Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.