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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma 3 c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIANELLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA CA' SAVORGNAN 9 30172
VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. VIANELLO DANIELE
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAVARETTO GIULIA, elettivamente domiciliato in LARGO EUROPA 20 PADOVA presso il difensore avv. FAVARETTO GIULIA
Convenuto
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1304/2024 il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore della , l'importo di € 216.159 (oltre Controparte_2 interessi e spese) a titolo di restituzione dei finanziamenti, prestiti e anticipi da lui ricevuti da parte della società in bonis negli anni 2016-2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'inattendibilità della documentazione contabile, in quanto fondata su dati falsificati allo scopo di evadere le imposte, e l'assenza di finanziamenti o prestiti, trattandosi di anticipo utili ai soci.
Si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo giudice.
Con ordinanza del 24.3.2025 veniva accolta l'istanza ex art 648 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies comma terzo c.p.c e trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025.
2.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La Liquidazione convenuta ha depositato documentazione contabile e bancaria da cui risulta, Contr per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'erogazione da parte della in favore del socio Parte_1
dell'importo complessivo di € 216.159 (cfr docc. 12 -27) con la dicitura “prestiti” o
[...]
“finanziamenti”.
La convenuta ha anche provveduto ad indicare specificamente per ogni anno oggetto di domanda le somme percepite, la documentazione di riferimento e la causale utilizzata.
La contestazione di parte opponente sulla inattendibilità di detta documentazione (in quanto contenente dati artefatti o falsificati) oltre ad essere generica, non essendo stati indicati elementi da cui poter desumere l'incompletezza o l'erroneità dei dati indicati e riportati, non risulta persuasiva.
La creditrice, infatti, ha dato prova del proprio credito utilizzando non solo l'(esigua) documentazione contabile della società reperita (libro giornale e schede contabili prestiti), ma anche gli estratti conti bancari che non possono essere artefatti.
pagina 2 di 4 L'opponente non ha poi contestato la percezione degli importi specificati dalla Liquidazione, ma ha sostenuto trattarsi di anticipi utili della società o pagamenti di buste paga o rimborsi spese.
L'assunto non è fondato.
In primo luogo, va evidenziato che la creditrice opposta ha già distinto le somme che sono state percepite quali rimborsi spese o buste paga (cfr prospetto sub doc. 11 ed estratti conto bancari), escludendole dalla richiesta monitoria.
In secondo luogo, tale diversa “causale” dei pagamenti non è stata provata da parte dell'opponente, che non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere la sussistenza di utili in capo ai soci per gli anni oggetto di decreto ingiuntivo, non avendo neanche allegato la tipologia o le modalità di svolgimento dell'attività societaria.
La prova per testi, sul punto, è del tutto generica, mentre la documentazione sub doc. 4 è composta da un elenco di buste paga o ricevute per rimborso spese che nulla consentono di evincere a proposito della sussistenza di utili.
Al contrario, dalla documentazione in atti emergono più elementi per poter escludere la sussistenza degli stessi: in particolare, la società presentava un'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate e dell'NP (come accertato anche in sede di procedimento penale RG 9517/2020), e, come indicato nella sentenza emessa all'esito del procedimento penale, lo stesso opponente ha dichiarato che le asserite anticipazioni sugli utili di sarebbero rilevate poi non spettanti (cfr doc. 9 di parte opposta pagg. 16).
Quanto poi alla mancanza di una deliberazione assembleare per l'erogazione del finanziamento, la difesa non risulta persuasiva: la possibile irregolarità nell'amministrazione dell'attività della società non esclude, infatti, l'erogazione del denaro e il conseguente obbligo di restituzione.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (stante il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c) e decisionale (alla luce della discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c senza il deposito di scritti finali).
Posto che la Liquidazione Giudiziale è ammessa al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 3 di 4 NA , al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 9142 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma 3 c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIANELLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA CA' SAVORGNAN 9 30172
VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. VIANELLO DANIELE
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAVARETTO GIULIA, elettivamente domiciliato in LARGO EUROPA 20 PADOVA presso il difensore avv. FAVARETTO GIULIA
Convenuto
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1304/2024 il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore della , l'importo di € 216.159 (oltre Controparte_2 interessi e spese) a titolo di restituzione dei finanziamenti, prestiti e anticipi da lui ricevuti da parte della società in bonis negli anni 2016-2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'inattendibilità della documentazione contabile, in quanto fondata su dati falsificati allo scopo di evadere le imposte, e l'assenza di finanziamenti o prestiti, trattandosi di anticipo utili ai soci.
Si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo giudice.
Con ordinanza del 24.3.2025 veniva accolta l'istanza ex art 648 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies comma terzo c.p.c e trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025.
2.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La Liquidazione convenuta ha depositato documentazione contabile e bancaria da cui risulta, Contr per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'erogazione da parte della in favore del socio Parte_1
dell'importo complessivo di € 216.159 (cfr docc. 12 -27) con la dicitura “prestiti” o
[...]
“finanziamenti”.
La convenuta ha anche provveduto ad indicare specificamente per ogni anno oggetto di domanda le somme percepite, la documentazione di riferimento e la causale utilizzata.
La contestazione di parte opponente sulla inattendibilità di detta documentazione (in quanto contenente dati artefatti o falsificati) oltre ad essere generica, non essendo stati indicati elementi da cui poter desumere l'incompletezza o l'erroneità dei dati indicati e riportati, non risulta persuasiva.
La creditrice, infatti, ha dato prova del proprio credito utilizzando non solo l'(esigua) documentazione contabile della società reperita (libro giornale e schede contabili prestiti), ma anche gli estratti conti bancari che non possono essere artefatti.
pagina 2 di 4 L'opponente non ha poi contestato la percezione degli importi specificati dalla Liquidazione, ma ha sostenuto trattarsi di anticipi utili della società o pagamenti di buste paga o rimborsi spese.
L'assunto non è fondato.
In primo luogo, va evidenziato che la creditrice opposta ha già distinto le somme che sono state percepite quali rimborsi spese o buste paga (cfr prospetto sub doc. 11 ed estratti conto bancari), escludendole dalla richiesta monitoria.
In secondo luogo, tale diversa “causale” dei pagamenti non è stata provata da parte dell'opponente, che non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere la sussistenza di utili in capo ai soci per gli anni oggetto di decreto ingiuntivo, non avendo neanche allegato la tipologia o le modalità di svolgimento dell'attività societaria.
La prova per testi, sul punto, è del tutto generica, mentre la documentazione sub doc. 4 è composta da un elenco di buste paga o ricevute per rimborso spese che nulla consentono di evincere a proposito della sussistenza di utili.
Al contrario, dalla documentazione in atti emergono più elementi per poter escludere la sussistenza degli stessi: in particolare, la società presentava un'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate e dell'NP (come accertato anche in sede di procedimento penale RG 9517/2020), e, come indicato nella sentenza emessa all'esito del procedimento penale, lo stesso opponente ha dichiarato che le asserite anticipazioni sugli utili di sarebbero rilevate poi non spettanti (cfr doc. 9 di parte opposta pagg. 16).
Quanto poi alla mancanza di una deliberazione assembleare per l'erogazione del finanziamento, la difesa non risulta persuasiva: la possibile irregolarità nell'amministrazione dell'attività della società non esclude, infatti, l'erogazione del denaro e il conseguente obbligo di restituzione.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (stante il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c) e decisionale (alla luce della discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c senza il deposito di scritti finali).
Posto che la Liquidazione Giudiziale è ammessa al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese dovrà avvenire in favore dello Stato ai sensi dell'art 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 3 di 4 NA , al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 9142 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 4 di 4