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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
Sezione per i Minorenni
composta dai magistrati:
Dr. LE AN Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere dr. Marco Simone Esperto dr. Grazia De Luca Esperta
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 162/2025 V.G. vertente tra
nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Pt_2 dall'Avv. Monica Aber come da procura in calce al ricorso in appello
- appellanti e
Avv. in qualità di curatrice speciale della CP_1 minore , nata a [...] il [...], Persona_1
- appellata e
Sindaco del Comune di Chieti, quale tutore della minore
[...]
, nata a [...] il [...], Per_1
appellato non costituito e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila in data 20/3/2025 in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità
Conclusioni degli appellanti
In primis, alla luce delle risultanze positive delle relazioni così come sopra riportate ed in atti, si torna ad insistere affinché venga disposta la immediata sospensione del provvedimento impugnato per i motivi di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, anche al fine di avviare la frequentazione con la famiglia – nell'ottica di CP_2 CP_3 un affidamento intrafamigliare, comunicazione al PPM ed al
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila che nel frattempo ha disposto il trasferimento della piccola in altra struttura non nota ed ha avviato la frequentazione con una coppia dal medesimo individuata, come da Decreto di cui si ha avuto notizia informale ma che non è stato ancora notificato alle parti e pertanto fuori dal contraddittorio.
Nel merito:
- Revocare lo stato di adottabilità della minore di cui alla
Sentenza reclamata emessa in seno alla procedura contraddistinta al N.590/24 AD datata 20.3.25 e notificata il successivo 21.3.25 tenuto conto della disponibilità ed idoneità della coppia CP_2
– ad accogliere la piccola;
CP_3 Per_1 - Dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore alla luce della progettualità Persona_1 sussistente e che si auspica possa prendere al più presto il via nell'ottica della tutela del miglior interesse della bambina;
- in ogni caso, disporre e comunicare la sospensione del provvedimento impugnato per i motivi tutti già ampiamente descritti.
In via istruttoria si reiterano le già spiegate richieste:
- Inoltre, stanti i rilievi e le contraddizioni riscontrate nella
Sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni e le generiche consulenze dal medesimo richiamate e, soprattutto alla luce delle nuove prove documentali prodotte, disporre una nuova CTU con il rispetto di tutte le garanzie di legge al fine di valutare la sussistenza o meno delle capacità genitoriali della coppia, estendendo la valutazione anche alla rete parentale resasi disponibile;
- disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al proc. civ. n. 590/24 AD Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.
Chiede infine che la causa venga trattenuta a decisione, con richiesta sin da ora di liquidazione delle competenze del presente giudizio.”
Conclusioni della curatrice della minore
“Alla luce delle relazioni prodotte, che appaiono positive, si ritiene necessario un percorso di osservazione e/o un aggiornamento-integrazione della CTU esperita nel primo grado del giudizio ed estesa alla coppia genitoriale proposta.
Qualora la causa venga trattenuta a decisione si chiede la liquidazione delle competenze legali maturate, attesa
l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, come da provvedimento che si allega”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila il
20/03/2025 nel proc. 4/23 RSA) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza in data 20/3/2025 pronunciata nell'ambito del procedimento n. 4/2023 RSA il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila dichiarava lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...], confermava Persona_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente ed il suo collocamento nella casa famiglia nella quale era inserita;
dichiarava i coniugi e Parte_1 Parte_2
genitori della minore, decaduti dalla responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia, con divieto di contatti con la stessa, confermava la nomina all'incarico di tutore della minore del
Sindaco del Comune di Chieti e la nomina dell'Avv. CP_1 all'incarico di curatrice speciale.
1.1. Il Tribunale riferiva che il procedimento aveva preso avvio su ricorso del Pubblico Ministero minorile, dietro segnalazione del Servizio sociale dell'Ospedale di Pescara, che aveva riferito la nascita prematura della minore
[...]
da madre affetta da disturbo borderline della Per_1 personalità, ricoverata nel corso della gravidanza per instabilità psichica con impulsi autolesivi;
che era stata quindi disposta l'apertura del procedimento di adottabilità della minore, con affidamento al Servizio Sociale e prescrizione del collocamento della neonata, non appena dimessa dall'ospedale, in idonea struttura assieme alla madre, Parte_2
, se consenziente, ed invio di quest'ultima al Centro di
[...] Salute Mentale per l'aggiornamento delle sue condizioni psichiche e della sua terapia ed invio del padre, Parte_1
, al SERD per la verifica della sussistenza di
[...] dipendenze;
che era stata contestualmente nominata la curatrice della minore, alla quale erano stati conferiti poteri di rappresentanza sostanziali in ambito amministrativo e sanitario;
che dall'ascolto dei genitori e dei Servizi sociali era emerso che la sig.ra era affetta da gravi disturbi psichiatrici Pt_2 ed aveva subito numerosi ricoveri per trattamenti sanitari obbligatori, era vissuta in Germania ed in Francia dove aveva avuto tre figli dalla relazione con un uomo maltrattante e alcoolista, dati in adozione dal Tribunale francese;
che il sig.
aveva un passato di dipendenza da sostanze Per_1 stupefacenti, di cui aveva iniziato a fare uso a 19 anni, era vissuto per qualche tempo come barbone, aveva scontato una pena detentiva dal 2018 al 2022, era seguito dal SERD con terapia sostitutiva di 90 mg di metadone al giorno, viveva con la famiglia in sistemazioni di emergenza abitativa, essendo stati i genitori sfrattati dall'alloggio di edilizia economica e popolare a causa dei suoi precedenti penali.
1.2. Il Tribunale riferiva che i genitori si erano mostrati ottimisti sulla loro capacità di occuparsi della bambina e la sig.ra aveva accettato l'inserimento nella casa famiglia Pt_2 insieme alla figlia, ma che, una volta inserita nella struttura, non ricordava di assumere la terapia ed era apparsa sempre più scompensata, tanto che era stato necessario un ricovero poiché minacciava atti autolesionistici;
che anche dopo questo episodio aveva continuato a non occuparsi della figlia, delegando agli operatori le poppate notturne e diurne e la cura della bambina,
e ad avere bisogno di aiuto per ricordare di assumere la terapia, contestando però il sostegno che le veniva fornito, ed era stata alla fine dimessa dalla casa famiglia con la predisposizione di incontri protetti della bambina con i genitori;
che era stata svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la competenze genitoriali della coppia;
che all'esito dei colloqui e della somministrazione di test il consulente, dr. Per_2
, aveva concluso che sig.ra , affetta da grave
[...] Pt_2 disturbo borderline associato ad una psicosi allucinatoria caratterizzata da idee autoaggressive ed autolesive, mostrava una carente capacità genitoriale, non essendo in grado di tollerare frustrazioni ed essendo soggetta a repentini cambiamenti di umore di fronte alle necessità di cura ed attenzione della bambina, con pericolo del ripresentarsi della tematica autolevisa;
che il sig. presentava rigidità Per_1 di pensiero, si mostrava molto convinto di sé e non consapevole delle difficoltà che comporta il farsi carico delle necessità di una bambina né era in grado di accettare il punto di vista dell'altro; che egli aveva assunto un atteggiamento di svalutazione nei confronti della moglie, sig.ra , la quale Pt_2 aveva ruolo passivo nella coppia;
che dalle relazioni della casa famiglia risultava che la sig.ra si era dimostrata sempre Pt_2 più apatica nel corso degli incontri, aspettava che fosse il marito a metterle in braccio la minore, la teneva per pochi minuti e poi la riconsegnava al sig. ed aveva infine Per_1 smesso di recarsi a trovare la figlia;
che il sig. Per_1 appariva più interessato alla cura della bambina, le dava il biberon, faceva domande sulla sua crescita, in un'occasione era andato accompagnato dalla madre, la quale gli aveva dato consigli su come dare il latte alla bambina;
ma alcune volte si era presentato emanando odore di alcool ed aveva man mano anche lui ridotto i tempi di visita;
che il consulente aveva quindi concluso che le fragilità nel funzionamento della personalità, le rigidità del pensiero e le carenze emotivo-affettive e relazionali emerse sia nella sig.ra sia nel sig. Pt_2 Per_1 risultavano cristallizzate e fortemente limitanti rispetto a possibili cambiamenti evolutivi;
che sarebbero stati necessari ai due genitori lunghi percorsi di cure psicoterapeutiche e psico-farmacologiche, incompatibili con le esigenze della minore, la quale presentava bisogni speciali a causa di problematiche neurologiche legate alla prematurità, con necessità di controlli almeno fino all'età di tre anni al fine di individuare precocemente possibili situazioni deficitarie.
1.3. Il Tribunale, alla luce dell'osservazione della coppia e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, concludeva che i genitori non apparivano in grado di effettuare un monitoraggio adeguato e continuo delle condizioni della minore e di occuparsi di lei;
osservava inoltre che nessuno nella rete familiare aveva proposto di occuparsi della minore né aveva partecipato agli incontri programmati dal consulente;
che pertanto andava dichiarato lo stato di abbandono della minore.
2. Con ricorso depositato il 15/4/2025 i sig.ri Parte_1
e proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 sentenza sopra indicata lamentando che il Tribunale non aveva valutato la loro possibilità di recupero della capacità genitoriale se adeguatamente sostenuti;
che non era stata comunicata ai nonni paterni la convocazione da parte del consulente e che il Tribunale non aveva tenuto conto della disponibilità manifestata dai coniugi e Controparte_4 [...]
, cugini del sig. , a prendersi cura della CP_5 Per_1 minore nella loro casa in Rosciano, al fine di consentirle di mantenere rapporti con la sua famiglia di origine.
2.1. Gli appellanti chiedevano quindi la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono della minore e l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità della coppia – . CP_3 CP_2 2.2. Si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1 curatrice speciale della minore, la quale riteneva corretta la valutazione della sentenza impugnata in ordine alle carenze dei genitori ma si associava alla richiesta di verifica della coppia di cugini resasi disponibile a prendersi cura della minore.
2.3. Il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.4. Il Sindaco del Comune di Chieti non si costituiva in giudizio.
2.5. Con ordinanza in data 12/6/2025 la Corte incaricava i
Servizi sociali del Comune di Rosciano di riferire quali rapporti di parentela e di frequentazione vi fossero fra i sig.ri CP_4
e ed i genitori della minore;
se i sig.ri
[...] CP_5
e avessero mai chiesto di far visita alla minore CP_3 CP_2
e quali fossero le loro condizioni di vita;
chiedeva inoltre ai
Carabinieri della Stazione di Rosciano di riferire in ordine alla condotta di vita della coppia sopra indicata.
2.6. Con relazione depositata il 19/8/2025 il Servizio sociale del Comune di Rosciano riferiva che il sig. CP_4
era cugino del sig. e che i sig.ri
[...] Parte_1 CP_2
e avevano dichiarato di non avere contatti né CP_3 frequentazione con la famiglia della minore. Aggiungeva che la sig.ra lavorava come collaboratrice scolastica ed CP_5 il sig. come operaio autostradale con contratto Controparte_4
a tempo indeterminato;
che la coppia viveva con due figlie di diciannove e quattordici anni;
che la casa era adeguata ad ospitare la minore che i due coniugi avevano Persona_1 manifestato formalmente la sua disponibilità ad occuparsi della minore, dichiarandosi disposti ad osservare le prescrizioni che sarebbero state impartite dall'Autorità giudiziaria e dai
Servizi sociali. 2.6.1. I Carabinieri della Stazione di Rosciano riferivano che i sig.ri e vivevano nel paese da tre anni, CP_3 CP_2 che in tale periodo avevano serbato buon condotta e l'unico elemento risultante era un giorno di libertà controllata scontato dal sig. in sostituzione della pena pecuniaria. CP_3
2.6.2. Dai certificati penali e dei carichi pendenti della sig.ra non risultava nulla;
a carico del sig. non CP_2 CP_3 risultavano carichi pendenti, mentre lo stesso aveva numerosi precedenti per reati di furto, ricettazione, porto abusivo d'ami, porto di oggetti da scasso, spaccio di sostanze stupefacenti, commessi dal 1999 al 2013.
2.7. L'udienza del 16/9/2025 si svolgeva in forma cartolare.
2.7.1. Gli appellanti chiedevano la sospensione del provvedimento impugnato e l'avvio della frequentazione della minore con la coppia resasi disponibile all'accoglienza al fine dell'affidamento endofamiliare, garantendo così alla minore di rimanere all'interno della sua famiglia di origine.
2.7.2. La curatrice chiedeva l'avvio di un percorso di osservazione della coppia – , eventualmente CP_3 CP_2 tramite un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.
2.8. Avendo le parti discusso la causa con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., può essere decisa con sentenza ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983.
3. L'appello deve essere rigettato.
3.1. Va in primo luogo rilevato che il sig. CP_3 indicato come cugino del padre della minore, risulta parente di quinto grado di quest'ultima. Siamo pertanto al di fuori del perimetro tracciato dagli artt. 11 e 12 della legge n. 184 del
1983, che prevede che nel procedimento per la verifica dello stato di abbandono siano coinvolti i parenti del minore entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con lui. 3.1.1. La coppia – , come sopra esposto, ha CP_3 CP_2 inoltre dichiarato di non avere nessun rapporto con i genitori della bambina e di non averli mai frequentati né di avere mai fatto richiesta di poter andare a trovare la minore, che ormai ha un anno e mezzo, nella struttura nella quale è inserita.
3.2. Si tratta pertanto di estranei rispetto sia alla minore sia ai suoi genitori, il cui coinvolgimento nel presente procedimento non risulta idoneo a garantire il mantenimento dei rapporti della bambina con la famiglia di origine, con la quale la coppia che si propone come affidataria non ha relazioni (sulle finalità del coinvolgimento dei parenti in ruolo vicariale rispetto ai genitori vedi Cass. n. 28371 del 2022, Cass. n. 7559 del 2018, Cass. n. 26879 del 2018, Cass. n. 18689 del 2015).
3.3. Mancano altre figure parentali di supporto.
3.3.1. La sig.ra dichiarò sin dall'apertura del Pt_2 procedimento di non poter fare affidamento sui suoi genitori per essere aiutata nella crescita della bambina;
i genitori del sig.
, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, Per_1 non hanno fatto pervenire al Tribunale manifestazioni della volontà di occuparsi della nipote. Peraltro la coppia risulta inidonea per le sue problematiche personali e sociali: il sig. ha ottantadue anni, la sig.ra Parte_3 Persona_3
, sessantacinquenne, è affetta da broncopneumopatia
[...] cronica ostruttiva in tabagismo attivo, obesità grave, diabete mellito 2, patologie per le quali ha subito un ricovero nei primi mesi del 2024 presso l'Ospedale di Pescara, entrambi sono ospitati in un hotel in emergenza abitativa, essendo decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare a causa dei precedenti penali del figlio Pt_1
3.4. Quanto alla capacità genitoriale dei sig.ri e Pt_2
, gli stessi appellanti nell'atto di gravame, chiedendo Per_1
l'affidamento della figlia alla coppia di cugini, esprimono la consapevolezza di non essere in grado, almeno allo stato, di prendersi cura della figlia sia sotto il profilo pratico sia sotto il profilo educativo.
3.5. Non risulta fondata la censura secondo la quale i genitori non sarebbero stati supportati al fine del recupero delle loro capacità.
3.5.1. La pronuncia del Tribunale dello stato di adottabilità della minore è stata assunta all'esito di una lunga istruttoria, durata circa un anno, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti in ordine alle capacità genitoriali dei sig.ri e anche mediante lo svolgimento di Pt_2 Per_1 consulenza tecnica d'ufficio, è stata osservata la loro interazione con la figlia e sono stati acquisite le Per_1 relazioni del centro di salute mentale e del SERD ove la madre ed il padre della minore sono rispettivamente seguiti.
3.5.2. La sig.ra è stata inoltre inserita nella casa- Pt_2 famiglia con la bambina, ma non è riuscita neppure con il supporto degli operatori a prendersi cura della minore a causa delle gravità delle sue condizioni psichiche che rischiano di aggravarsi portandola a gesti autolesivi a fronte dello stress cagionato dalle incombenze di accudimento. Lo stesso sig.
ha riferito al consulente che la moglie non può essere Per_1 mai lasciata sola e che per questo la portava con sé quando si recava nei cantieri per svolgere il lavoro di guardiano notturno.
3.5.3. Il sig. è seguito dal SERD sin dal 2008, Per_1 quando aveva ventuno anni, con diagnosi di disturbo da uso di oppiacei in terapia con farmaco agonista, si reca una volta a settimana presso il servizio per l'assunzione di 90 mg di metadone e per l'approvvigionamento per i restanti giorni, vive attualmente con la moglie ospite di una zia e lavora in nero come guardiano notturno. 3.6. Nessuno dei due genitori esprime una progettualità realistica rispetto alle responsabilità che a livello pratico, emotivo, relazionale comporta l'accudimento e la crescita della minore ed entrambi nel corso del tempo, come rilevato dagli operatori della casa-famiglia, hanno manifestato un progressivo allontanamento dalla figlia, avendo la sig.ra cessato le Pt_2 visite ed il sig. ridotto i tempi di permanenza con Per_1 lei.
3.7. Il consulente a fronte della lunga storia di fragilità di entrambi i genitori, della disfunzionalità del loro rapporto di coppia, basato sulla svalutazione della figura della sig.ra da parte del marito, manifesta perplessità sulla Pt_2 possibilità di una positiva evoluzione della loro personalità, ormai cristallizzata in una rigidità di pensiero e nella carenza di capacità di espressioni emotivo-affettive e relazionali.
3.8. Inoltre i tempi di un improbabile recupero delle capacità genitoriali degli appellanti sarebbero incompatibili con le esigenze della minore, che necessita di attenzioni particolari per le sue problematiche neurologiche e di un attaccamento sicuro con figure parentali al di fuori della casa famiglia, nella quale si trova fin dalle dimissioni dall'ospedale dove è nata.
4. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
5. Tenuto conto della natura della controversia e delle conclusioni della curatrice, in sintonia con gli appellanti, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, Sezione per i minorenni, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26/9/2025
La Presidente estensora dr. LE AN