Ordinanza collegiale 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2024
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2023, proposto da
Diluce energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Pio Zuffrano e Aurelio Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Raffaele Pio Zuffrano, in Apricena, via dell’Indipendenza, n. 6;
contro
- Ministero della cultura,
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Provincia di Foggia e Comune di SC Satriano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 137 del 9.2.2023, notificato in data 9.2.2023, con cui la Provincia di Foggia ha negato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. afferente alla costruzione di un impianto eolico composto da n. 1 aereogeneratore da 1 MW e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di SC Satriano, località Ischia dei Mulini;
- della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 6.2.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ad oggi sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Aurelio Schiavone, per la ricorrente e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Diluce energia s.r.l. opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da diversi anni. Ha agito in giudizio impugnando gli atti in epigrafe, esponendo quanto segue.
1.1. In data 22 luglio 2020, ha attivato – innanzi alla Regione Puglia – il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 in relazione all’impianto eolico composto da un aerogeneratore da 1 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di SC Satriano, località Ischia dei Mulini.
1.2. Con nota del 14 settembre 2021, la Regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento, convocando la prima seduta della conferenza di servizi, in modalità sincrona, per il giorno 23 settembre 2021, nell’ambito della quale è stata acquisita la nota del 23 settembre 2021, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato che avrebbe espresso le valutazioni paesaggistiche di competenza in seno al procedimento autorizzatorio attivato presso la Provincia di Foggia, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, stante la presenza del “Bene Paesaggio – Zone gravate da uso civico” sull’area interessata dall’aerogeneratore. Dunque, in sede di conferenza di servizi, è stata prescritta – tra l’altro – l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Tuttavia, la Provincia di Foggia non ha partecipato alla conferenza di servizi, pur essendo debitamente invitata.
1.3. In data 15 aprile 2022, la Società ricorrente ha formulato autonoma istanza alla Provincia di Foggia per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi della norma da ultimo richiamata e dell’art. 90 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) per la realizzazione del medesimo impianto eolico di cui sopra. Con nota del 6 ottobre 2022, la Provincia di Foggia ha trasmesso all’odierna ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, richiamando la valutazione del 29 settembre 2022, resa dalla Commissione paesaggistica istituita presso la Provincia di Foggia, nella quale è stato rilevato che ‹‹l’aerogeneratore ricade in Fascia A dell’UCP Coni visuali – Castello di SC ›› . Sulla base di tale circostanza, la Provincia ha ritenuto di “non poter rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004” in ragione del pregiudizio che l’intervento avrebbe comportato rispetto alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi tenuto conto delle norme di tutela di cui al citato PPTR. Al preavviso di diniego, ha fatto poi seguito il provvedimento del 9 febbraio 2023, impugnato in questa sede, mediante il quale è stata negata l’autorizzazione paesaggistica, sostanzialmente, sulla base della non conformità al PPTR.
1.4. La Diluce s.r.l., con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato il 22 aprile 2023, è insorta avverso il predetto diniego provinciale, lamentando i seguenti vizi:
i) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, del contraddittorio procedimentale e del principio del giusto procedimento amministrativo;
ii) violazione dei principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché violazione del principio di legalità ex art. 97 Cost.;
iii) violazione della norma di previsione del modulo procedimentale ex art. 146/2004 per mancata richiesta del parere obbligatorio alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente;
iv) eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria (e di motivazione) in ordine alla ponderazione degli interessi diversi interessi in rilievo e concernenti la tutela del paesaggio e la massima diffusione degli impianti con fonti di energia rinnovabile, nonché violazione del principio di proporzionalità;
v) eccesso di potere per illogicità, coerenza e completezza della valutazione tecnico-discrezionale della impugnata determinazione n. 137/2023 di diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
vi) eccesso di potere per motivazione carente, insufficiente e perplessa nonché violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 per mancata presa in considerazione delle osservazioni formulate dall’istante.
Ha dunque concluso per l’annullamento della determinazione n. 137/2023.
2. Con atto depositato il 3 maggio 2023 a cura dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, si sono costituite le Amministrazioni centrali resistenti, le quali hanno chiesto il rigetto della domanda proposta.
3. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va accolto in relazione ai primi tre motivi proposti.
4.1. Con le prime due censure, la ricorrente ha contestato la violazione del modulo amministrativo (conferenza di servizi) previsto per la richiesta autorizzazione, nonché l’aggravamento del procedimento e la violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di buon andamento. In particolare, è stato – correttamente – posto in rilievo che, a mente dell’art 12 del d.lgs. n. 387/2003 (applicabile ratione temporis ), il legislatore ha inteso prevedere una vera e propria “riserva” in favore del modulo procedimentale, funzionale alla migliore e congiunta ponderazione dei diversi interessi (pubblici) coinvolti, mediante la concentrazione procedimentale quale fondamentale momento di confronto dialettico tra tutte le Amministrazioni interessate dal relativo procedimento. La giurisprudenza amministrativa, del resto, ha più volte avuto modo di evidenziare l’importanza della conferenza di servizi in relazione al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, con particolare riferimento all’acquisizione dell’avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, con finalità di accelerazione delle tempistiche procedurali ( cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 584/2024).
Nel caso di specie, è accaduto che la Provincia di Foggia, seppur invitata alla conferenza indetta dalla Regione Puglia in ordine alla predetta autorizzazione unica, è rimasta silente e non ha fornito – nel prescritto perimetro procedurale – il proprio avviso (sull’interesse paesaggistico), il quale è stato poi condensato ed esternato unicamente all’esito del parallelo procedimento, successivamente attivato (verosimilmente con intento “compulsivo”) da parte della stessa Società ricorrente.
Sul punto, il Collegio ritiene che – in disparte l’autonomia provvedimentale e la connessa autonoma impugnabilità dell’autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale (in quanto delegata), non in discussione in questa sede – non possa comunque prescindersi, a monte, dall’esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti. È evidente, infatti, che l’assenza di quell’essenziale dialogo tra Amministrazioni (espressamente previsto dal legislatore) comporti un vulnus del principio di buon andamento sotto il profilo della pienezza ed integrità dell’istruttoria espletata dalle pubbliche amministrazioni coinvolte. Pertanto l’azione amministrativa è illegittima nella misura in cui il provvedimento finale gravato (e la sua presupposta valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione paesaggistica provinciale) sono maturati al di fuori della prevista conferenza di servizi.
4.2. Il deficit istruttorio sotteso alla determinazione negativa assunta dall’Ente provinciale è peraltro facilmente riscontrabile in atti. Al riguardo, basti porre l’attenzione sulla nota del 23 settembre 2021, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in risposta alla comunicazione regionale di avvio della conferenza dei servizi sulla richiamata autorizzazione unica, ha dapprima rappresentato che “le valutazioni paesaggistiche di competenza [sarebbero state rese] in seno al procedimento autorizzatorio attivato presso la Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/2004” , quindi ha segnalato la necessità di acquisire l’autorizzazione culturale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Di tali fondamentali ed ineliminabili passaggi istruttori non v’è traccia nel provvedimento impugnato.
4.3. Del resto, pur volendo (ma solo in ipotesi) trascurare che il diniego paesaggistico è maturato nell’ambito di un (parallelo) procedimento espletato al di fuori della (già convocata) conferenza di servizi (circostanza già di per sé foriera di un eccesso di potere sotto il profilo quanto meno istruttorio, come anticipato sopra), va comunque rilevata – venendo dunque al terzo motivo di ricorso – un’ulteriore illegittimità procedurale attinente alla mancata acquisizione del “parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge” (art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004), atto istruttorio non introitato neppure nel separato procedimento svolto – all’esterno della ridetta conferenza di servizi – dalla Provincia di Foggia.
5. Per quanto sopra – potendo assorbirsi i successivi (e ultimi) tre motivi di censura attesa la pregiudizialità logico-giuridica su di essi esercitata dai primi e fondati motivi di doglianza – il ricorso deve essere accolto, ferme restando le valutazioni tecnico-discrezionali che saranno operate dalle amministrazioni competenti, ma all’interno del prescritto modulo procedimentale, e le connesse determinazioni conclusive dell’amministrazione competente. Le spese possono essere compensate integralmente avuto riguardo all’evoluzione processuale della vicenda e considerata anche la peculiare modalità di (doppia) attivazione procedimentale posta in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO