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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7987 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n.
164
nella causa iscritta al n. 5586/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AS ND, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, al
Corso Novara, n. 10, Palazzo Alto, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo
Lopardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma Via
EP MB n. 3, come da procura allegata
-RESISTENTE- Codice Fiscale , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. Nicola Nero, nella sua qualità di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
IO CO, con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “Legal
Advisor Area Sud” di sito in Napoli, Corso A. Controparte_3
Lucci, n. 156, come da procura allegata
-RESISTENTE-
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.03.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso che Parte a decorrere dal 01/07/2020, a seguito di procedura di cambio d'appalto, l composta da Parte_4
da e da è subentrata nella
[...] Controparte_5 Controparte_6
gestione dei servizi di pulizia e servizi accessori degli Impianti della committente nell'ambito del compartimento Campania;
che il CP_7 CP_8
ha a sua volta affidato alla consorziata
[...] Controparte_9
l'esecuzione della quota delle lavorazioni dell'ATI allo stesso assegnate. Ha
[...]
quindi dedotto di aver lavorato alle dipendenze di tale ultima società e nell'ambito dell'appalto in questione presso gli “Impianti di Napoli e stazioni limitrofe”-
Fermata ZU-Solfatara della Metropolitana di Napoli - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (al 78,95%) del 1.12.2021 ed inquadramento nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, ai sensi del CCNL Mobilità /Area contrattuale Attività ferroviaria;
che a decorrere dal
16/12/2022, all'esito di specifica formazione cui è seguito il rilascio dei relativi certificati di abilitazione professionale, ha svolto mansioni di apertura e chiusura degli impianti elevatori e traslatori presenti presso le Stazioni, di addetto alla vigilanza non armata dell'impianto, alla videosorveglianza dello stesso, all'evacuazione dell'impianto ed allo svolgimento delle operazioni di primo soccorso nel caso di necessità. disimpegnando i compiti meglio precisati in ricorso. Rilevata la riconducibilità delle suddette mansioni ad un livello contrattuale superiore a quello di inquadramento, e precisamente al livello professionale “D: Operatore Specializzato”, ha chiesto all'adito Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale “D: Operatore Specializzato” – figura professionale “Operatore
Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale”, posizione retributiva D3, a decorrere dal 16/03/2023 o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia; ND , Controparte_1
, in solido tra Controparte_10
loro …..al pagamento per le causali espresse della somma di € 7.728,08 , ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'Art. 36 della Costituzione;
ND, inoltre, a norma dell'art.
429, terzo comma c.p.c., , Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro …..al Controparte_4 Controparte_2
pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute alla ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito;” con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e la Controparte_2 [...]
il Controparte_1 Controparte_4
malgrado la rituale notifica del ricorso, rimaneva contumace.
ha eccepito: la nullità del ricorso in considerazione Controparte_2
della genericità dei riferimenti al contratto intercorso con la convenuta società appaltatrice;
la prescrizione dei crediti azionati;
la decadenza ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 tenendo conto che, in assenza di alcun riferimento utile non era possibile conoscere la data di scadenza del contratto di appalto;
la genericità della descrizione delle mansioni svolte;
la nullità della domanda ai sensi dell'art 1676
c.c. per omessa prova del debito di nei confronti del Controparte_2
; ha altresì rilevato che le presunte mansioni Controparte_4
svolte, descritte in modo generico, non erano riconducibili al rivendicato superiore inquadramento e, in ogni caso, non erano prevalenti rispetto a quelle complessivamente disimpegnate;
nel caso di condanna in solido, ha affermato il diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi
“l'inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente”, vinte le spese.
La eccepiva, preliminarmente, la necessità di Parte_5
integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dell;
nel CP_11
merito rilevava che la dipendente nel periodo dedotto in causa aveva svolto i compiti lavorativi consistenti nelle attività di pulizia dei WC, di presenziamento, chiusura ed apertura degli impianti rototraslatori, attività queste ultime rientranti a pieno titolo nel livello contrattuale di inquadramento riconosciutole;
contestava, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente e la genericità dei conteggi allegati al ricorso.
Chiedeva pertanto di: in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio Contr nei confronti dell nel merito, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese legali, con distrazione in favore dell'anticipatario.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed ammessa ed espletata la prova per testi, all'udienza del 28.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
******* Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell atteso che non risulta espressamente formulata alcuna domanda CP_11
di regolarizzazione contributiva (cfr. conclusioni del ricorso).
Contr Parimenti non possono essere condivisi i rilievi della in ordine alla mancata indicazione degli estremi del contratto di appalto che, non ne avrebbero consentito l'individuazione, con la conseguente inammissibilità della domanda per l'impossibilità di individuare la data di decorrenza del termine di decadenza, previsto dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, di cui ha chiesto l'applicazione, non essendo possibile individuare la data di cessazione dell'appalto. In particolare, pur non essendo riportati gli estremi del contratto di appalto, l'indicazione delle società assegnatarie, la data di aggiudicazione, i servizi svolti sono elementi idonei a
Contr consentire la precisa individuazione del contratto da parte di in quanto non estranea dal relativo rapporto essendo uno dei contraenti. Dal contesto del ricorso si evince, poi, che il rapporto di lavoro era ancora in atto all'atto della proposizione del ricorso, risalente al 6.3.2024, in quanto le differenze economiche rivendicate sono calcolate fino al 1 2.2024 .
Con riferimento al merito della domanda, parte ricorrente, inquadrata nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, ai sensi del CCNL Mobilità
/Area contrattuale Attività ferroviaria, deduce di avere svolto, a partire dal
16.12.2022, mansioni ascritte nel livello professionale “D: Operatore Specializzato”, posizione retributiva D3, rivendicando le corrispondenti differenze retributive;
richiama inoltre il disposto contrattuale art. 26 comma 1.3, secondo periodo, del
CCNL secondo cui “Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi” affermando pertanto il proprio diritto ad essere inquadrata nell'indicato livello professionale a decorrere dal 16.3.2023. Come è noto, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda (cfr: Cass. n. 20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
Vanno esaminate, pertanto, in primo luogo, le norme del CCNL per i lavoratori del settore Mobilità Area contrattuale Attività ferroviaria applicabile ed indicato dalla ricorrente e in vigore nel periodo oggetto della domanda, per quanto riguarda le norme contenute sotto il titolo “classificazione professionale”.
La declaratoria del livello di assegnazione della ricorrente prevede:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.”
Tra i profili esemplificativi della categoria troviamo quello del manovale, del pulitore impianti fissi e a bordo treno, lavoratore addetto a generici servizi ausiliari, etc.
Il livello professionale D, Operatori Specializzati, richiesto dalla ricorrente, contempla invece:
“ … i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi
Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.”
Tra i profili ricompresi nel livello D vi è quello dell' “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale” , figura professionale, questa, riferentesi ai “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception. di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”.
Occorre, in secondo luogo, esaminare le evidenze istruttorie, come emergenti dalla espletata prova per testi e dai documenti prodotti dalla parte ricorrente, su cui grava l'onere della prova dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori.
Contr Il teste ha dichiarato: “sono stato dipendente della dal luglio Testimone_1 la stazione di NA;
avendo abilitazione per gli impianti elevatori sono stato addetto anche ad altre stazioni;
ho conosciuto la ricorrente in occasione della abilitazione di telesorveglianza e telecontrollo degli impianti;
abbiamo seguito insieme un corso di formazione all'esito del quale abbiamo conseguito l'abilitazione; questo corso è stato tenuto dall'Ing. ed è durato - per quanto riguarda la Per_1
stazione di ZU- una giornata;
nel periodo in cui anche io sono stato addetto alla stazione di ZU mi alternavo sui turni con la ricorrente;
io sono stato Contr addetto a tale stazione per l'intera durata del rapporto di lavoro con la cioè dal luglio 2020 al febbraio del 2025; io e la ricorrente svolgevamo le medesime mansioni;
quando iniziavamo il turno di mattina eravamo abilitati alla attivazione degli impianti elevatori della stazione che avveniva con una procedura specifica che prevede una corsa a vuoto e la verifica del funzionamento di una serie di pulsanti;
questa verifica la effettuavamo dalla stanza di controllo ove vi è un quadro sinottico ma anche direttamente sull'impianto; durante la giornata presenziavamo il monitor che si trova nella stanza e controllavamo il funzionamento dell'impianto elevatore in modo da poter intervenire in caso di necessità; in caso di necessità potevamo anche effettuare le operazioni di evacuazione e dovevamo procedere direttamente in stazione ad avvisare i passeggeri presenti della sospensione del servizio;
abbiamo anche abilitazione di primo soccorso delle persone e possiamo intervenire per i casi di blocco dell'ascensore con la possibilità di riportarlo al piano;
tutte le operazioni di cui ho detto dovevano poi essere riportate in un registro che è custodito nella nostra stanza;
per l'infortunio alle persone compilavamo anche un modulo specifico Contr che poi inoltravamo al call center di lavoravamo su tre turni dalle 4.50 alle
23.30 su ogni turno era presente un solo dipendente;..omissis…”.
Contr Il teste ha così deposto: “attualmente sono dipendente della Testimone_2
con mansioni di operaio generico;
sono stato assunto dal 2020 quando questa società è subentrata nell'appalto al quale io ero già addetto;
sono stato addetto in via prevalente alle stazioni di NA , ZU , MO e AV ove vi sono gli impianti di risalita;
ma ho lavorato anche presso altre stazioni;
ho conosciuto la ricorrente che è mia collega di lavoro;
ricordo di averla conosciuta credo nel 2020 -2021; non avendo una stazione fissa ho spesso girato presso vari impianti;
presso gli impianti si lavorava da soli;
quindi mi incrociavo con il collega che mi dava il cambio;
mi è accaduto ciò anche con la ricorrente;
io mi occupavo della apertura e chiusura degli impianti al momento dell'apertura della stazione, mi riferisco ad ascensori e scale mobili se presenti;
mi occupavo dell'apertura con chiavi elettroniche che ciascuno di noi aveva dell'ufficio ove si trovava l'impianto di video sorveglianza e di intervento in caso di blocco;
l'ufficio era allarmato e quindi la chiave serviva a disinstallare l'impianto; procedevo poi a mettere in funzione gli ascensori attraverso una tastiera chiamata quadro SINOTTICO;
poi ci si recava sul posto a fare una prova di funzionamento dell'ascensore e ciò per almeno due tre volte;
le scale mobili si azionavano utilizzando una quadro sinottico analogo;
durante il turno di lavoro poi si doveva sorvegliare le telecamere che inquadravano all'interno ed all'esterno le ascensori;
in caso di blocco dovevamo intervenire materialmente con una manovra di discesa dell'ascensore al piano, isolare
l'ascensore elettricamente e se la porta non si apriva potevamo aprire la porta manualmente;
ovviamente come prima cosa avevamo la possibilità tramite un telefono che comunicava con l'ascensore di tranquillizzare le persone presenti nell'impianto; in caso di guasto dell'ascensore ma senza persone presenti nell'impianto procedevamo subito a chiamare il numero della ditta di manutenzione degli ascensori;
questo numero era memorizzato anche nei telefonini che avevamo sempre con noi e disattivavamo l'impianto ; dovevamo anche avvisare il nostro call center che poi procedeva a far diramare l'annuncio di guasto;
durante il turno di lavoro dovevamo sempre presidiare i monitor e se avevamo necessità di allontanarci anche per pochi minuti dovevamo disattivare gli ascensori;
posso dire che la ricorrente svolgeva le stesse mansioni che ho detto per me sin da quando io l'ho conosciuta avendo appunto lavorato spesso presso gli stessi impianti;
io ho frequentato un corso tenuto da un ingegnere delle ferrovie dello stato per acquisire le nozioni per svolgere questo lavoro;
all'esito del corso so che ci viene rilasciata una certificazione che credo sia conservata dalla società; la ricorrente non ha frequentato con me il corso ma so che è obbligatorio farlo per svolgere le mansioni che ho detto ricordo che quando fui inviato alla stazione di ZU mi fu detto che potevo svolgere l'incarico presso detta stazione proprio poiché avevo la certificazione del corso di cui ho detto;
per la ricorrente quella di ZU è la sua stazione fissa”.
Il teste indicato dalla ed all'epoca dei fatti di causa Testimone_3 Parte_5
responsabile della commessa accessori per tutte le stazioni di appalto in Campania, ha ricordato: “conoscevo la ricorrente che faceva parte di tale commessa;
ero io ad inviarle i turni di lavoro;
inizialmente so che si occupava di presenziamento WC;
poi già da qualche anno si occupa di presenziamento degli ascensori della stazione di
ZU; ricordo che la ricorrente è stata assegnata anche ad altri impianti;
per questo passaggio di mansioni è stata necessaria una abilitazione all'esito di un corso Contr della durata di un solo giorno tenuto da un responsabile di non è poi necessario per chi svolge tali mansioni seguire altri corsi o aggiornamenti a meno che non lo Contr chieda la ricorrente arrivata nella stazione deve procedere all'attivazione degli impianti ascensore;
ciò attraverso un quadro sinottico posto nella stanza nella quale poi svolge il presenziamento;
quindi verifica che l'impianto sia correttamente in funzione cosa che si evince prima dalla mancata accensione nel quadro di spie di malfunzionamento e poi materialmente mandando l'ascensore su e giù a vuoto;
se ci sono malfunzionamenti deve fare la segnalazione al call center e mettere l'ascensore fuori servizio;
al call center l'addetto indica quale spia è accesa o il problema riscontrato;
procede poi il call center a comunicare alla ditta di manutenzione per intervenire sul mal funzionamento;
se sono presenti scale mobili fa ugualmente
l'apertura , la verifica del funzionamento e d eventualmente la comunicazione di una avaria al call center;
durante il turno di lavoro il dipendente è da solo nella stanza di controllo e presenzia i monitor che inquadrano all'interno ed all'esterno dell'ascensore o degli ascensori e delle scale mobili;
il turno dura sei ore;
se si deve allontanare disattiva l'impianto sino al suo ritorno;
se qualche viaggiatore resta bloccato all'interno dell'ascensore deve provvedere subito a tranquillizzare chi è rimasto all'interno utilizzando l'interfono che dalla stanza comunica con l'interno dell'ascensore; deve procedere ad effettuare la ripartenza dell'impianto , se ciò non va a buon fine , procede con la manovra manuale che si effettuata vicino all'ascensore; questa procedura di sblocco manuale dell'ascensore è stata oggetto di spiegazione durante il corso di cui ho detto prima;…omissis..”
Il teste , indicato da CFC, dipendente della stessa sino al 28.2.2025 Testimone_4
con mansioni di dirigente, ha dichiarato: “ho conosciuto la ricorrente anche lei Contr dipendente della nel periodo in cui io vi ho lavorato;
mi occupavo della gestione delle risorse umane, della predisposizione dei turni, controllo sulle attività anche recandomi presso le singole sedi , con piano mensile di verifiche ispettive che rimettevo anche alla stazione appaltante;
oltre a queste visite programmate potevo effettuare anche controlli non programmati per verificare lo stato delle attività che venivano svolte;
nello specifico i dipendenti dovevano effettuare pulizie dei bagni e delle stazioni, presenziamento degli stessi e degli ascensori e delle scale mobili ove presenti, sfalcio della vegetazioni sui binari;
un gruppo di lavoratori era addetto alle pulizie ed altro ai servizi accessori anche se per motivazioni di servizio potevano essere addetti anche ad un servizio diverso da quello assegnato;
per i servizi di sorveglianza degli ascensori e delle scale mobili è prevista una abilitazione rilasciata Contr dalla così come per la conduzione di alcuni carrellini elettrici;
solo alcuni dei Contr lavoratori di venivano selezionati per sostenere il corso per queste abilitazioni;
ricordo che la ricorrente ha sostenuto e superato il corso di abilitazione;
per quello che ricordo nell'ultimo periodo era addetta alla stazione di ZU metropolitana alla sorveglianza degli ascensori;
i dipendenti addetti al presenziamento ascensori e
Contr scale mobili hanno a disposizione un vano che viene messo a disposizione di nel quale vi è un impianto di sorveglianza composto da un video nel quale sono visibili le immagine presa dalle telecamere e che consentono di visionare gli ascensori e le scale mobili ed un pc;
se il dipendente si accorge di un malfunzionamento dell'ascensore provvede ad intervenire per garantire la corretta funzionalità dell'impianto; se l'impianto si ferma ha un servizio di call center al quale segnala il guasto ed un registro sul quale appunta l'evento o anche i casi di cadute dei passeggeri sulle scale mobili;
non ne sono certo ma credo che l'addetto a questi impianti all'apertura debba procedere all'accensione delle scale mobili poiché credo vengano spente all'atto della chiusura della stazione;
analoga procedura ritengo sia necessaria anche per riattivare gli ascensori”.
Va poi esaminato il doc. 7 allegato dalla parte ricorrente.
Trattasi del “Regolamento di esercizio ascensori in servizio pubblico” nella fermata metropolitana di ZU Solfatara del dicembre 2022 contenente la descrizione e gli obblighi del “Personale addetto alla telesorveglianza/telecontrollo dell'Impianto” che alla pagina 15, punto 3.2.6 , prevede: “Il personale presente nella postazione di telesorveglianza/telecontrollo dovrà: - essere debitamente formato, informato e abilitato dal Responsabile di Esercizio, relativamente alla gestione dell'impianto elevatore coerentemente con la Procedura Aziendale in vigore;
- nel rispetto di quanto riportato nel presente documento e della procedura aziendale, restare nella postazione di lavoro verificando, mediante i dispositivi di cui è attrezzato, lo stato dell'impianto internamente e in prossimità degli sbarchi provvedendo di conseguenza;
- durante l'orario di apertura al pubblico delle stazioni, monitora lo stato di funzionamento degli impianti (In Servizio/Fuori Servizio/In Manutenzione) e periodicamente verifica il funzionamento degli impianti relativi alla comunicazione bidirezionale e dei dispositivi in sua dotazione. - Prima dell'apertura della stazione al pubblico, il personale di turno ha il compito di eseguire i previsti controlli preliminari cosi come riportato nel Capitolo 4 nonché una corsa di prova a vuoto degli impianti. In caso di allontanamento o mancata sostituzione dell'agente preposto alla telesorveglianza/telecontrollo di turno, l'impianto dovrà essere posto fuori servizio.”
Inoltre, alla pagina 17 punto 3.2.7 è contenuta la seguente descrizione: ““Al presente
Regolamento è allegato il nominativo e gli estremi degli agenti preposti dal
Responsabili di Esercizio e dal Gestore per il recupero di passeggeri intrappolati in cabina e ferma fuori piano. (Vedere Allegato B). Per gli ascensori installati nella fermata metropolitana di ZU - Solfatara sono gli stessi agenti preposti alla telesorveglianza/telecontrollo ad effettuare la manovra a mano ovvero riporto al piano della cabina dell'ascensore. Tale personale, individuato dal Gestore, deve essere debitamente formato, informato e abilitato dal Responsabile di Esercizio, relativamente alla: - Modalità di soccorso;
- Manovra di riporto al piano della cabina dell'ascensore: Segnalazione delle anormalità di funzionamento dell'impianto: -
Modalità di chiamata alla Ditta di manutenzione;
- Gestione degli incidenti. Il personale preposta alla manovra a mano ha il compito oltre a quelli già previsti nel paragrafo 3.2.5 di: - Prestare aiuto al passeggero infortunato - Effettuare la manovra ordinaria di riporto al piano dell'ascensore in caso di necessità - Transennare gli sbarchi dell'ascensore apponendo i previsti cartelli in caso di guasto o anomalie;
-
Verificare la presenza agli sbarchi e internamente alla cabina dell'ascensore della cartellonistica di informazione al pubblico, dei divieti e degli obblighi”.
Detto regolamento elenca nel suo allegato B gli addetti abilitati alla videosorveglianza e alla manovra di soccorso.
La difesa della ha contestato in memoria l'efficacia probatoria del Controparte_1
documento in esame rilevando che “tra i nominativi di cui all'allegato B non è presente quello della SI.ra . In calce al documento, in realtà, è stato Pt_1
aggiunto a penna il nominativo della Ricorrente. Il medesimo si trova dopo la sottoscrizione del Responsabile d'esercizio, SI. , il quale, dopo il nominativo Tes_5
della apposto in calce al documento a penna, non ha provveduto a Pt_1
sottoscrivere nuovamente il documento”.
Sul punto, si ritengono condivisibili le considerazioni svolte in replica dalla parte ricorrente, ovvero che il documento è stato materialmente formato da che CP_7
nulla ha eccepito circa l'inserimento del nominativo della nell'elenco dei Pt_1
lavoratori addetti al servizio di sorveglianza e controllo dell'impianto.
Del resto, il teste escusso indicato da , sig. , non ha smentito CP_7 Testimone_6
che la ricorrente fosse ricompresa in detto elenco. Dunque tale documento, a parere del giudicante, esplica piena efficacia probatoria tenuto conto del complessivo quadro probatorio acquisito.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Le mansioni descritte dai testi e svolte dalla sig.ra sono corrispondenti a Pt_1
Contr quelle previste analiticamente dal regolamento di esercizio di iguardante le scale mobili e gli ascensori in servizio pubblico presso la stazione cui la ricorrente è stata assegnata.
Rispetto allo svolgimento di tali mansioni non appare adeguato l'inquadramento della stessa nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, relativo a lavoratori i quali “svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”. In particolare, dalla lettera di assunzione (doc. 3 fasc. ric.) risulta che la lavoratrice è stata assunta nel livello F2 per lo svolgimento delle mansioni di “addetta ai servizi di pulizia di RFI Campania”.
Ebbene, nel corso del rapporto di lavoro, con la decorrenza indicata in ricorso, essa è stata assegnata indubbiamente a mansioni più qualificate, assimilabili nella sostanza a quelle indicate nel profilo di “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore
Specializzato di Protezione Aziendale” in cui rientrano: “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception. di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”, profilo inserito nel rivendicato livello D. La pluralità delle attività svolte dalla parte ricorrente, videosorveglianza degli impianti rototraslatori, operazioni di apertura e chiusura degli stessi, interventi di primo soccorso, segnalazione delle anormalità di funzionamento, gestione degli incidenti, richieste di intervento delle ditte di manutenzione, portano ad escludere che tali incombenze possano essere ricondotte ad attività manuali o generiche per le quali occorrono conoscenze professionali elementari previste per il profilo professionale assegnato alla . Parte_6
Viceversa le descritte mansioni appaiono conformi a quelle previste per il superiore livello rivendicato tenuto conto delle conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisite dalla ricorrente nell'esercizio delle proprie mansioni attestate dal conseguimento delle relative abilitazioni conseguite, come confermato da tutti i testi sentiti.
Le attività operative espletate dalla ricorrente “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”, per le quali, quindi, era “in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite” in quanto connesse al controllo della sicurezza degli impianti rototraslatori delle stazioni rientrano tra quelle che “concorrono alla realizzazione dei processi produttivi” e si sostanziano in quella “attività di vigilanza degli asset aziendali” ovvero di tutti quei beni, materiali o immateriali, che possono avere un valore reale o potenziale per un'azienda, e costituiscono quelle risorse che permettono di generare profitto, prevista dal profilo professionale di Operatore
Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale.
Deve escludersi, poi, che l'inquadramento rivendicato richieda lo svolgimento di attività di direzione o coordinamento del personale in quanto previste solo come eventuali (…anche attraverso il coordinamento…), oppure il possesso di una specifica patente in luogo di una abilitazione, in quanto tale requisito è previso dalla declaratoria contrattuale solo per le attività di manutenzione o conduzione di automezzi su gomma non rientranti tra i compiti assolti dalla . Pt_1 L'espletamento delle superiori mansioni per un periodo protrattosi per oltre tre mesi,
e senza che ciò abbia comportato la sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto di lavoro, legittima, ai sensi l'art. 2103 c.c., il riconoscimento della qualifica richiesta a decorrere, ai fini giuridici, dal terzo mese dall'inizio del loro svolgimento.
La domanda deve essere accolta per cui deve essere dichiarato il diritto della sig. ra all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Mobilità/ Area Contrattuale Pt_1
Attività Ferroviarie del 16.12.2016 con decorrenza dal 16/03/2023 ovvero dal terzo mese successivo all'inizio dello svolgimento delle superiori mansioni . Le relative differenze retributive competono, invece, sin dal momento iniziale dell'assegnazione alle superiori mansioni ovvero dal 16.12.2022 e per il periodo dedotto in ricorso.
Le convenute devono, pertanto, essere condannate in solido, ai sensi dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive maturate, correttamente quantificate in € 7.728,08 , sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL di settore per il livello D3, fino al 1 febbraio 2024 e non oggetto di specifiche contestazioni.
L'eccezione di prescrizione quinquennale non risulta fondata considerati il periodo rivendicato e la data di deposito del ricorso.
Sulle relative somme dovute a titolo di differenze retributive da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp.att. c.p.c..
Non può, infine, trovare accoglimento in questa sede la richiesta di riconoscimento Contr del cd. beneficium excussionis, invocato da ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
276/2003, operando solo in sede esecutiva. Il creditore, infatti, non può procedere coattivamente se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni dell'appaltatore, ma ciò non gli non preclude d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo anche nei confronti del soggetto appaltante, per poter eventualmente agire in via esecutiva nei suoi confronti in caso di mancato soddisfacimento del credito da parte del debitore principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di mansioni ascrivibili al livello D Profilo Operatore Specializzato del CCNL applicato a partire dal
16.12.2022, dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello D3 Parte_1
del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie con decorrenza dal
16/03/2023;
-Condanna la in solido con il Controparte_1 [...]
al Controparte_13
pagamento della somma di € 7.728,08 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
-Condanna le parti convenute in solido al pagamento della somma di €.2964,5 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie come per legge, IVA e CPA con distrazione, compresa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto quantificata nella misura del
10%.
Napoli,4.11.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 al 28.2.2025 con mansioni di telesorveglianza e telecontrollo;
lavoravo presso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n.
164
nella causa iscritta al n. 5586/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AS ND, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, al
Corso Novara, n. 10, Palazzo Alto, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo
Lopardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma Via
EP MB n. 3, come da procura allegata
-RESISTENTE- Codice Fiscale , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. Nicola Nero, nella sua qualità di , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
IO CO, con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “Legal
Advisor Area Sud” di sito in Napoli, Corso A. Controparte_3
Lucci, n. 156, come da procura allegata
-RESISTENTE-
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.03.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso che Parte a decorrere dal 01/07/2020, a seguito di procedura di cambio d'appalto, l composta da Parte_4
da e da è subentrata nella
[...] Controparte_5 Controparte_6
gestione dei servizi di pulizia e servizi accessori degli Impianti della committente nell'ambito del compartimento Campania;
che il CP_7 CP_8
ha a sua volta affidato alla consorziata
[...] Controparte_9
l'esecuzione della quota delle lavorazioni dell'ATI allo stesso assegnate. Ha
[...]
quindi dedotto di aver lavorato alle dipendenze di tale ultima società e nell'ambito dell'appalto in questione presso gli “Impianti di Napoli e stazioni limitrofe”-
Fermata ZU-Solfatara della Metropolitana di Napoli - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (al 78,95%) del 1.12.2021 ed inquadramento nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, ai sensi del CCNL Mobilità /Area contrattuale Attività ferroviaria;
che a decorrere dal
16/12/2022, all'esito di specifica formazione cui è seguito il rilascio dei relativi certificati di abilitazione professionale, ha svolto mansioni di apertura e chiusura degli impianti elevatori e traslatori presenti presso le Stazioni, di addetto alla vigilanza non armata dell'impianto, alla videosorveglianza dello stesso, all'evacuazione dell'impianto ed allo svolgimento delle operazioni di primo soccorso nel caso di necessità. disimpegnando i compiti meglio precisati in ricorso. Rilevata la riconducibilità delle suddette mansioni ad un livello contrattuale superiore a quello di inquadramento, e precisamente al livello professionale “D: Operatore Specializzato”, ha chiesto all'adito Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello professionale “D: Operatore Specializzato” – figura professionale “Operatore
Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale”, posizione retributiva D3, a decorrere dal 16/03/2023 o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia; ND , Controparte_1
, in solido tra Controparte_10
loro …..al pagamento per le causali espresse della somma di € 7.728,08 , ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'Art. 36 della Costituzione;
ND, inoltre, a norma dell'art.
429, terzo comma c.p.c., , Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro …..al Controparte_4 Controparte_2
pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute alla ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito;” con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e la Controparte_2 [...]
il Controparte_1 Controparte_4
malgrado la rituale notifica del ricorso, rimaneva contumace.
ha eccepito: la nullità del ricorso in considerazione Controparte_2
della genericità dei riferimenti al contratto intercorso con la convenuta società appaltatrice;
la prescrizione dei crediti azionati;
la decadenza ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 tenendo conto che, in assenza di alcun riferimento utile non era possibile conoscere la data di scadenza del contratto di appalto;
la genericità della descrizione delle mansioni svolte;
la nullità della domanda ai sensi dell'art 1676
c.c. per omessa prova del debito di nei confronti del Controparte_2
; ha altresì rilevato che le presunte mansioni Controparte_4
svolte, descritte in modo generico, non erano riconducibili al rivendicato superiore inquadramento e, in ogni caso, non erano prevalenti rispetto a quelle complessivamente disimpegnate;
nel caso di condanna in solido, ha affermato il diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi
“l'inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente”, vinte le spese.
La eccepiva, preliminarmente, la necessità di Parte_5
integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dell;
nel CP_11
merito rilevava che la dipendente nel periodo dedotto in causa aveva svolto i compiti lavorativi consistenti nelle attività di pulizia dei WC, di presenziamento, chiusura ed apertura degli impianti rototraslatori, attività queste ultime rientranti a pieno titolo nel livello contrattuale di inquadramento riconosciutole;
contestava, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente e la genericità dei conteggi allegati al ricorso.
Chiedeva pertanto di: in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio Contr nei confronti dell nel merito, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese legali, con distrazione in favore dell'anticipatario.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed ammessa ed espletata la prova per testi, all'udienza del 28.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
******* Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell atteso che non risulta espressamente formulata alcuna domanda CP_11
di regolarizzazione contributiva (cfr. conclusioni del ricorso).
Contr Parimenti non possono essere condivisi i rilievi della in ordine alla mancata indicazione degli estremi del contratto di appalto che, non ne avrebbero consentito l'individuazione, con la conseguente inammissibilità della domanda per l'impossibilità di individuare la data di decorrenza del termine di decadenza, previsto dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, di cui ha chiesto l'applicazione, non essendo possibile individuare la data di cessazione dell'appalto. In particolare, pur non essendo riportati gli estremi del contratto di appalto, l'indicazione delle società assegnatarie, la data di aggiudicazione, i servizi svolti sono elementi idonei a
Contr consentire la precisa individuazione del contratto da parte di in quanto non estranea dal relativo rapporto essendo uno dei contraenti. Dal contesto del ricorso si evince, poi, che il rapporto di lavoro era ancora in atto all'atto della proposizione del ricorso, risalente al 6.3.2024, in quanto le differenze economiche rivendicate sono calcolate fino al 1 2.2024 .
Con riferimento al merito della domanda, parte ricorrente, inquadrata nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, ai sensi del CCNL Mobilità
/Area contrattuale Attività ferroviaria, deduce di avere svolto, a partire dal
16.12.2022, mansioni ascritte nel livello professionale “D: Operatore Specializzato”, posizione retributiva D3, rivendicando le corrispondenti differenze retributive;
richiama inoltre il disposto contrattuale art. 26 comma 1.3, secondo periodo, del
CCNL secondo cui “Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi” affermando pertanto il proprio diritto ad essere inquadrata nell'indicato livello professionale a decorrere dal 16.3.2023. Come è noto, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda (cfr: Cass. n. 20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
Vanno esaminate, pertanto, in primo luogo, le norme del CCNL per i lavoratori del settore Mobilità Area contrattuale Attività ferroviaria applicabile ed indicato dalla ricorrente e in vigore nel periodo oggetto della domanda, per quanto riguarda le norme contenute sotto il titolo “classificazione professionale”.
La declaratoria del livello di assegnazione della ricorrente prevede:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.”
Tra i profili esemplificativi della categoria troviamo quello del manovale, del pulitore impianti fissi e a bordo treno, lavoratore addetto a generici servizi ausiliari, etc.
Il livello professionale D, Operatori Specializzati, richiesto dalla ricorrente, contempla invece:
“ … i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi
Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.”
Tra i profili ricompresi nel livello D vi è quello dell' “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale” , figura professionale, questa, riferentesi ai “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception. di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”.
Occorre, in secondo luogo, esaminare le evidenze istruttorie, come emergenti dalla espletata prova per testi e dai documenti prodotti dalla parte ricorrente, su cui grava l'onere della prova dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori.
Contr Il teste ha dichiarato: “sono stato dipendente della dal luglio Testimone_1 la stazione di NA;
avendo abilitazione per gli impianti elevatori sono stato addetto anche ad altre stazioni;
ho conosciuto la ricorrente in occasione della abilitazione di telesorveglianza e telecontrollo degli impianti;
abbiamo seguito insieme un corso di formazione all'esito del quale abbiamo conseguito l'abilitazione; questo corso è stato tenuto dall'Ing. ed è durato - per quanto riguarda la Per_1
stazione di ZU- una giornata;
nel periodo in cui anche io sono stato addetto alla stazione di ZU mi alternavo sui turni con la ricorrente;
io sono stato Contr addetto a tale stazione per l'intera durata del rapporto di lavoro con la cioè dal luglio 2020 al febbraio del 2025; io e la ricorrente svolgevamo le medesime mansioni;
quando iniziavamo il turno di mattina eravamo abilitati alla attivazione degli impianti elevatori della stazione che avveniva con una procedura specifica che prevede una corsa a vuoto e la verifica del funzionamento di una serie di pulsanti;
questa verifica la effettuavamo dalla stanza di controllo ove vi è un quadro sinottico ma anche direttamente sull'impianto; durante la giornata presenziavamo il monitor che si trova nella stanza e controllavamo il funzionamento dell'impianto elevatore in modo da poter intervenire in caso di necessità; in caso di necessità potevamo anche effettuare le operazioni di evacuazione e dovevamo procedere direttamente in stazione ad avvisare i passeggeri presenti della sospensione del servizio;
abbiamo anche abilitazione di primo soccorso delle persone e possiamo intervenire per i casi di blocco dell'ascensore con la possibilità di riportarlo al piano;
tutte le operazioni di cui ho detto dovevano poi essere riportate in un registro che è custodito nella nostra stanza;
per l'infortunio alle persone compilavamo anche un modulo specifico Contr che poi inoltravamo al call center di lavoravamo su tre turni dalle 4.50 alle
23.30 su ogni turno era presente un solo dipendente;..omissis…”.
Contr Il teste ha così deposto: “attualmente sono dipendente della Testimone_2
con mansioni di operaio generico;
sono stato assunto dal 2020 quando questa società è subentrata nell'appalto al quale io ero già addetto;
sono stato addetto in via prevalente alle stazioni di NA , ZU , MO e AV ove vi sono gli impianti di risalita;
ma ho lavorato anche presso altre stazioni;
ho conosciuto la ricorrente che è mia collega di lavoro;
ricordo di averla conosciuta credo nel 2020 -2021; non avendo una stazione fissa ho spesso girato presso vari impianti;
presso gli impianti si lavorava da soli;
quindi mi incrociavo con il collega che mi dava il cambio;
mi è accaduto ciò anche con la ricorrente;
io mi occupavo della apertura e chiusura degli impianti al momento dell'apertura della stazione, mi riferisco ad ascensori e scale mobili se presenti;
mi occupavo dell'apertura con chiavi elettroniche che ciascuno di noi aveva dell'ufficio ove si trovava l'impianto di video sorveglianza e di intervento in caso di blocco;
l'ufficio era allarmato e quindi la chiave serviva a disinstallare l'impianto; procedevo poi a mettere in funzione gli ascensori attraverso una tastiera chiamata quadro SINOTTICO;
poi ci si recava sul posto a fare una prova di funzionamento dell'ascensore e ciò per almeno due tre volte;
le scale mobili si azionavano utilizzando una quadro sinottico analogo;
durante il turno di lavoro poi si doveva sorvegliare le telecamere che inquadravano all'interno ed all'esterno le ascensori;
in caso di blocco dovevamo intervenire materialmente con una manovra di discesa dell'ascensore al piano, isolare
l'ascensore elettricamente e se la porta non si apriva potevamo aprire la porta manualmente;
ovviamente come prima cosa avevamo la possibilità tramite un telefono che comunicava con l'ascensore di tranquillizzare le persone presenti nell'impianto; in caso di guasto dell'ascensore ma senza persone presenti nell'impianto procedevamo subito a chiamare il numero della ditta di manutenzione degli ascensori;
questo numero era memorizzato anche nei telefonini che avevamo sempre con noi e disattivavamo l'impianto ; dovevamo anche avvisare il nostro call center che poi procedeva a far diramare l'annuncio di guasto;
durante il turno di lavoro dovevamo sempre presidiare i monitor e se avevamo necessità di allontanarci anche per pochi minuti dovevamo disattivare gli ascensori;
posso dire che la ricorrente svolgeva le stesse mansioni che ho detto per me sin da quando io l'ho conosciuta avendo appunto lavorato spesso presso gli stessi impianti;
io ho frequentato un corso tenuto da un ingegnere delle ferrovie dello stato per acquisire le nozioni per svolgere questo lavoro;
all'esito del corso so che ci viene rilasciata una certificazione che credo sia conservata dalla società; la ricorrente non ha frequentato con me il corso ma so che è obbligatorio farlo per svolgere le mansioni che ho detto ricordo che quando fui inviato alla stazione di ZU mi fu detto che potevo svolgere l'incarico presso detta stazione proprio poiché avevo la certificazione del corso di cui ho detto;
per la ricorrente quella di ZU è la sua stazione fissa”.
Il teste indicato dalla ed all'epoca dei fatti di causa Testimone_3 Parte_5
responsabile della commessa accessori per tutte le stazioni di appalto in Campania, ha ricordato: “conoscevo la ricorrente che faceva parte di tale commessa;
ero io ad inviarle i turni di lavoro;
inizialmente so che si occupava di presenziamento WC;
poi già da qualche anno si occupa di presenziamento degli ascensori della stazione di
ZU; ricordo che la ricorrente è stata assegnata anche ad altri impianti;
per questo passaggio di mansioni è stata necessaria una abilitazione all'esito di un corso Contr della durata di un solo giorno tenuto da un responsabile di non è poi necessario per chi svolge tali mansioni seguire altri corsi o aggiornamenti a meno che non lo Contr chieda la ricorrente arrivata nella stazione deve procedere all'attivazione degli impianti ascensore;
ciò attraverso un quadro sinottico posto nella stanza nella quale poi svolge il presenziamento;
quindi verifica che l'impianto sia correttamente in funzione cosa che si evince prima dalla mancata accensione nel quadro di spie di malfunzionamento e poi materialmente mandando l'ascensore su e giù a vuoto;
se ci sono malfunzionamenti deve fare la segnalazione al call center e mettere l'ascensore fuori servizio;
al call center l'addetto indica quale spia è accesa o il problema riscontrato;
procede poi il call center a comunicare alla ditta di manutenzione per intervenire sul mal funzionamento;
se sono presenti scale mobili fa ugualmente
l'apertura , la verifica del funzionamento e d eventualmente la comunicazione di una avaria al call center;
durante il turno di lavoro il dipendente è da solo nella stanza di controllo e presenzia i monitor che inquadrano all'interno ed all'esterno dell'ascensore o degli ascensori e delle scale mobili;
il turno dura sei ore;
se si deve allontanare disattiva l'impianto sino al suo ritorno;
se qualche viaggiatore resta bloccato all'interno dell'ascensore deve provvedere subito a tranquillizzare chi è rimasto all'interno utilizzando l'interfono che dalla stanza comunica con l'interno dell'ascensore; deve procedere ad effettuare la ripartenza dell'impianto , se ciò non va a buon fine , procede con la manovra manuale che si effettuata vicino all'ascensore; questa procedura di sblocco manuale dell'ascensore è stata oggetto di spiegazione durante il corso di cui ho detto prima;…omissis..”
Il teste , indicato da CFC, dipendente della stessa sino al 28.2.2025 Testimone_4
con mansioni di dirigente, ha dichiarato: “ho conosciuto la ricorrente anche lei Contr dipendente della nel periodo in cui io vi ho lavorato;
mi occupavo della gestione delle risorse umane, della predisposizione dei turni, controllo sulle attività anche recandomi presso le singole sedi , con piano mensile di verifiche ispettive che rimettevo anche alla stazione appaltante;
oltre a queste visite programmate potevo effettuare anche controlli non programmati per verificare lo stato delle attività che venivano svolte;
nello specifico i dipendenti dovevano effettuare pulizie dei bagni e delle stazioni, presenziamento degli stessi e degli ascensori e delle scale mobili ove presenti, sfalcio della vegetazioni sui binari;
un gruppo di lavoratori era addetto alle pulizie ed altro ai servizi accessori anche se per motivazioni di servizio potevano essere addetti anche ad un servizio diverso da quello assegnato;
per i servizi di sorveglianza degli ascensori e delle scale mobili è prevista una abilitazione rilasciata Contr dalla così come per la conduzione di alcuni carrellini elettrici;
solo alcuni dei Contr lavoratori di venivano selezionati per sostenere il corso per queste abilitazioni;
ricordo che la ricorrente ha sostenuto e superato il corso di abilitazione;
per quello che ricordo nell'ultimo periodo era addetta alla stazione di ZU metropolitana alla sorveglianza degli ascensori;
i dipendenti addetti al presenziamento ascensori e
Contr scale mobili hanno a disposizione un vano che viene messo a disposizione di nel quale vi è un impianto di sorveglianza composto da un video nel quale sono visibili le immagine presa dalle telecamere e che consentono di visionare gli ascensori e le scale mobili ed un pc;
se il dipendente si accorge di un malfunzionamento dell'ascensore provvede ad intervenire per garantire la corretta funzionalità dell'impianto; se l'impianto si ferma ha un servizio di call center al quale segnala il guasto ed un registro sul quale appunta l'evento o anche i casi di cadute dei passeggeri sulle scale mobili;
non ne sono certo ma credo che l'addetto a questi impianti all'apertura debba procedere all'accensione delle scale mobili poiché credo vengano spente all'atto della chiusura della stazione;
analoga procedura ritengo sia necessaria anche per riattivare gli ascensori”.
Va poi esaminato il doc. 7 allegato dalla parte ricorrente.
Trattasi del “Regolamento di esercizio ascensori in servizio pubblico” nella fermata metropolitana di ZU Solfatara del dicembre 2022 contenente la descrizione e gli obblighi del “Personale addetto alla telesorveglianza/telecontrollo dell'Impianto” che alla pagina 15, punto 3.2.6 , prevede: “Il personale presente nella postazione di telesorveglianza/telecontrollo dovrà: - essere debitamente formato, informato e abilitato dal Responsabile di Esercizio, relativamente alla gestione dell'impianto elevatore coerentemente con la Procedura Aziendale in vigore;
- nel rispetto di quanto riportato nel presente documento e della procedura aziendale, restare nella postazione di lavoro verificando, mediante i dispositivi di cui è attrezzato, lo stato dell'impianto internamente e in prossimità degli sbarchi provvedendo di conseguenza;
- durante l'orario di apertura al pubblico delle stazioni, monitora lo stato di funzionamento degli impianti (In Servizio/Fuori Servizio/In Manutenzione) e periodicamente verifica il funzionamento degli impianti relativi alla comunicazione bidirezionale e dei dispositivi in sua dotazione. - Prima dell'apertura della stazione al pubblico, il personale di turno ha il compito di eseguire i previsti controlli preliminari cosi come riportato nel Capitolo 4 nonché una corsa di prova a vuoto degli impianti. In caso di allontanamento o mancata sostituzione dell'agente preposto alla telesorveglianza/telecontrollo di turno, l'impianto dovrà essere posto fuori servizio.”
Inoltre, alla pagina 17 punto 3.2.7 è contenuta la seguente descrizione: ““Al presente
Regolamento è allegato il nominativo e gli estremi degli agenti preposti dal
Responsabili di Esercizio e dal Gestore per il recupero di passeggeri intrappolati in cabina e ferma fuori piano. (Vedere Allegato B). Per gli ascensori installati nella fermata metropolitana di ZU - Solfatara sono gli stessi agenti preposti alla telesorveglianza/telecontrollo ad effettuare la manovra a mano ovvero riporto al piano della cabina dell'ascensore. Tale personale, individuato dal Gestore, deve essere debitamente formato, informato e abilitato dal Responsabile di Esercizio, relativamente alla: - Modalità di soccorso;
- Manovra di riporto al piano della cabina dell'ascensore: Segnalazione delle anormalità di funzionamento dell'impianto: -
Modalità di chiamata alla Ditta di manutenzione;
- Gestione degli incidenti. Il personale preposta alla manovra a mano ha il compito oltre a quelli già previsti nel paragrafo 3.2.5 di: - Prestare aiuto al passeggero infortunato - Effettuare la manovra ordinaria di riporto al piano dell'ascensore in caso di necessità - Transennare gli sbarchi dell'ascensore apponendo i previsti cartelli in caso di guasto o anomalie;
-
Verificare la presenza agli sbarchi e internamente alla cabina dell'ascensore della cartellonistica di informazione al pubblico, dei divieti e degli obblighi”.
Detto regolamento elenca nel suo allegato B gli addetti abilitati alla videosorveglianza e alla manovra di soccorso.
La difesa della ha contestato in memoria l'efficacia probatoria del Controparte_1
documento in esame rilevando che “tra i nominativi di cui all'allegato B non è presente quello della SI.ra . In calce al documento, in realtà, è stato Pt_1
aggiunto a penna il nominativo della Ricorrente. Il medesimo si trova dopo la sottoscrizione del Responsabile d'esercizio, SI. , il quale, dopo il nominativo Tes_5
della apposto in calce al documento a penna, non ha provveduto a Pt_1
sottoscrivere nuovamente il documento”.
Sul punto, si ritengono condivisibili le considerazioni svolte in replica dalla parte ricorrente, ovvero che il documento è stato materialmente formato da che CP_7
nulla ha eccepito circa l'inserimento del nominativo della nell'elenco dei Pt_1
lavoratori addetti al servizio di sorveglianza e controllo dell'impianto.
Del resto, il teste escusso indicato da , sig. , non ha smentito CP_7 Testimone_6
che la ricorrente fosse ricompresa in detto elenco. Dunque tale documento, a parere del giudicante, esplica piena efficacia probatoria tenuto conto del complessivo quadro probatorio acquisito.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Le mansioni descritte dai testi e svolte dalla sig.ra sono corrispondenti a Pt_1
Contr quelle previste analiticamente dal regolamento di esercizio di iguardante le scale mobili e gli ascensori in servizio pubblico presso la stazione cui la ricorrente è stata assegnata.
Rispetto allo svolgimento di tali mansioni non appare adeguato l'inquadramento della stessa nel livello professionale “F: Generici”, posizione retributiva F2, relativo a lavoratori i quali “svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”. In particolare, dalla lettera di assunzione (doc. 3 fasc. ric.) risulta che la lavoratrice è stata assunta nel livello F2 per lo svolgimento delle mansioni di “addetta ai servizi di pulizia di RFI Campania”.
Ebbene, nel corso del rapporto di lavoro, con la decorrenza indicata in ricorso, essa è stata assegnata indubbiamente a mansioni più qualificate, assimilabili nella sostanza a quelle indicate nel profilo di “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore
Specializzato di Protezione Aziendale” in cui rientrano: “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception. di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”, profilo inserito nel rivendicato livello D. La pluralità delle attività svolte dalla parte ricorrente, videosorveglianza degli impianti rototraslatori, operazioni di apertura e chiusura degli stessi, interventi di primo soccorso, segnalazione delle anormalità di funzionamento, gestione degli incidenti, richieste di intervento delle ditte di manutenzione, portano ad escludere che tali incombenze possano essere ricondotte ad attività manuali o generiche per le quali occorrono conoscenze professionali elementari previste per il profilo professionale assegnato alla . Parte_6
Viceversa le descritte mansioni appaiono conformi a quelle previste per il superiore livello rivendicato tenuto conto delle conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisite dalla ricorrente nell'esercizio delle proprie mansioni attestate dal conseguimento delle relative abilitazioni conseguite, come confermato da tutti i testi sentiti.
Le attività operative espletate dalla ricorrente “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”, per le quali, quindi, era “in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite” in quanto connesse al controllo della sicurezza degli impianti rototraslatori delle stazioni rientrano tra quelle che “concorrono alla realizzazione dei processi produttivi” e si sostanziano in quella “attività di vigilanza degli asset aziendali” ovvero di tutti quei beni, materiali o immateriali, che possono avere un valore reale o potenziale per un'azienda, e costituiscono quelle risorse che permettono di generare profitto, prevista dal profilo professionale di Operatore
Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale.
Deve escludersi, poi, che l'inquadramento rivendicato richieda lo svolgimento di attività di direzione o coordinamento del personale in quanto previste solo come eventuali (…anche attraverso il coordinamento…), oppure il possesso di una specifica patente in luogo di una abilitazione, in quanto tale requisito è previso dalla declaratoria contrattuale solo per le attività di manutenzione o conduzione di automezzi su gomma non rientranti tra i compiti assolti dalla . Pt_1 L'espletamento delle superiori mansioni per un periodo protrattosi per oltre tre mesi,
e senza che ciò abbia comportato la sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto di lavoro, legittima, ai sensi l'art. 2103 c.c., il riconoscimento della qualifica richiesta a decorrere, ai fini giuridici, dal terzo mese dall'inizio del loro svolgimento.
La domanda deve essere accolta per cui deve essere dichiarato il diritto della sig. ra all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Mobilità/ Area Contrattuale Pt_1
Attività Ferroviarie del 16.12.2016 con decorrenza dal 16/03/2023 ovvero dal terzo mese successivo all'inizio dello svolgimento delle superiori mansioni . Le relative differenze retributive competono, invece, sin dal momento iniziale dell'assegnazione alle superiori mansioni ovvero dal 16.12.2022 e per il periodo dedotto in ricorso.
Le convenute devono, pertanto, essere condannate in solido, ai sensi dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive maturate, correttamente quantificate in € 7.728,08 , sulla base delle tabelle retributive previste dal CCNL di settore per il livello D3, fino al 1 febbraio 2024 e non oggetto di specifiche contestazioni.
L'eccezione di prescrizione quinquennale non risulta fondata considerati il periodo rivendicato e la data di deposito del ricorso.
Sulle relative somme dovute a titolo di differenze retributive da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp.att. c.p.c..
Non può, infine, trovare accoglimento in questa sede la richiesta di riconoscimento Contr del cd. beneficium excussionis, invocato da ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
276/2003, operando solo in sede esecutiva. Il creditore, infatti, non può procedere coattivamente se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni dell'appaltatore, ma ciò non gli non preclude d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo anche nei confronti del soggetto appaltante, per poter eventualmente agire in via esecutiva nei suoi confronti in caso di mancato soddisfacimento del credito da parte del debitore principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di mansioni ascrivibili al livello D Profilo Operatore Specializzato del CCNL applicato a partire dal
16.12.2022, dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello D3 Parte_1
del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie con decorrenza dal
16/03/2023;
-Condanna la in solido con il Controparte_1 [...]
al Controparte_13
pagamento della somma di € 7.728,08 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
-Condanna le parti convenute in solido al pagamento della somma di €.2964,5 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie come per legge, IVA e CPA con distrazione, compresa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto quantificata nella misura del
10%.
Napoli,4.11.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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2020 al 28.2.2025 con mansioni di telesorveglianza e telecontrollo;
lavoravo presso