TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 20014/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ARIASSI SIMONA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ARIASSI SIMONA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 06/10/2025, con cui e unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a CA-BS in data 21.4.12 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CA al numero 1 parte II serie A dell'anno 2012), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.10.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 31.1.22;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
« • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 Codic nata a [...] il [...], residente in [...] e (C.F. Parte_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
) nato a [...] V.T. (BS) il 28.04.1981, residente in [...], C.F._5 contratto in data 21.04.2012 in CA (BS) (trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CA (BS), Atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2012);
• i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre (in un immobile locato) ove i figli minori hanno fissato la residenza in CA (BS) Via Paolo VI n. 1/A; la madre risiede in Vestone (BS) Via Matteotti n. 72 in un immobile locato;
ciascun genitore si impegna a comunicare ogni cambio di residenza all'altro genitore con un anticipo di almeno sei mesi;
• in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del medesimo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi e nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità separatamente per questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana), tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dai figli minori;
• i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di ciascuno, rispetteranno il seguente calendario: la madre: il lunedì e il venerdì preleverà i minori all'uscita da scuola, pernotteranno presso la residenza della madre che provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina seguente;
il martedì, il mercoledì e il giovedì i minori saranno prelevati all'uscita da scuola dai nonni paterni che li accudiranno fino all'arrivo del padre dal lavoro;
i minori trascorreranno i week end in modo alternato presso ciascun genitore;
i genitori sin da ora si prestano il consenso a tenere con sé i propri figli in deroga alla predetta regolamentazione in caso di inadempimento di uno dei due genitori, purché preventivamente comunicata;
• durante le vacanze estive i minori potranno stare sia con la mamma che col papà per due settimane anche consecutive da stabilirsi possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze di Natale e di Pasqua si seguirà il calendario di base tenendo presente che le festività le passeranno di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza, il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
• ogni genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento dei figli minori, escludendo che un genitore debba versare all'altro una quota a titolo di mantenimento;
• il resto delle spese straordinarie di entrambi i figli (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) verranno sostenute dal padre nella misura del 100%; si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia del figlio o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta;
• le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito interamente dal padre;
• i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti: il sig. lavora in qualità di magazziniere presso la Pt_1
Soc. Igloo Srl di OL (BS) e percepisce un stipendio medio mensile di €1.700,00=, non ha finanziamenti e/o mutui in essere, non è proprietario di immobili e la sig.ra lavora come impiegata in OL (BS) presso La Soc. CP_1
Metallurgica Valchiese, percepisce uno stipendio medio mensile di €1.400,00=, non ha finanziamenti e/o mutui in essere, non è proprietaria di immobili;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
• i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio, opportunità e sicurezza per i minori, di comunicazione anticipata del periodo di permanenza e dell'indirizzo di destinazione e recapiti telefonici, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che i figli minori faranno con l'altro genitore;
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
• le parti si impegnano a far tenere rapporti significativi dei loro figli con gli ascendenti;
• i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 3 di 3