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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4498/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Nerola - Corso Umberto I 00017 Nerola RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Nerola 00017 Nerola RM
Resistente_1 - CF_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1762/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 10/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219026520027000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219026520027000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado la Signora Nominativo_2 impugnava l'intimazione di pagamento numero 09720219026520027000.
Le censure proposte riguardavano:
1. l'intervenuta definizione agevolata di due cartelle: la numero 09720130237148504000 e la numero
09720130290823046000;
2. la decadenza per omessa ovvero tardiva notifica delle cartelle relative al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione: la numero 09720140030380367000 e la numero 09720150008424565000;
3. la prescrizione delle cartelle relative alla TARI: la numero 09720140253316937000 e la numero
09720150216283613000.
Il giudice di prime cure, compensando tra le parti le spese di giudizio, riteneva annullabili le cartelle numeri
09720130237148504000, 09720130290823046000, 09720150008424565000, 09720140030380367000 per difetto di notifica ovvero per intervenuta prescrizione del credito.
Da quanto esposto residuavano, come correttamente notificate, le cartelle di pagamento numeri
09720140253316937000 e 09720150216283613000.
Avverso detta pronunzia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il fatto che:
1. la parte aveva ricevuto l'accettazione dell'istanza per la definizione agevolata delle cartelle numeri
09720130237148504000 e 09720130290823046000 e di aver effettuato, al riguardo, alcuni versamenti parziali;
2. l'assenza di specifiche censure in relazione a tali atti della riscossione.
Concludeva chiedendo che fossero dichiarate valide ed efficaci le cartelle numeri 09720130237148504000
e 09720130290823046000. Spese vinte del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Signora Nominativo_2 la quale deduceva la correttezza dell'appellata sentenza. Evidenziava che la presentazione di un'istanza di definizione agevolata non costituiva il riconoscimento del debito e non impediva l'effetto estintivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo la conferma dell'appellata sentenza ovvero, in subordine, l'accoglimento delle residue contestazioni di merito sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare chiedeva che fossero considerate le somme già corrisposte in ossequio al piano di rientro agevolato del debito.
Si costituivano altresì:
1. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio legale, che precisava la propria estraneità rispetto alla notifica degli atti della riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio legale, che precisava il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai pretesi vizi riferiti all'azione della riscossione.
Entrambe concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
Quest'ultima depositava apposita memoria attraverso la quale precisava alcuni aspetti controversi della vicenda.
Concludeva insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e delle richieste di cui all'atto di appello.
Il Comune di Nerola non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che la controversia è circoscritta al riconoscimento della validità e dell'efficacia di due cartelle: la numero 09720130237148504000 e la numero 09720130290823046000.
La questione investe il fatto se la presentazione di un'istanza di definizione agevolata costituisca il riconoscimento del debito impedendo l'effetto estintivo della prescrizione.
La presentazione di un'istanza di definizione agevolata, come rottamazione o pace fiscale, non costituisce di per sé un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ma sospende i termini di prescrizione e decadenza solo a partire dalla data di presentazione della stessa, con effetto estintivo condizionato al pagamento effettivo.
Per il contribuente l'istanza evita azioni esecutive in pendenza, ma non sana prescrizioni già maturate né impedisce contestazioni sostanziali se non seguita da adempimento.
Il mancato pagamento, benché rateale, non fa perdere il diritto ad invocare la prescrizione, ma il pagamento, anche solo di una rata, deve essere considerato un riconoscimento esplicito del debito.
Da tanto discende la fondatezza dell'interposto appello anche in considerazione della data di notifica degli indicati atti della riscossione, peraltro non specificamente contestata ed indicata dalla stessa appellata nell'ambito della domanda di definizione agevolata presentata.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o eccezione anche in considerazione:
1. della prescrizione decennale dei crediti di cui alle richiamate cartelle;
2. della sospensione dei termini in relazione alla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da
COVID – 19;
oltre che della generica eccezione, peraltro non precisa, puntuale e circostanziata, inerente le somme asseritamente versate.
La particolare vicenda processuale e la parziale soccombenza consigliano la compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, dichiara valide ed efficaci le cartelle numeri
09720130237148504000 e 09720130290823046000. Spese del grado di giudizio compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4498/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Nerola - Corso Umberto I 00017 Nerola RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Nerola 00017 Nerola RM
Resistente_1 - CF_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1762/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 10/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219026520027000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219026520027000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado la Signora Nominativo_2 impugnava l'intimazione di pagamento numero 09720219026520027000.
Le censure proposte riguardavano:
1. l'intervenuta definizione agevolata di due cartelle: la numero 09720130237148504000 e la numero
09720130290823046000;
2. la decadenza per omessa ovvero tardiva notifica delle cartelle relative al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione: la numero 09720140030380367000 e la numero 09720150008424565000;
3. la prescrizione delle cartelle relative alla TARI: la numero 09720140253316937000 e la numero
09720150216283613000.
Il giudice di prime cure, compensando tra le parti le spese di giudizio, riteneva annullabili le cartelle numeri
09720130237148504000, 09720130290823046000, 09720150008424565000, 09720140030380367000 per difetto di notifica ovvero per intervenuta prescrizione del credito.
Da quanto esposto residuavano, come correttamente notificate, le cartelle di pagamento numeri
09720140253316937000 e 09720150216283613000.
Avverso detta pronunzia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il fatto che:
1. la parte aveva ricevuto l'accettazione dell'istanza per la definizione agevolata delle cartelle numeri
09720130237148504000 e 09720130290823046000 e di aver effettuato, al riguardo, alcuni versamenti parziali;
2. l'assenza di specifiche censure in relazione a tali atti della riscossione.
Concludeva chiedendo che fossero dichiarate valide ed efficaci le cartelle numeri 09720130237148504000
e 09720130290823046000. Spese vinte del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Signora Nominativo_2 la quale deduceva la correttezza dell'appellata sentenza. Evidenziava che la presentazione di un'istanza di definizione agevolata non costituiva il riconoscimento del debito e non impediva l'effetto estintivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo la conferma dell'appellata sentenza ovvero, in subordine, l'accoglimento delle residue contestazioni di merito sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare chiedeva che fossero considerate le somme già corrisposte in ossequio al piano di rientro agevolato del debito.
Si costituivano altresì:
1. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio legale, che precisava la propria estraneità rispetto alla notifica degli atti della riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio legale, che precisava il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai pretesi vizi riferiti all'azione della riscossione.
Entrambe concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
Quest'ultima depositava apposita memoria attraverso la quale precisava alcuni aspetti controversi della vicenda.
Concludeva insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e delle richieste di cui all'atto di appello.
Il Comune di Nerola non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che la controversia è circoscritta al riconoscimento della validità e dell'efficacia di due cartelle: la numero 09720130237148504000 e la numero 09720130290823046000.
La questione investe il fatto se la presentazione di un'istanza di definizione agevolata costituisca il riconoscimento del debito impedendo l'effetto estintivo della prescrizione.
La presentazione di un'istanza di definizione agevolata, come rottamazione o pace fiscale, non costituisce di per sé un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ma sospende i termini di prescrizione e decadenza solo a partire dalla data di presentazione della stessa, con effetto estintivo condizionato al pagamento effettivo.
Per il contribuente l'istanza evita azioni esecutive in pendenza, ma non sana prescrizioni già maturate né impedisce contestazioni sostanziali se non seguita da adempimento.
Il mancato pagamento, benché rateale, non fa perdere il diritto ad invocare la prescrizione, ma il pagamento, anche solo di una rata, deve essere considerato un riconoscimento esplicito del debito.
Da tanto discende la fondatezza dell'interposto appello anche in considerazione della data di notifica degli indicati atti della riscossione, peraltro non specificamente contestata ed indicata dalla stessa appellata nell'ambito della domanda di definizione agevolata presentata.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o eccezione anche in considerazione:
1. della prescrizione decennale dei crediti di cui alle richiamate cartelle;
2. della sospensione dei termini in relazione alla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da
COVID – 19;
oltre che della generica eccezione, peraltro non precisa, puntuale e circostanziata, inerente le somme asseritamente versate.
La particolare vicenda processuale e la parziale soccombenza consigliano la compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, dichiara valide ed efficaci le cartelle numeri
09720130237148504000 e 09720130290823046000. Spese del grado di giudizio compensate.