288/2009: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 cod. pen., lasciando inalterati i doveri di natura economica e morale del genitore decaduto").
In merito alle statuizioni economiche risulta che il ricorrente ha depositato, a seguito di ordine di esibizione, esclusivamente un contratto di lavoro a tempo determinato part time da parte di una ditta e non la ulteriore documentazione richiesta, dovendo pertanto applicarsi le presunzioni di cui all'art. 118 c.p.c. e ritenersi che il ricorrente abbia inteso occultare la propria condizione reddituale e patrimoniale, mentre la resistente ha dichiarato di fare lavoro di pulizia in maniera saltuaria e di abitare con la made pensionata ed il fratello, il quale non lavora.
Dunque, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale di ambo le parti, il Tribunale reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 mensili con decorrenza ed aggiornamento Istat annuale dalla pubblicazione della sentenza oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti . Per_1
Le spese delle CTU genetica e personologica e sulla capacità genitoriale delle parti, già liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico esclusivo del in quanto parte soccombente del giudizio ed avendo Pt_1 determinato la necessità di disporre tali accertamenti peritali.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del ricorrente per causa di valore indeterminato di media complessità per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e esclusivamente per la fase decisoria a favore dell'erario.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 04.10.2019 da Parte_1 nei confronti di vista la sentenza parziale emessa in Controparte_1 data 6 settembre 2021, così provvede:
1) dispone la decadenza della responsabilità genitoriale di Parte_1 nei confronti del figlio;
Per_1
2) dispone che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla Per_1 madre e sia stabilmente collocato presso l'abitazione materna, cui sono demandati, parimenti in via esclusiva, tutti i compiti e le decisioni afferenti la salute, l'istruzione e l'educazione del minore;
3) dispone che gli incontri tra il padre ed il figlio Parte_1 Per_1 possano essere introdotti in maniera graduale, nel rispetto della volontà e della condizione psicologica del minore, in via protetta presso il Servizio sociale del
Comune di Fiumicino solo ed esclusivamente laddove il padre dimostri serietà di intenti e si sottoponga ad un percorso di sostegno psicologico e contribuisca alle esigenze morali e materiali del figlio, sotto il monitoraggio degli assistenti sociali territorialmente competenti;
4) dispone che debba versare per il figlio , Parte_1 Per_1 minorenne, entro il giorno 5 di ciascun mese a un Controparte_1 assegno mensile di euro 200,00 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e con aggiornamenti Istat dal medesimo mese;
5) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per il figlio, secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone la prosecuzione del sostegno e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori all'Autorità giudiziaria;
7) pone le spese di CTU genetica ed in merito alla capacità genitoriale delle parti, già liquidate con separati decreti, in via esclusiva a carico di Pt_1
[...]
8) pone a carico dell'erario le spese del curatore dl minore, Per_4 ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
9) pone le spese di lite a carico del Conti che liquida a favore della
[...] in euro 5.400,00 di cui esclusivamente quelle relative alla fase della CP_1
12 decisione ammontanti ad euro 1.800,00 - essendo stata ammessa la
[...] al gratuito patrocinio con delibera del 3.4.2024 - a favore dell'erario, CP_1 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai difensori delle parti, al Curatore Speciale avv. Monica
Mesiano, ai CTU dott.ssa e dott.ssa ed ai Persona_5 Persona_2
Servizi Sociali del comune di Fiumicino.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso
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