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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU Paola Luigia GG Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2189/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Cologno Monzese, in Viale Lombardia n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Raimondo
e dall'Avv. Carlo Magliulo, del foro di Milano, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in Mauritius (Mauritius) in [...] Controparte_1 C.F._2
4.12.1996;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1. Disporre l'affidamento condiviso del piccolo con collocamento prevalente presso la Per_1 mamma, signora e presso la cui abitazione prenderà la residenza. Parte_1
2. Porre a carico del signor il mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 minorenne nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% della retta del nido, o nella diversa misura che l'On.le giudicante riterrà di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico alla signora Parte_1
3. Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 dalla signora nell'interesse del figlioletto Parte_1 Per_1
4. Disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita nella seguente Parte_2 modalità: a. le mattine del Lunedì e Mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
b. il Martedì e il Giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra Per_1 le 15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
c. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione: i. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il sabato alle ore CP_1 Per_1 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45; ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa il venerdì alle CP_1 ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45. d. Per le festività: i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la mamma e il 26 Per_1 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e il primo giorno Per_1 dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta Per_1 con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico. Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di Per_1 vacanza anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana. Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva. Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in Per_1 videochiamata almeno una volta al giorno.
5. Vinte le spese di giudizio con distrazione degli onorari in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Motivi della decisione
In data 26.03.2025, adiva il Tribunale di Monza per ottenere pronuncia in merito alla Parte_3 regolamentazione della gestione del figlio minore nato il [...] a [...], dalla relazione Per_1 more uxorio con . Controparte_1
Il resistente non si costituiva né tanto meno compariva all'udienza del 5.11.2025 e ne veniva dichiarata la contumacia. La ricorrente, comparsa personalmente all'udienza del 5.11.2025, ha dato atto di aver adito il
Tribunale per cristallizzare quanto già sta avvenendo concordemente tra le parti: infatti Parte_3 ha riferito che il padre vede il figlio regolarmente tre volte alla settimana: nello specifico due volte infrasettimanali (martedì e giovedì) e il weekend con pernottamento di una notte;
il padre, inoltre, versa regolarmente il mantenimento di € 300,00 mensili e non risultano esserci problematiche riguardo la gestione condivisa del figlio minore.
Secondo le dichiarazioni rese in udienza le principali problematiche tra le parti riguarderebbero l'individuazione dei giorni e degli orari delle visite;
infatti, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“avevamo stabilito delle mattine per portare il bambino all'asilo ma in realtà il lunedì e il mercoledì non vengono rispettati in realtà ora lo prende dal nido martedì e giovedì all'uscita dal nido e lo porta la sera. Ora, inoltre, lo prende a fine settimana alterni dal sabato sera sino alla domenica alle 15
(con pernottamento). Io vorrei cristallizzare quanto già in atto (martedì e giovedì sino alle 21.00 e da sabato mattina sino alla domenica pomeriggio).
Secondo me il fine settimana alternato andrebbe bene tutto il weekend. Lui aveva chiesto dal venerdì sera sino al pomeriggio del sabato oppure dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio. Quindi presumo che il sabato non lavori. A volte capita che lo prenda il sabato mattina.”
L'avv. Magliulo ha sottolineato che il resistente non è sempre parso molto affidabile e dipende molto dai periodi che vive quindi serve una regolamentazione nell'interesse del minore al fine di assicurargli stabilità.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
- In punto affidamento, collocamento e diritti di visita
Si ritiene confacente all'interesse del minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori Per_1
e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Infatti, la ricorrente ha esplicitamente sottolineato che non sussiste alcun impedimento a tale modalità di affidamento in quanto il padre non risulta essere ostativo ma, al contrario, partecipa alle decisioni e alla gestione del figlio minore.
In assenza della comparizione del resistente e non essendo stato possibile procedere all'ascolto dello stesso, il Tribunale ritiene comunque di accogliere la proposta formulata dalla madre in ordine al regime di frequentazione padre-figlio, attesa la sua conformità a quanto attualmente posto in essere dalle parti in via di fatto. Tale assetto, che appare rispondente all'interesse del minore, resta comunque suscettibile di essere rimodulato in presenza di diversi e migliori accordi tra i genitori.
Pertanto, il padre potrà incontrare il minore:
a. le mattine del Lunedì e Mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
b. il martedì e il Giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra le Per_1
15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
c. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione:
i. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il CP_1 Per_1 sabato alle ore 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45;
ii. ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa CP_1 il venerdì alle ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45.
d. Per le festività:
i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la Per_1 mamma e il 26 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e Per_1 il primo giorno dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Per_1
Pasquetta con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico.
Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di vacanza Per_1 anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana.
Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva.
Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in videochiamata almeno una volta al giorno. Per_1
- In punto economico
La ricorrente ha dato atto di aver percepito la Naspi per circa un anno, sino a marzo 2025, sacrificando il lavoro per potersi occupare del figlio.
Attualmente ha reperito una nuova occupazione presso “Edilis srl” e percepisce circa € 1800 mensili lordi;
sostiene una spesa fissa a titolo di rata per il mutuo dell'immobile in cui vive pari a circa € 560,00 mensili. Secondo le dichiarazioni di , il resistente avrebbe acquisito varie competenze Parte_1 professionali, in quanto ha precedentemente svolto l'attività di barista e, inoltre, ha lavorato presso un'impresa metalmeccanica.
La ricorrente ha riferito di essere a conoscenza della recente apertura di Partita Iva da parte del resistente ma ha sottolineato di non conoscere l'effettiva attività lavorativa svolta.
Pur in mancanza di una compiuta documentazione reddituale da parte del resistente, si rileva, da un lato che il medesimo è in possesso di una concreta capacità lavorativa, desumibile anche dalla regolare corresponsione di un assegno di mantenimento e, dall'altro, che la ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di modifica rispetto a quanto già in atto. Pertanto, allo stato, tenuto conto dell'art. 337ter c.c. si ritiene di cristallizzare l'attuale assetto economico e pertanto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare € 300,00 mensili alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio Per_1
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di
Monza.
- Spese
Stante la natura del procedimento e l'assenza di opposizione alle richieste della ricorrente, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e il collocamento del Per_1 minore presso la madre;
2. Dispone che, salvo migliori accordi, il padre possa incontrare il figlio minore nelle seguenti modalità:
d. le mattine del lunedì e mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
e. il martedì e il giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra le Per_1
15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
f. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione:
iii. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il CP_1 Per_1 sabato alle ore 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45; iv. ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa CP_1 il venerdì alle ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45. d. Per le festività:
i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la Per_1 mamma e il 26 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e Per_1 il primo giorno dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Per_1
Pasquetta con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico.
Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di vacanza Per_1 anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana.
Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva.
Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in videochiamata almeno una volta al giorno. Per_1
3. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a Controparte_1
l'importo di € 300,00 (trecento)mensili a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 per il figlio minore Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annualmente. Per_1
4. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore come da Protocollo del Tribunale di Monza di seguito dettagliate: spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
5. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente est.
AU GG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU Paola Luigia GG Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2189/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Cologno Monzese, in Viale Lombardia n. 143, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Raimondo
e dall'Avv. Carlo Magliulo, del foro di Milano, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in Mauritius (Mauritius) in [...] Controparte_1 C.F._2
4.12.1996;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1. Disporre l'affidamento condiviso del piccolo con collocamento prevalente presso la Per_1 mamma, signora e presso la cui abitazione prenderà la residenza. Parte_1
2. Porre a carico del signor il mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 minorenne nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% della retta del nido, o nella diversa misura che l'On.le giudicante riterrà di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico alla signora Parte_1
3. Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 dalla signora nell'interesse del figlioletto Parte_1 Per_1
4. Disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita nella seguente Parte_2 modalità: a. le mattine del Lunedì e Mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
b. il Martedì e il Giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra Per_1 le 15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
c. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione: i. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il sabato alle ore CP_1 Per_1 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45; ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa il venerdì alle CP_1 ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45. d. Per le festività: i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la mamma e il 26 Per_1 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e il primo giorno Per_1 dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta Per_1 con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico. Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di Per_1 vacanza anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana. Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva. Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in Per_1 videochiamata almeno una volta al giorno.
5. Vinte le spese di giudizio con distrazione degli onorari in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Motivi della decisione
In data 26.03.2025, adiva il Tribunale di Monza per ottenere pronuncia in merito alla Parte_3 regolamentazione della gestione del figlio minore nato il [...] a [...], dalla relazione Per_1 more uxorio con . Controparte_1
Il resistente non si costituiva né tanto meno compariva all'udienza del 5.11.2025 e ne veniva dichiarata la contumacia. La ricorrente, comparsa personalmente all'udienza del 5.11.2025, ha dato atto di aver adito il
Tribunale per cristallizzare quanto già sta avvenendo concordemente tra le parti: infatti Parte_3 ha riferito che il padre vede il figlio regolarmente tre volte alla settimana: nello specifico due volte infrasettimanali (martedì e giovedì) e il weekend con pernottamento di una notte;
il padre, inoltre, versa regolarmente il mantenimento di € 300,00 mensili e non risultano esserci problematiche riguardo la gestione condivisa del figlio minore.
Secondo le dichiarazioni rese in udienza le principali problematiche tra le parti riguarderebbero l'individuazione dei giorni e degli orari delle visite;
infatti, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“avevamo stabilito delle mattine per portare il bambino all'asilo ma in realtà il lunedì e il mercoledì non vengono rispettati in realtà ora lo prende dal nido martedì e giovedì all'uscita dal nido e lo porta la sera. Ora, inoltre, lo prende a fine settimana alterni dal sabato sera sino alla domenica alle 15
(con pernottamento). Io vorrei cristallizzare quanto già in atto (martedì e giovedì sino alle 21.00 e da sabato mattina sino alla domenica pomeriggio).
Secondo me il fine settimana alternato andrebbe bene tutto il weekend. Lui aveva chiesto dal venerdì sera sino al pomeriggio del sabato oppure dal sabato sera fino alla domenica pomeriggio. Quindi presumo che il sabato non lavori. A volte capita che lo prenda il sabato mattina.”
L'avv. Magliulo ha sottolineato che il resistente non è sempre parso molto affidabile e dipende molto dai periodi che vive quindi serve una regolamentazione nell'interesse del minore al fine di assicurargli stabilità.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
- In punto affidamento, collocamento e diritti di visita
Si ritiene confacente all'interesse del minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori Per_1
e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Infatti, la ricorrente ha esplicitamente sottolineato che non sussiste alcun impedimento a tale modalità di affidamento in quanto il padre non risulta essere ostativo ma, al contrario, partecipa alle decisioni e alla gestione del figlio minore.
In assenza della comparizione del resistente e non essendo stato possibile procedere all'ascolto dello stesso, il Tribunale ritiene comunque di accogliere la proposta formulata dalla madre in ordine al regime di frequentazione padre-figlio, attesa la sua conformità a quanto attualmente posto in essere dalle parti in via di fatto. Tale assetto, che appare rispondente all'interesse del minore, resta comunque suscettibile di essere rimodulato in presenza di diversi e migliori accordi tra i genitori.
Pertanto, il padre potrà incontrare il minore:
a. le mattine del Lunedì e Mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
b. il martedì e il Giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra le Per_1
15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
c. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione:
i. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il CP_1 Per_1 sabato alle ore 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45;
ii. ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa CP_1 il venerdì alle ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45.
d. Per le festività:
i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la Per_1 mamma e il 26 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e Per_1 il primo giorno dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Per_1
Pasquetta con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico.
Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di vacanza Per_1 anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana.
Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva.
Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in videochiamata almeno una volta al giorno. Per_1
- In punto economico
La ricorrente ha dato atto di aver percepito la Naspi per circa un anno, sino a marzo 2025, sacrificando il lavoro per potersi occupare del figlio.
Attualmente ha reperito una nuova occupazione presso “Edilis srl” e percepisce circa € 1800 mensili lordi;
sostiene una spesa fissa a titolo di rata per il mutuo dell'immobile in cui vive pari a circa € 560,00 mensili. Secondo le dichiarazioni di , il resistente avrebbe acquisito varie competenze Parte_1 professionali, in quanto ha precedentemente svolto l'attività di barista e, inoltre, ha lavorato presso un'impresa metalmeccanica.
La ricorrente ha riferito di essere a conoscenza della recente apertura di Partita Iva da parte del resistente ma ha sottolineato di non conoscere l'effettiva attività lavorativa svolta.
Pur in mancanza di una compiuta documentazione reddituale da parte del resistente, si rileva, da un lato che il medesimo è in possesso di una concreta capacità lavorativa, desumibile anche dalla regolare corresponsione di un assegno di mantenimento e, dall'altro, che la ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di modifica rispetto a quanto già in atto. Pertanto, allo stato, tenuto conto dell'art. 337ter c.c. si ritiene di cristallizzare l'attuale assetto economico e pertanto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare € 300,00 mensili alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio Per_1
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di
Monza.
- Spese
Stante la natura del procedimento e l'assenza di opposizione alle richieste della ricorrente, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e il collocamento del Per_1 minore presso la madre;
2. Dispone che, salvo migliori accordi, il padre possa incontrare il figlio minore nelle seguenti modalità:
d. le mattine del lunedì e mercoledì andrà a prendere a casa al mattino per portarlo a Per_1 scuola;
e. il martedì e il giovedì andrà a prendere all'uscita da scuola (indicativamente tra le Per_1
15:30 e le 16:00) e potrà tenerlo con sé sino alle 20:30, quando lo riporterà a casa;
f. per il fine settimana si seguirà a settimane alterne la seguente turnazione:
iii. una settimana il signor andrà a prender il figlio a casa il CP_1 Per_1 sabato alle ore 13:00 e lo riporterà alla mamma la domenica alle ore 14:45; iv. ii. la settimana successiva il signor andrà a prendere il figlio a casa CP_1 il venerdì alle ore 20:00 e lo riporterà alla mamma il sabato alle ore 14:45. d. Per le festività:
i. Natale: il piccolo trascorrerà la notte di Natale e il giorno di Natale con la Per_1 mamma e il 26 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 21:00 con il papà, l'anno successivo viceversa e così ad anni alterni;
ii. Capodanno: il piccolo trascorrerà la notte di Capodanno con la mamma e Per_1 il primo giorno dell'anno con il papà, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iii. Pasqua: il piccolo trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Per_1
Pasquetta con la mamma, viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni;
iv. Vacanze estive: sono da intendersi quelle comprese tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico.
Con il papà potrà trascorrere, per l'estate 2025 fino a 7 giorni di vacanza Per_1 anche consecutivi entro i confini nazionali. Dall'estate 2026 potrà trascorrere con il papà fino a 2 settimane ma non consecutive, i giorni di vacanza consecutivi potranno essere massimo di una settimana.
Con la mamma potrà trascorrere 3 settimane di vacanza, di cui 2 settimane anche consecutive e poi un'altra settimana anche consecutiva.
Date ed esatta indicazione dei luoghi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicate tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante i periodi di lontananza ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di interloquire con il piccolo in videochiamata almeno una volta al giorno. Per_1
3. Pone a carico di l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese a Controparte_1
l'importo di € 300,00 (trecento)mensili a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 per il figlio minore Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annualmente. Per_1
4. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore come da Protocollo del Tribunale di Monza di seguito dettagliate: spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
5. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente est.
AU GG