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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 22 maggio 2025 (R.G. 1831/2024), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Sono presenti gli avvocati Nigro (per MA DI) e Giordano (per ME
SO), che concludono riportandosi ai loro rispettivi atti difensivi.
L'avvocato Nigro fa presente che in merito allo stesso titolo oggetto del presente appello, ovvero la sentenza n. 982/2024, sono state emesse ordinanze di assegnazione all'esito dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall'avvocato Giordano. Chiede che, accolto l'appello, le somme assegnate 1 siano restituite al proprio assistito.
L'avv. Giordano deduce che le ordinanze di assegnazione riguardano altri titoli e si riporta ai propri atti.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°1831/2024 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n°982/2024 dell'8 marzo 2024
t r a
MA DI ( ), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Palmira Nigro ( , con C.F._2
studio in Grottolella alla Via Nazionale, 17, e domicilio digitale
Email_1
e 2 ME SO , nata a [...] il 1° C.F._3
settembre 1942, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Giordano
( , con studio in Caserta alla Via Roma, n. 7, e domicilio C.F._4
digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con sentenza dell'8 marzo 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico designato, ha dichiarato improcedibile l'opposizione di MA DI al decreto ingiuntivo n. 2698/2021 emesso il 28 settembre 2021 in favore di ME SO, per il pagamento di €
14.500,00 oltre agli interessi e alle spese.
Premessa, infatti, la tempestività dell'opposizione (soggetta al rito ordinario e non a quello locatizio, perché inerente alla fideiussione prestata a garanzia degli obblighi nascenti da un rapporto di locazione, senza essere attratta nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale), ha rilevato l'inosservanza del termine per la costituzione in giudizio della parte opponente, avvenuta il 28 novembre 2021 e, quindi, oltre la scadenza del 25 novembre 2021, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021, di notificazione dell'atto di opposizione.
§ II. MA DI ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024, sostenendo, in primo luogo, di essersi costituito tempestivamente, mentre solo l'apertura della busta (da parte della cancelleria) sarebbe stata tardiva, e negando, in ogni caso, che dalla tardiva iscrizione a ruolo derivi l'improcedibilità del giudizio, piuttosto che le conseguenze di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c., con la possibilità di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dal provvedimento di cancellazione dal ruolo, esclusa, peraltro, la cancellazione quando le parti, pur costituitesi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo. Nel caso di specie, la convenuta, nel costituirsi in giudizio, oltre a eccepire la tardiva iscrizione della causa a ruolo, si sarebbe anche difesa nel merito, sì da non esservi stati impedimenti all'ulteriore trattazione della controversia.
L'appellante DI ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti 3 conclusioni (previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado):
- In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma2, e 283 c.p.c.;
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza
n.982/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9266/2021, depositata in cancelleria in data
08.03.2024, notificata in data 13.03.2024, per i motivi sopra esposti, e comunque – in ogni caso - ripropone tutte le difese, eccezioni, domande e richieste proposte in primo grado chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione;
- In via principale, rigettare le domande formulate da controparte per i motivi già esposti e in subordine dichiarare comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancanza di una tempestiva denunzia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
ME SO, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma da liquidare a norma dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.
§ III. L'appello è infondato, posto che:
- proposta opposizione al decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 15 novembre 2021, MA DI si è costituito in giudizio il
28 novembre 2021 (data di consegna della busta nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario), dopo la scadenza del termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c. (giovedì 25 novembre 2021) e, perciò, tardivamente, mentre l'accettazione degli atti da parte della cancelleria è del 3 dicembre 2021;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguente improseguibilità dell'opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi 4 costituito nel termine assegnatogli (e che non sia stata ancora dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo: Cass. 849/2000), atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto (Cass.
16117/2006);
- la mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, al pari della mancata opposizione nel termine stabilito, fa sì che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita (art. 647, comma 2, c.p.c.) e fa acquistare al decreto ingiuntivo l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto (Cass. 13443/2001), con la conseguenza che l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli articoli 171 e 307 c.p.c., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. 10116/2004, Cass. 15727/2006), non potendo l'esigenza di un siffatto coordinamento desumersi neanche da quanto disposto nel citato art. 645, norma che presuppone l'applicabilità delle regole del procedimento ordinario solo se e in quanto, nella sede loro propria, non esistano norme disciplinanti in modo diverso il procedimento speciale (Cass. 3316/1998).
§ IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base alla tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per lo scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, tenuto conto dell'importo per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con riduzione rispetto ai valori medi per la semplicità delle questioni trattate (art. 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
La manifesta infondatezza dell'appello, proposto in violazione del grado minimo di diligenza per verificare i consolidati principi giurisprudenziali in tema di tardiva costituzione in giudizio di chi propone opposizione ex art. 645
c.p.c., connota l'impugnazione di MA DI come espressione di colpa grave, meritevole di sanzione ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che, volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, non richiede né la domanda di parte (che, comunque, vi è stata) né la prova del danno (cfr. Cass. 24546/2014
e Cass. 34693/2022, secondo cui nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la parte che 5 abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame;
v. anche Cass. S.U. 22405/2018, sull'ammissibilità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche a prescindere dalla domanda di parte e dalla prova del danno).
La somma dovuta a questo titolo è determinata, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, in misura pari a due terzi dei compensi liquidati per la difesa in giudizio.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna MA DI al pagamento in favore di ME SO delle spese di appello, liquidate in € 4.140,00 (di cui € 3.600,00 per compensi ed € 540,00 per spese forfettarie), con attribuzione all'avv. Maria
Concetta Giordano, nonché dell'importo di € 2.400,00 a norma dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.
Così deciso il 22 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
6
Verbale di udienza del 22 maggio 2025 (R.G. 1831/2024), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Sono presenti gli avvocati Nigro (per MA DI) e Giordano (per ME
SO), che concludono riportandosi ai loro rispettivi atti difensivi.
L'avvocato Nigro fa presente che in merito allo stesso titolo oggetto del presente appello, ovvero la sentenza n. 982/2024, sono state emesse ordinanze di assegnazione all'esito dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall'avvocato Giordano. Chiede che, accolto l'appello, le somme assegnate 1 siano restituite al proprio assistito.
L'avv. Giordano deduce che le ordinanze di assegnazione riguardano altri titoli e si riporta ai propri atti.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°1831/2024 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n°982/2024 dell'8 marzo 2024
t r a
MA DI ( ), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Palmira Nigro ( , con C.F._2
studio in Grottolella alla Via Nazionale, 17, e domicilio digitale
Email_1
e 2 ME SO , nata a [...] il 1° C.F._3
settembre 1942, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Giordano
( , con studio in Caserta alla Via Roma, n. 7, e domicilio C.F._4
digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con sentenza dell'8 marzo 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico designato, ha dichiarato improcedibile l'opposizione di MA DI al decreto ingiuntivo n. 2698/2021 emesso il 28 settembre 2021 in favore di ME SO, per il pagamento di €
14.500,00 oltre agli interessi e alle spese.
Premessa, infatti, la tempestività dell'opposizione (soggetta al rito ordinario e non a quello locatizio, perché inerente alla fideiussione prestata a garanzia degli obblighi nascenti da un rapporto di locazione, senza essere attratta nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale), ha rilevato l'inosservanza del termine per la costituzione in giudizio della parte opponente, avvenuta il 28 novembre 2021 e, quindi, oltre la scadenza del 25 novembre 2021, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021, di notificazione dell'atto di opposizione.
§ II. MA DI ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024, sostenendo, in primo luogo, di essersi costituito tempestivamente, mentre solo l'apertura della busta (da parte della cancelleria) sarebbe stata tardiva, e negando, in ogni caso, che dalla tardiva iscrizione a ruolo derivi l'improcedibilità del giudizio, piuttosto che le conseguenze di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c., con la possibilità di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dal provvedimento di cancellazione dal ruolo, esclusa, peraltro, la cancellazione quando le parti, pur costituitesi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo. Nel caso di specie, la convenuta, nel costituirsi in giudizio, oltre a eccepire la tardiva iscrizione della causa a ruolo, si sarebbe anche difesa nel merito, sì da non esservi stati impedimenti all'ulteriore trattazione della controversia.
L'appellante DI ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti 3 conclusioni (previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado):
- In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma2, e 283 c.p.c.;
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza
n.982/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9266/2021, depositata in cancelleria in data
08.03.2024, notificata in data 13.03.2024, per i motivi sopra esposti, e comunque – in ogni caso - ripropone tutte le difese, eccezioni, domande e richieste proposte in primo grado chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione;
- In via principale, rigettare le domande formulate da controparte per i motivi già esposti e in subordine dichiarare comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancanza di una tempestiva denunzia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
ME SO, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma da liquidare a norma dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.
§ III. L'appello è infondato, posto che:
- proposta opposizione al decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 15 novembre 2021, MA DI si è costituito in giudizio il
28 novembre 2021 (data di consegna della busta nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario), dopo la scadenza del termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c. (giovedì 25 novembre 2021) e, perciò, tardivamente, mentre l'accettazione degli atti da parte della cancelleria è del 3 dicembre 2021;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguente improseguibilità dell'opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi 4 costituito nel termine assegnatogli (e che non sia stata ancora dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo: Cass. 849/2000), atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto (Cass.
16117/2006);
- la mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, al pari della mancata opposizione nel termine stabilito, fa sì che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita (art. 647, comma 2, c.p.c.) e fa acquistare al decreto ingiuntivo l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto (Cass. 13443/2001), con la conseguenza che l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli articoli 171 e 307 c.p.c., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. 10116/2004, Cass. 15727/2006), non potendo l'esigenza di un siffatto coordinamento desumersi neanche da quanto disposto nel citato art. 645, norma che presuppone l'applicabilità delle regole del procedimento ordinario solo se e in quanto, nella sede loro propria, non esistano norme disciplinanti in modo diverso il procedimento speciale (Cass. 3316/1998).
§ IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base alla tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per lo scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, tenuto conto dell'importo per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, con riduzione rispetto ai valori medi per la semplicità delle questioni trattate (art. 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
La manifesta infondatezza dell'appello, proposto in violazione del grado minimo di diligenza per verificare i consolidati principi giurisprudenziali in tema di tardiva costituzione in giudizio di chi propone opposizione ex art. 645
c.p.c., connota l'impugnazione di MA DI come espressione di colpa grave, meritevole di sanzione ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., che, volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, non richiede né la domanda di parte (che, comunque, vi è stata) né la prova del danno (cfr. Cass. 24546/2014
e Cass. 34693/2022, secondo cui nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la parte che 5 abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame;
v. anche Cass. S.U. 22405/2018, sull'ammissibilità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche a prescindere dalla domanda di parte e dalla prova del danno).
La somma dovuta a questo titolo è determinata, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, in misura pari a due terzi dei compensi liquidati per la difesa in giudizio.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna MA DI al pagamento in favore di ME SO delle spese di appello, liquidate in € 4.140,00 (di cui € 3.600,00 per compensi ed € 540,00 per spese forfettarie), con attribuzione all'avv. Maria
Concetta Giordano, nonché dell'importo di € 2.400,00 a norma dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.
Così deciso il 22 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
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