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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI ON Presidente
CE Croci Giudice
LA OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
(c.f. ,) con il patrocinio dell'Avv. Elena BENEDETTI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maria Beatrice PIERACCINI
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Laura FERRI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito al marito per la violazione dei doveri previsti Parte_1 CP_1 dall'art. 143 II e III co. c.c., alle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati, libero
1 ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
2- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via dei Partigiani n. 90, contraddistinta nel Catasto Fabbricati del
Comune di Viareggio al foglio 29, particella 2054 e 2353 sub. 5, cat. A/3, classe 5, consistenza
6,5 vani, rendita € 840,92, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra Pt_1 che vi abiterà con i figli;
3- la figlia CE è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza presso l'abitazione materna con la quale continuerà ad abitare anche il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Il Sig. terrà la figlia con sé CP_1 secondo il calendario predisposto all'udienza del 24.1.2025 e precisamente: a) nella prima settimana il martedì dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, riportandola la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), il giovedì dalle ore 18.30, quando la madre la porterà a casa del padre, che la riporterà la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le
10.30); b) nella seconda settimana dal lunedì alle 18.30, quando il la madre la accompagnerà a casa del padre, sino al mercoledì mattina, quanto il padre la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), dal venerdì alle 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, alla domenica alle 22.00 quando la madre andrà a riprenderla. Le festività (24-25 dicembre;
31 dicembre-1 gennaio;
Pasqua-Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con alternanza annuale con ciascun genitore, a decorrere dalla vigilia di
Natale del 2025 che sarà trascorso con la madre, Natale con il padre e così di seguito. Ferma restando la disciplina delle festività sopra indicate, le vacanze natalizie potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, anche non consecutiva, con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà quindici giorni (anche non consecutivi) con ogni genitore, da
2 comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4- considerate le diverse situazioni reddituali ed il tempo che i figli trascorreranno presso l'abitazione materna, si chiede che il Sig. sia CP_1 obbligato a versare alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio). Tutte le spese straordinarie, disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020, saranno sostenute nell'interesse dei figli dai genitori in ragione della metà ciascuno. L'Assegno
Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi Pt_1
i coniugi in ragione della metà ciascuno;
5- avendo redditi e patrimoni autonomi, non vi sarà pronuncia in ordine al contributo al mantenimento reciproco tra i coniugi. In via istruttoria, si chiede che siano ammesse le richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo e si oppone alle richieste istruttorie ex adverso avanzate per i motivi esposti nelle memorie ex art. 463bis.17
c.p.c. Sempre in via istruttoria si chiede che sia ordinato al Sig. il deposito della CP_1 documentazione attestante l'asserito licenziamento nonchè l'ultima busta paga comprendente il trattamento di fine rapporto oppure l'importo riscattato qualora il TFR fosse stato accantonato e comunque tutte le poste percepite dall'azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra nonché le condizioni della CP_1 Parte_1 separazione richieste dal sia in via preliminare sia in via subordinata in quanto CP_2 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Conformemente all'accordo raggiunto in sede di udienza del 24.01.2025:
Voglia disporsi l'affidamento condiviso della minore secondo le modalità di Per_1 frequentazione ivi concordate, modificando la modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico e, quindi, stabilire che “nel periodo non scolastico, la sig.ra andrà a prendere personalmente la figlia CE a casa del padre la Pt_1 mattina seguente il pernotto entro le 10.30.
3 I giorni del compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dalla figlia con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
Le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, verranno trascorse dai figli con il padre o con la madre in maniera alternata anno dopo anno.
Inoltre i genitori, nel preminente interesse della minore, si impegnano a che la eventuale frequentazione della medesima con persone legate agli stessi da vincoli affettivi avvenga gradualmente e lontano dalla casa coniugale onde non turbare la serenità della stessa e quando tali relazioni abbiano raggiunto un sufficiente grado di stabilità. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare la sensibilità di CE e le esigenze e i tempi di adattamento della minore al nuovo assetto familiare e comunque a concordarne preventivamente le modalità. A maggior ragione i genitori s'impegnano a non intraprendere convivenze con altri partner nei giorni di permanenza presso l'abitazione già coniugale”.
IN TESI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 alla moglie per la violazione dell'obbligo di fedeltà e dei doveri previsti dall'art. 143 II co. c.c. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di comunicarsi gli eventuali trasferimenti e autorizzazioni al rilascio e/o rinnovo del passaporto e nulla osta per l'espatrio anche per i figli.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. con ordine di cancellazione CP_1 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca della trascrizione del provvedimento di assegnazione in godimento alla sig.ra della casa familiare - Trascrizione RG 1323 Parte_1
– Reg. particolare n. 1061 del 30.01.2025.
3. Revocare il provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Lucca in data 4 luglio 2024 e, quindi, revocare il mantenimento mensile a carico del sig. determinato in complessivi euro CP_1
500,00= (euro 250,00= per ciascun figlio).
4
4. Rigettare la richiesta della sig.ra circa il mantenimento di euro 350,00= per Parte_1 ciascun figlio.
5. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra del 50% delle spese di noleggio Pt_1 sostenute dal sig. per l'autovettura reperita a seguito della restituzione alla società CP_1
Cantalupi dell'autovettura aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra utilizza esclusivamente l'autovettura di famiglia Pt_1
Dacia Duster in comproprietà con il sig. . CP_1
6. Ordinare e disporre il mantenimento mensile a carico del sig. di complessive euro CP_1
250,00= (euro 125,00= per ciascun figlio) alla luce della sua nuova situazione personale economico – patrimoniale o nella somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lucca.
6. Rigettare la domanda di addebito avanzata da controparte perché infondata per quanto motivato e dedotto.
7. Disporre l'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Vinte le spese di giudizio.
IN IPOTESI denegata e salvo gravame:
In caso di assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 della moglie per violazione dei doveri previsti dall'art. 143 II c.c. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di comunicarsi gli eventuali trasferimenti e autorizzazioni al rilascio e/o rinnovo del passaporto e nulla osta per l'espatrio anche per i figli.
2. Revocare il provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Lucca in data 4 luglio 2024 e, per l'effetto, revocare il mantenimento mensile a carico del sig. di complessivi euro CP_1
500 (euro 250,00= per ciascun figlio) a favore della sig.ra Pt_1
3. Rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra circa il mantenimento mensile a Parte_1 carico del sig. di euro 350,00= per ciascun figlio. CP_1
4. Disporre e ordinare il mantenimento diretto a favore dei figli da parte di ciascun genitore, alla luce anche della nuova situazione personale lavorativa - economico-patrimoniale in pejus del sig. e della circostanza che il figlio , oggi maggiorenne, rimane spesso a cena e a CP_1 Per_2
5 dormire dalla fidanzata o dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca adottato in data 8.11.2010 cui si rimanda.
5. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra della somma di euro 410,00= o Pt_1 della somma a titolo di contributo al 50% del canone di locazione per l'immobile condotto dal sig. . CP_1
6. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra del 50% delle spese di noleggio Pt_1 sostenute dal sig. per l'autovettura da questi reperita a seguito della restituzione alla CP_1 società Cantalupi dell'auto aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra utilizza esclusivamente l'autovettura di Pt_1 famiglia Dacia Duster in comproprietà con il sig. . CP_1
7. Rigettare la domanda di addebito avanzata da controparte perché infondata per quanto dedotto e motivato e respingere le richieste istruttorie avanzate alle quali ci si oppone.
8. Disporre l'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Con vittoria di spese e compenso professionale alla luce anche dell'atteggiamento processuale della sig.ra che ha esperito inutilmente l'ulteriore sub procedimento 888-1/2024 Parte_1 nei confronti del sig , privo invece di ogni atteggiamento in malafede”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2024, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il 4.7.2009, dall'unione con il quale erano nati i figli (il 14.9.2006) CP_1 Per_2
e CE (il 27.2.2012), entrambi dimoranti con i genitori e non autosufficienti, ha adito l'intestato
Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, con addebito nei confronti del marito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c,. 2 e 3
c.c.. La ricorrente ha altresì richiesto l'adozione, inaudita altera parte, dei provvedimenti di assegnazione alla stessa della casa familiare, di regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e figlio, di determinazione di un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore, è stata rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili.
6 Con comparsa depositata il 31.5.2024, si è costituito in giudizio , il quale, nel CP_1 contestare integralmente le prospettazioni di controparte, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, domandando a sua volta, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione nei confronti della moglie.
All'udienza del 3.7.2024, sono state sentite le parti congiuntamente e, con ordinanza del 4.7.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli minori e la regolamentazione del regime di frequentazione. È stata inoltre disposta, nei confronti delle parti, l'integrazione della documentazione obbligatoriamente prevista dagli artt. 473 bis.12 e 16 c.p.c., siccome incompleta, ed è stata fissata udienza per sentire la figlia minore, (atteso che, nelle more, il figlio più grande avrebbe raggiunto la Per_1 maggiore età).
L'audizione della minore ha avuto corso il 20 settembre 2024 e, all'esito, con ordinanza del
2.10.2024, tenuto conto delle istanze delle parti e del parziale accordo raggiunto dai coniugi, sono stati integrati e in parte modificati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Nelle more del procedimento, con ricorso ai sensi dell'art. 3bis della Legge 21.11.1967 n. 1185 depositato il 29.8.2024, la ricorrente ha chiesto al giudice procedente l'adozione, nei confronti del convenuto, dell'inibitoria al rilascio del passaporto.
In relazione a tale ricorso, è stata celebrata dinnanzi al Collegio l'udienza del 25.10.2024, nel corso della quale le parti hanno altresì concordemente richiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti con riferimento alla regolamentazione della frequentazione genitori-figlia nel periodo estivo di vacanza scolastica;
la ricorrente ha altresì richiesto la fissazione di un termine per il versamento del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente, che non si è opposto.
Il ricorso è stato definito con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio del
4.11.2024, che ha respinto il ricorso ex art. 3 bis l. 1185/1967 (riservando la regolamentazione delle spese unitamente alla definizione del giudizio di merito), nonchè modificato/integrato i provvedimenti temporanei e urgenti come richiesto dalle parti.
Nel corso dell'udienza del 24.1.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento, collocazione e, in parte, sul regime di frequentazione della minore. Persistendo il disaccordo sulle
7 ulteriori questioni, è stata fissata udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., con modalità di trattazione scritta,
e in data 19.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Precisate le conclusioni, negli scritti conclusionali, il convenuto ha allegato il mutamento della propria condizione lavorativa, sostenendo l'intervenuto licenziamento e depositando nuovi documenti. Rispetto a tali nuove circostanze, parte ricorrente ne ha eccepito la tardività, siccome successive alla precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza celebrata con modalità di trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onde consentire il contraddittorio sui fatti sopravvenuti. Sono stati pertanto assegnati alle parti termini sfalsati per il deposito di memorie ed è stata fissata nuova udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In esito alla celebrazione di tale udienza, ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni e si sono riportate a quanto già dedotto in atti;
la causa è stata dunque rimessa in decisione con ordinanza del
20.10.2025.
***
Preliminarmente deve prendersi posizione sull'eccezione, formulata dalla ricorrente, di inammissibilità delle nuove deduzioni e domande sollevate in giudizio dal resistente con la comparsa conclusionale e delle produzioni documentali, siccome successive alla precisazione delle conclusioni.
A sostegno di tale eccezione, viene richiamato il disposto dell'art. 473 bis.19 c.p.c., nella parte in cui prevede che le parti possano proporre "nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori", nonché
l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 3453 del
7.2.2024, laddove ha ammesso, in sede di comparsa conclusionale e replica, la sola restrizione del thema decidendum in conseguenza della rinuncia a qualche capo di domanda o eccezione precedentemente formulata.
8 L'eccezione non è fondata. Invero, è proprio il disposto dell'art. 473 bis.19 c.p.c. a prevedere un regime di preclusioni differenziato. Invero, il regime delle preclusioni richiamato dalla resistente è riferito alle nuove domande di contributo economico in favore delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Viceversa, la prima parte del comma 2, espressamente prevede che le parti possano “sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”. A ciò consegue l'ammissibilità delle nuove domande quanto meno con riferimento alla posizione della figlia minore della coppia , Per_1 siccome inerenti al regime di mantenimento e affidamento della medesima.
D'altro canto, tale soluzione è coerente con il regime previsto in materia di appello. Invero, l'art. 473 bis.35 c.p.c. limita l'operatività del divieto di nuove domande, eccezioni e mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. ai soli diritti disponibili (tali non essendo quelli relativi ai figli minori).
In considerazione di quanto precede, non pare pertinente, nel caso in esame, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3453/2024, riferibile ad una fattispecie nella quale non viene in rilievo l'applicazione del nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia, che - come detto -contempla uno specifico regime di preclusioni.
Deve poi evidenziarsi che, a fronte dell'allegazione di fatti sopravvenuti, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato consentito alle parti il pieno contraddittorio sulle nuove allegazioni, consentendo alla controparte di dedurre e fornire prova contraria sulle circostanze sopravvenute.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione.
9 Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se l'irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, ex multis: Cass. 14042/2008; Cass.
14840/2006; Cass. 12383/2005).
Si rende, quindi, necessario un accurato vaglio del materiale probatorio, al fine di verificare se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare e se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa ragione di intollerabilità della convivenza.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve ordinariamente svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, al fine di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex aliis Cass. 15101/2004; Cass. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).
Alla luce della prospettazione contenuta negli atti di parte, non vi è prova che la separazione sia riconducibile in via esclusiva al comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri discendenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al coniuge in ragione dei comportamenti controllanti, vessatori e minacciosi, anche inerenti alla sfera economica, da quest'ultimo serbati ai suoi danni.
A sostegno della domanda ha allegato nel ricorso episodi e situazioni verificatesi a partire dall'estate del 2023 e, solo in prima memoria, nel replicare alla domanda riconvenzionale di controparte, ha fatto più ampio e generico riferimento a “continue intimidazioni, denigrazioni e ricatti”, che sarebbero desumibili dal contenuto di una mail che la stessa avrebbe inoltrato al coniuge e allegata dalla stessa controparte.
10 Il resistente, viceversa, a fondamento della domanda riconvenzionale di addebito, ha dedotto ripetuti comportamenti di infedeltà coniugale, attribuiti alla moglie, nel 2008, nel 2015 e a partire dal 2021.
A giudizio del Tribunale, i fatti dedotti dalle parti non consentono di ricondurre al comportamento esclusivo dell'uno o dell'altro coniuge la responsabilità della separazione.
Emerge pacificamente (non essendo contestata la circostanza) che la richiesta di separazione è stata formalizzata dall'odierna ricorrente con raccomandata inviata nel settembre 2023, che non è stata ritirata dal resistente, e poi nuovamente recapitata presso il luogo di lavoro dello , nel CP_1 successivo mese di novembre.
Ciò posto, i fatti - per come prospettati dalle parti e, in particolare, dallo stesso resistente - non consentono di ritenere che le relazioni extra-coniugali attribuite dalla iano state la causa Pt_1 della fine della relazione.
Ed infatti, anche dando per acquisita la prova delle relazioni extra-coniugali della ricorrente, si evince dagli atti che le stesse, pur ammesse in corso di coniugio (come prospettato dallo stesso resistente e/o evincibile dalla documentazione in atti), non hanno determinato la fine del rapporto, proseguito tra le parti seppur con delle dinamiche disfunzionali. Dopo un'interruzione di pochi mesi nel 2021, che sarebbe conseguita alla scoperta della terza relazione extra-coniugale, nell'autunno dello stesso anno, i coniugi hanno infatti ripreso la convivenza, iniziando un percorso di terapia di coppia. Lo stesso resistente afferma, poi, che nell'estate del 2023 le parti hanno intrapreso una seconda terapia di coppia, evidentemente nell'ennesimo tentativo di recuperare la relazione. La decisione di porre fine al matrimonio è pervenuta, nel mese di settembre, da parte della Pt_1
Ed è proprio quest'ultima che, nella e-mail del 13.4.2023 (prodotta dal resistente e non disconosciuta dalla ricorrente), ha anticipato quella volontà (poi formalizzata nel mese settembre) di una rottura (“Ti ho detto ripetutamente che nn ti amo più e per me sei come un fratello, un amico.
Mi hai implorato a riprovare ed io ti ho detto che questa volta avrei fatto una scelta x me xche nn voglio più mettermi in secondo piano, lo devo a me. […] Possiamo continuare a fare le scampagnate in amicizia con gli altri per il bene di nostra figlia, possiamo condividere il mare in amicizia x il bene di nostra figlia, possiamo fare tutto x la loro serenità in amicizia ma bisogna che ognuno prenda la sua stra a livello di individui. Se vuoi possiamo andare da un avvocato per avere
11 due dritte ma possiamo anche modificarle nel bene dei figli in modo che loro continuino ad avere un padre ed un padre i loro figli. Ti voglio bene UN ma nn voglio illuderti che ci sia di più. In casa io nn sono serena, la notte non dormo da troppo tempo, im parte per il lavoro ma in parte per tutta questa situazione che mi va stretta. Possiamo trovare anche un equilibrio nn più come coppia ma come due persone mature che vogliono entrambi il bene dei figli visto che loro nn hanno colpe e sono la nostra ragione di vita”).
Non può pertanto sostenersi che siano state proprio le relazioni extra-coniugali della ricorrente a causare la fine del rapporto di coniugio.
I capitoli di prova articolati dal ricorrente, diretti a dimostrare l'esistenza di tali relazioni, appaiono pertanto superflui in quanto - ove anche venisse acquisita una prova piena delle stesse - non sarebbe ravvisabile, sulla base dello svolgimento dei fatti, per come prospettati dal resistente medesimo, il nesso causale tra le condotte contestate alla moglie e la fine della relazione, che appare riconducibile piuttosto a dinamiche disfunzionali in seno alla coppia di più ampio respiro.
In tal senso appare significativa (seppure inevitabilmente frutto dei vissuti soggettivi dello ) CP_1 la relazione del dott. cui il resistente si è rivolto nel maggio 2023 "per Persona_3 affrontare delle difficoltà, sia di ordine personale che di ordine coniugale". In particolare, in tale relazione (depositata dalla parte resistente) si dà atto di numerosi elementi disfunzionali nella relazione, che attengono molteplici e diversi profili, che includono, ma senza esaurirli, i tradimenti della moglie da un lato e dall'altro le reazioni controllanti del marito (che la ritiene Pt_1 soffocanti nella mail del 13.4.2023 e che lo stesso , di fronte allo psicoterapeuta, riconosce CP_1 essere eccessive), e tra essi: la povertà del dialogo da parte di entrambi, le diverse rappresentazioni dell'amore e della vita di coppia, un rapporto di reciproca dipendenza, la tendenza di entrambi ad interpretare gli accadimenti in modo non aderente alla realtà.
Analogamente, la prospettazione dei fatti della ricorrente non consente di pervenire ad una pronuncia di addebito a carico del coniuge.
Invero, nel ricorso vengono allegati alcuni comportamenti controllanti, aggressivi, intimidatori
(anche involgenti aspetti economici, ma non solo), collocati temporalmente a partire dall'estate del
2023.
12 Ebbene ai fini dell'addebito della separazione non assumono rilievo le condotte, sia pure censurabili, successive alla separazione medesima, che non possono avere avuto alcuna efficienza causale nella decisione di addivenire alla separazione.
Quanto invece ai comportamenti risalenti all'estate del 2023 (che in sostanza sono relativi all'utilizzo, da parte dello , di applicazioni per monitorare la messaggistica WhatsApp della CP_1 moglie) gli stessi oltre ad inserirsi nel quadro di una relazione disfunzionale sotto vari profili e già in crisi (circostanza che, come detto, era stata già anticipata dalla ella e-mail dell'aprile Pt_1
2023), non paiono ex se sufficienti a giustificare una pronuncia di addebito.
A tali considerazioni consegue la superfluità dell'assunzione delle prove testimoniali relative ai fatti narrati dalla ricorrente in relazione ai comportamenti serbati dallo nel luglio 2023 e CP_1 successivamente.
Quanto invece alle condotte antecedenti, solo nella prima memoria la ricorrente fa riferimento all'“assillante controllo di ogni sua azione da parte del marito, il quale era incapace di accettare che il loro rapporto sentimentale era naufragato proprio a causa delle continue intimidazioni, denigrazioni e ricatti cui sottoponeva da sempre la consorte”.
Tuttavia, in disparte la questione circa il mutamento di causa petendi, le allegazioni della ricorrente appaiono sul punto generiche. Inoltre, non vengono articolate richieste di prove orale circa i comportamenti assunti dal coniuge in costanza di matrimonio, né gli stessi possono ritenersi adeguatamente dimostrati, ai fini di una pronuncia di addebito, sulla base della documentazione in atti (mail, messaggi, relazioni dei professionisti che hanno avuto in carico le parti), sia in considerazione della genericità di tali elementi che della soggettività delle prospettazioni.
Analogamente non sono ravvisabili ragioni di addebito nella gestione economica in costanza di matrimonio, da cui la sarebbe stata esclusa. Ed infatti, sulla base della stessa Pt_1 prospettazione della ricorrente, l'assetto originariamente concordato tra le parti prevedeva l'accollo della rata del mutuo, delle utenze e di gran parte delle spese familiari al marito cui la ricorrente
'girava' totalmente il frutto dei lavori svolti occasionalmente, non disponendo ella di un conto corrente. La viceversa, si dedicava prevalentemente alla famiglia, finchè non ha reperito Pt_1 un'occupazione stabile a partire dal 2022, rendendosi autonoma, e pur continuando a occuparsi interamente della casa e dei figli.
13 Dal contenuto delle allegazioni della stessa ricorrente, dunque, emerge un ménage familiare in cui, se è vero che lo si trovava in una posizione di maggiore forza da un punto di vista CP_1 economico, occupandosi la prevalentemente della gestione della casa e dei figli, non è Pt_1 ravvisabile un comportamento abusante che sia stato di per sé causa della separazione.
In conclusione, devono essere respinte entrambe le domande di addebito.
Sul regime di affidamento e frequentazione della minore
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento della minore (essendo divenuto Per_1 maggiorenne, nelle more del procedimento, il figlio più grande, ), non vi sono Persona_4 ragioni ostative all'affido condiviso ad entrambi i genitori (concordato dalle parti e confermato nelle note di precisazione delle conclusioni), che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori.
Quanto al regime di frequentazione della minore con i genitori, le parti, all'udienza del
24.1.2025, hanno raggiunto un parziale accordo (parzialmente modificativo dei provvedimenti temporanei assunti dal Tribunale), nei termini che seguono:
“affido condiviso della minore e collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: prima settimana
-il martedì, dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, riportandola la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30),
-il giovedì dalle ore 18.30, quando la madre la porterà a casa del padre, che la riporterà la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), seconda settimana
-dal lunedì alle 18.30, quando il la madre la accompagnerà a casa del padre, sino al mercoledì mattina, quanto il padre la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30),
-dal venerdì alle 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, alla domenica alle 22.00 quando la madre andrà a riprenderla;
durante il periodo estivo (vacanze scolastiche), ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi”.
14 Nelle conclusioni da rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, il ricorrente ha chiesto “Conformemente all'accordo raggiunto in sede di udienza del 24.01.2025 voglia disporsi
l'affidamento condiviso della minore secondo le modalità di frequentazione ivi Per_1 concordate, modificando la modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico […]”. Il resistente, dunque, nelle conclusioni rassegnate ha ribadito l'adesione all'accordo raggiunto all'udienza del 24.1.2025 - che prevedeva anche il collocamento prevalente della minore presso la madre - chiedendo di modificare il regime di frequentazione esclusivamente con riferimento ai trasferimenti nel periodo di vacanza scolastica (su cui meglio di si dirà nel prosieguo).
Sebbene nella memoria di replica depositata il 16.4.2025, nell'argomentare la richiesta di assegnazione della casa familiare, il resistente ha chiesto “alla luce della mutata condizione economica e lavorativa, il comparente insiste nella richiesta di assegnazione della casa coniugale e nel collocamento paritario per la figlia CE”. Nel rassegnare le conclusioni, tuttavia si è riportato a quelle rassegnate in comparsa conclusionale, nelle quali in punto di affidamento e frequentazione, si riportava all'accordo raggiunto il 24.1.2025 (salvo chiederne la modifica, come si è detto, in relazione ai trasferimenti).
Quanto al regime di frequentazione, devono essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza del 24.1.2025, all'esito dell'interlocuzione e accordo tra le parti.
Invero, rispetto a tale profilo, a fronte di un regime che viene attuato ormai da mesi, non sono emerse sopravvenienze che ne evidenzino l'inidoneità nell'interesse della minore, atteso che le modifiche dedotte dal resistete riguardano esclusivamente la sua condizione economica, che attiene tuttavia ad un piano diverso rispetto al regime di frequentazione e collocamento della minore.
Come accennato, rispetto all'accordo raggiunto, il ricorrente, nelle conclusioni rassegnate (e già nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.p.c.), ha chiesto apportarsi una modifica con riferimento alla modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico stabilendo che “nel periodo non scolastico, la sig.ra andrà a Pt_1 prendere personalmente la figlia CE a casa del padre la mattina seguente il pernotto entro le
10.30.”.
15 La richiesta modifica non può trovare accoglimento.
Ed infatti, il vigente regime (che prevede una sostanziale alternanza dei genitori negli spostamenti, con eccezione della sola giornata del martedì in cui è previsto che sia il padre ad andare a prendere la figlia alle ora 18.30, per poi riportarla il mattino seguente a scuola o a casa della madre nel periodo estivo) è stato adottato all'udienza del 24.1.2025, all'esito di interlocuzione e nel contraddittorio tra le parti, tenendo in considerazione le esigenze, anche lavorative delle parti. A supporto della richiesta modifica, il resistente non ha tuttavia dedotto alcuna motivazione, mentre la ricorrente si è opposta lamentando le difficoltà lavorative che ne deriverebbero per la stessa. Non sussistono pertanto ragioni (neanche allegate dal resistente) per discostarsi dal contenuto dei provvedimenti provvisori che, come detto, prevedono una sostanziale alternanza negli spostamenti e sono stati condivisi in contraddittorio tenendo conto delle esigenze rappresentate dalle parti.
La ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha chiesto disporsi che la reciproca comunicazione tra i genitori dei periodi di vacanza debba essere effettuata entro il termine del 31 maggio.
Tenuto conto dell'elevata conflittualità delle parti, appare opportuno prevedere espressamente un termine in tal senso, al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare con congruo anticipo le rispettive vacanze con i figli, scongiurando il rischio di possibili sovrapposizioni, inevitabile causa di ulteriori tensioni. A tal fine, appare congruo fissare nel 31 maggio di ogni anno il termine entro il quale le parti dovranno comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza, onde garantire ad entrambi di disporre di tempo sufficiente per organizzarsi.
Quanto alle festività natalizie e pasquali (rispetto alle quali le parti non hanno raggiunto un accordo), la ricorrente, nelle conclusioni rassegnate, ha così concluso “Le festività (24-25 dicembre;
31 dicembre-1 gennaio;
Pasqua-Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con alternanza annuale con ciascun genitore, a decorrere dalla vigilia di Natale del 2025 che sarà trascorso con la madre, Natale con il padre e così di seguito. Ferma restando la disciplina delle festività sopra indicate, le vacanze natalizie potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, anche non consecutiva, con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il
16 periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola”.
Il resistente nelle conclusioni precisate nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, nulla ha indicato circa le festività natalizie e pasquali (come pure nelle conclusioni precisate nelle note ex art. 473 bis.28 c.p.c. e negli scritti conclusionali). Viceversa, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473 bis. 17 co. 2 c.p.c, aveva prospettato il seguente calendario: “Festività natalizie: una settimana consecutiva con la madre ed una con il padre che comprenda ad anni alterni Natale e Capodanno, e comunque compatibilmente con i desideri e gli impegni dei figli e CE e gli impegni lavorativi dei coniugi. Festività Per_2 pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore ed il restante periodo di vacanza con l'altro e, comunque, secondo le esigenze e i desideri dei figli CE e e le Per_2 esigenze e impegni lavorativi dei coniugi”.
Rispetto a tale profilo, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma, con alcune precisazioni,
i provvedimenti assunti in via provvisoria con ordinanza del 2.10.2024 e le relative motivazioni: in particolare, tenendo conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori, entrambe in Viareggio,
e non emergendo ragioni ostative (né logistiche né di altra natura), appare opportuno, nel migliore interesse della minore e tenuto conto del positivo rapporto che la stessa ha con entrambi i genitori (confermato in sede di audizione), prevedere l'alternanza nelle seguenti festività 24-25 dicembre;
31 dicembre -1° gennaio;
Pasqua-Lunedì Dell'Angelo.
Tenuto conto che entrambe le parti concordano (sia pure con declinazioni differenti) sulla previsione di un periodo continuativo che la minore potrà trascorrere con ciascun genitore in occasione delle festività natalizie, è opportuno prevedere - ferma l'alternanza nei giorni suindicati- che, CE starà con l'uno o l'altro genitore nel periodo compreso tra le suddette festività, con alternanza di anno in anno.
In definitiva, durante le festività natalizie, a partire dall'anno 2025, la minore starà con la madre la vigilia di Natale e il periodo dal 1-6 gennaio (complessivi 7 giorni) e con il padre il periodo 25-
31 dicembre (7 giorni) e così alternando di anno in anno, salvi diversi accordi tra le parti.
17 Per il periodo pasquale, attesa la brevità delle relative vacanze scolastiche, appare opportuno confermare l'alternanza dei giorni festivi, ove le parti non si accordino diversamente.
Parimenti appare equo stabilire il criterio dell'alternanza per gli ulteriori giorni di festa cd rossi previsti dal calendario.
Quanto invece alle ulteriori richieste formulate dal resistente di prevedere una specifica regolamentazione in relazione ai compleanni della minore e dei genitori o altre ricorrenze (quali la festa del papà e della mamma), non vi sono ragioni per discostarsi dal calendario delle frequentazioni previsto in via ordinaria, trattandosi di giorni feriali ed essendo stato previsto un regime di visita equilibrato tra entrambi i genitori.
Sulla richiesta dello , formulata nelle note conclusive, di disporre che la figlia CE CP_1 intraprenda, ove valutato necessario da un professionista, un percorso di supporto psicologico, impegnandosi i genitori a rivolgersi privatamente ad uno psicologo e individuandolo tra quelli che prestino attività presso la ASL di competenza, è sufficiente evidenziare che all'udienza del
24.1.2025 i genitori hanno dichiarato di prestare il consenso affinchè la minore possa seguire, ove valutato necessario da un professionista, un percorso di supporto psicologico, impegnandosi, nelle more della presa in carico da parte del SSM, a rivolgersi privatamente ad uno psicologo, individuandolo tra quelli che prestino anche attività presso la AUSL di competenza.
Non risultando sussistere un conflitto sul punto, non deve provvedersi, prendendosi atto del consenso prestato da entrambi i genitori.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Devono trovare conferma i provvedimenti temporanei e urgenti anche in punto di assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) in favore della ricorrente.
A norma dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assegnazione viene in rilievo esclusivamente l'interesse della prole – e non quello dei genitori/coniugi (Cass.
Sentenza n. 1491/011; Cass. Sentenza n. 23591/2010; Cass. Sentenza n. 26574/2007; Cass.
Sentenza n. 6979/07; Cass. Sentenza n. 6192/2007). E dunque, l'assegnazione della casa
18 familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non invece a sopperire alle esigenze economiche dell'una o dell'altra parte, sebbene il giudice ne tenga conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenendo considerato l'eventuale titolo di proprietà (come espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c.).
Nel caso di specie, pure in presenza di una significativa frequentazione con il padre, il regime adottato prevede di fatto una maggiore permanenza della figlia minorenne presso la madre;
il figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, vive prevalentemente presso la madre, recandosi dal padre solo per cena (come desumibile dalle dichiarazioni di in Per_1 occasione dell'ascolto all'udienza del 20.9.2024). Conseguentemente deve trovare conferma il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla non sussistendo i presupposti Pt_1 per una diversa statuizione.
Deve peraltro evidenziarsi che lo stesso , nelle memorie autorizzate depositate il 9.9.2025, CP_1 ha sostenuto di essersi recato all'estero per ricercare una nuova opportunità e prospettiva, forte delle sue competenze; è evidente come la prospettiva di un'occupazione lavorativa all'estero appaia incompatibile con un provvedimento di assegnazione della casa familiare e collocazione prevalente della minore presso di lui.
Sul mantenimento della minore e la ripartizione delle spese straordinarie.
Infine, venendo alla regolamentazione dei rapporti economici, devono essere confermati i provvedimenti assunti in via temporanea e urgente, nei quali era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di 250 euro cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La nell'anno 2023 ha percepito redditi lordi pari a circa 17.000 euro. Dagli estratti di Pt_1 conto corrente si evince che la retribuzione mensile percepita va dai 1.100/1.200 euro (salvi alcuni minori importi per un paio di mensilità) a circa 1.500/1.600 euro (la all'udienza del Pt_1
3.7.2025, ha ricondotto il maggiore importo a dei premi di produttività) e poco più di 2.000 euro nel mese di dicembre.
La giacenza media sul conto corrente si aggira intorno a poche migliaia di euro.
19 Lo , all'inizio del giudizio, risultava assunto stabilmente presso la società CP_1 Controparte_3
[...
come project manager dal 2006 (come da lui stesso dichiarato), e negli anni 2021-2023 ha percepito redditi lordi compresi tra 57.000 e 60.000 euro circa.
Sono agli atti gli estratti di due rapporti di conto corrente intestati al resistente, tra i quali sono frequenti operazioni di giroconto, anche per importi significativi. Le giacenze medie, se rispetto al conto corrente 3812 risultano basse, viceversa sul conto corrente 7685 sono connotate da una crescita crescente dal 2021 al 2023, con un saldo finale al 31.12.2023 pari a oltre 54.000 euro.
Gli estratti di conto corrente evidenziano che le retribuzioni mensili si aggiravano da circa
2.800/2.900 euro a circa 3.100/3.300, con importi maggiori in occasione di alcune mensilità (nel mese di luglio gli importi aumentano anche fino ad oltre 6.000 euro e nel mese di dicembre, oltre alla retribuzione relativa alla mensilità di novembre viene accreditata la tredicesima per circa 3.000 euro).
I due coniugi sono comproprietari nella misura del 50% della casa coniugale, per la quale sostengono un esborso mensile, per la rata del mutuo cointestato, di circa 460 euro ciascuno (quanto meno successivamente alla separazione).
Lo , a decorrere dal 1.12.2024, ha reperito un'abitazione in locazione, in relazione alla quale CP_1
è pattuito un canone mensile pari a 720 euro, oltre 100 euro mensili per le utenze, determinate forfetariamente.
Nelle more del giudizio, in particolare successivamente al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, il resistente ha dedotto l'esistenza di fatti sopravvenuti, con riferimento alla propria posizione lavorativa e, in particolare, l'intervenuto licenziamento.
A sostegno di tali allegazioni, egli ha depositato: una lettera recante la data del marzo 2024 che "in previsione della cessazione del rapporto di lavoro" chiedeva consegna di dotazioni aziendali e, in calce, il verbale di riconsegna delle stesse in data 5 marzo 2025, nonché il verbale di riconsegna dell'auto aziendale datato 4 marzo 2025, la scheda anagrafica professionale e il prospetto domanda
NASPI del 18.3.2025 con relativo numero di protocollo, e, nelle memorie autorizzate a seguito della remissione sul ruolo istruttorio, il patto di servizio personalizzato in data 8.8.2025, documentazione relativa ai percorsi formativi svolti, la schermata di candidature inoltrate per offerte di lavoro pubblicate sul servizio web Linkedin.
20 Ebbene, a fronte di tali elementi può ritenersi dimostrato che il rapporto di lavoro dello con CP_1 la società Cantalupi si sia interrotto e che egli abbia fatto domanda per la indennità mensile di disoccupazione, accolta e calcolata nella misura di circa 1.560 euro lordi per i primi sei mesi, con successiva decurtazione del 3%.
Nulla è stato allegato circa le relative condizioni (quali, ad esempio, eventuale buonuscita, ammontare del TFR eventualmente accantonato etc.).
Rispetto a tali profili la ricorrente, nella memoria autorizzata ha chiesto ordinarsi “il deposito della documentazione attestante l'asserito licenziamento nonchè l'ultima busta paga comprendente il trattamento di fine rapporto oppure l'importo riscattato qualora il TFR fosse stato accantonato e comunque tutte le poste percepite dall'azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale richiesta di prova non ha trovato accoglimento perché ritenuta superflua alla luce degli ulteriori elementi di prova comunque presenti agli atti, come di seguito verrà meglio esplicitato.
Invero, pure a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, gli elementi a disposizione denotano come la capacità economica dello sia rimasta sostanzialmente invariata. CP_1
Ed infatti, egli ha continuato a sostenere la spesa per il canone di locazione di un immobile per complessivi 820 euro (non risulta infatti che, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia esercitato il relativo diritto di recesso), come pure ha continuato regolarmente a pagare il contributo al mantenimento per i figli e la metà della rata del mutuo cointestato. Inoltre, sulla base della documentazione depositata, ha sostenuto costi per il noleggio di un'autovettura per oltre 1.400 euro per un periodo di circa due mesi (marzo-aprile 2025). Nel mese di maggio 2025, ha acquistato una nuova autovettura, al prezzo dichiarato (risultante dalla ispezione PRA) di 12.600 euro. Inoltre, nei mesi di giugno e agosto ha compiuto due viaggi all'estero, il primo in Turchia e il secondo in
TT (quest'ultimo insieme alla figlia minore) e ha acquistato, come da lui stesso ammesso, una carta per l'ingresso in spiaggia per 400 euro.
Quanto all'acquisto dell'autovettura, lo ha sostenuto di avervi potuto provvedere grazie CP_1 all'aiuto economico della zia materna, non avendo egli ottenuto un finanziamento a tale scopo.
Tuttavia, dagli atti risulta esclusivamente il non accoglimento della richiesta di credito, ma non anche che il pagamento del prezzo del veicolo sia stato sostenuto da un soggetto terzo (cosa che
21 sarebbe stata agevolmente dimostrabile, essendo inverosimile che il pagamento di un importo tanto significativo possa essere avvenuto in contanti, circostanza peraltro neanche allegata).
Con riferimento ai viaggi, il ricorrente ha dedotto di essersi recato in Turchia per motivi di lavoro e in TT, insieme alla figlia, per regalare a quest'ultima un momento di spensieratezza al fine di rinforzare il loro rapporto e rasserenare la minore in un momento di tale difficoltà, essendo egli molto preoccupato per lei.
Ebbene, posto che le asserite finalità lavorative del viaggio in Turchia non solo non risultano dimostrate dalla documentazione depositata dal resistente, ma anzi sembrano smentite dalle fotografie che lo stesso ha inteso pubblicare sul social network Facebook, versate in atti dalla ricorrente (e non disconosciute), ciò che merita evidenziare è che lo è stato pienamente in CP_1 grado di sostenere tali spese, unitamente a tutti gli altri pagamenti sopra evidenziati, e ciò successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Senza voler entrare nel merito della convenienza o meno di talune scelte di vita, più o meno onerose, trattandosi di valutazione che non compete a questo Tribunale, è oggettivo ed evidente che il tenore di vita e la capacità di spesa dimostrate dal resistente nei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (che secondo la sua stessa prospettazione è intervenuta il 5 marzo) non hanno subito restrizioni.
In definitiva, la circostanza che il resistente abbia conservato una significativa capacità economica, in uno con l'entità del contributo al mantenimento determinato (invero, piuttosto contenuto, anche in considerazione dell'età dei figli e delle conseguenti, presumibili esigenze degli stessi) induce questo Tribunale a confermare il contributo economico previsto in via temporanea e urgente, anche avuto riguardo alla ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, di cui si dirà infra.
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in favore dei due figli, non appaiono rilevanti le istanze istruttorie richieste dal resistente con riferimento, da un lato, alle indagini della guardia di finanza, dall'altro, alle prove orali relative all'asserita attività di lavoro irregolare che la moglie svolgerebbe in aggiunta al lavoro regolare.
Quanto agli accertamenti a mezzo della polizia tributaria, la richiesta si appalesa infatti superflua, in quanto non consentirebbe di acquisire ulteriori elementi di valutazione, essendo agli atti tutta la documentazione patrimoniale e reddituale della ricorrente.
22 Le prove orali non sono invece ammissibili in considerazione della loro genericità. In particolare, se da un lato sono certamente irrilevanti (oltre che generici) i capitoli relativi ai rapporti di lavoro o fornitura più risalenti nel tempo, conclusioni non sono dissimili valgono anche con riferimento ai lavori che la avrebbe svolto negli ultimi anni (2022-2024). Ed infatti, ove anche Pt_1 venissero dimostrate le circostanze oggetto dei capitoli di prova, non sarebbe possibile avere alcuna misura, anche solo indicativa, dei guadagni che la ricorrente percepirebbe in forza di tale attività lavorativa. Invero, i capitoli riferibili agli anni più recenti, infatti, vertono, oltre che sulla circostanza di avere allestito un laboratorio presso l'abitazione materna, sull'aver realizzato dei costumi di carnevale per il carro allegorico della negli anni 2021- Controparte_4
2023/2024 o, genericamente, sull'aver realizzato lavori di sartoria non meglio precisati per
, egli anni 2020, 2022, 2023 Persona_5 Persona_6 Persona_7
e 2024, o sull'acquisto di stoffe/tessuti/materiali, in quantitativi che non è dato conoscere.
Non sarebbe dunque in alcun modo possibile evincere l'entità del lavoro e, soprattutto, degli eventuali ricavi.
Quanto alle copie dei fogli di quaderno che conterrebbero i riferimenti al lavoro irregolare (dai quali si evincono indicazioni che possono ricondursi a lavori di sartoria), deve rilevarsi che si tratta di contenuti privi di qualsivoglia riferimento temporale (né sono stati articolati specifici capitoli di prova che consentano di meglio circostanziare tali dati).
Irrilevanti sono anche, per i fini che ci interessano, le fotografie e le pubblicazioni sui social media che non dimostrano (sia per il numero sia per il contenuto e per la mancanza delle date o comunque degli anni di riferimento o per la loro risalenza nel tempo), che ad oggi la svolga una Pt_1 sistematica attività di lavoro “nero” (oltre al regolare rapporto di lavoro con la Tessil Yachts s.r.l) da cui ricavi un reddito significativo idoneo ad escludere una qualsivoglia contribuzione da parte del padre (come il resistente pretenderebbe, in via subordinata, per l'ipotesi – da lui denegata – di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale) o determinarla nella misura complessiva di 250 euro (come lo chiede in caso di accoglimento della domanda principale di assegnazione CP_1 della casa coniugale a sé medesimo), che appare evidentemente inadeguata per le esigenze e le età dei figli.
23 Peraltro, dall'analisi dei conti correnti della i evincono occasionali versamenti in denaro Pt_1 contante che per la loro entità e occasionalità si appalesano scarsamente significativi.
Superflue sono anche le richieste di prova relative alle vacanze, alle cene, al posto allo stabilimento balneare, siccome non incompatibili con la documentazione reddituale. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla richiesta di prova orale sui trattamenti estetici cui la i Pt_1 sottoporrebbe, genericamente formulata e inidonea a dimostrare spese incompatibili con le entrate percepite. Per le medesime considerazioni, non assumono rilievo le allegazioni e/o le fotografie relative a viaggi o uscite della Pt_1
Infine, preme evidenziare l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione (e della misura) del contributo al mantenimento della prole, la circostanza che il figlio maggiore della coppia, , Per_2 trascorra una parte del suo tempo presso l'abitazione dei genitori della fidanzata. Ed infatti, se da un lato non è in discussione la mancanza di autosufficienza economica del predetto (non scalfita dal fatto che abbia lavorato per la stagione estiva 2025), il quale non è certamente in grado di mantenersi autonomamente, dall'altro non può ragionevolmente ritenersi che a tutte le sue necessità provvedano in toto i familiari della fidanzata (circostanza invero neanche allegata dal resistente in tali termini). Inoltre, il fatto che spesso frequenti il padre (circostanza comunque non Per_2 dimostrata e contestata dalla controparte, a detta della quale si recherebbe da lui solo un paio di volte al mese per cena) non esclude la spettanza di un contributo al mantenimento, non essendo stato allegato né provato un collocamento prevalente presso la dimora paterna. A tal proposito, deve peraltro evidenziarsi che nel corso dell'audizione della minore CE, quest'ultima aveva riferito che il fratello si recava dal padre solo per cena, senza fermarsi a dormire.
Il contributo al mantenimento, determinato nella misura di 250 euro per ciascun figlio, per tutte le ragioni esposte, dovrà essere versato entro il giorno 12 di ogni mese, come previsto in via temporanea e urgente.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
Quanto all'attribuzione dell'assegno unico, tenuto conto dell'affidamento condiviso, del regime di frequentazione e della previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre, non sussistono ragioni per prevedere una ripartizione diversa dai criteri normativi, con previsione dunque di corresponsione in pari misura in favore dei due genitori.
24 Sulla domanda di condanna della l pagamento del 50% del canone di locazione del Pt_1 resistente e di rimborso del 50% delle spese per il noleggio auto
Infine, il resistente ha chiesto di “disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra Pt_1 della somma di euro 410,00= o della somma a titolo di contributo al 50% del canone di locazione per l'immobile condotto dal sig. ” nonché “disporre e ordinare il pagamento a carico della CP_1 sig.ra del 50% delle spese di noleggio sostenute dal sig. per l'autovettura da questi Pt_1 CP_1 reperita a seguito della restituzione alla società Cantalupi dell'auto aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra Pt_1 utilizza esclusivamente l'autovettura di famiglia Dacia Duster in comproprietà con il sig. ”. CP_1
Le suddette domande sono radicalmente inammissibili nel presente procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli, trattandosi di rapporti di diritto civile del tutto esulanti estranei dal procedimento.
Sulle spese di lite
Venendo alle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in relazione alle varie e diverse domande spiegate (anche tenendo conto dell'esito dell'istanza ex art. art. 3 bis l.
1185/1967) appare equa una integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, e;
Parte_1 CP_1
-rigetta le reciproche domande di addebito;
-dispone come in parte motiva in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-dichiara inammissibili le domande del resistente dirette ad ottenere il pagamento del 50% del canone di locazione a lui intestato e delle spese di noleggio dell'auto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
25 Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA OI NI ON
26
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI ON Presidente
CE Croci Giudice
LA OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
(c.f. ,) con il patrocinio dell'Avv. Elena BENEDETTI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maria Beatrice PIERACCINI
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Laura FERRI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito al marito per la violazione dei doveri previsti Parte_1 CP_1 dall'art. 143 II e III co. c.c., alle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separati, libero
1 ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
2- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via dei Partigiani n. 90, contraddistinta nel Catasto Fabbricati del
Comune di Viareggio al foglio 29, particella 2054 e 2353 sub. 5, cat. A/3, classe 5, consistenza
6,5 vani, rendita € 840,92, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra Pt_1 che vi abiterà con i figli;
3- la figlia CE è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza presso l'abitazione materna con la quale continuerà ad abitare anche il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Il Sig. terrà la figlia con sé CP_1 secondo il calendario predisposto all'udienza del 24.1.2025 e precisamente: a) nella prima settimana il martedì dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, riportandola la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), il giovedì dalle ore 18.30, quando la madre la porterà a casa del padre, che la riporterà la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le
10.30); b) nella seconda settimana dal lunedì alle 18.30, quando il la madre la accompagnerà a casa del padre, sino al mercoledì mattina, quanto il padre la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), dal venerdì alle 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, alla domenica alle 22.00 quando la madre andrà a riprenderla. Le festività (24-25 dicembre;
31 dicembre-1 gennaio;
Pasqua-Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con alternanza annuale con ciascun genitore, a decorrere dalla vigilia di
Natale del 2025 che sarà trascorso con la madre, Natale con il padre e così di seguito. Ferma restando la disciplina delle festività sopra indicate, le vacanze natalizie potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, anche non consecutiva, con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà quindici giorni (anche non consecutivi) con ogni genitore, da
2 comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4- considerate le diverse situazioni reddituali ed il tempo che i figli trascorreranno presso l'abitazione materna, si chiede che il Sig. sia CP_1 obbligato a versare alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio). Tutte le spese straordinarie, disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020, saranno sostenute nell'interesse dei figli dai genitori in ragione della metà ciascuno. L'Assegno
Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi Pt_1
i coniugi in ragione della metà ciascuno;
5- avendo redditi e patrimoni autonomi, non vi sarà pronuncia in ordine al contributo al mantenimento reciproco tra i coniugi. In via istruttoria, si chiede che siano ammesse le richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo e si oppone alle richieste istruttorie ex adverso avanzate per i motivi esposti nelle memorie ex art. 463bis.17
c.p.c. Sempre in via istruttoria si chiede che sia ordinato al Sig. il deposito della CP_1 documentazione attestante l'asserito licenziamento nonchè l'ultima busta paga comprendente il trattamento di fine rapporto oppure l'importo riscattato qualora il TFR fosse stato accantonato e comunque tutte le poste percepite dall'azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra nonché le condizioni della CP_1 Parte_1 separazione richieste dal sia in via preliminare sia in via subordinata in quanto CP_2 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Conformemente all'accordo raggiunto in sede di udienza del 24.01.2025:
Voglia disporsi l'affidamento condiviso della minore secondo le modalità di Per_1 frequentazione ivi concordate, modificando la modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico e, quindi, stabilire che “nel periodo non scolastico, la sig.ra andrà a prendere personalmente la figlia CE a casa del padre la Pt_1 mattina seguente il pernotto entro le 10.30.
3 I giorni del compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dalla figlia con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
Le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, verranno trascorse dai figli con il padre o con la madre in maniera alternata anno dopo anno.
Inoltre i genitori, nel preminente interesse della minore, si impegnano a che la eventuale frequentazione della medesima con persone legate agli stessi da vincoli affettivi avvenga gradualmente e lontano dalla casa coniugale onde non turbare la serenità della stessa e quando tali relazioni abbiano raggiunto un sufficiente grado di stabilità. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare la sensibilità di CE e le esigenze e i tempi di adattamento della minore al nuovo assetto familiare e comunque a concordarne preventivamente le modalità. A maggior ragione i genitori s'impegnano a non intraprendere convivenze con altri partner nei giorni di permanenza presso l'abitazione già coniugale”.
IN TESI:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 alla moglie per la violazione dell'obbligo di fedeltà e dei doveri previsti dall'art. 143 II co. c.c. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di comunicarsi gli eventuali trasferimenti e autorizzazioni al rilascio e/o rinnovo del passaporto e nulla osta per l'espatrio anche per i figli.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. con ordine di cancellazione CP_1 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca della trascrizione del provvedimento di assegnazione in godimento alla sig.ra della casa familiare - Trascrizione RG 1323 Parte_1
– Reg. particolare n. 1061 del 30.01.2025.
3. Revocare il provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Lucca in data 4 luglio 2024 e, quindi, revocare il mantenimento mensile a carico del sig. determinato in complessivi euro CP_1
500,00= (euro 250,00= per ciascun figlio).
4
4. Rigettare la richiesta della sig.ra circa il mantenimento di euro 350,00= per Parte_1 ciascun figlio.
5. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra del 50% delle spese di noleggio Pt_1 sostenute dal sig. per l'autovettura reperita a seguito della restituzione alla società CP_1
Cantalupi dell'autovettura aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra utilizza esclusivamente l'autovettura di famiglia Pt_1
Dacia Duster in comproprietà con il sig. . CP_1
6. Ordinare e disporre il mantenimento mensile a carico del sig. di complessive euro CP_1
250,00= (euro 125,00= per ciascun figlio) alla luce della sua nuova situazione personale economico – patrimoniale o nella somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lucca.
6. Rigettare la domanda di addebito avanzata da controparte perché infondata per quanto motivato e dedotto.
7. Disporre l'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Vinte le spese di giudizio.
IN IPOTESI denegata e salvo gravame:
In caso di assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1 della moglie per violazione dei doveri previsti dall'art. 143 II c.c. I coniugi vivranno separati con il solo obbligo di comunicarsi gli eventuali trasferimenti e autorizzazioni al rilascio e/o rinnovo del passaporto e nulla osta per l'espatrio anche per i figli.
2. Revocare il provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale di Lucca in data 4 luglio 2024 e, per l'effetto, revocare il mantenimento mensile a carico del sig. di complessivi euro CP_1
500 (euro 250,00= per ciascun figlio) a favore della sig.ra Pt_1
3. Rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra circa il mantenimento mensile a Parte_1 carico del sig. di euro 350,00= per ciascun figlio. CP_1
4. Disporre e ordinare il mantenimento diretto a favore dei figli da parte di ciascun genitore, alla luce anche della nuova situazione personale lavorativa - economico-patrimoniale in pejus del sig. e della circostanza che il figlio , oggi maggiorenne, rimane spesso a cena e a CP_1 Per_2
5 dormire dalla fidanzata o dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca adottato in data 8.11.2010 cui si rimanda.
5. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra della somma di euro 410,00= o Pt_1 della somma a titolo di contributo al 50% del canone di locazione per l'immobile condotto dal sig. . CP_1
6. Disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra del 50% delle spese di noleggio Pt_1 sostenute dal sig. per l'autovettura da questi reperita a seguito della restituzione alla CP_1 società Cantalupi dell'auto aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra utilizza esclusivamente l'autovettura di Pt_1 famiglia Dacia Duster in comproprietà con il sig. . CP_1
7. Rigettare la domanda di addebito avanzata da controparte perché infondata per quanto dedotto e motivato e respingere le richieste istruttorie avanzate alle quali ci si oppone.
8. Disporre l'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Con vittoria di spese e compenso professionale alla luce anche dell'atteggiamento processuale della sig.ra che ha esperito inutilmente l'ulteriore sub procedimento 888-1/2024 Parte_1 nei confronti del sig , privo invece di ogni atteggiamento in malafede”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2024, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il 4.7.2009, dall'unione con il quale erano nati i figli (il 14.9.2006) CP_1 Per_2
e CE (il 27.2.2012), entrambi dimoranti con i genitori e non autosufficienti, ha adito l'intestato
Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, con addebito nei confronti del marito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c,. 2 e 3
c.c.. La ricorrente ha altresì richiesto l'adozione, inaudita altera parte, dei provvedimenti di assegnazione alla stessa della casa familiare, di regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e figlio, di determinazione di un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore, è stata rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili.
6 Con comparsa depositata il 31.5.2024, si è costituito in giudizio , il quale, nel CP_1 contestare integralmente le prospettazioni di controparte, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, domandando a sua volta, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione nei confronti della moglie.
All'udienza del 3.7.2024, sono state sentite le parti congiuntamente e, con ordinanza del 4.7.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli minori e la regolamentazione del regime di frequentazione. È stata inoltre disposta, nei confronti delle parti, l'integrazione della documentazione obbligatoriamente prevista dagli artt. 473 bis.12 e 16 c.p.c., siccome incompleta, ed è stata fissata udienza per sentire la figlia minore, (atteso che, nelle more, il figlio più grande avrebbe raggiunto la Per_1 maggiore età).
L'audizione della minore ha avuto corso il 20 settembre 2024 e, all'esito, con ordinanza del
2.10.2024, tenuto conto delle istanze delle parti e del parziale accordo raggiunto dai coniugi, sono stati integrati e in parte modificati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Nelle more del procedimento, con ricorso ai sensi dell'art. 3bis della Legge 21.11.1967 n. 1185 depositato il 29.8.2024, la ricorrente ha chiesto al giudice procedente l'adozione, nei confronti del convenuto, dell'inibitoria al rilascio del passaporto.
In relazione a tale ricorso, è stata celebrata dinnanzi al Collegio l'udienza del 25.10.2024, nel corso della quale le parti hanno altresì concordemente richiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti con riferimento alla regolamentazione della frequentazione genitori-figlia nel periodo estivo di vacanza scolastica;
la ricorrente ha altresì richiesto la fissazione di un termine per il versamento del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente, che non si è opposto.
Il ricorso è stato definito con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio del
4.11.2024, che ha respinto il ricorso ex art. 3 bis l. 1185/1967 (riservando la regolamentazione delle spese unitamente alla definizione del giudizio di merito), nonchè modificato/integrato i provvedimenti temporanei e urgenti come richiesto dalle parti.
Nel corso dell'udienza del 24.1.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento, collocazione e, in parte, sul regime di frequentazione della minore. Persistendo il disaccordo sulle
7 ulteriori questioni, è stata fissata udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., con modalità di trattazione scritta,
e in data 19.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Precisate le conclusioni, negli scritti conclusionali, il convenuto ha allegato il mutamento della propria condizione lavorativa, sostenendo l'intervenuto licenziamento e depositando nuovi documenti. Rispetto a tali nuove circostanze, parte ricorrente ne ha eccepito la tardività, siccome successive alla precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza celebrata con modalità di trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onde consentire il contraddittorio sui fatti sopravvenuti. Sono stati pertanto assegnati alle parti termini sfalsati per il deposito di memorie ed è stata fissata nuova udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In esito alla celebrazione di tale udienza, ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni e si sono riportate a quanto già dedotto in atti;
la causa è stata dunque rimessa in decisione con ordinanza del
20.10.2025.
***
Preliminarmente deve prendersi posizione sull'eccezione, formulata dalla ricorrente, di inammissibilità delle nuove deduzioni e domande sollevate in giudizio dal resistente con la comparsa conclusionale e delle produzioni documentali, siccome successive alla precisazione delle conclusioni.
A sostegno di tale eccezione, viene richiamato il disposto dell'art. 473 bis.19 c.p.c., nella parte in cui prevede che le parti possano proporre "nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori", nonché
l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 3453 del
7.2.2024, laddove ha ammesso, in sede di comparsa conclusionale e replica, la sola restrizione del thema decidendum in conseguenza della rinuncia a qualche capo di domanda o eccezione precedentemente formulata.
8 L'eccezione non è fondata. Invero, è proprio il disposto dell'art. 473 bis.19 c.p.c. a prevedere un regime di preclusioni differenziato. Invero, il regime delle preclusioni richiamato dalla resistente è riferito alle nuove domande di contributo economico in favore delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Viceversa, la prima parte del comma 2, espressamente prevede che le parti possano “sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”. A ciò consegue l'ammissibilità delle nuove domande quanto meno con riferimento alla posizione della figlia minore della coppia , Per_1 siccome inerenti al regime di mantenimento e affidamento della medesima.
D'altro canto, tale soluzione è coerente con il regime previsto in materia di appello. Invero, l'art. 473 bis.35 c.p.c. limita l'operatività del divieto di nuove domande, eccezioni e mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. ai soli diritti disponibili (tali non essendo quelli relativi ai figli minori).
In considerazione di quanto precede, non pare pertinente, nel caso in esame, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3453/2024, riferibile ad una fattispecie nella quale non viene in rilievo l'applicazione del nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia, che - come detto -contempla uno specifico regime di preclusioni.
Deve poi evidenziarsi che, a fronte dell'allegazione di fatti sopravvenuti, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato consentito alle parti il pieno contraddittorio sulle nuove allegazioni, consentendo alla controparte di dedurre e fornire prova contraria sulle circostanze sopravvenute.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione.
9 Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se l'irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, ex multis: Cass. 14042/2008; Cass.
14840/2006; Cass. 12383/2005).
Si rende, quindi, necessario un accurato vaglio del materiale probatorio, al fine di verificare se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare e se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa ragione di intollerabilità della convivenza.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve ordinariamente svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, al fine di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex aliis Cass. 15101/2004; Cass. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).
Alla luce della prospettazione contenuta negli atti di parte, non vi è prova che la separazione sia riconducibile in via esclusiva al comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri discendenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al coniuge in ragione dei comportamenti controllanti, vessatori e minacciosi, anche inerenti alla sfera economica, da quest'ultimo serbati ai suoi danni.
A sostegno della domanda ha allegato nel ricorso episodi e situazioni verificatesi a partire dall'estate del 2023 e, solo in prima memoria, nel replicare alla domanda riconvenzionale di controparte, ha fatto più ampio e generico riferimento a “continue intimidazioni, denigrazioni e ricatti”, che sarebbero desumibili dal contenuto di una mail che la stessa avrebbe inoltrato al coniuge e allegata dalla stessa controparte.
10 Il resistente, viceversa, a fondamento della domanda riconvenzionale di addebito, ha dedotto ripetuti comportamenti di infedeltà coniugale, attribuiti alla moglie, nel 2008, nel 2015 e a partire dal 2021.
A giudizio del Tribunale, i fatti dedotti dalle parti non consentono di ricondurre al comportamento esclusivo dell'uno o dell'altro coniuge la responsabilità della separazione.
Emerge pacificamente (non essendo contestata la circostanza) che la richiesta di separazione è stata formalizzata dall'odierna ricorrente con raccomandata inviata nel settembre 2023, che non è stata ritirata dal resistente, e poi nuovamente recapitata presso il luogo di lavoro dello , nel CP_1 successivo mese di novembre.
Ciò posto, i fatti - per come prospettati dalle parti e, in particolare, dallo stesso resistente - non consentono di ritenere che le relazioni extra-coniugali attribuite dalla iano state la causa Pt_1 della fine della relazione.
Ed infatti, anche dando per acquisita la prova delle relazioni extra-coniugali della ricorrente, si evince dagli atti che le stesse, pur ammesse in corso di coniugio (come prospettato dallo stesso resistente e/o evincibile dalla documentazione in atti), non hanno determinato la fine del rapporto, proseguito tra le parti seppur con delle dinamiche disfunzionali. Dopo un'interruzione di pochi mesi nel 2021, che sarebbe conseguita alla scoperta della terza relazione extra-coniugale, nell'autunno dello stesso anno, i coniugi hanno infatti ripreso la convivenza, iniziando un percorso di terapia di coppia. Lo stesso resistente afferma, poi, che nell'estate del 2023 le parti hanno intrapreso una seconda terapia di coppia, evidentemente nell'ennesimo tentativo di recuperare la relazione. La decisione di porre fine al matrimonio è pervenuta, nel mese di settembre, da parte della Pt_1
Ed è proprio quest'ultima che, nella e-mail del 13.4.2023 (prodotta dal resistente e non disconosciuta dalla ricorrente), ha anticipato quella volontà (poi formalizzata nel mese settembre) di una rottura (“Ti ho detto ripetutamente che nn ti amo più e per me sei come un fratello, un amico.
Mi hai implorato a riprovare ed io ti ho detto che questa volta avrei fatto una scelta x me xche nn voglio più mettermi in secondo piano, lo devo a me. […] Possiamo continuare a fare le scampagnate in amicizia con gli altri per il bene di nostra figlia, possiamo condividere il mare in amicizia x il bene di nostra figlia, possiamo fare tutto x la loro serenità in amicizia ma bisogna che ognuno prenda la sua stra a livello di individui. Se vuoi possiamo andare da un avvocato per avere
11 due dritte ma possiamo anche modificarle nel bene dei figli in modo che loro continuino ad avere un padre ed un padre i loro figli. Ti voglio bene UN ma nn voglio illuderti che ci sia di più. In casa io nn sono serena, la notte non dormo da troppo tempo, im parte per il lavoro ma in parte per tutta questa situazione che mi va stretta. Possiamo trovare anche un equilibrio nn più come coppia ma come due persone mature che vogliono entrambi il bene dei figli visto che loro nn hanno colpe e sono la nostra ragione di vita”).
Non può pertanto sostenersi che siano state proprio le relazioni extra-coniugali della ricorrente a causare la fine del rapporto di coniugio.
I capitoli di prova articolati dal ricorrente, diretti a dimostrare l'esistenza di tali relazioni, appaiono pertanto superflui in quanto - ove anche venisse acquisita una prova piena delle stesse - non sarebbe ravvisabile, sulla base dello svolgimento dei fatti, per come prospettati dal resistente medesimo, il nesso causale tra le condotte contestate alla moglie e la fine della relazione, che appare riconducibile piuttosto a dinamiche disfunzionali in seno alla coppia di più ampio respiro.
In tal senso appare significativa (seppure inevitabilmente frutto dei vissuti soggettivi dello ) CP_1 la relazione del dott. cui il resistente si è rivolto nel maggio 2023 "per Persona_3 affrontare delle difficoltà, sia di ordine personale che di ordine coniugale". In particolare, in tale relazione (depositata dalla parte resistente) si dà atto di numerosi elementi disfunzionali nella relazione, che attengono molteplici e diversi profili, che includono, ma senza esaurirli, i tradimenti della moglie da un lato e dall'altro le reazioni controllanti del marito (che la ritiene Pt_1 soffocanti nella mail del 13.4.2023 e che lo stesso , di fronte allo psicoterapeuta, riconosce CP_1 essere eccessive), e tra essi: la povertà del dialogo da parte di entrambi, le diverse rappresentazioni dell'amore e della vita di coppia, un rapporto di reciproca dipendenza, la tendenza di entrambi ad interpretare gli accadimenti in modo non aderente alla realtà.
Analogamente, la prospettazione dei fatti della ricorrente non consente di pervenire ad una pronuncia di addebito a carico del coniuge.
Invero, nel ricorso vengono allegati alcuni comportamenti controllanti, aggressivi, intimidatori
(anche involgenti aspetti economici, ma non solo), collocati temporalmente a partire dall'estate del
2023.
12 Ebbene ai fini dell'addebito della separazione non assumono rilievo le condotte, sia pure censurabili, successive alla separazione medesima, che non possono avere avuto alcuna efficienza causale nella decisione di addivenire alla separazione.
Quanto invece ai comportamenti risalenti all'estate del 2023 (che in sostanza sono relativi all'utilizzo, da parte dello , di applicazioni per monitorare la messaggistica WhatsApp della CP_1 moglie) gli stessi oltre ad inserirsi nel quadro di una relazione disfunzionale sotto vari profili e già in crisi (circostanza che, come detto, era stata già anticipata dalla ella e-mail dell'aprile Pt_1
2023), non paiono ex se sufficienti a giustificare una pronuncia di addebito.
A tali considerazioni consegue la superfluità dell'assunzione delle prove testimoniali relative ai fatti narrati dalla ricorrente in relazione ai comportamenti serbati dallo nel luglio 2023 e CP_1 successivamente.
Quanto invece alle condotte antecedenti, solo nella prima memoria la ricorrente fa riferimento all'“assillante controllo di ogni sua azione da parte del marito, il quale era incapace di accettare che il loro rapporto sentimentale era naufragato proprio a causa delle continue intimidazioni, denigrazioni e ricatti cui sottoponeva da sempre la consorte”.
Tuttavia, in disparte la questione circa il mutamento di causa petendi, le allegazioni della ricorrente appaiono sul punto generiche. Inoltre, non vengono articolate richieste di prove orale circa i comportamenti assunti dal coniuge in costanza di matrimonio, né gli stessi possono ritenersi adeguatamente dimostrati, ai fini di una pronuncia di addebito, sulla base della documentazione in atti (mail, messaggi, relazioni dei professionisti che hanno avuto in carico le parti), sia in considerazione della genericità di tali elementi che della soggettività delle prospettazioni.
Analogamente non sono ravvisabili ragioni di addebito nella gestione economica in costanza di matrimonio, da cui la sarebbe stata esclusa. Ed infatti, sulla base della stessa Pt_1 prospettazione della ricorrente, l'assetto originariamente concordato tra le parti prevedeva l'accollo della rata del mutuo, delle utenze e di gran parte delle spese familiari al marito cui la ricorrente
'girava' totalmente il frutto dei lavori svolti occasionalmente, non disponendo ella di un conto corrente. La viceversa, si dedicava prevalentemente alla famiglia, finchè non ha reperito Pt_1 un'occupazione stabile a partire dal 2022, rendendosi autonoma, e pur continuando a occuparsi interamente della casa e dei figli.
13 Dal contenuto delle allegazioni della stessa ricorrente, dunque, emerge un ménage familiare in cui, se è vero che lo si trovava in una posizione di maggiore forza da un punto di vista CP_1 economico, occupandosi la prevalentemente della gestione della casa e dei figli, non è Pt_1 ravvisabile un comportamento abusante che sia stato di per sé causa della separazione.
In conclusione, devono essere respinte entrambe le domande di addebito.
Sul regime di affidamento e frequentazione della minore
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento della minore (essendo divenuto Per_1 maggiorenne, nelle more del procedimento, il figlio più grande, ), non vi sono Persona_4 ragioni ostative all'affido condiviso ad entrambi i genitori (concordato dalle parti e confermato nelle note di precisazione delle conclusioni), che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori.
Quanto al regime di frequentazione della minore con i genitori, le parti, all'udienza del
24.1.2025, hanno raggiunto un parziale accordo (parzialmente modificativo dei provvedimenti temporanei assunti dal Tribunale), nei termini che seguono:
“affido condiviso della minore e collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: prima settimana
-il martedì, dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, riportandola la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30),
-il giovedì dalle ore 18.30, quando la madre la porterà a casa del padre, che la riporterà la mattina successiva a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30), seconda settimana
-dal lunedì alle 18.30, quando il la madre la accompagnerà a casa del padre, sino al mercoledì mattina, quanto il padre la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre in periodo non scolastico entro le 10.30),
-dal venerdì alle 18.30, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre, alla domenica alle 22.00 quando la madre andrà a riprenderla;
durante il periodo estivo (vacanze scolastiche), ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi”.
14 Nelle conclusioni da rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, il ricorrente ha chiesto “Conformemente all'accordo raggiunto in sede di udienza del 24.01.2025 voglia disporsi
l'affidamento condiviso della minore secondo le modalità di frequentazione ivi Per_1 concordate, modificando la modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico […]”. Il resistente, dunque, nelle conclusioni rassegnate ha ribadito l'adesione all'accordo raggiunto all'udienza del 24.1.2025 - che prevedeva anche il collocamento prevalente della minore presso la madre - chiedendo di modificare il regime di frequentazione esclusivamente con riferimento ai trasferimenti nel periodo di vacanza scolastica (su cui meglio di si dirà nel prosieguo).
Sebbene nella memoria di replica depositata il 16.4.2025, nell'argomentare la richiesta di assegnazione della casa familiare, il resistente ha chiesto “alla luce della mutata condizione economica e lavorativa, il comparente insiste nella richiesta di assegnazione della casa coniugale e nel collocamento paritario per la figlia CE”. Nel rassegnare le conclusioni, tuttavia si è riportato a quelle rassegnate in comparsa conclusionale, nelle quali in punto di affidamento e frequentazione, si riportava all'accordo raggiunto il 24.1.2025 (salvo chiederne la modifica, come si è detto, in relazione ai trasferimenti).
Quanto al regime di frequentazione, devono essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'udienza del 24.1.2025, all'esito dell'interlocuzione e accordo tra le parti.
Invero, rispetto a tale profilo, a fronte di un regime che viene attuato ormai da mesi, non sono emerse sopravvenienze che ne evidenzino l'inidoneità nell'interesse della minore, atteso che le modifiche dedotte dal resistete riguardano esclusivamente la sua condizione economica, che attiene tuttavia ad un piano diverso rispetto al regime di frequentazione e collocamento della minore.
Come accennato, rispetto all'accordo raggiunto, il ricorrente, nelle conclusioni rassegnate (e già nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.p.c.), ha chiesto apportarsi una modifica con riferimento alla modalità di rientro della minore a casa della madre limitatamente al periodo non scolastico stabilendo che “nel periodo non scolastico, la sig.ra andrà a Pt_1 prendere personalmente la figlia CE a casa del padre la mattina seguente il pernotto entro le
10.30.”.
15 La richiesta modifica non può trovare accoglimento.
Ed infatti, il vigente regime (che prevede una sostanziale alternanza dei genitori negli spostamenti, con eccezione della sola giornata del martedì in cui è previsto che sia il padre ad andare a prendere la figlia alle ora 18.30, per poi riportarla il mattino seguente a scuola o a casa della madre nel periodo estivo) è stato adottato all'udienza del 24.1.2025, all'esito di interlocuzione e nel contraddittorio tra le parti, tenendo in considerazione le esigenze, anche lavorative delle parti. A supporto della richiesta modifica, il resistente non ha tuttavia dedotto alcuna motivazione, mentre la ricorrente si è opposta lamentando le difficoltà lavorative che ne deriverebbero per la stessa. Non sussistono pertanto ragioni (neanche allegate dal resistente) per discostarsi dal contenuto dei provvedimenti provvisori che, come detto, prevedono una sostanziale alternanza negli spostamenti e sono stati condivisi in contraddittorio tenendo conto delle esigenze rappresentate dalle parti.
La ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha chiesto disporsi che la reciproca comunicazione tra i genitori dei periodi di vacanza debba essere effettuata entro il termine del 31 maggio.
Tenuto conto dell'elevata conflittualità delle parti, appare opportuno prevedere espressamente un termine in tal senso, al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare con congruo anticipo le rispettive vacanze con i figli, scongiurando il rischio di possibili sovrapposizioni, inevitabile causa di ulteriori tensioni. A tal fine, appare congruo fissare nel 31 maggio di ogni anno il termine entro il quale le parti dovranno comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza, onde garantire ad entrambi di disporre di tempo sufficiente per organizzarsi.
Quanto alle festività natalizie e pasquali (rispetto alle quali le parti non hanno raggiunto un accordo), la ricorrente, nelle conclusioni rassegnate, ha così concluso “Le festività (24-25 dicembre;
31 dicembre-1 gennaio;
Pasqua-Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con alternanza annuale con ciascun genitore, a decorrere dalla vigilia di Natale del 2025 che sarà trascorso con la madre, Natale con il padre e così di seguito. Ferma restando la disciplina delle festività sopra indicate, le vacanze natalizie potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, anche non consecutiva, con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il
16 periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola”.
Il resistente nelle conclusioni precisate nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, nulla ha indicato circa le festività natalizie e pasquali (come pure nelle conclusioni precisate nelle note ex art. 473 bis.28 c.p.c. e negli scritti conclusionali). Viceversa, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473 bis. 17 co. 2 c.p.c, aveva prospettato il seguente calendario: “Festività natalizie: una settimana consecutiva con la madre ed una con il padre che comprenda ad anni alterni Natale e Capodanno, e comunque compatibilmente con i desideri e gli impegni dei figli e CE e gli impegni lavorativi dei coniugi. Festività Per_2 pasquali: ad anni alterni dal giovedì alla domenica con un genitore ed il restante periodo di vacanza con l'altro e, comunque, secondo le esigenze e i desideri dei figli CE e e le Per_2 esigenze e impegni lavorativi dei coniugi”.
Rispetto a tale profilo, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma, con alcune precisazioni,
i provvedimenti assunti in via provvisoria con ordinanza del 2.10.2024 e le relative motivazioni: in particolare, tenendo conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori, entrambe in Viareggio,
e non emergendo ragioni ostative (né logistiche né di altra natura), appare opportuno, nel migliore interesse della minore e tenuto conto del positivo rapporto che la stessa ha con entrambi i genitori (confermato in sede di audizione), prevedere l'alternanza nelle seguenti festività 24-25 dicembre;
31 dicembre -1° gennaio;
Pasqua-Lunedì Dell'Angelo.
Tenuto conto che entrambe le parti concordano (sia pure con declinazioni differenti) sulla previsione di un periodo continuativo che la minore potrà trascorrere con ciascun genitore in occasione delle festività natalizie, è opportuno prevedere - ferma l'alternanza nei giorni suindicati- che, CE starà con l'uno o l'altro genitore nel periodo compreso tra le suddette festività, con alternanza di anno in anno.
In definitiva, durante le festività natalizie, a partire dall'anno 2025, la minore starà con la madre la vigilia di Natale e il periodo dal 1-6 gennaio (complessivi 7 giorni) e con il padre il periodo 25-
31 dicembre (7 giorni) e così alternando di anno in anno, salvi diversi accordi tra le parti.
17 Per il periodo pasquale, attesa la brevità delle relative vacanze scolastiche, appare opportuno confermare l'alternanza dei giorni festivi, ove le parti non si accordino diversamente.
Parimenti appare equo stabilire il criterio dell'alternanza per gli ulteriori giorni di festa cd rossi previsti dal calendario.
Quanto invece alle ulteriori richieste formulate dal resistente di prevedere una specifica regolamentazione in relazione ai compleanni della minore e dei genitori o altre ricorrenze (quali la festa del papà e della mamma), non vi sono ragioni per discostarsi dal calendario delle frequentazioni previsto in via ordinaria, trattandosi di giorni feriali ed essendo stato previsto un regime di visita equilibrato tra entrambi i genitori.
Sulla richiesta dello , formulata nelle note conclusive, di disporre che la figlia CE CP_1 intraprenda, ove valutato necessario da un professionista, un percorso di supporto psicologico, impegnandosi i genitori a rivolgersi privatamente ad uno psicologo e individuandolo tra quelli che prestino attività presso la ASL di competenza, è sufficiente evidenziare che all'udienza del
24.1.2025 i genitori hanno dichiarato di prestare il consenso affinchè la minore possa seguire, ove valutato necessario da un professionista, un percorso di supporto psicologico, impegnandosi, nelle more della presa in carico da parte del SSM, a rivolgersi privatamente ad uno psicologo, individuandolo tra quelli che prestino anche attività presso la AUSL di competenza.
Non risultando sussistere un conflitto sul punto, non deve provvedersi, prendendosi atto del consenso prestato da entrambi i genitori.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Devono trovare conferma i provvedimenti temporanei e urgenti anche in punto di assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) in favore della ricorrente.
A norma dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assegnazione viene in rilievo esclusivamente l'interesse della prole – e non quello dei genitori/coniugi (Cass.
Sentenza n. 1491/011; Cass. Sentenza n. 23591/2010; Cass. Sentenza n. 26574/2007; Cass.
Sentenza n. 6979/07; Cass. Sentenza n. 6192/2007). E dunque, l'assegnazione della casa
18 familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non invece a sopperire alle esigenze economiche dell'una o dell'altra parte, sebbene il giudice ne tenga conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenendo considerato l'eventuale titolo di proprietà (come espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c.).
Nel caso di specie, pure in presenza di una significativa frequentazione con il padre, il regime adottato prevede di fatto una maggiore permanenza della figlia minorenne presso la madre;
il figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, vive prevalentemente presso la madre, recandosi dal padre solo per cena (come desumibile dalle dichiarazioni di in Per_1 occasione dell'ascolto all'udienza del 20.9.2024). Conseguentemente deve trovare conferma il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla non sussistendo i presupposti Pt_1 per una diversa statuizione.
Deve peraltro evidenziarsi che lo stesso , nelle memorie autorizzate depositate il 9.9.2025, CP_1 ha sostenuto di essersi recato all'estero per ricercare una nuova opportunità e prospettiva, forte delle sue competenze; è evidente come la prospettiva di un'occupazione lavorativa all'estero appaia incompatibile con un provvedimento di assegnazione della casa familiare e collocazione prevalente della minore presso di lui.
Sul mantenimento della minore e la ripartizione delle spese straordinarie.
Infine, venendo alla regolamentazione dei rapporti economici, devono essere confermati i provvedimenti assunti in via temporanea e urgente, nei quali era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di 250 euro cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La nell'anno 2023 ha percepito redditi lordi pari a circa 17.000 euro. Dagli estratti di Pt_1 conto corrente si evince che la retribuzione mensile percepita va dai 1.100/1.200 euro (salvi alcuni minori importi per un paio di mensilità) a circa 1.500/1.600 euro (la all'udienza del Pt_1
3.7.2025, ha ricondotto il maggiore importo a dei premi di produttività) e poco più di 2.000 euro nel mese di dicembre.
La giacenza media sul conto corrente si aggira intorno a poche migliaia di euro.
19 Lo , all'inizio del giudizio, risultava assunto stabilmente presso la società CP_1 Controparte_3
[...
come project manager dal 2006 (come da lui stesso dichiarato), e negli anni 2021-2023 ha percepito redditi lordi compresi tra 57.000 e 60.000 euro circa.
Sono agli atti gli estratti di due rapporti di conto corrente intestati al resistente, tra i quali sono frequenti operazioni di giroconto, anche per importi significativi. Le giacenze medie, se rispetto al conto corrente 3812 risultano basse, viceversa sul conto corrente 7685 sono connotate da una crescita crescente dal 2021 al 2023, con un saldo finale al 31.12.2023 pari a oltre 54.000 euro.
Gli estratti di conto corrente evidenziano che le retribuzioni mensili si aggiravano da circa
2.800/2.900 euro a circa 3.100/3.300, con importi maggiori in occasione di alcune mensilità (nel mese di luglio gli importi aumentano anche fino ad oltre 6.000 euro e nel mese di dicembre, oltre alla retribuzione relativa alla mensilità di novembre viene accreditata la tredicesima per circa 3.000 euro).
I due coniugi sono comproprietari nella misura del 50% della casa coniugale, per la quale sostengono un esborso mensile, per la rata del mutuo cointestato, di circa 460 euro ciascuno (quanto meno successivamente alla separazione).
Lo , a decorrere dal 1.12.2024, ha reperito un'abitazione in locazione, in relazione alla quale CP_1
è pattuito un canone mensile pari a 720 euro, oltre 100 euro mensili per le utenze, determinate forfetariamente.
Nelle more del giudizio, in particolare successivamente al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, il resistente ha dedotto l'esistenza di fatti sopravvenuti, con riferimento alla propria posizione lavorativa e, in particolare, l'intervenuto licenziamento.
A sostegno di tali allegazioni, egli ha depositato: una lettera recante la data del marzo 2024 che "in previsione della cessazione del rapporto di lavoro" chiedeva consegna di dotazioni aziendali e, in calce, il verbale di riconsegna delle stesse in data 5 marzo 2025, nonché il verbale di riconsegna dell'auto aziendale datato 4 marzo 2025, la scheda anagrafica professionale e il prospetto domanda
NASPI del 18.3.2025 con relativo numero di protocollo, e, nelle memorie autorizzate a seguito della remissione sul ruolo istruttorio, il patto di servizio personalizzato in data 8.8.2025, documentazione relativa ai percorsi formativi svolti, la schermata di candidature inoltrate per offerte di lavoro pubblicate sul servizio web Linkedin.
20 Ebbene, a fronte di tali elementi può ritenersi dimostrato che il rapporto di lavoro dello con CP_1 la società Cantalupi si sia interrotto e che egli abbia fatto domanda per la indennità mensile di disoccupazione, accolta e calcolata nella misura di circa 1.560 euro lordi per i primi sei mesi, con successiva decurtazione del 3%.
Nulla è stato allegato circa le relative condizioni (quali, ad esempio, eventuale buonuscita, ammontare del TFR eventualmente accantonato etc.).
Rispetto a tali profili la ricorrente, nella memoria autorizzata ha chiesto ordinarsi “il deposito della documentazione attestante l'asserito licenziamento nonchè l'ultima busta paga comprendente il trattamento di fine rapporto oppure l'importo riscattato qualora il TFR fosse stato accantonato e comunque tutte le poste percepite dall'azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale richiesta di prova non ha trovato accoglimento perché ritenuta superflua alla luce degli ulteriori elementi di prova comunque presenti agli atti, come di seguito verrà meglio esplicitato.
Invero, pure a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, gli elementi a disposizione denotano come la capacità economica dello sia rimasta sostanzialmente invariata. CP_1
Ed infatti, egli ha continuato a sostenere la spesa per il canone di locazione di un immobile per complessivi 820 euro (non risulta infatti che, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia esercitato il relativo diritto di recesso), come pure ha continuato regolarmente a pagare il contributo al mantenimento per i figli e la metà della rata del mutuo cointestato. Inoltre, sulla base della documentazione depositata, ha sostenuto costi per il noleggio di un'autovettura per oltre 1.400 euro per un periodo di circa due mesi (marzo-aprile 2025). Nel mese di maggio 2025, ha acquistato una nuova autovettura, al prezzo dichiarato (risultante dalla ispezione PRA) di 12.600 euro. Inoltre, nei mesi di giugno e agosto ha compiuto due viaggi all'estero, il primo in Turchia e il secondo in
TT (quest'ultimo insieme alla figlia minore) e ha acquistato, come da lui stesso ammesso, una carta per l'ingresso in spiaggia per 400 euro.
Quanto all'acquisto dell'autovettura, lo ha sostenuto di avervi potuto provvedere grazie CP_1 all'aiuto economico della zia materna, non avendo egli ottenuto un finanziamento a tale scopo.
Tuttavia, dagli atti risulta esclusivamente il non accoglimento della richiesta di credito, ma non anche che il pagamento del prezzo del veicolo sia stato sostenuto da un soggetto terzo (cosa che
21 sarebbe stata agevolmente dimostrabile, essendo inverosimile che il pagamento di un importo tanto significativo possa essere avvenuto in contanti, circostanza peraltro neanche allegata).
Con riferimento ai viaggi, il ricorrente ha dedotto di essersi recato in Turchia per motivi di lavoro e in TT, insieme alla figlia, per regalare a quest'ultima un momento di spensieratezza al fine di rinforzare il loro rapporto e rasserenare la minore in un momento di tale difficoltà, essendo egli molto preoccupato per lei.
Ebbene, posto che le asserite finalità lavorative del viaggio in Turchia non solo non risultano dimostrate dalla documentazione depositata dal resistente, ma anzi sembrano smentite dalle fotografie che lo stesso ha inteso pubblicare sul social network Facebook, versate in atti dalla ricorrente (e non disconosciute), ciò che merita evidenziare è che lo è stato pienamente in CP_1 grado di sostenere tali spese, unitamente a tutti gli altri pagamenti sopra evidenziati, e ciò successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Senza voler entrare nel merito della convenienza o meno di talune scelte di vita, più o meno onerose, trattandosi di valutazione che non compete a questo Tribunale, è oggettivo ed evidente che il tenore di vita e la capacità di spesa dimostrate dal resistente nei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (che secondo la sua stessa prospettazione è intervenuta il 5 marzo) non hanno subito restrizioni.
In definitiva, la circostanza che il resistente abbia conservato una significativa capacità economica, in uno con l'entità del contributo al mantenimento determinato (invero, piuttosto contenuto, anche in considerazione dell'età dei figli e delle conseguenti, presumibili esigenze degli stessi) induce questo Tribunale a confermare il contributo economico previsto in via temporanea e urgente, anche avuto riguardo alla ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, di cui si dirà infra.
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in favore dei due figli, non appaiono rilevanti le istanze istruttorie richieste dal resistente con riferimento, da un lato, alle indagini della guardia di finanza, dall'altro, alle prove orali relative all'asserita attività di lavoro irregolare che la moglie svolgerebbe in aggiunta al lavoro regolare.
Quanto agli accertamenti a mezzo della polizia tributaria, la richiesta si appalesa infatti superflua, in quanto non consentirebbe di acquisire ulteriori elementi di valutazione, essendo agli atti tutta la documentazione patrimoniale e reddituale della ricorrente.
22 Le prove orali non sono invece ammissibili in considerazione della loro genericità. In particolare, se da un lato sono certamente irrilevanti (oltre che generici) i capitoli relativi ai rapporti di lavoro o fornitura più risalenti nel tempo, conclusioni non sono dissimili valgono anche con riferimento ai lavori che la avrebbe svolto negli ultimi anni (2022-2024). Ed infatti, ove anche Pt_1 venissero dimostrate le circostanze oggetto dei capitoli di prova, non sarebbe possibile avere alcuna misura, anche solo indicativa, dei guadagni che la ricorrente percepirebbe in forza di tale attività lavorativa. Invero, i capitoli riferibili agli anni più recenti, infatti, vertono, oltre che sulla circostanza di avere allestito un laboratorio presso l'abitazione materna, sull'aver realizzato dei costumi di carnevale per il carro allegorico della negli anni 2021- Controparte_4
2023/2024 o, genericamente, sull'aver realizzato lavori di sartoria non meglio precisati per
, egli anni 2020, 2022, 2023 Persona_5 Persona_6 Persona_7
e 2024, o sull'acquisto di stoffe/tessuti/materiali, in quantitativi che non è dato conoscere.
Non sarebbe dunque in alcun modo possibile evincere l'entità del lavoro e, soprattutto, degli eventuali ricavi.
Quanto alle copie dei fogli di quaderno che conterrebbero i riferimenti al lavoro irregolare (dai quali si evincono indicazioni che possono ricondursi a lavori di sartoria), deve rilevarsi che si tratta di contenuti privi di qualsivoglia riferimento temporale (né sono stati articolati specifici capitoli di prova che consentano di meglio circostanziare tali dati).
Irrilevanti sono anche, per i fini che ci interessano, le fotografie e le pubblicazioni sui social media che non dimostrano (sia per il numero sia per il contenuto e per la mancanza delle date o comunque degli anni di riferimento o per la loro risalenza nel tempo), che ad oggi la svolga una Pt_1 sistematica attività di lavoro “nero” (oltre al regolare rapporto di lavoro con la Tessil Yachts s.r.l) da cui ricavi un reddito significativo idoneo ad escludere una qualsivoglia contribuzione da parte del padre (come il resistente pretenderebbe, in via subordinata, per l'ipotesi – da lui denegata – di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale) o determinarla nella misura complessiva di 250 euro (come lo chiede in caso di accoglimento della domanda principale di assegnazione CP_1 della casa coniugale a sé medesimo), che appare evidentemente inadeguata per le esigenze e le età dei figli.
23 Peraltro, dall'analisi dei conti correnti della i evincono occasionali versamenti in denaro Pt_1 contante che per la loro entità e occasionalità si appalesano scarsamente significativi.
Superflue sono anche le richieste di prova relative alle vacanze, alle cene, al posto allo stabilimento balneare, siccome non incompatibili con la documentazione reddituale. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla richiesta di prova orale sui trattamenti estetici cui la i Pt_1 sottoporrebbe, genericamente formulata e inidonea a dimostrare spese incompatibili con le entrate percepite. Per le medesime considerazioni, non assumono rilievo le allegazioni e/o le fotografie relative a viaggi o uscite della Pt_1
Infine, preme evidenziare l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione (e della misura) del contributo al mantenimento della prole, la circostanza che il figlio maggiore della coppia, , Per_2 trascorra una parte del suo tempo presso l'abitazione dei genitori della fidanzata. Ed infatti, se da un lato non è in discussione la mancanza di autosufficienza economica del predetto (non scalfita dal fatto che abbia lavorato per la stagione estiva 2025), il quale non è certamente in grado di mantenersi autonomamente, dall'altro non può ragionevolmente ritenersi che a tutte le sue necessità provvedano in toto i familiari della fidanzata (circostanza invero neanche allegata dal resistente in tali termini). Inoltre, il fatto che spesso frequenti il padre (circostanza comunque non Per_2 dimostrata e contestata dalla controparte, a detta della quale si recherebbe da lui solo un paio di volte al mese per cena) non esclude la spettanza di un contributo al mantenimento, non essendo stato allegato né provato un collocamento prevalente presso la dimora paterna. A tal proposito, deve peraltro evidenziarsi che nel corso dell'audizione della minore CE, quest'ultima aveva riferito che il fratello si recava dal padre solo per cena, senza fermarsi a dormire.
Il contributo al mantenimento, determinato nella misura di 250 euro per ciascun figlio, per tutte le ragioni esposte, dovrà essere versato entro il giorno 12 di ogni mese, come previsto in via temporanea e urgente.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
Quanto all'attribuzione dell'assegno unico, tenuto conto dell'affidamento condiviso, del regime di frequentazione e della previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre, non sussistono ragioni per prevedere una ripartizione diversa dai criteri normativi, con previsione dunque di corresponsione in pari misura in favore dei due genitori.
24 Sulla domanda di condanna della l pagamento del 50% del canone di locazione del Pt_1 resistente e di rimborso del 50% delle spese per il noleggio auto
Infine, il resistente ha chiesto di “disporre e ordinare il pagamento a carico della sig.ra Pt_1 della somma di euro 410,00= o della somma a titolo di contributo al 50% del canone di locazione per l'immobile condotto dal sig. ” nonché “disporre e ordinare il pagamento a carico della CP_1 sig.ra del 50% delle spese di noleggio sostenute dal sig. per l'autovettura da questi Pt_1 CP_1 reperita a seguito della restituzione alla società Cantalupi dell'auto aziendale a causa della cessazione - in data 5.3.2025 - del rapporto di lavoro con la stessa, atteso che la sig.ra Pt_1 utilizza esclusivamente l'autovettura di famiglia Dacia Duster in comproprietà con il sig. ”. CP_1
Le suddette domande sono radicalmente inammissibili nel presente procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli, trattandosi di rapporti di diritto civile del tutto esulanti estranei dal procedimento.
Sulle spese di lite
Venendo alle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in relazione alle varie e diverse domande spiegate (anche tenendo conto dell'esito dell'istanza ex art. art. 3 bis l.
1185/1967) appare equa una integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, e;
Parte_1 CP_1
-rigetta le reciproche domande di addebito;
-dispone come in parte motiva in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-dichiara inammissibili le domande del resistente dirette ad ottenere il pagamento del 50% del canone di locazione a lui intestato e delle spese di noleggio dell'auto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
25 Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA OI NI ON
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