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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7221/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CABATO PASQUALE. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GARZILLI MASSIMO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.6.2025 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/23 del 02/05/2023, notificato in pari data, reso nel procedimento monitorio R.G.
4965/2023, con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 84629,30 oltre accessori e spese in favore della resistente a titolo di mancata contribuzione sanzioni ed interessi dall'anno 2000 CP_1
al 2020.
Eccepiva parte opponente il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, la prescrizione dei crediti vantati, la insussistenza del credito essendo iscritto all'Ordine degli Ingegneri ed il difetto di legittimazione della che aveva affidato la riscossione alla Agenzia delle Entrate. CP_1
Tutto ciò premesso chiedeva quindi l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu l'odierna udienza veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per mancanza del tentativo di mediazione posto che la materia per cui è causa prevede ai sensi del D.L. 12/09/2014 n. 132 art. 2 ter ss. mod. D.lgs 10.10.2022 n. 149 il tentativo di mediazione solo come facoltativo e non obbligatorio.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l.
773/1982 (a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal
Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass.
6.6.2023 n.
15787).
La SC ha puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai CP_1
competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che CP_1
impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF».
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così prevenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale” cfr sentenza sopra citata e più recentemente Cass 5338/2025 I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi richiesti con il decreto opposto;
nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta dal ricorrente in opposizione, neppure in replica alle contrarie deduzioni della CP_1
Priva di fondamento risulta anche l'eccezione relativa alla iscrizione del ricorrente presso l'Ordine degli Ingegneri (iscrizione tra l'altro avvenuta solo nel 2018 cfr. certificazione in atti).
Non è infatti in contestazione che il ricorrente, per gli anni di mancata contribuzione fosse iscritto anche all'albo dei geometri.
In materia di per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_2
pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale;
invece, non rilevano né l'esercizio della professione in maniera occasionale né la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la semplice iscrizione ad altra gestione sia di per CP_2
sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
ancora, dall'obbligo d'iscrizione consegue l'applicazione delle disposizioni regolamentari della prefata che CP_1
impongono le condizioni per cui si può derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo ( Cass.. 28188/2022)
Quanto infine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della avendo quest'ultima CP_1 affidato le attività di riscossione all' deve osservarsi che la circostanza che il credito oggetto CP_3 del decreto sia stato affidato all' per la procedura di riscossione mediante ruolo è rimasta priva CP_3
di riscontri probatori
In ogni caso va osservato che non esiste alcun principio generale che vieti la formazione di un secondo titolo esecutivo-
"... la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: • il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
• il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto dall'introduzione di un giudizio volto a precostituirsi un ulteriore titolo esecutivo (cfr. sul punto, Cass., n. 24646/2021 che richiama Cass.21768/2019). • il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., nn. 20106/2009, richiamata da Cass, n. 21768/2019) e del processo (Cass., Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass, 21768/2019)”.
Nel caso che ci occupa, come correttamente osservato dalla l'interesse della parte può CP_1
consistere anche solo nella opportunità necessità di ottenere un titolo di natura giudiziale, con conseguenti riflessi sulla durata della prescrizione (decennale e non quinquennale).
Ciò posto con riferimento all'an, con riferimento al quantum parte ricorrente ha eccepito di aver aderito alla cd. rottamazione quater e di aver anche iniziato a versare le somme.
La circostanza, fermamente contestata da parte resistente, è smentita dal dato normativo posto che l'accesso al beneficio è subordinato alla adesione dell'ente creditore;
la al pari di CP_1
altre Casse privatizzate, sulla base di un principio di equità e parità di trattamento degli associati, soprattutto in relazione a chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando le maggiorazioni dovute, non ha aderito a tale possibilità.
E' stata svolta ctu per stabilire l'effettivo quantum dovuto.
Il Ctu nominato dott. esaminati gli atti ha operato il riscontro contabile per quanto Persona_1
attiene a contribuzione omessa sanzioni ed interessi, verificando che la somma dovuta dal ricorrente
è pari ad euro 84.629,97, par a quella ingiunta con il decreto opposto.
Le valutazioni del ctu, immuni da vizi logici o giuridici non risultano contraddette dalle parti, per cui vanno poste a base della decisione e conducono al rigetto della opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, che deve quindi essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio, comprensive di quelle della ctu, vanno poste a carico del ricorrente/opponente, come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2023 che dichiara esecutivo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2380,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente
Aversa 8.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7221/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CABATO PASQUALE. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GARZILLI MASSIMO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.6.2025 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/23 del 02/05/2023, notificato in pari data, reso nel procedimento monitorio R.G.
4965/2023, con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 84629,30 oltre accessori e spese in favore della resistente a titolo di mancata contribuzione sanzioni ed interessi dall'anno 2000 CP_1
al 2020.
Eccepiva parte opponente il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, la prescrizione dei crediti vantati, la insussistenza del credito essendo iscritto all'Ordine degli Ingegneri ed il difetto di legittimazione della che aveva affidato la riscossione alla Agenzia delle Entrate. CP_1
Tutto ciò premesso chiedeva quindi l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu l'odierna udienza veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per mancanza del tentativo di mediazione posto che la materia per cui è causa prevede ai sensi del D.L. 12/09/2014 n. 132 art. 2 ter ss. mod. D.lgs 10.10.2022 n. 149 il tentativo di mediazione solo come facoltativo e non obbligatorio.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l.
773/1982 (a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal
Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass.
6.6.2023 n.
15787).
La SC ha puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai CP_1
competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che CP_1
impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF».
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così prevenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale” cfr sentenza sopra citata e più recentemente Cass 5338/2025 I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi richiesti con il decreto opposto;
nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta dal ricorrente in opposizione, neppure in replica alle contrarie deduzioni della CP_1
Priva di fondamento risulta anche l'eccezione relativa alla iscrizione del ricorrente presso l'Ordine degli Ingegneri (iscrizione tra l'altro avvenuta solo nel 2018 cfr. certificazione in atti).
Non è infatti in contestazione che il ricorrente, per gli anni di mancata contribuzione fosse iscritto anche all'albo dei geometri.
In materia di per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_2
pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale;
invece, non rilevano né l'esercizio della professione in maniera occasionale né la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la semplice iscrizione ad altra gestione sia di per CP_2
sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
ancora, dall'obbligo d'iscrizione consegue l'applicazione delle disposizioni regolamentari della prefata che CP_1
impongono le condizioni per cui si può derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo ( Cass.. 28188/2022)
Quanto infine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della avendo quest'ultima CP_1 affidato le attività di riscossione all' deve osservarsi che la circostanza che il credito oggetto CP_3 del decreto sia stato affidato all' per la procedura di riscossione mediante ruolo è rimasta priva CP_3
di riscontri probatori
In ogni caso va osservato che non esiste alcun principio generale che vieti la formazione di un secondo titolo esecutivo-
"... la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: • il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
• il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto dall'introduzione di un giudizio volto a precostituirsi un ulteriore titolo esecutivo (cfr. sul punto, Cass., n. 24646/2021 che richiama Cass.21768/2019). • il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., nn. 20106/2009, richiamata da Cass, n. 21768/2019) e del processo (Cass., Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass, 21768/2019)”.
Nel caso che ci occupa, come correttamente osservato dalla l'interesse della parte può CP_1
consistere anche solo nella opportunità necessità di ottenere un titolo di natura giudiziale, con conseguenti riflessi sulla durata della prescrizione (decennale e non quinquennale).
Ciò posto con riferimento all'an, con riferimento al quantum parte ricorrente ha eccepito di aver aderito alla cd. rottamazione quater e di aver anche iniziato a versare le somme.
La circostanza, fermamente contestata da parte resistente, è smentita dal dato normativo posto che l'accesso al beneficio è subordinato alla adesione dell'ente creditore;
la al pari di CP_1
altre Casse privatizzate, sulla base di un principio di equità e parità di trattamento degli associati, soprattutto in relazione a chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando le maggiorazioni dovute, non ha aderito a tale possibilità.
E' stata svolta ctu per stabilire l'effettivo quantum dovuto.
Il Ctu nominato dott. esaminati gli atti ha operato il riscontro contabile per quanto Persona_1
attiene a contribuzione omessa sanzioni ed interessi, verificando che la somma dovuta dal ricorrente
è pari ad euro 84.629,97, par a quella ingiunta con il decreto opposto.
Le valutazioni del ctu, immuni da vizi logici o giuridici non risultano contraddette dalle parti, per cui vanno poste a base della decisione e conducono al rigetto della opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, che deve quindi essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio, comprensive di quelle della ctu, vanno poste a carico del ricorrente/opponente, come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2023 che dichiara esecutivo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2380,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente
Aversa 8.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo