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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Corrado e Gianluca de Cesare) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che il teste escusso (da Testimone_1 reputarsi attendibile in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo avendo lavorato assieme al ricorrente e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) ha dichiarato che la parte istante da circa 30 anni è coltivatore diretto, che utilizza il trattore e la motozappa e si occupa anche della raccolta della frutta dagli alberi che vengono posizionati in cassette da 20 kg a loro volta caricate su cassoni, che si occupa di preparare il terreno anche effettuando potatura ed aratura ed il tutto generalmente per cinque giorni a settimana e per 6 ore e 30 al giorno.
1 L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 15% (complessivamente valutati in uno ai postumi di altra malattia professionale già riconosciuta dall' ). CP_1
In conseguenza di tanto l' va condannato ad erogare alla CP_1 parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 15% oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo negli importi minimi in ragione della semplicità delle questioni di lite e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per ¼ in ragione del non integrale accoglimento dell'originaria domanda e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo prevalente CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 15% con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 665,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Corrado e Gianluca de Cesare) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che il teste escusso (da Testimone_1 reputarsi attendibile in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo avendo lavorato assieme al ricorrente e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) ha dichiarato che la parte istante da circa 30 anni è coltivatore diretto, che utilizza il trattore e la motozappa e si occupa anche della raccolta della frutta dagli alberi che vengono posizionati in cassette da 20 kg a loro volta caricate su cassoni, che si occupa di preparare il terreno anche effettuando potatura ed aratura ed il tutto generalmente per cinque giorni a settimana e per 6 ore e 30 al giorno.
1 L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 15% (complessivamente valutati in uno ai postumi di altra malattia professionale già riconosciuta dall' ). CP_1
In conseguenza di tanto l' va condannato ad erogare alla CP_1 parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 15% oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo negli importi minimi in ragione della semplicità delle questioni di lite e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per ¼ in ragione del non integrale accoglimento dell'originaria domanda e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo prevalente CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 15% con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 665,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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