Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 352
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Presentazione istanza di definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che la presentazione di un'istanza di definizione agevolata non costituisce di per sé un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ma sospende i termini solo a partire dalla data di presentazione, con effetto estintivo condizionato al pagamento effettivo. Il mancato pagamento, anche se rateale, non fa perdere il diritto ad invocare la prescrizione, ma il pagamento, anche di una rata, deve essere considerato un riconoscimento esplicito del debito. Pertanto, l'appello è fondato anche in considerazione della data di notifica degli atti.

  • Rigettato
    Intervenuta definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata non sana prescrizioni già maturate né impedisce contestazioni sostanziali se non seguita da adempimento. Il mancato pagamento, benché rateale, non fa perdere il diritto ad invocare la prescrizione, ma il pagamento, anche solo di una rata, deve essere considerato un riconoscimento esplicito del debito.

  • Rigettato
    Vizi di notifica

    La Corte ha ritenuto superflua l'esame di tale eccezione in considerazione della fondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto superflua l'esame di tale eccezione in considerazione della fondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 352
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 352
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo