Art. 16. Relazione al Parlamento sulla cooperazione 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attivita' svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.
Articolo 16 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Articolo 15Articolo 17
Articolo 16 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59
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22 febbraio 1992
22 febbraio 1992