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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 5098/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note di scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Marco Papio n. 15 presso lo studio dell'Avv. Angelo Bonito virtù di delega in atti ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha partecipato – in qualità di docente - alla procedura di cui Parte_1 all'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 per essere inserita nelle graduatorie provinciali ai fini del conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024.
1 All'esito della procedura, è stata inserita nella II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze della provincia di Roma (di seguito anche GPS) collocata al posto 122 con punteggio di 118 per la classe di concorso A011.
In virtù di tale punteggio, l'Amministrazione scolastica ha assegnato alla un incarico di supplenza per sei ore settimanali presso il Liceo Statale Pt_1
“Gaio Valerio Catullo” di ND per il periodo dal 10.10.2022 al
30.6.2023, attingendo alle graduatorie d'istituto (c.d. III fascia delle GPS).
La ha sostenuto che docenti con punteggio inferiore al suo avrebbero Pt_1
ricevuto, nell'anno scolastico 2022/2023, incarichi presso sedi da lei indicate tra quelle di preferenza, in violazione del principio meritocratico. Nello specifico, ha dedotto che la docente collocata nella II Fascia della GPS di Roma Persona_1 per la Classe di concorso A011 al posto n. 688 con punteggio totale di 68,50 (ossia in posizione di gran lunga deteriore rispetto a quella sua), è stata destinataria dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la Classe di concorso A011 presso il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di ND, senza che potesse vantare alcun titolo di riserva.
Argomento sulle ragioni per le quali avrebbe avuto diritto al conferimento di tale più vantaggioso incarico di supplenza, la ha chiesto la condanna Pt_1 dell'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno economico patito in conseguenza della mancata attribuzione dell'incarico, pregiudizio parametrato alla differenza del trattamento retributivo correlato a detto incarico più favorevole e quello collegato all'incarico a lei assegnato.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la domanda evidenziando come la docente fosse stata esclusa dalle operazioni di conferimento degli incarichi successive al primo turno di nomine in forza del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022.
Il ricorso merita accoglimento.
Alla stregua della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti in causa possono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze: la ha partecipato alla Pt_1 procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ai sensi degli 520
2 e 522 d.lgs. n. 297 del 1994 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; ella è stata inserita nella II fascia delle GPS su posto comune – classe di concorso A011 alla posizione n. 122 con punti 118; in sede di domanda, ha indicato come prima preferenza il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di Via Tirso n. 19 in
ND; l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche presso tale liceo sulla classe di concorso A011 è stato conferito al secondo turno di nomine alla docente collocata nella II Fascia della GPS di Roma Persona_1 per la Classe di concorso A011 al posto n. 688 con punteggio totale di 68,50; la docente non poteva vantare titoli di riserva;
la è stata esclusa dalle Per_1 Pt_1 operazioni di conferimento di incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche successive al primo turno di nomine;
all'esito della procedura, la si è vista assegnare un incarico di supplenza per sei ore settimanali Pt_1
risultato disponibile presso il suddetto Liceo e, pertanto, le è stato conferito l'incarico per il periodo dal 10.10.2022 al 30.6.2023 attingendo alle graduatorie d'istituto (c.d. III fascia delle GPS).
La , richiamando il complesso quadro normativo che regola le Pt_1 procedure per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, sostiene che ella, in occasione del secondo turno di nomine, avrebbe avuto diritto al conferimento dell'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche presso il Liceo Statale “Gaio
Valerio Catullo” di Via Tirso n. 19 in ND per la classe di concorso
A011. Lamenta quindi di essere stata illegittimamente scavalcata da docenti collocati in graduatoria in una posizione inferiore alla sua, in violazione del principio meritocratico del miglior punteggio che informa la procedura di conferimento delle supplenze. Aggiunge che tale illegittimità dell'azione amministrativa le avrebbe provocato un danno patrimoniale, dal momento che l'incarico di supplenza cui avrebbe avuto diritto reca condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle dell'incarico di supplenza assegnato, specie in punto di orario settimanale (18 ore in luogo di 6).
Dall'altro canto, il afferma la piena la Controparte_1 legittimità del proprio operato, sostenendo che la mancata attribuzione di una
3 supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche alla sarebbe Pt_1
dipesa dal fatto che questa ha espresso – nella domanda di partecipazione – solo otto preferenze riguardanti specifici istituti, le cui cattedre sono state assegnate, al primo turno di nomine, a docenti che la precedevano in graduatoria;
la mancata indicazione, da parte della , di altri sedi che risultavano disponibili a quella Pt_1
tornata ha determinato l'esclusione della medesima dalle successive fasi di attribuzione delle supplenze, valendo tale limitata espressione delle preferenze come rinuncia alla nomina ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 che disciplina la procedura in parola.
Al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte tesi propugnate dalle parti, giova richiamare la disciplina della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023.
L'art. 12 della richiamata ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 dispone quanto segue: “1 Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3 Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle
4 preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
5
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in
6 contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
Dalla lettura della riportata previsione si ricava che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi conferibili comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Infatti, il trascritto comma 4 dell'art. 12 prevede espressamente che l'unica conseguenza derivante dalla “mancata indicazione di talune sedi” sia rappresentata dalla “rinuncia per le sedi non espresse” (“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”).
A tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina (solo) l'esclusione
7 del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Infatti, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi o dalle ulteriori fasi successive a quella in cui non sono risultati incarichi conferibili tra quelli per i quali si è espressa la preferenza, è prevista soltanto per il caso di
“aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione” (comma 11 dell'art. 12 in commento).
Dunque, l'argomentazione posta alla base del ragionamento del CP_1 convenuto secondo cui deve ritenersi rinunciatario e quindi escluso dalle successive operazioni di attribuzione degli incarichi per posti disponibili il docente che non ha ricevuto l'assegnazione di sedi per non aver indicato nella domanda di partecipazione quelle specifiche sedi disponibili che avrebbero potuto essergli conferite a quel turno di nomina si pone in aperto contrasto con i criteri fissati nella disciplina che regola la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza.
Infatti, alla stregua di tale disciplina, la mancata indicazione di sedi preferite in sede di domanda di partecipazione non comporta l'esclusione dall'intera procedura né tantomeno dai successivi turni di nomina.
Al contrario, la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
D'altronde, l'assunto secondo cui alla non sarebbe stato conferito un Pt_1 incarico al 30 giugno presso il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di
ND per assenza di disponibilità al suo turno di nomina risulta smentito dal fatto che proprio altri docenti con punteggio inferiore hanno ricevuto tale incarico sulla sede ricompresa tra le preferenze indicate dall'odierna ricorrente. In particolare, come detto, risulta pacifico che tale incarico sia stato conferito alla docente collocata nella II Fascia della GPS di Roma per la Classe Persona_1
di concorso A011 al posto n. 688 con punteggio totale di 68,50, ossia in posizione di gran lunga deteriore rispetto a quella della . Pt_1
8 Deve affermarsi, pertanto, che la tesi sostenuta dal circa l'esclusione CP_1
della alle successive operazioni di nomina in considerazione della Pt_1 limitatezza delle sue preferenze in sede di domanda non è conforme alla disciplina richiamata.
D'altronde, deve rammentarsi che l'Amministrazione datrice di lavoro è, obbligata, nel conferire incarichi cui sono preordinate procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito.
E del resto, consentendo la procedura di attribuzione degli incarichi in parola ai candidati di esprimere la loro preferenza, appare illogico ricollegare alla mancata indicazione di tutte le sedi disponibili una penalizzazione così rilevante come quella dell'esclusione dalle operazioni di conferimento degli incarichi.
L'esigenza di copertura dei posti si potrebbe allora perseguire non contemplando affatto un sistema di preferenze e procedendo all'assegnazione degli incarichi disponibili sulla base dell'ordine di graduatoria. Dal momento che si prevede, invece, un sistema di preferenze non è ragionevole stabilire, allo stesso tempo, un regime penalizzante per coloro che non indicano tutti gli incarichi conferibili in violazione del principio meritocratico.
Corollario di questo ragionamento è che la avrebbe avuto diritto ad Pt_1
ottenere, per l'anno scolastico 2022/2023, l'incarico di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore di lavoro settimanali sulla Classe di concorso A011 presso il Liceo Statale “Gaio Valerio
Catullo” di ND (Rm), a far data dal 03.10.2022 e fino al 30.06.2023; di contro, alla medesima è stato attribuito un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche di n. 6 ore settimanali di lezione per la stessa Classe
9 di concorso A011 presso il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di ND
(Rm), in virtù della sua collocazione nelle Graduatorie di Istituto di III Fascia.
Tale (illegittima) mancata attribuzione dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con orario di 18 ore di lavoro settimanali ha determinato un danno nella sfera patrimoniale della ricorrente, che si è vista assegnare un contratto recante condizioni economiche decisamente meno favorevoli rispetto a quelle dell'incarico al cui conferimento avrebbe avuto diritto.
Di conseguenza, parte convenuta è tenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, commisurato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito se fosse stata destinataria per l'anno scolastico 2022/2023 dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023) in virtù dell'orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva di categoria per i docenti di scuola secondaria, sulla Classe di concorso A011 presso il Liceo Statale “Gaio Valerio
Catullo” di ND (Rm), incarico conferito invece detratto Persona_1 quanto già percepito dalla ricorrente in forza del contratto a termine stipulato per l'anno scolastico 2022/2023 per il periodo dal 10.10.2022 al 30.06.2023, per un posto rimasto disponibile per n. 6 ore settimanali di lezione sulla Classe di concorso A011 presso il medesimo Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di
ND (Rm), in virtù della sua collocazione nelle relative Graduatorie di
Istituto di III Fascia, da determinarsi in separato giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza, il Controparte_1
va condannato alla rifusione, in favore del procuratore antistatario della
[...]
parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che aveva diritto ad ottenere, per l'anno scolastico Parte_1
2022/2023, l'incarico di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore di lavoro settimanali sulla Classe di concorso A011 presso il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di ND (Rm), a far data dal
03.10.2022 e fino al 30.06.2023;
condanna il a pagare, in favore della Controparte_1 predetta ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle
10 retribuzioni perdute a seguito della mancata attribuzione di tale incarico, detratto quanto già percepito dalla medesima ricorrente in forza del contratto a termine stipulato per l'anno scolastico 2022/2023 per il periodo dal 10.10.2022 al
30.06.2023 con orario di 6 ore settimanali di lezione sulla Classe di concorso A011 presso il medesimo Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” di ND (Rm), da determinarsi in separato giudizio, oltre accessori ex art. 22 della legge n. 724 del 23.12.94 dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1
in € 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in data 17.7.2025.
Il Giudice
ES Di PI
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