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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 28.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12626 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Mercurio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
*******
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 16.10.2024 , già Parte_1
titolare di prestazione di invalidità civile, ha esposto di aver ricevuto comunicazione dell' avente ad oggetto il venir meno della prestazione CP_1
per assenza alla visita di revisione. Ha tuttavia evidenziato di aver trasmesso all'ente convenuto tutta la documentazione medica necessaria, unitamente a quella attestante l'impossibilità di recarsi a visita.
Ha perciò richiesto il riconoscimento giudiziale dell'indennità negata. Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, evidenziando di CP_1 aver provveduto a ri-conovocare a visita l'odierna istante per la data del
25.2.2025 e, nelle more, di aver ripristinato la prestazione sospesa.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto a CP_1 riconovocare a visita l'odierna istante ed ha ripristinato la prestazione.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Pag. 2 di 3 Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' , poiché – CP_1 con probabilità prossima alla certezza – la domanda sarebbe stata accolta se non fosse sopravvenuto il pagamento (in epoca successiva alla instaurazione della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12626 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.3.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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