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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1766/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. MARINO FRANCESCO Parte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1766/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE LIBERTA' 147 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARINO FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 17 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 19.02.2024, la conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al fine di: accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a quest'ultima e la risoluzione del contratto di fornitura e messa in opera di alcuni beni da consegnare ed installare nell'immobile di proprietà di parte attrice sito in Catania, via Giuseppe Morgia n. 9; condannare la stessa alla restituzione della somma di € 15.000,00, a pagamento della fattura n. 142/2023, trattenuta quale
“acconto” dalla società convenuta nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei beni oggetto della prestazione e di quelli subiti dalla odierna attrice a seguito dell'inadempimento della da liquidarsi in € 19.350,00, derivante dalla maggiore somma che l'attrice dovrà CP_1
corrispondere ad altra società per ottenere la medesima prestazione avente ad oggetto fornitura e posa in opera dei beni.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
[... e l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura e messa in opera dei beni meglio descritti nel corpo del presente atto e per le ragioni di cui in narrativa;
condannare a) alla CP_1 restituzione alla odierna attrice della somma di €. 15.000,00 a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura n.142/2023, trattenuta sine titulo dalla odierna convenuta, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data di esecuzione del bonifico al saldo;
b) al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, per i disagi subiti dalla odierna attrice per il mancato utilizzo, quanto meno sino a fine aprile 2024, dei beni oggetto della prestazione di c) al risarcimento dei danni subiti dalla odierna attrice a seguito CP_1 dell'inadempimento della da liquidarsi in €.19.350,00 o nella somma minore o maggiore che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, derivante dalla maggiore somma che dovrà corrispondere per ottenere la medesima Parte_1
prestazione. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.04.2024 questo Giudice dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio sebbene citata nelle forme di legge e differiva l'udienza fissata in citazione per la comparizione delle parti al 10.7.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 19.08.2024 questo Giudice, previa ammissione della documentazione prodotta da parte attrice in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in quanto formatasi successivamente allo spirare del termine per il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., dichiarava l'inammissibilità pagina 3 di 8 della richiesta di deposito dei files multimediali contenenti i messaggi già trascritti e prodotti in uno all'atto di citazione, in quanto la detta richiesta si presentava essere tardiva e comunque mai fatta oggetto di apposita istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio indirizzata a questo Giudice.
Alla luce della mancata formulazione di richieste istruttorie, questo Giudice rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 17.02.2024, previa discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice riferiva, in fatto, di aver concluso con la facendo seguito a precedenti contatti, CP_1
un contratto per la realizzazione e la fornitura di alcuni beni, infra indicati, da consegnare ed installare nell'immobile di proprietà di parte attrice sito in Catania, via Giuseppe Morgia n. 9: trattavasi di cucina, modulo lavanderia ed elettrodomestici per un importo complessivo di € 39.000,00, IVA compresa.
Le trattative e la conclusione del contratto per la realizzazione, fornitura ed installazione dei superiori beni venivano condotte, su incarico di dal dr. (destinatario, insieme Parte_1 Persona_1 alla sua famiglia, dell'utilizzo dell'appartamento di via Morgia n. 9) con il Direttore Commerciale di dr. come risulta dalle trascrizioni dei messaggi Whatsapp scritti e vocali CP_1 Testimone_1
tratti dal cellulare del dr. e prodotti in atti. Persona_1
È bene sottolineare come tali trascrizioni costituiscano validi elementi probatori, in quanto considerati produzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., come confermato da unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito (Cassazione 12/05/2023 n. 13121; Cassazione 13.05.2021 n. 12794; Tribunale di Napoli del 12/05/2023, n. 1973; Tribunale di Roma 30/05/2023, n. 5561).
A diverse conclusioni non si può giungere anche applicando i principi espressi dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 1254/2025, con la quale ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, sottolineando come tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., assumano efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
È bene ricordare, infatti, come la mancata costituzione in giudizio della convenuta non costituisca indice di mancata contestazione in ordine alla conformità o meno del contenuto inserito nelle conversazioni digitali.
Pertanto, ricade tutto sulla parte che ne chiede l'ammissione in giudizio di provare che il messaggio provenga da un dispositivo identificabile e che la trasmissione e la conservazione non ne abbiano pagina 4 di 8 alterato il contenuto (Cass. civ. n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata dall'ordinanza n. 1254/2025 poc'anzi citata).
Orbene, sulla scorta della messaggistica intercorsa tra le parti e prodotta in atti (sub all. 1-12),
[...]
CP_ si impegnava a consegnare ed installare la cucina, il modulo lavanderia e gli elettrodomestici in data 30.06.2023, termine che, a seguito di specifico sopralluogo della fornitrice e su richiesta della stessa, è stato spostato al 18.09.2023; anche il superiore termine, a seguito di altro ulteriore sopralluogo avvenuto il 13.09.2023, veniva spostato, su richiesta della convenuta, al 10.11.2023.
Con pec del 21.10.2023 (v. all. 13), “con riferimento alla realizzazione della cucina, Parte_1
come da progetto, ad opera della Vostra azienda e relativa agli immobili siti in via Giuseppe Morgia n.
9 a Catania”, dopo avere ricordato che la conferma dell'ordine da parte delle odierna convenuta “è stata effettuata a Maggio '23 con relativo acconto versato in vostro favore di euro quindicimila” e che
“la consegna ipotizzata da voi è stata, in un prima fase, in data 30 giugno;
in un secondo momento a seguito di specifico sopralluogo, è slittata alla data 18 settembre;
Quindi in una terza fase ulteriormente spostata al 10 novembre a seguito di nuovo sopralluogo effettuato in data 13 settembre”, lamentando che “da oltre due settimane il dott. , che segue la vicenda direttamente per conto Per_1 della scrivente società, è in attesa di conferma per iscritto di questa ultima data”, chiedeva di confermare, senza ulteriore indugio, la data del 10.11.2023 per la esecuzione della prestazione, avvertendo la convenuta che, in caso di mancato riscontro alla pec, avrebbe agito per la restituzione dell'acconto versato, riservandosi, altresì, ogni altro diritto.
Nella superiore pec la società attrice elencava gli elettrodomestici, oggetto di fornitura da parte di con a fianco di ciascun bene i collegamenti ipertestuali con i relativi siti web che ne illustravano CP_1
le caratteristiche (nello specifico trattasi di: Lavello da cucina, marca Primagram, in granito a una vasca senza scolapiatti con vasca grande XXL Oslo 90 Level;
Miscelatore da cucina con doccetta e aeratore mobile Primagran 3700; Cantinetta vino bottiglie Luxury;
Lavastoviglie integrata totale connessa serie
800 SprayZone 60 cm Electrolux;
Freezer monoporta Samsung;
Frigorifero monoporta da incasso
Samsung; Abbattitore W60 Professional;
Frigorifero Cl24RP02, poi sostituito dal Parte_2 CP_2
Frigorifero Fl24NP32; Forno elettrico 90 c. 110 litri-professional plus). CP_2
Con pec del 07.11.2023, tenuto conto che nessun riscontro veniva dato alla pec del Parte_1
21.10.2023, invitava e diffidava la a rispettare il termine del 10.11.2023 per la installazione, CP_1
realizzazione e consegna della cucina, degli elettrodomestici e del modulo lavanderia, dandone conferma entro il termine massimo dell'8.11.2023. Stante il silenzio della l'attrice inviava CP_1
pec in data 17.11.2023, con la quale invitava e diffidava l'odierna convenuta “formalmente ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della
pagina 5 di 8 presente, con avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con ogni conseguenza di legge e con riserva di agire presso le
Autorità competenti per il risarcimento di tutti i danni sofferti e le spese sostenute dalla mia assistita, nonché per la restituzione dell'acconto che la mia assistita Vi ha versato pari a €.15.000,00, oltre interessi. Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni prescrizione e decadenza.”
Orbene, è documentato come la società non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, non CP_1
solo non fornendo la merce alla odierna attrice presso l'immobile sito in Catania, via Giuseppe Morgia
n. 9, entro il termine originariamente pattuito del 30.06.2023, né entro i termini prorogati, a seguito di esplicita richiesta dell'odierna convenuta, prima al 18.09.2023 e poi al 10.11.2023.
Perdurando l'inadempimento (nonostante le pec di sollecito e messa in mora del 21.09.2023 e del
07.11.2023), con pec del 17.11.2023, i difensori di parte attrice hanno diffidato, ai sensi dell'art. 1454
c.c., la ad adempiere, entro 15 giorni, alla obbligazione di installazione, realizzazione e CP_1
consegna della cucina, degli elettrodomestici e del modulo lavanderia presso la via Giuseppe Morgia n.
9 in Catania.
Nonostante la diffida ad adempiere, la convenuta non ha né adempiuto alle obbligazioni assunte, né vi è prova di alcun riscontro alle pec di sollecito, messa in mora e diffida ad adempiere;
pertanto, essendo inutilmente trascorso il termine di 15 giorni dalla pec di diffida senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto di fornitura, installazione e consegna della cucina e degli elettrodomestici e del modulo lavanderia presso l'immobile di via Giuseppe Morgia n. 9 in Catania, si è risolto di diritto.
La risoluzione per inadempimento, difatti, può essere giudiziale o “di diritto”: nella prima ipotesi l'effetto risolutorio del contratto consegue alla pronuncia costitutiva di risoluzione, a seguito della corrispondente domanda giudiziale proposta dalla parte non inadempiente;
nella seconda - come nel caso in esame - la risoluzione si realizza in via stragiudiziale per effetto di diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa o termine essenziale, cosicché all'esito dell'integrazione dei presupposti previsti da tali fattispecie l'eventuale pronuncia giudiziale si limiterà ad accertare un effetto risolutorio già avvenuto.
Ritenuto che la pec del 17.11.2023 inviata alla costituisce diffida ad adempiere ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., in quanto veniva formalmente richiesto con diffida l'adempimento, venendo minacciata, in caso contrario, l'azione di risoluzione, il contratto, secondo il tenore della missiva, deve ritenersi risolto alla data del 2.12.2023, considerato che la pec inviata dal difensore di parte attrice è stata ricevuta il 17.11.2023.
pagina 6 di 8 A partire da questa data, la ha inoltre diritto ad ottenere la restituzione della somma pagata Parte_1
a titolo di acconto (v. fattura del 29.04.2023, cfr. all. 10) per le prestazioni mai rese.
Somma che deve essere riconosciuta in capo alla società attrice, in quanto trattenuta dalla convenuta contumace sine titulo.
Lo stesso non è a dirsi per quanto concerne le richieste di risarcimento danni formulate dalle difese dell'opponente.
Anzitutto, la domanda di risarcimento del danno, derivante dal mancato utilizzo della cucina, degli elettrodomestici e del modulo della lavanderia, va rigettata, in quanto non è stato provato né documentato che il mancato utilizzo dei beni sino all'aprile 2024 abbia generato un danno in capo all'attrice né sono state formulate da parte attrice apposite richieste istruttorie al riguardo in sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Allo stesso modo, non si può riconoscere in capo alla il risarcimento della somma di Parte_1
€ 19.350,00, derivante dall'accertato inadempimento della convenuta e consistente nella maggiore somma che asseritamente la società si è vista corrispondere ad altra società ( ) Controparte_3
per ottenere la medesima prestazione (v. fattura del 7.05.2024 e bonifico bancario del 26.06.2024 sub all. 1 alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.), e ritenuta pari alla differenza tra la somma complessiva chiesta da (€. 39.000,00) e la somma complessiva chiesta con il preventivo allegato in CP_1
citazione (€ 58.350,00).
Non vi è, infatti, prova in atti dell'esborso economico da parte dell'attrice dell'importo globalmente preventivato a titolo di prezzo per la stipula di un nuovo e sostitutivo contratto di fornitura e messa in opera dei beni sopra elencati.
L'onere della prova ricade anche in questo caso in capo alla parte che sostiene di aver avuto esborsi economici che vadano a coprire per l'interezza quanto originariamente pattuito e convenuto con la società dichiarata inadempiente rispetto alle prestazioni contrattuali. Prova che, nel caso di specie, non
è stata fornita, nemmeno in seno alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, CONDANNA la società convenuta a restituire all'attrice la somma di €
15.000,00, pagata a titolo di acconto, come da fattura in atti.
- RIGETTA le domande di risarcimento del danno avanzate da parte attrice;
- CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in
€ 545,00 per spese e € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc
Catania, il 17 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1766/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. MARINO FRANCESCO Parte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1766/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE LIBERTA' 147 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARINO FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 17 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 19.02.2024, la conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al fine di: accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a quest'ultima e la risoluzione del contratto di fornitura e messa in opera di alcuni beni da consegnare ed installare nell'immobile di proprietà di parte attrice sito in Catania, via Giuseppe Morgia n. 9; condannare la stessa alla restituzione della somma di € 15.000,00, a pagamento della fattura n. 142/2023, trattenuta quale
“acconto” dalla società convenuta nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei beni oggetto della prestazione e di quelli subiti dalla odierna attrice a seguito dell'inadempimento della da liquidarsi in € 19.350,00, derivante dalla maggiore somma che l'attrice dovrà CP_1
corrispondere ad altra società per ottenere la medesima prestazione avente ad oggetto fornitura e posa in opera dei beni.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
[... e l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura e messa in opera dei beni meglio descritti nel corpo del presente atto e per le ragioni di cui in narrativa;
condannare a) alla CP_1 restituzione alla odierna attrice della somma di €. 15.000,00 a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura n.142/2023, trattenuta sine titulo dalla odierna convenuta, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data di esecuzione del bonifico al saldo;
b) al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, per i disagi subiti dalla odierna attrice per il mancato utilizzo, quanto meno sino a fine aprile 2024, dei beni oggetto della prestazione di c) al risarcimento dei danni subiti dalla odierna attrice a seguito CP_1 dell'inadempimento della da liquidarsi in €.19.350,00 o nella somma minore o maggiore che CP_1
sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, derivante dalla maggiore somma che dovrà corrispondere per ottenere la medesima Parte_1
prestazione. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.04.2024 questo Giudice dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio sebbene citata nelle forme di legge e differiva l'udienza fissata in citazione per la comparizione delle parti al 10.7.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 19.08.2024 questo Giudice, previa ammissione della documentazione prodotta da parte attrice in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in quanto formatasi successivamente allo spirare del termine per il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., dichiarava l'inammissibilità pagina 3 di 8 della richiesta di deposito dei files multimediali contenenti i messaggi già trascritti e prodotti in uno all'atto di citazione, in quanto la detta richiesta si presentava essere tardiva e comunque mai fatta oggetto di apposita istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio indirizzata a questo Giudice.
Alla luce della mancata formulazione di richieste istruttorie, questo Giudice rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 17.02.2024, previa discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice riferiva, in fatto, di aver concluso con la facendo seguito a precedenti contatti, CP_1
un contratto per la realizzazione e la fornitura di alcuni beni, infra indicati, da consegnare ed installare nell'immobile di proprietà di parte attrice sito in Catania, via Giuseppe Morgia n. 9: trattavasi di cucina, modulo lavanderia ed elettrodomestici per un importo complessivo di € 39.000,00, IVA compresa.
Le trattative e la conclusione del contratto per la realizzazione, fornitura ed installazione dei superiori beni venivano condotte, su incarico di dal dr. (destinatario, insieme Parte_1 Persona_1 alla sua famiglia, dell'utilizzo dell'appartamento di via Morgia n. 9) con il Direttore Commerciale di dr. come risulta dalle trascrizioni dei messaggi Whatsapp scritti e vocali CP_1 Testimone_1
tratti dal cellulare del dr. e prodotti in atti. Persona_1
È bene sottolineare come tali trascrizioni costituiscano validi elementi probatori, in quanto considerati produzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., come confermato da unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito (Cassazione 12/05/2023 n. 13121; Cassazione 13.05.2021 n. 12794; Tribunale di Napoli del 12/05/2023, n. 1973; Tribunale di Roma 30/05/2023, n. 5561).
A diverse conclusioni non si può giungere anche applicando i principi espressi dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 1254/2025, con la quale ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, sottolineando come tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., assumano efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
È bene ricordare, infatti, come la mancata costituzione in giudizio della convenuta non costituisca indice di mancata contestazione in ordine alla conformità o meno del contenuto inserito nelle conversazioni digitali.
Pertanto, ricade tutto sulla parte che ne chiede l'ammissione in giudizio di provare che il messaggio provenga da un dispositivo identificabile e che la trasmissione e la conservazione non ne abbiano pagina 4 di 8 alterato il contenuto (Cass. civ. n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata dall'ordinanza n. 1254/2025 poc'anzi citata).
Orbene, sulla scorta della messaggistica intercorsa tra le parti e prodotta in atti (sub all. 1-12),
[...]
CP_ si impegnava a consegnare ed installare la cucina, il modulo lavanderia e gli elettrodomestici in data 30.06.2023, termine che, a seguito di specifico sopralluogo della fornitrice e su richiesta della stessa, è stato spostato al 18.09.2023; anche il superiore termine, a seguito di altro ulteriore sopralluogo avvenuto il 13.09.2023, veniva spostato, su richiesta della convenuta, al 10.11.2023.
Con pec del 21.10.2023 (v. all. 13), “con riferimento alla realizzazione della cucina, Parte_1
come da progetto, ad opera della Vostra azienda e relativa agli immobili siti in via Giuseppe Morgia n.
9 a Catania”, dopo avere ricordato che la conferma dell'ordine da parte delle odierna convenuta “è stata effettuata a Maggio '23 con relativo acconto versato in vostro favore di euro quindicimila” e che
“la consegna ipotizzata da voi è stata, in un prima fase, in data 30 giugno;
in un secondo momento a seguito di specifico sopralluogo, è slittata alla data 18 settembre;
Quindi in una terza fase ulteriormente spostata al 10 novembre a seguito di nuovo sopralluogo effettuato in data 13 settembre”, lamentando che “da oltre due settimane il dott. , che segue la vicenda direttamente per conto Per_1 della scrivente società, è in attesa di conferma per iscritto di questa ultima data”, chiedeva di confermare, senza ulteriore indugio, la data del 10.11.2023 per la esecuzione della prestazione, avvertendo la convenuta che, in caso di mancato riscontro alla pec, avrebbe agito per la restituzione dell'acconto versato, riservandosi, altresì, ogni altro diritto.
Nella superiore pec la società attrice elencava gli elettrodomestici, oggetto di fornitura da parte di con a fianco di ciascun bene i collegamenti ipertestuali con i relativi siti web che ne illustravano CP_1
le caratteristiche (nello specifico trattasi di: Lavello da cucina, marca Primagram, in granito a una vasca senza scolapiatti con vasca grande XXL Oslo 90 Level;
Miscelatore da cucina con doccetta e aeratore mobile Primagran 3700; Cantinetta vino bottiglie Luxury;
Lavastoviglie integrata totale connessa serie
800 SprayZone 60 cm Electrolux;
Freezer monoporta Samsung;
Frigorifero monoporta da incasso
Samsung; Abbattitore W60 Professional;
Frigorifero Cl24RP02, poi sostituito dal Parte_2 CP_2
Frigorifero Fl24NP32; Forno elettrico 90 c. 110 litri-professional plus). CP_2
Con pec del 07.11.2023, tenuto conto che nessun riscontro veniva dato alla pec del Parte_1
21.10.2023, invitava e diffidava la a rispettare il termine del 10.11.2023 per la installazione, CP_1
realizzazione e consegna della cucina, degli elettrodomestici e del modulo lavanderia, dandone conferma entro il termine massimo dell'8.11.2023. Stante il silenzio della l'attrice inviava CP_1
pec in data 17.11.2023, con la quale invitava e diffidava l'odierna convenuta “formalmente ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della
pagina 5 di 8 presente, con avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con ogni conseguenza di legge e con riserva di agire presso le
Autorità competenti per il risarcimento di tutti i danni sofferti e le spese sostenute dalla mia assistita, nonché per la restituzione dell'acconto che la mia assistita Vi ha versato pari a €.15.000,00, oltre interessi. Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni prescrizione e decadenza.”
Orbene, è documentato come la società non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, non CP_1
solo non fornendo la merce alla odierna attrice presso l'immobile sito in Catania, via Giuseppe Morgia
n. 9, entro il termine originariamente pattuito del 30.06.2023, né entro i termini prorogati, a seguito di esplicita richiesta dell'odierna convenuta, prima al 18.09.2023 e poi al 10.11.2023.
Perdurando l'inadempimento (nonostante le pec di sollecito e messa in mora del 21.09.2023 e del
07.11.2023), con pec del 17.11.2023, i difensori di parte attrice hanno diffidato, ai sensi dell'art. 1454
c.c., la ad adempiere, entro 15 giorni, alla obbligazione di installazione, realizzazione e CP_1
consegna della cucina, degli elettrodomestici e del modulo lavanderia presso la via Giuseppe Morgia n.
9 in Catania.
Nonostante la diffida ad adempiere, la convenuta non ha né adempiuto alle obbligazioni assunte, né vi è prova di alcun riscontro alle pec di sollecito, messa in mora e diffida ad adempiere;
pertanto, essendo inutilmente trascorso il termine di 15 giorni dalla pec di diffida senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto di fornitura, installazione e consegna della cucina e degli elettrodomestici e del modulo lavanderia presso l'immobile di via Giuseppe Morgia n. 9 in Catania, si è risolto di diritto.
La risoluzione per inadempimento, difatti, può essere giudiziale o “di diritto”: nella prima ipotesi l'effetto risolutorio del contratto consegue alla pronuncia costitutiva di risoluzione, a seguito della corrispondente domanda giudiziale proposta dalla parte non inadempiente;
nella seconda - come nel caso in esame - la risoluzione si realizza in via stragiudiziale per effetto di diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa o termine essenziale, cosicché all'esito dell'integrazione dei presupposti previsti da tali fattispecie l'eventuale pronuncia giudiziale si limiterà ad accertare un effetto risolutorio già avvenuto.
Ritenuto che la pec del 17.11.2023 inviata alla costituisce diffida ad adempiere ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., in quanto veniva formalmente richiesto con diffida l'adempimento, venendo minacciata, in caso contrario, l'azione di risoluzione, il contratto, secondo il tenore della missiva, deve ritenersi risolto alla data del 2.12.2023, considerato che la pec inviata dal difensore di parte attrice è stata ricevuta il 17.11.2023.
pagina 6 di 8 A partire da questa data, la ha inoltre diritto ad ottenere la restituzione della somma pagata Parte_1
a titolo di acconto (v. fattura del 29.04.2023, cfr. all. 10) per le prestazioni mai rese.
Somma che deve essere riconosciuta in capo alla società attrice, in quanto trattenuta dalla convenuta contumace sine titulo.
Lo stesso non è a dirsi per quanto concerne le richieste di risarcimento danni formulate dalle difese dell'opponente.
Anzitutto, la domanda di risarcimento del danno, derivante dal mancato utilizzo della cucina, degli elettrodomestici e del modulo della lavanderia, va rigettata, in quanto non è stato provato né documentato che il mancato utilizzo dei beni sino all'aprile 2024 abbia generato un danno in capo all'attrice né sono state formulate da parte attrice apposite richieste istruttorie al riguardo in sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Allo stesso modo, non si può riconoscere in capo alla il risarcimento della somma di Parte_1
€ 19.350,00, derivante dall'accertato inadempimento della convenuta e consistente nella maggiore somma che asseritamente la società si è vista corrispondere ad altra società ( ) Controparte_3
per ottenere la medesima prestazione (v. fattura del 7.05.2024 e bonifico bancario del 26.06.2024 sub all. 1 alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.), e ritenuta pari alla differenza tra la somma complessiva chiesta da (€. 39.000,00) e la somma complessiva chiesta con il preventivo allegato in CP_1
citazione (€ 58.350,00).
Non vi è, infatti, prova in atti dell'esborso economico da parte dell'attrice dell'importo globalmente preventivato a titolo di prezzo per la stipula di un nuovo e sostitutivo contratto di fornitura e messa in opera dei beni sopra elencati.
L'onere della prova ricade anche in questo caso in capo alla parte che sostiene di aver avuto esborsi economici che vadano a coprire per l'interezza quanto originariamente pattuito e convenuto con la società dichiarata inadempiente rispetto alle prestazioni contrattuali. Prova che, nel caso di specie, non
è stata fornita, nemmeno in seno alle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, CONDANNA la società convenuta a restituire all'attrice la somma di €
15.000,00, pagata a titolo di acconto, come da fattura in atti.
- RIGETTA le domande di risarcimento del danno avanzate da parte attrice;
- CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in
€ 545,00 per spese e € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc
Catania, il 17 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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