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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2021 R.G., promossa da
(cf: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della , in persona del legale rappresentante Pt_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Pt_1
Galeano ed Ivano Marcedone giusta procura generale alle liti in atti appellante
contro
1
domiciliato in Siracusa presso lo studio dell'Avv. Marzia Scalora che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato- appellante incidentale
Avente ad oggetto: avviso di addebito su accertamento fiscale
Conclusioni delle parti: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 513/2020, pubblicata il 16.7.2020 il Tribunale di
Siracusa accoglieva l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 59820180002731753000, con cui l' aveva Pt_1
richiesto il pagamento della somma di € 11.055,07, a titolo di contributi
IVS gestione commercianti sul reddito eccedenti il minimale, anno 2012,
determinati sulla base dell'avviso di accertamento n. TY7012B00862
avverso il quale il aveva proposto impugnazione in sede tributaria. CP_1
Il Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente dal momento che l'atto di accertamento, sulla base del quale era stato determinato il maggior reddito imponibile anche ai fini contributivi,
era stato notificato in data 18.9.2017, con effetti interruttivi della prescrizione anche per i contributi previdenziali. Esaminata poi l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 24 del D.lgs. n.46/1999, il Tribunale
affermava che l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non preclude al giudice di esaminare nel merito la
2 fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Poiché
a fronte delle contestazioni dell'opponente in ordine alla determinazione del maggiore reddito imponibile, l' non aveva provato il fondamento Pt_1
della propria pretesa contributiva ma si era limitato ad invocare l'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate, peraltro impugnato davanti al Giudice tributario, annullava l'avviso di addebito opposto. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello. Controparte_1
L'appellato ha contestato la fondatezza dell'appello e, a sua volta, ha proposto appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 19.12.2024, ai sensi dell'art. 127 cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l' appellante denunzia la violazione Pt_1
dell'art. 2967 c.c., in relazione agli artt. 1 del D.Lgs 462/1997 e 39 D.L.
98/2011.
1.1 Specificamente l'ente si duole che il Tribunale abbia annullato l'avviso di addebito in difetto di prova, da parte dell' della pretesa Pt_1
creditoria trascurando, di contro, che la parte ricorrente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione sull'atto di accertamento fiscale, né aveva riproposto le argomentazioni svolte con il ricorso tributario.
3 1.2 Aggiunge che se anche seguito dell'accertamento fiscale si ponesse a carico dell' l'onere di introdurre nel processo nuovi ed ulteriori Pt_1
elementi di prova, ciò significherebbe gravare l' delle Controparte_2
medesime attività di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate,
nonostante tali attività non ricadano nelle sue competenze.
2. L'appellante poi evidenzia una contraddizione nella motivazione della sentenza laddove per un verso il giudice di primo grado valorizza l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata sulla base di un atto di accertamento non definitivo e dall'altro afferma la necessità che il giudicante valuti il merito della pretesa creditoria. La non definitività
dell'accertamento, infatti, comporta- secondo l'appellante- la mancanza del presupposto fondante della pretesa contributiva, con conseguente inutilità
che il giudice del lavoro entri nel merito della domanda di pagamento dell' Ed una simile deduzione non sarebbe accettabile. Pt_1
3. L'appellato propone appello incidentale condizionato sul capo di sentenza con il quale il Tribunale ha affermato che in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 del
D.Lgs. n.46/99, il giudice deve comunque valutare la fondatezza della pretesa contributiva valendo, nel campo delle opposizioni a cartella di pagamento /avviso di addebito, gli stessi principi che operando in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Obietta che a differenza del decreto ingiuntivo, che è un atto giurisdizionale, l'avviso di addebito è un atto unilaterale dell'ente
4 previdenziale, peraltro derivante da un atto di accertamento sul quale si pronuncerà altro giudice. Il giudice del lavoro, pertanto, avrebbe dovuto semplicemente dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ed annullare l'avviso di addebito.
4. L'appello incidentale è improcedibile non avendo l'appellato dato prova della relativa notifica
5. L'appello principale invece è fondato.
Osserva il collegio che il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle
Entrate in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241
e 462 del 1997.
Gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell' , qualora il contribuente Pt_1
non ne contesti l'esito con prove di segno contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve contestarlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n. 950;
5 cfr. Cass. n. 27617/2018, conf. 23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civile,
sez. lav. 03/10/2019 n. 24774 Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n.
21541 cfr fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018).
Nel caso in esame l'opponente non ha sollevato con l'atto introduttivo del giudizio una contestazione idonea a dimostrare l'erronea determinazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi, non potendo considerarsi tale il motivo di ricorso che ne evidenzia l'illegittimità
per aver “erroneamente individuato in capo al ricorrente presunti maggiori
redditi d'impresa rispetto a quelli dichiarati. Come emergerà all'esito del
contenzioso tributario incoato dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Siracusa con giudizio iscritto al n. 2417/17 R.G.R., le
operazioni dalla quali si desume un maggior reddito d'impresa sono infatti
chiaramente riconducibili a movimentazioni inerenti costi e ricavi già
dichiarati, senza alcuna incidenza sul reddito conseguito nell'anno di
riferimento e sui correlati obblighi previdenziali”.
La difesa del ricorrente, oltre a far dipendere la validità
dell'accertamento fiscale dall'esito futuro ed incerto del contenzioso tributario, non dà contezza dell'erronea determinazione del maggiore reddito, dipendente – a suo dire – da “movimentazioni inerenti a costi e ricavi già dichiarati” ed in alcun modo documentati.
Né l'opponente, al fine di una compiuta difesa, ha richiamato il contenuto del ricorso tributario o fatto rinvio ad esso allegandolo in atti.
6 L'unica eccezione sollevata, quella di prescrizione, è stata rigettata dal
Tribunale con statuizione passata in giudicato.
6. La correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria è invece confortata dalla sentenza pronunciata dalla CTP di Siracusa il 18.1.2022,
prodotta in atti dall' che non risulta essere stata impugnata, e dalla Pt_1
quale emerge che il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, non aveva prodotto nel giudizio tributario la documentazione attestante i costi portati in detrazione e che, a quel punto, l'Agenzia delle Entrate, aveva recuperato a tassazione.
Detto onere non è stato adempiuto nemmeno nel presente giudizio, con la conseguenza che la determinazione del maggior reddito, sul quale è stata calcolata la maggiore contribuzione, appare legittima.
7. L'appello, pertanto, deve essere accolto parzialmente, stante la corretta statuizione di annullamento dell'avviso di addebito a norma dell'art. 24,
comma 3 del d.lgs. n. 46/1999 e l'appellato deve essere condannato a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito opposto a titolo di Pt_1
contributi, interessi e sanzioni.
8. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare in favore dell' le Controparte_1 Pt_1
7 somme portate dall'avviso di addebito n. 59820180002731753000 titolo di contributi, interessi e sanzioni;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in € 2.697,00 e, quanto al presente grado, in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 19.12.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi
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