Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1340
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione non sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. I provvedimenti cautelari ricostruiscono la trama indiziaria sulla scorta di pronunce definitive e di dichiarazioni di collaboratori, corroborate da intercettazioni, che dimostrano l'attualità dell'operatività della cosca e il coinvolgimento dell'indagato. Le critiche del ricorrente riguardano il merito della motivazione, non la sua assenza o insufficienza.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 416 bis cod. pen.)

    Il motivo non fa che sollecitare una rivalutazione da parte della Corte del merito della decisione. L'ordito motivazionale è ampio, solido, logico e non contraddittorio, basato su captazioni dirette e dichiarazioni di collaboratori che confermano l'intraneità di EL alla cosca e la sua sottoposizione a EC, citando come esempi l'azione intimidatoria eseguita da EL e la definizione di 'compare' da parte di EC.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 16 quater, comma 9 d.l. 8/1991)

    Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di 180 giorni sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'emissione di misure cautelari. Il motivo di ricorso è aspecifico poiché non illustra l'incidenza dell'eventuale eliminazione di tali dichiarazioni ai fini della 'prova di resistenza'.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.)

    Le affermazioni dei collaboratori circa l'attività di spaccio non sono rilevanti per una contestazione di spaccio, ma indicano l'intraneità di EL alla cosca, l'attualità della sua affiliazione e il suo ruolo. Tali dichiarazioni devono essere valutate in coordinata con gli altri indizi per comporre il quadro complessivo della gravità indiziaria.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in punto di esigenze cautelari

    Il provvedimento impugnato richiama la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante in ragione dell'imputazione provvisoria ex art. 416 bis cod. pen., sottolineando l'assenza di segnali di rescissione dei legami con il sodalizio. Il ricorrente non si misura con tali argomentazioni, lamentando la mancata valutazione di una misura meno afflittiva, non applicabile in ragione della presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1340
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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