CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da MA CA NC - Relatore - CC - 06/11/2025 AN MA VO ha pronunciato la seguente EL OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MA FRANCESCA LOY L'avvocato Ettore RA Zagarese si riporta alle conclusioni già depositate. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 15 aprile 2025 rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a EL OL la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘ndrina di Cariati e locale di Cirò, dal 9 gennaio 2018 con condotta perdurante. Faceva ampio riferimento alle emergenze del procedimento Stige nell’ambito del quale era stata eseguita una misura cautelare a carico di 170 indagati, accusati di fare parte della cosca AR-LA, organizzazione mafiosa già riconosciuta esistente da una pluralità di sentenze irrevocabili;
nell’ambito di tale indagine era stata accertata la persistente operatività della ‘ndrina di Cariati, la cui esistenza era stata giudizialmente accertata nella sentenza “Galassia” emessa dalla Corte di Assise di Catanzaro. Conseguentemente, l’esistenza della cosca, l’assetto organico e il relativo radicamento territoriale erano ritenuti dati accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1340 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NC MA CA Data Udienza: 06/11/2025 Rispetto a tali dichiaranti il Tribunale affermava l’assenza i dubbi sulla attendibilità intrinseca dei medesimi, trattandosi di soggetti operanti nel medesimo contesto criminoso quali esponenti di vertice della locale di Cirò, che avevano fornito informazioni acquisite in via diretta anche dallo stesso indagato. LO si era espresso anche circa la composizione della ‘ndrina, riferendo che alla stessa erano affiliati EL OL e NT NS;
il collaboratore lo riferiva per conoscenza diretta poiché, dopo la sua scarcerazione egli, quale esponente della locale, si era recato a Cariati dove aveva incontrato, tra gli altri, EL OL, in quanto affiliato a quella ndrina, mentre il reggente, OR EC, era in Germania perché lì aveva degli affari. A tali elementi si aggiungeva il contenuto delle intercettazioni che avevano consentito di ricostruire le dinamiche dei gruppi criminali, e, in particolare, la struttura della ‘ndrina che aveva propaggini in Germania e in Emilia-Romagna. In altra captazione AG GI affermava di essere sovraordinato rispetto a EL e a NT. Altrettanto evidenti erano gli indizi della sussistenza della forza intimidatrice del sodalizio e del conseguente clima di assoggettamento della popolazione, reso evidente da diversi episodi: quello della sparatoria alla serranda della attività di De AR, il pestaggio di tale LI, spacciatore, reo di aver sconfinato in una zona non di sua competenza, ordinato dal medesimo EL, nonché l’intervento dell’indagato a protezione di un venditore ambulante. Le intercettazioni davano conto anche dell’esercizio del medesimo potere intimidatorio in territorio tedesco da parte degli appartenenti alla cosca, stanziati in Germania, espresso in pestaggi, ovvero incendi di attività commerciali e della preoccupazione da parte degli esponenti di vertice della cosca, quali EC e AN, di non essere individuati e controllati insieme. Ritenuta, quindi, dimostrata la esistenza della ‘ndrina, la sua struttura e la sua attuale operatività, il Tribunale valutava gli elementi indiziari a carico di EL sotto il profilo della sua partecipazione alla ‘ndrina medesima. Il Tribunale ribadiva la attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni e l’esistenza di riscontri alle stesse, costituiti dagli esiti del compendio intercettivo, dal quale risultavano l’intraneità del EL e il ruolo apicale di EC. Inoltre, a fronte delle scuse del LA per avere commesso un atto intimidatorio nel territorio della ‘ndrina, EC gli ribadiva che sarebbe stato necessario avvisare previamente o lui o EL. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il Tribunale sottolineava la negatività della personalità di EL, la gravità dei fatti, e il suo ruolo di organizzatore. L’ordinanza richiamava, poi, l’operatività della presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e, dunque, l’esclusiva idoneità della misura inframuraria: in difetto, infatti, di prova circa la definitiva rescissione dei legami con l’associazione persisteva la presunzione di pericolosità; anzi, in ragione delle emergenze investigative era evidente la sussistenza di esigenze cautelari concrete e specifiche che imponevano l’applicazione della massima misura.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, esponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente come nel provvedimento impugnato vengano ricostruite le strutture dei sodalizi criminali e riportate circostanze estranee all’indagato. In particolare, si stigmatizza il richiamo ad operazioni investigative e a sentenze emesse per reati commessi quando l’indagato era ancora un bambino e alle dichiarazioni dei collaboratori, che sarebbero prive di elementi di riscontro. Il tribunale, in tesi difensiva, avrebbe omesso una valutazione autonoma dell’ordinanza genetica, limitandosi a riproporre la medesima motivazione censurata senza dare conto dei motivi di doglianza esposti nella richiesta di riesame. I dati storici utilizzati nell’impugnato provvedimento per ricostruire le strutture delle organizzazioni criminali non possono essere di alcun rilievo, poiché non attingono in alcun 4 modo la posizione dell’odierno indagato. Il tribunale non avrebbe, inoltre, risposto alla obiezione circa il superamento dei 180 giorni per le rivelazioni dei collaboratori e avrebbe cercato di ricavare la partecipazione del EL alla ‘ndrina da interventi operati dal medesimo spendendo il nome della ‘ndrina stessa. Anche l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il EL sarebbe soggetto di indole violenta, è del tutto apodittica, posto che il medesimo non risulta avere né precedenti, né pendenze per reati che comportino l’utilizzo della violenza.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in particolare dell’art. 416 bis cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistente in capo all’indagato i gravi indizi di colpevolezza per tale reato. Il ricorrente stigmatizza l’assenza di riscontri oggettivi tali da avvalorare la tesi accusatoria e l’insussistenza di indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento dell’indagato nel sodalizio con ruolo attivo. In particolare, non è stata fornita la prova dell’effettivo ingresso nel sodalizio criminoso, né del riconoscimento dell’associato da parte dei sodali, né dell’adesione alle regole dell’accordo associativo, neppure dell’inserimento organico nel sodalizio, non essendo dimostrato il compimento di atti di militanza associativa. In difetto di tali elementi, secondo il ricorrente, sarebbe stato del tutto impossibile ricavare elementi indiziari a carico dell’indagato, se non ricorrendo ad un automatismo probatorio. In sostanza, al EL viene contestata la partecipazione ad un’organizzazione criminosa in difetto di elementi che dimostrino il compimento da parte del medesimo di reati commessi a vantaggio dell’organizzazione stessa. Egli viene individuato come spacciatore ma in atti non vi è alcuna contestazione che riguardi lo spaccio.
2.3 Con il terzo motivo, rubricato 2A) dal ricorrente, si lamenta la violazione dell’art. 16 quater, comma 9 d.l. 8/1991, convertito nella L. 82/1991. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare non sono utilizzabili, a meno che non si tratti di integrazioni e precisazioni di dichiarazioni rese in precedenza. Il ricorrente sottolinea che LO TA aveva iniziato a collaborare nel marzo 2023 mentre le dichiarazioni che riguardavano EL erano state rese nel luglio 2024. La motivazione del rigetto dell’eccezione da parte del Tribunale sarebbe del tutto errata, in quanto la mera dicitura «vi ho già detto» contenuta nel verbale non potrebbe da sola dimostrare che egli avesse reso in precedenza dichiarazioni su tale fatto, in difetto di precisi riferimenti che il Tribunale non aveva fornito. Per di più, LO aveva riferito di avere avuto contatti con EL immediatamente dopo la sua scarcerazione, in un momento, cioè, molto prossimo alla scelta collaborativa e, dunque, non era chiara la ragione per la quale non ne avesse parlato prima.
2.3 Con il terzo motivo, rubrica come 2B), il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente ribadisce il difetto dei gravi indizi di colpevolezza, integrati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenuti flebili e comunque privi di riscontro. 5 In particolare, le dichiarazioni di LO sul coinvolgimento dell’indagato in reati in materia di stupefacenti non hanno trovato riscontro, in quanto nessun episodio di spaccio era oggetto di indagine, né era emerso che attività di spaccio fossero gestite per conto della ‘ndrina, né emergevano intercettazioni che confermassero il ruolo di EL o la spartizione all’interno della consorteria dei profitti rinvenienti da tali condotte criminose. Non sarebbe rilevante neppure l’episodio dell’aggressione a EC, che aveva portato come reazione l’intervento degli accoliti dello stesso, tra cui EL, posto che nessuno degli aggressori aveva riconosciuto né il boss, né il suo sottordinato. Mancherebbero, poi, indizi della messa a disposizione del sodalizio, che non potrebbero rinvenirsi negli interventi a tutela degli ambulanti, posto che l’indagato invitava il suo interlocutore a farsi giustizia da solo. In generale il ricorrente sottolinea che il contenuto delle captazioni è privo di riscontri;
in ogni caso ribadisce la carenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale delle motivazioni contenute nell’ordinanza genetica e poste in discussione con i motivi di gravame cui il provvedimento impugnato non ha dato risposta alcuna.
2.4 Con il quarto motivo, rubricato 3) nel ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Rileva come, a fronte di un quadro indiziario del tutto scarno, il Tribunale abbia confermato l’applicazione della misura, nonostante l’indagato non risulti accreditato in ambienti malavitosi, né mai condannato per reati associativi. In ragione di tali circostanze sarebbe più corretto e proporzionato rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto disporre una misura cautelare autocustodiale, e ciò in difetto anche di un reale pericolo di reiterazione.
3. Il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato. La mancanza di motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva ricorre solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). Il vizio deve risultare "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761 - 01). Il denunciato vizio non sussiste nel caso di specie: dalla lettura dell’impugnato 6 provvedimento non emerge, infatti, né l’apparenza o incomprensibilità della motivazione, né la sua manifesta illogicità. I provvedimenti cautelari, infatti, ricostruiscono la trama indiziaria sulla scorta delle pronunce definitive che hanno accertato l’esistenza dell’organizzazione criminale e il suo radicamento nel territorio ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. L’attuale operatività della cosca e il coinvolgimento quale partecipe dell’indagato discendono, secondo il provvedimento impugnato, che richiama il provvedimento genetico, dalle dichiarazioni di AR RA e LO TA, come riportate sommariamente alle pagine 6 e 7 dell’ordinanza, nonché da una pluralità di captazioni che tali affermazioni corroborano, in particolare quelle attinenti una rissa in cui era rimasto coinvolto OR EC, cui era seguita la violenta reazione del sodalizio, al fine di riaffermare la supremazia sul territorio, nonché i richiami alla vicenda di un incendio per appiccare il quale era stato richiesto il placet di EC. Ed ancora vengono richiamate conversazioni in cui si afferma che EL OL è a completa disposizione di EC e che AG GI si pone come sovraordinato, nonché ulteriori copiose captazioni che illustrano la attualità della operatività del sodalizio. Dunque, a fronte comunque di un ordito motivazionale robusto ed articolato, è evidente che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dal riguardare la assenza o palese insufficienza della motivazione, riguardano piuttosto il merito della stessa, sollecitando una inammissibile differente valutazione degli indizi di colpevolezza.
1.2 Il secondo motivo è infondato. Anche il secondo motivo non fa che sollecitare una rivalutazione da parte della Corte del merito della decisione, in quanto contesta la valutazione di gravità indiziaria della partecipazione all’associazione criminosa in difetto di una serie di elementi ritenuti rilevanti. Ma come già detto, l’ordito motivazionale, oltre che ampio e solido, è anche logico e non contraddittorio;
è poi basato su captazioni anche dirette dell’indagato e sulle dichiarazioni dei collaboratori: pertanto, gli indizi della sua intraneità nel sodalizio mafioso vengono reperiti da elementi differenti da quelli indicati dal ricorrente, senza che ciò infici la tenuta motivazionale del provvedimento stesso. Il provvedimento impugnato tratteggia EL come intraneo alla ‘ndrina in ragione delle dichiarazioni di LO TA, il quale aveva appreso dallo stesso notizie sull’attività criminosa da lui svolta all’interno del sodalizio;
tali dichiarazioni ricevono pieno riscontro – secondo il Tribunale - dal contenuto delle captazioni che confermano la piena intraneità di EL alla cosca e la sua sottoposizione a EC. Il provvedimento impugnato richiama, a titolo esemplificativo, l’azione intimidatoria programmata da EC in danno di un piccolo spacciatore, materialmente eseguita anche da EL, cui era stato dato l’ordine di agire;
nonché altre conversazioni in cui EL viene definito da EC «il compare».
1.3 Il terzo motivo è infondato. Si deve ricordare che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Conf. S.U., 25 settembre 7 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto) (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01); tale principio è stato ripetutamente applicato da questa Corte anche a sezioni semplici, che ha affermato che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16 quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653 - 01). Successivamente si è registrata una integrazione del principio, resa necessaria per non consentire una eccessiva ed ingiustificata dilatazione del termine entro il quale potevano intervenire le propalazioni: si è affermato che, ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744 - 01). Si deve, cioè, verificare che la tardività della dichiarazione non infici la sua attendibilità, occorrendo un'adeguata motivazione che dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera (Sez. 1, n. 7454 del 13/1/2009, Esposito, Rv. 242845). In relazione al caso in esame, ribadito che, in linea generale, le dichiarazioni nella fase cautelare, per quanto tardive, sono utilizzabili, si deve rilevare che il motivo di ricorso sul punto risulta aspecifico con riferimento alla valutazione della decisività dell’elemento indiziario. In effetti, quando, con il ricorso per cassazione, si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01); cosicché è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02). Il ricorrente si duole della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore oltre 180 giorni dopo la decisione di collaborare, ma non ne deduce la decisività, nel senso che non illustra la portata dimostrativa delle medesime, al punto che in difetto di tali elementi indiziari la decisione finale sarebbe stata diametralmente opposta.
1.4 Il quarto motivo è infondato. 8 Contesta infatti il ricorrente l’assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori circa le attività di spaccio poste in essere dall’indagato. Tali affermazioni però non sono rilevanti ai fini della contestazione di un’imputazione di spaccio, che non è stata mossa all’indagato, ma sono volte a indicare la intraneità del EL alla cosca, l’attualità della sua affiliazione ed il suo ruolo, per come conosciuto dai collaboratori. Quindi, quanto riferito dai collaboratori circa l’attività di spaccio asseritamente svolta dal EL deve quindi essere valutato, come fatto nel provvedimento impugnato, in maniera coordinata rispetto a tutti gli altri indizi al fine di comporre il quadro complessivo della gravità indiziaria a carico dell’indagato.
1.5 Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente sembra dimenticare totalmente l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., pienamente operante in ragione dell’imputazione provvisoria mossa all’indagato ex art. 416 bis cod. pen. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Il provvedimento impugnato, in disparte la negatività della personalità dell’imputato e la gravità degli addebiti mossigli, richiama infatti la presunzione di cui all’art. 275 terzo comma cod. proc. pen. circa la esclusiva idoneità della misura inframuraria a salvaguardare le esigenze cautelari e sottolinea l’assenza di segnali di rescissione dei legami con il sodalizio. Con tali argomentazioni il ricorrente non si misura, lamentando la mancata valutazione della adeguatezza di una misura meno afflittiva, quale quella autocustodiale, non applicabile nel concreto in ragione della più volte ricordata presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.
2. Per tutte le ragioni testé dedotte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
9 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA GR NC AC CH
nell’ambito di tale indagine era stata accertata la persistente operatività della ‘ndrina di Cariati, la cui esistenza era stata giudizialmente accertata nella sentenza “Galassia” emessa dalla Corte di Assise di Catanzaro. Conseguentemente, l’esistenza della cosca, l’assetto organico e il relativo radicamento territoriale erano ritenuti dati accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1340 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NC MA CA Data Udienza: 06/11/2025 Rispetto a tali dichiaranti il Tribunale affermava l’assenza i dubbi sulla attendibilità intrinseca dei medesimi, trattandosi di soggetti operanti nel medesimo contesto criminoso quali esponenti di vertice della locale di Cirò, che avevano fornito informazioni acquisite in via diretta anche dallo stesso indagato. LO si era espresso anche circa la composizione della ‘ndrina, riferendo che alla stessa erano affiliati EL OL e NT NS;
il collaboratore lo riferiva per conoscenza diretta poiché, dopo la sua scarcerazione egli, quale esponente della locale, si era recato a Cariati dove aveva incontrato, tra gli altri, EL OL, in quanto affiliato a quella ndrina, mentre il reggente, OR EC, era in Germania perché lì aveva degli affari. A tali elementi si aggiungeva il contenuto delle intercettazioni che avevano consentito di ricostruire le dinamiche dei gruppi criminali, e, in particolare, la struttura della ‘ndrina che aveva propaggini in Germania e in Emilia-Romagna. In altra captazione AG GI affermava di essere sovraordinato rispetto a EL e a NT. Altrettanto evidenti erano gli indizi della sussistenza della forza intimidatrice del sodalizio e del conseguente clima di assoggettamento della popolazione, reso evidente da diversi episodi: quello della sparatoria alla serranda della attività di De AR, il pestaggio di tale LI, spacciatore, reo di aver sconfinato in una zona non di sua competenza, ordinato dal medesimo EL, nonché l’intervento dell’indagato a protezione di un venditore ambulante. Le intercettazioni davano conto anche dell’esercizio del medesimo potere intimidatorio in territorio tedesco da parte degli appartenenti alla cosca, stanziati in Germania, espresso in pestaggi, ovvero incendi di attività commerciali e della preoccupazione da parte degli esponenti di vertice della cosca, quali EC e AN, di non essere individuati e controllati insieme. Ritenuta, quindi, dimostrata la esistenza della ‘ndrina, la sua struttura e la sua attuale operatività, il Tribunale valutava gli elementi indiziari a carico di EL sotto il profilo della sua partecipazione alla ‘ndrina medesima. Il Tribunale ribadiva la attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni e l’esistenza di riscontri alle stesse, costituiti dagli esiti del compendio intercettivo, dal quale risultavano l’intraneità del EL e il ruolo apicale di EC. Inoltre, a fronte delle scuse del LA per avere commesso un atto intimidatorio nel territorio della ‘ndrina, EC gli ribadiva che sarebbe stato necessario avvisare previamente o lui o EL. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il Tribunale sottolineava la negatività della personalità di EL, la gravità dei fatti, e il suo ruolo di organizzatore. L’ordinanza richiamava, poi, l’operatività della presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e, dunque, l’esclusiva idoneità della misura inframuraria: in difetto, infatti, di prova circa la definitiva rescissione dei legami con l’associazione persisteva la presunzione di pericolosità; anzi, in ragione delle emergenze investigative era evidente la sussistenza di esigenze cautelari concrete e specifiche che imponevano l’applicazione della massima misura.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, esponendo quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente come nel provvedimento impugnato vengano ricostruite le strutture dei sodalizi criminali e riportate circostanze estranee all’indagato. In particolare, si stigmatizza il richiamo ad operazioni investigative e a sentenze emesse per reati commessi quando l’indagato era ancora un bambino e alle dichiarazioni dei collaboratori, che sarebbero prive di elementi di riscontro. Il tribunale, in tesi difensiva, avrebbe omesso una valutazione autonoma dell’ordinanza genetica, limitandosi a riproporre la medesima motivazione censurata senza dare conto dei motivi di doglianza esposti nella richiesta di riesame. I dati storici utilizzati nell’impugnato provvedimento per ricostruire le strutture delle organizzazioni criminali non possono essere di alcun rilievo, poiché non attingono in alcun 4 modo la posizione dell’odierno indagato. Il tribunale non avrebbe, inoltre, risposto alla obiezione circa il superamento dei 180 giorni per le rivelazioni dei collaboratori e avrebbe cercato di ricavare la partecipazione del EL alla ‘ndrina da interventi operati dal medesimo spendendo il nome della ‘ndrina stessa. Anche l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il EL sarebbe soggetto di indole violenta, è del tutto apodittica, posto che il medesimo non risulta avere né precedenti, né pendenze per reati che comportino l’utilizzo della violenza.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in particolare dell’art. 416 bis cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistente in capo all’indagato i gravi indizi di colpevolezza per tale reato. Il ricorrente stigmatizza l’assenza di riscontri oggettivi tali da avvalorare la tesi accusatoria e l’insussistenza di indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento dell’indagato nel sodalizio con ruolo attivo. In particolare, non è stata fornita la prova dell’effettivo ingresso nel sodalizio criminoso, né del riconoscimento dell’associato da parte dei sodali, né dell’adesione alle regole dell’accordo associativo, neppure dell’inserimento organico nel sodalizio, non essendo dimostrato il compimento di atti di militanza associativa. In difetto di tali elementi, secondo il ricorrente, sarebbe stato del tutto impossibile ricavare elementi indiziari a carico dell’indagato, se non ricorrendo ad un automatismo probatorio. In sostanza, al EL viene contestata la partecipazione ad un’organizzazione criminosa in difetto di elementi che dimostrino il compimento da parte del medesimo di reati commessi a vantaggio dell’organizzazione stessa. Egli viene individuato come spacciatore ma in atti non vi è alcuna contestazione che riguardi lo spaccio.
2.3 Con il terzo motivo, rubricato 2A) dal ricorrente, si lamenta la violazione dell’art. 16 quater, comma 9 d.l. 8/1991, convertito nella L. 82/1991. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare non sono utilizzabili, a meno che non si tratti di integrazioni e precisazioni di dichiarazioni rese in precedenza. Il ricorrente sottolinea che LO TA aveva iniziato a collaborare nel marzo 2023 mentre le dichiarazioni che riguardavano EL erano state rese nel luglio 2024. La motivazione del rigetto dell’eccezione da parte del Tribunale sarebbe del tutto errata, in quanto la mera dicitura «vi ho già detto» contenuta nel verbale non potrebbe da sola dimostrare che egli avesse reso in precedenza dichiarazioni su tale fatto, in difetto di precisi riferimenti che il Tribunale non aveva fornito. Per di più, LO aveva riferito di avere avuto contatti con EL immediatamente dopo la sua scarcerazione, in un momento, cioè, molto prossimo alla scelta collaborativa e, dunque, non era chiara la ragione per la quale non ne avesse parlato prima.
2.3 Con il terzo motivo, rubrica come 2B), il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente ribadisce il difetto dei gravi indizi di colpevolezza, integrati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenuti flebili e comunque privi di riscontro. 5 In particolare, le dichiarazioni di LO sul coinvolgimento dell’indagato in reati in materia di stupefacenti non hanno trovato riscontro, in quanto nessun episodio di spaccio era oggetto di indagine, né era emerso che attività di spaccio fossero gestite per conto della ‘ndrina, né emergevano intercettazioni che confermassero il ruolo di EL o la spartizione all’interno della consorteria dei profitti rinvenienti da tali condotte criminose. Non sarebbe rilevante neppure l’episodio dell’aggressione a EC, che aveva portato come reazione l’intervento degli accoliti dello stesso, tra cui EL, posto che nessuno degli aggressori aveva riconosciuto né il boss, né il suo sottordinato. Mancherebbero, poi, indizi della messa a disposizione del sodalizio, che non potrebbero rinvenirsi negli interventi a tutela degli ambulanti, posto che l’indagato invitava il suo interlocutore a farsi giustizia da solo. In generale il ricorrente sottolinea che il contenuto delle captazioni è privo di riscontri;
in ogni caso ribadisce la carenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale delle motivazioni contenute nell’ordinanza genetica e poste in discussione con i motivi di gravame cui il provvedimento impugnato non ha dato risposta alcuna.
2.4 Con il quarto motivo, rubricato 3) nel ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Rileva come, a fronte di un quadro indiziario del tutto scarno, il Tribunale abbia confermato l’applicazione della misura, nonostante l’indagato non risulti accreditato in ambienti malavitosi, né mai condannato per reati associativi. In ragione di tali circostanze sarebbe più corretto e proporzionato rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto disporre una misura cautelare autocustodiale, e ciò in difetto anche di un reale pericolo di reiterazione.
3. Il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato. La mancanza di motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva ricorre solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). Il vizio deve risultare "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761 - 01). Il denunciato vizio non sussiste nel caso di specie: dalla lettura dell’impugnato 6 provvedimento non emerge, infatti, né l’apparenza o incomprensibilità della motivazione, né la sua manifesta illogicità. I provvedimenti cautelari, infatti, ricostruiscono la trama indiziaria sulla scorta delle pronunce definitive che hanno accertato l’esistenza dell’organizzazione criminale e il suo radicamento nel territorio ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. L’attuale operatività della cosca e il coinvolgimento quale partecipe dell’indagato discendono, secondo il provvedimento impugnato, che richiama il provvedimento genetico, dalle dichiarazioni di AR RA e LO TA, come riportate sommariamente alle pagine 6 e 7 dell’ordinanza, nonché da una pluralità di captazioni che tali affermazioni corroborano, in particolare quelle attinenti una rissa in cui era rimasto coinvolto OR EC, cui era seguita la violenta reazione del sodalizio, al fine di riaffermare la supremazia sul territorio, nonché i richiami alla vicenda di un incendio per appiccare il quale era stato richiesto il placet di EC. Ed ancora vengono richiamate conversazioni in cui si afferma che EL OL è a completa disposizione di EC e che AG GI si pone come sovraordinato, nonché ulteriori copiose captazioni che illustrano la attualità della operatività del sodalizio. Dunque, a fronte comunque di un ordito motivazionale robusto ed articolato, è evidente che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dal riguardare la assenza o palese insufficienza della motivazione, riguardano piuttosto il merito della stessa, sollecitando una inammissibile differente valutazione degli indizi di colpevolezza.
1.2 Il secondo motivo è infondato. Anche il secondo motivo non fa che sollecitare una rivalutazione da parte della Corte del merito della decisione, in quanto contesta la valutazione di gravità indiziaria della partecipazione all’associazione criminosa in difetto di una serie di elementi ritenuti rilevanti. Ma come già detto, l’ordito motivazionale, oltre che ampio e solido, è anche logico e non contraddittorio;
è poi basato su captazioni anche dirette dell’indagato e sulle dichiarazioni dei collaboratori: pertanto, gli indizi della sua intraneità nel sodalizio mafioso vengono reperiti da elementi differenti da quelli indicati dal ricorrente, senza che ciò infici la tenuta motivazionale del provvedimento stesso. Il provvedimento impugnato tratteggia EL come intraneo alla ‘ndrina in ragione delle dichiarazioni di LO TA, il quale aveva appreso dallo stesso notizie sull’attività criminosa da lui svolta all’interno del sodalizio;
tali dichiarazioni ricevono pieno riscontro – secondo il Tribunale - dal contenuto delle captazioni che confermano la piena intraneità di EL alla cosca e la sua sottoposizione a EC. Il provvedimento impugnato richiama, a titolo esemplificativo, l’azione intimidatoria programmata da EC in danno di un piccolo spacciatore, materialmente eseguita anche da EL, cui era stato dato l’ordine di agire;
nonché altre conversazioni in cui EL viene definito da EC «il compare».
1.3 Il terzo motivo è infondato. Si deve ricordare che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Conf. S.U., 25 settembre 7 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto) (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01); tale principio è stato ripetutamente applicato da questa Corte anche a sezioni semplici, che ha affermato che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16 quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653 - 01). Successivamente si è registrata una integrazione del principio, resa necessaria per non consentire una eccessiva ed ingiustificata dilatazione del termine entro il quale potevano intervenire le propalazioni: si è affermato che, ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, dep. 2022, Ruscio, Rv. 282744 - 01). Si deve, cioè, verificare che la tardività della dichiarazione non infici la sua attendibilità, occorrendo un'adeguata motivazione che dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera (Sez. 1, n. 7454 del 13/1/2009, Esposito, Rv. 242845). In relazione al caso in esame, ribadito che, in linea generale, le dichiarazioni nella fase cautelare, per quanto tardive, sono utilizzabili, si deve rilevare che il motivo di ricorso sul punto risulta aspecifico con riferimento alla valutazione della decisività dell’elemento indiziario. In effetti, quando, con il ricorso per cassazione, si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01); cosicché è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02). Il ricorrente si duole della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore oltre 180 giorni dopo la decisione di collaborare, ma non ne deduce la decisività, nel senso che non illustra la portata dimostrativa delle medesime, al punto che in difetto di tali elementi indiziari la decisione finale sarebbe stata diametralmente opposta.
1.4 Il quarto motivo è infondato. 8 Contesta infatti il ricorrente l’assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori circa le attività di spaccio poste in essere dall’indagato. Tali affermazioni però non sono rilevanti ai fini della contestazione di un’imputazione di spaccio, che non è stata mossa all’indagato, ma sono volte a indicare la intraneità del EL alla cosca, l’attualità della sua affiliazione ed il suo ruolo, per come conosciuto dai collaboratori. Quindi, quanto riferito dai collaboratori circa l’attività di spaccio asseritamente svolta dal EL deve quindi essere valutato, come fatto nel provvedimento impugnato, in maniera coordinata rispetto a tutti gli altri indizi al fine di comporre il quadro complessivo della gravità indiziaria a carico dell’indagato.
1.5 Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente sembra dimenticare totalmente l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., pienamente operante in ragione dell’imputazione provvisoria mossa all’indagato ex art. 416 bis cod. pen. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Il provvedimento impugnato, in disparte la negatività della personalità dell’imputato e la gravità degli addebiti mossigli, richiama infatti la presunzione di cui all’art. 275 terzo comma cod. proc. pen. circa la esclusiva idoneità della misura inframuraria a salvaguardare le esigenze cautelari e sottolinea l’assenza di segnali di rescissione dei legami con il sodalizio. Con tali argomentazioni il ricorrente non si misura, lamentando la mancata valutazione della adeguatezza di una misura meno afflittiva, quale quella autocustodiale, non applicabile nel concreto in ragione della più volte ricordata presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.
2. Per tutte le ragioni testé dedotte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
9 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA GR NC AC CH