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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2988/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 5 e pubblicata il 21/05/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030603396 IRES-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TD3030603396/2010, con il quale l'Ufficio, previo espletamento di indagini finanziarie, accertava maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza n. 424/5/12, accoglieva integralmente il ricorso della società contribuente, annullando l'atto impositivo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1070/4/15, dichiarava l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione postale dell'atto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte, con Ordinanza n. 7089/2024 depositata il 15.03.2024, accoglieva il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio l'accertamento di merito sulla tempestività della notifica tramite l'esame dell'avviso di ricevimento e la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Con atto depositato tempestivamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte. Nelle proprie difese, la parte privata ha reiterato le eccezioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio, insistendo in via preliminare sulla inidoneità della cartolina di ritorno a sanare il vizio di notifica dell'appello originario e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, la società ha riproposto le doglianze relative alla nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'infondatezza dei rilievi sulle movimentazioni bancarie
(giustificate da documentazione e fatture) e la legittimità delle operazioni ritenute inesistenti dall'Ufficio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la fondatezza del proprio appello originario e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo la legittimità del recupero a tassazione, seppur rideterminato a seguito di un provvedimento di autotutela parziale emesso medio tempore.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, deve preliminarmente ottemperare a quanto disposto dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 7089/2024. I
Giudici di Legittimità hanno stabilito che l'inammissibilità dell'appello non può derivare dal semplice mancato deposito della ricevuta di spedizione se è stato prodotto l'avviso di ricevimento che attesti la data di spedizione.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dall'Ufficio appellante (cartolina di ricevimento), si evince che l'appello è stato tempestivamente proposto e che la costituzione in giudizio è avvenuta nei termini di legge decorrenti dalla ricezione del plico. Pertanto, superata la questione preliminare di inammissibilità procedurale che aveva assorbito il precedente giudizio di secondo grado, il Collegio deve procedere all'esame del merito della controversia. Nel merito, il ricorso in riassunzione della società è fondato e merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impositivo.
Il Collegio condivide pienamente le valutazioni espresse dai giudici di prime cure circa l'insussistenza della pretesa erariale. Dalla documentazione in atti emerge che la società contribuente ha fornito giustificazioni idonee a superare la presunzione legale posta a base delle rettifiche da indagini finanziarie ex art. 32 DPR
600/73. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, le movimentazioni bancarie contestate
(versamenti e prelevamenti) trovano riscontro nella contabilità e nella documentazione commerciale prodotta
(fatture, contratti, bonifici), dimostrando che tali somme non costituivano ricavi occulti sottratti a tassazione.
In particolare, con riferimento alle operazioni ritenute "soggettivamente inesistenti" dall'Ufficio, relative ai rapporti con la "Società_1 Srl", l'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente. A fronte di fatture regolarmente emesse e contabilizzate, e di pagamenti tracciati, l'Ufficio si è limitato a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non dimostrando l'interposizione fittizia o la frode fiscale ipotizzata. La società ha invece dimostrato l'effettività dei lavori eseguiti e la coerenza economica delle operazioni, supportata da documentazione tecnica e contrattuale. Anche la doglianza relativa alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, sollevata dalla parte contribuente sin dal primo grado, evidenzia un vizio procedimentale che, unito alla carenza motivazionale dell'atto rispetto alle giustificazioni fornite in sede di contraddittorio, inficia la validità dell'accertamento.
L'operato dell'Ufficio, che ha disatteso le memorie difensive del contribuente senza fornire adeguata controprova, viola il principio di collaborazione e buona fede, oltre che le regole sull'onere della prova nel processo tributario. Ne consegue che l'appello originario dell'Ufficio è infondato e la sentenza di primo grado n. 424/5/12 della CTP di Cosenza, che ha annullato l'avviso di accertamento, deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e del mandato conferito dalla Suprema Corte di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, questo Collegio liquida le spese processuali in favore della società ricorrente. La liquidazione viene determinata tenendo conto dei parametri professionali vigenti, della complessità della causa e dell'attività difensiva svolta in tutte le fasi del giudizio. Nello specifico, si liquida l'importo complessivo di Euro 18.929,39 (diciottomilanovecentoventinove/39). Tale somma è da intendersi comprensiva sia delle spese e competenze relative sia al giudizio di primo grado, sia alla presente fase di riassunzione dinanzi a questa Corte, sia di quelle relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione e conferma la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2988/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 5 e pubblicata il 21/05/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030603396 IRES-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TD3030603396/2010, con il quale l'Ufficio, previo espletamento di indagini finanziarie, accertava maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza n. 424/5/12, accoglieva integralmente il ricorso della società contribuente, annullando l'atto impositivo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1070/4/15, dichiarava l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione postale dell'atto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte, con Ordinanza n. 7089/2024 depositata il 15.03.2024, accoglieva il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio l'accertamento di merito sulla tempestività della notifica tramite l'esame dell'avviso di ricevimento e la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Con atto depositato tempestivamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte. Nelle proprie difese, la parte privata ha reiterato le eccezioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio, insistendo in via preliminare sulla inidoneità della cartolina di ritorno a sanare il vizio di notifica dell'appello originario e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, la società ha riproposto le doglianze relative alla nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, l'infondatezza dei rilievi sulle movimentazioni bancarie
(giustificate da documentazione e fatture) e la legittimità delle operazioni ritenute inesistenti dall'Ufficio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la fondatezza del proprio appello originario e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo la legittimità del recupero a tassazione, seppur rideterminato a seguito di un provvedimento di autotutela parziale emesso medio tempore.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, deve preliminarmente ottemperare a quanto disposto dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 7089/2024. I
Giudici di Legittimità hanno stabilito che l'inammissibilità dell'appello non può derivare dal semplice mancato deposito della ricevuta di spedizione se è stato prodotto l'avviso di ricevimento che attesti la data di spedizione.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dall'Ufficio appellante (cartolina di ricevimento), si evince che l'appello è stato tempestivamente proposto e che la costituzione in giudizio è avvenuta nei termini di legge decorrenti dalla ricezione del plico. Pertanto, superata la questione preliminare di inammissibilità procedurale che aveva assorbito il precedente giudizio di secondo grado, il Collegio deve procedere all'esame del merito della controversia. Nel merito, il ricorso in riassunzione della società è fondato e merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impositivo.
Il Collegio condivide pienamente le valutazioni espresse dai giudici di prime cure circa l'insussistenza della pretesa erariale. Dalla documentazione in atti emerge che la società contribuente ha fornito giustificazioni idonee a superare la presunzione legale posta a base delle rettifiche da indagini finanziarie ex art. 32 DPR
600/73. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, le movimentazioni bancarie contestate
(versamenti e prelevamenti) trovano riscontro nella contabilità e nella documentazione commerciale prodotta
(fatture, contratti, bonifici), dimostrando che tali somme non costituivano ricavi occulti sottratti a tassazione.
In particolare, con riferimento alle operazioni ritenute "soggettivamente inesistenti" dall'Ufficio, relative ai rapporti con la "Società_1 Srl", l'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente. A fronte di fatture regolarmente emesse e contabilizzate, e di pagamenti tracciati, l'Ufficio si è limitato a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non dimostrando l'interposizione fittizia o la frode fiscale ipotizzata. La società ha invece dimostrato l'effettività dei lavori eseguiti e la coerenza economica delle operazioni, supportata da documentazione tecnica e contrattuale. Anche la doglianza relativa alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, sollevata dalla parte contribuente sin dal primo grado, evidenzia un vizio procedimentale che, unito alla carenza motivazionale dell'atto rispetto alle giustificazioni fornite in sede di contraddittorio, inficia la validità dell'accertamento.
L'operato dell'Ufficio, che ha disatteso le memorie difensive del contribuente senza fornire adeguata controprova, viola il principio di collaborazione e buona fede, oltre che le regole sull'onere della prova nel processo tributario. Ne consegue che l'appello originario dell'Ufficio è infondato e la sentenza di primo grado n. 424/5/12 della CTP di Cosenza, che ha annullato l'avviso di accertamento, deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e del mandato conferito dalla Suprema Corte di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, questo Collegio liquida le spese processuali in favore della società ricorrente. La liquidazione viene determinata tenendo conto dei parametri professionali vigenti, della complessità della causa e dell'attività difensiva svolta in tutte le fasi del giudizio. Nello specifico, si liquida l'importo complessivo di Euro 18.929,39 (diciottomilanovecentoventinove/39). Tale somma è da intendersi comprensiva sia delle spese e competenze relative sia al giudizio di primo grado, sia alla presente fase di riassunzione dinanzi a questa Corte, sia di quelle relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione e conferma la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione.