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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7205/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Cesano Maderno (MB), Via Treviso, n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Intonato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo, n.
16 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arese (MI), Viale Monte
Resegone 10/A giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi depositati telematicamente.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'I.S.V., contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti e/o per gli ulteriori che il Giudicante Vorrà ravvisare, senza inversione dell'ogni onere, così giudicare e provvede, se del caso anche in via riconvenzionale:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso,
- Ritenere e dichiarare ogni eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla integralmente ove proposta;
- Accoglier le seguenti
CONCLUSIONI DEFINITIVE 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto in El
Alia in data 05/09/2013;
2. affidare i figli minori e tutti nati in Desio (MB) rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
02/06/2018, 03/01/2021 e 18/02/2022, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile sito in Cesano Maderno (MB) – 20811, alla
Via Treviso, n. 10;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi, sita in Cesano Maderno (MB)
– 20811, alla Via Treviso, n. 10;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle seguenti occasioni:
• tutti i weekend del mese, dal venerdì sera all'uscita da scuola sino al lunedì con il riaccompagno a scuola;
• una sera infrasettimanale con pernotto con ritiro dei figli a scuola e riaccompagno degli stessi a scuola il giorno seguente;
5. per quanto riguarda le vacanze estive, disporre che ciascun genitore possa trascorrere almeno quattro settimane, anche consecutive, con i figli;
6. durante ponti e festività, disporre l'alternanza;
7. porre a carico SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori Parte_2
e corrispondendo direttamente alla SI.ra , con bonifico bancario Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1 da effettuarsi mensilmente, l'importo di €.800,00=. Nel predetto importo saranno ricomprese le seguenti voci: vitto, farmaci da banco, abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
8. porre a carico del SI. il contributo al mantenimento per la SI.ra di Parte_2 Pt_1
€.150,00=;
9. disporre che il padre contribuisca oltre al costo della mensa e del post scuola anche al 100% delle spese straordinarie che verranno assunte nell'interesse dei minori secondo i seguenti criteri:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure terminali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatture
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
10. porre a carico del SI. la corresponsione del 100% della mensa scolastica;
Parte_2
11. Disporre che la SI.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1
12. il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.
In via istruttoria:
a) Nei limiti di ritenuta necessità e senza inversione dell'ogni onere, si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta, nonché prova per testi sui fatti e le circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui capitolati, articolati ed espunti da eventuali enunciazioni valutative e/o negative e premessi dalla locuzione “vero che”, in particolare sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che la SI.ra paga la mensa dei figli?”; Pt_1
2. “Vero che da dicembre 2024 le utenze di luce e gas sono pagate dalla SI.ra ?” Pt_1
3. “Vero che da settembre 2024 il SI. vede e tiene con sé i figli solo di pomeriggio per Parte_2 poche domeniche al mese?”
Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono:
• SI.ra (C.F. ). Controparte_1 C.F._3
b) In caso di ammissione delle prove che verranno eventualmente richieste da Controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze che non trovassero già specifiche controdeduzioni, con i testi che verranno indicati nei termini di cui all'art. 473 bis.17 n.3 c.p.c.
c) Ordinarsi ex art. 210 cpc al convenuto la produzione in giudizio della certificazione che attesti la
Sua situazione reddituale in Tunisia e in Italia, con attestazione delle sue proprietà immobiliari e mobiliari in Tunisia e in Italia e con certificazione dell'autorità consolare tunisina che attesti la veridicità dei redditi prodotti all'estero;
d) Ordinarsi ex art. 210 cpc al convenuto o all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio:
1. della copia del contratto di locazione tra il convenuto e i sigg.ri e Parte_3 [...]
; Parte_4
2. i CUD degli anni 2025, 2024 e 2023;
3. della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e immobili registrati, nonché di quote sociali;
4. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alle spese generali di studio nella misura del 15%, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 D.M. 576/1980 all'IVA di legge ed alle spese successive ed occorrente.
Conclusioni per Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
In via preliminare – pregiudiziale
- accertare e dichiarare la litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 tra il procedimento di divorzio instaurato preventivamente in Tunisia dal SI. e il presente Parte_2 procedimento instaurato successivamente da sig.ra e, conseguentemente, rigettare le Parte_1 domande di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia tra le parti in data 05.09.2013 - sospendere il presente procedimento disponendo tutti gli altri provvedimenti conseguenti e necessari;
Nel merito
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata in via preliminare
– pregiudiziale:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento Per_1 Per_2 Persona_4 prevalente presso la madre nella casa sita in Cesano Maderno (MB), Via Treviso n. 10 e con i seguenti tempi di permanenza presso il padre:
a) week end alternati dal venerdì prima di cena sino al lunedì quando il padre accompagnerà i figli
a scuola;
b) infrasettimanalmente un giorno a settimana prima della cena con pernotto sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
c) durante le vacanze estive almeno due settimane consecutive con il padre;
ponti e festività nazionali
e religiose, il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni, ricorrenze familiari con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Cesano Maderno, Via Treviso n. 10, alla sig.ra
perché ci viva con i figli;
Parte_1
- disporre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento per i figli pari ad € Parte_2
300,00, oltre al 50% dell'assegno unico di sua spettanza in favore della sig.ra (di modo che Pt_1 la stessa lo percepisca al 100%), oltre al 50% della spesa per la mensa scolastica dei figli, oltre al
50% delle spese extra assegno così come indicate e disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto
Tribunale;
- disporre a carico del sig. un contributo mensile abitativo per i figli da corrispondere Parte_2 mediante il pagamento dell'intera rata di mutuo pari ad € 200,00 gravante sulla casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Treviso n. 10 (accollandosi quindi la quota di € 100,00 che spetterebbe alla moglie);
- rigettare la domanda di mantenimento in favore della sig.ra per tutti i motivi indicati Parte_1 in atto;
- rigettare ogni diversa istanza, domanda ed eccezione formulata dalla ricorrente in quanto infondata per tutti i motivi di cui in narrativa. in via istruttoria:
- rimettere in termine il resistente nel caso di eventuali decadenze documentali, stante il mancato deposito degli estratti conto per i motivi indicati in atto;
- ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”;
Con riserva di dedurre, eccepire, produrre documenti e mezzi di prova, articolare capitoli di prova
e di indicare testi anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 04.11.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c. da , con il quale aveva contratto matrimonio in Alia (Tunisia) il 10.12.2023 Parte_2
e dalla cui unione sono nati i figli il 02.06.2018, il 03.01.2021 e il 18.02.2022. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni,
l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 800,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 100% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico e che il resistente fosse tenuto a corrisponderle un contributo al proprio mantenimento pari ad € 150,00.
Si costituiva con memoria depositata in data 21.02.2025, il quale in via Parte_2 preliminare domandava che venisse accertata la litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 tra il procedimento di divorzio instaurato preventivamente in Tunisia dal resistente e il presente procedimento, instaurato successivamente dalla ricorrente e, conseguentemente, che venisse rigettata la domanda di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia tra le parti in data 05.09.2013; nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, chiedeva che venisse disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, che venisse contenuto in € 300,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al versamento del 50% delle spese extra, l'intera percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente, il versamento integrale della rata di mutuo nonché che venisse rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 25.03.2025, il Giudice delegato, vista la domanda di accertamento della litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 avanzata da parte resistente, sentiva le parti e, quindi, invitava i legali a discutere la causa e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. Deve essere delibata in via preliminare l'eccezione di litispendenza internazionale ex art. 7 L.
218/1995 tempestivamente sollevata da parte resistente.
Quanto alla normativa applicabile alla fattispecie in oggetto ai fini della determinazione della giurisdizione e della competenza dell'autorità giudiziaria adita, va preliminarmente chiarito come debba farsi riferimento alle disposizioni contenute all'interno della L. 31 maggio 1995 n. 218, contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. I coniugi sono infatti cittadini tunisini, Stato non appartenente all'Unione Europea, motivo per cui nei rapporti tra Italia e
Tunisia, ai fini che interessano, non potrà trovare applicazione il Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile ai soli Stati membri dell'Unione Europea.
Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 7 L. 218/1995 quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. La pendenza della causa dinanzi al giudice straniero dovrà determinarsi avuto riguardo alla legge dello Stato in cui il processo si svolge.
La litispendenza internazionale, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, assurge a criterio negativo, sia pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano;
tale opzione normativa, peraltro in sintonia con le innovazioni dettate dalla medesima l. n. 218 del 1995 agli artt. 64 e segg. in tema di riconoscimento di provvedimenti del giudice straniero - divenuto sostanzialmente automatico, salva l'esistenza di motivi preclusivi specificamente indicati di cui si dirà infra -, è all'evidenza da porre in relazione al soddisfacimento della duplice esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. unite, sent. n. 21108 del
28.11.2012).
Nel caso di specie è pacifico, in quanto non contestato da alcuna delle parti, che tra le stesse penda procedimento per la pronuncia di divorzio avente n. 17093 dinanzi al Tribunale tunisino di prima istanza di avente il medesimo oggetto del presente giudizio, la cui citazione a comparire alla CP_2 prima udienza del 22 ottobre 2024 è stata notificata a il 29 luglio 2024 (doc. 4 allegato Parte_1 alla comparsa di costituzione). Non è di conseguenza contestato che il procedimento di divorzio in
Tunisia penda, quanto meno, dalla notificazione dell'atto di citazione.
Il presente procedimento è stato instaurato da mediante deposito di ricorso in data 5 Parte_1 novembre 2024, motivo per cui deve ritenersi pendente da tale data, conformemente alle norme che regolano la pendenza dei giudizi che si introducono con ricorso, per cui vale appunto la data di deposito del ricorso anziché la notifica dello stesso al convenuto, come nei giudizi introdotti con atto di citazione.
Il procedimento dinanzi al tribunale tunisino è stato di conseguenza instaurato da parte di
[...] precedentemente all'instaurazione del presente procedimento da parte di Parte_2 Parte_1
Tanto premesso, al fine di decidere circa l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di divorzio dinanzi al Tribunale tunisino, occorre valutare in chiave prognostica se la decisione pronunciata dal Tribunale straniero potrà essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico secondo quanto disposto agli artt. 64 ss. L. 218/1995.
Ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995, in particolare, le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute in Italia a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Principiando dal primo dei requisiti presi in esame dalla norma citata, osserva il Tribunale che il
Tribunale tunisino ben poteva conoscere della causa di divorzio tra e Parte_2 [...] secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, dal Pt_1 momento che a norma dell'art. 3 reg. 1111/2019 sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, tra le altre, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini
(lett. b)).
Sotto tale profilo soccorre altresì il richiamo alla Convenzione stipulata a Roma tra l'Italia e la Tunisia il 15.11.1967 relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione, ratificata in Italia con la Legge 28 gennaio 1971 n. 267.
Ai sensi dell'art. 3 del citato accordo bilaterale, in materia civile e commerciale, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro
Paese, se esse rispondono alle seguenti condizioni:
- la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi della stessa Convenzione
(art. 4), salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;
- la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata;
- la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;
- la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale si chiede l'esecuzione; inoltre, non sia contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possiede, nei confronti di quest'ultimo, l'autorità di cosa giudicata;
- nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, anteriormente all'introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.
Nel caso di specie entrambi i coniugi sono cittadini tunisini, non rilevando in senso esclusivo della giurisdizione la circostanza che la ricorrente abbia anche acquisito la cittadinanza italiana, non essendo nemmeno noto in quale momento la stessa sia stata acquisita (cfr. certificato di cittadinanza rilasciato il 5.3.2025 e prodotto dalla ricorrente sub. doc. 33).
Sussiste dunque la giurisdizione del Tribunale tunisino rispetto alla pronuncia di divorzio dei coniugi.
Venendo, a questo punto, al rispetto del principio del contraddittorio (art. 64 lett. b) l. 218/1995),
ha instaurato davanti al Tribunale di Nabeul procedimento con cui ha domandato Parte_2 il divorzio da in relazione al quale è stata fissata prima udienza per il tentativo di Parte_1 conciliazione del coniugi con provvedimento del 29.07.2024, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla convenuta, che ha citato a comparire in giudizio all'udienza del Parte_1
22.10.2024 per esperire il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio n. 17093 (cfr. doc. 4 resistente). A tale udienza la convenuta non è comparsa e il Giudice ha emesso provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 31 del Codice tunisino e rinviato la causa all'udienza del 9.12.2024 per un ulteriore tentativo di conciliazione (doc. 7 resistente), successivamente differita al 13.01.2025 e il relativo verbale è stato notificato in Tunisia alla presso il suo avvocato al domicilio eletto Pt_1
(cfr. doc. 7 resistente).
All'udienza così fissata è comparsa che si è costituita quindi in giudizio a mezzo di Parte_1 legale in data 19.2.2025 (cfr. doc. 9 resistente); all'esito dell'udienza del 9.12.2024 il tribunale tunisino ha assunto ulteriori provvedimenti provvisori (cfr. doc. 8 resistente) e ha rinviato all'udienza del 19.2.2025 (doc. 8 resistente) e, quindi a quella del 23.04.2025, come risulta dall'attestazione rilasciata dal tribunale tunisino il 14.03.2025 su richiesta del resistente (doc. 22 resistente).
Le parti all'udienza del 25.3.2025 dinanzi al giudice delegato hanno confermato che alla prossima udienza verrà disposto un ultimo rinvio e che alla successiva udienza sarà pronunciato il divorzio.
Ritiene di conseguenza il Tribunale che nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al tribunale tunisino sia stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio, circostanza peraltro nemmeno messa in discussione da parte della ricorrente. La infatti, è stata ritualmente evocata in quel Pt_1 giudizio e ivi si è costituita a mezzo di difensore partecipando alle udienze al cui esito sono stati assunti provvedimenti provvisori riguardanti l'affidamento, il collocamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare e il contributo al mantenimento dei figli e della moglie da parte del marito.
Quanto poi alla circostanza che la pronuncia conclusiva del giudizio dinanzi al giudice tunisino determinerà l'immediata pronuncia di divorzio senza previa pronuncia di separazione personale, osserva il Tribunale che a norma del Codice dello Statuto Personale tunisino del 13 agosto 1956, non
è prevista la separazione personale dei coniugi ma esclusivamente la pronuncia di divorzio.
La legge tunisina è applicabile ai rapporti tra i coniugi anche sulla base delle norme dell'ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell'art. 31 L. 218/1995, che rinvia alle disposizioni contenute all'interno del Regolamento UE 2010/1259, infatti, in mancanza di scelta della legge applicabile alla separazione o al divorzio ad opera dei coniugi, si applica, tra le altre, la legge dello Stato di cui i coniugi sono entrambi cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria italiana.
Non vi è di conseguenza evidenza, e nemmeno è stato dedotto dalle parti, che la pronuncia di divorzio pronunciata all'esito del giudizio previamente instaurato dinanzi al tribunale tunisino possa produrre effetti contrari all'ordine pubblico. Il Tribunale tunisino, infatti, ha assunto provvedimenti provvisori disciplinanti l'affido dei minori e il loro collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale sita in Cesano Maderno, e regolanti la misura del contributo al mantenimento dei figli e della moglie a carico del padre.
Tanto considerato, sono prive di pregio ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 7 L.
218/1995 le argomentazioni svolte dalla ricorrente circa la sussistenza della giurisdizione italiana, tenuto conto del fatto che i coniugi risiedono in Italia, e della competenza territoriale del giudice adito tenuto conto della residenza dei figli minori in Italia. La litispendenza internazionale, infatti, come in precedenza rilevato, assurge a criterio negativo, sia pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano. Come già rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza
21108/2012, “Ritiene innanzitutto il Collegio di dover confermare l'orientamento già espresso da questa Corte (C. 11/12410) per il quale: a) nel caso di domande aventi medesimo oggetto e titolo proposte dalle stesse parti davanti a giudice nazionale e a giudice straniero (ritenuto sussistente nella specie), è il giudice della causa promossa per prima che deve interrogarsi sulla propria giurisdizione;
b) in relazione all'esito del detto giudizio le parti hanno facoltà di porre in essere le eventuali iniziative riconosciute dalla legge, ivi compresa quella volta ad ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 41 c.p.c.; c) la questione relativa alla sussistenza o meno del rapporto di litispendenza,
l'individuazione del giudice adito per primo ed il conseguente obbligo del secondo di sospendere il giudizio pendente davanti a sé rileva sul piano della giurisdizione, e ciò in quanto non riguarda la disciplina del processo, ma più precisamente attiene alla potestà di decidere la causa.”.
Alla luce di quanto sinora esposto sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litispendenza internazionale come disciplinata dall'art. 7 L. 218/1995.
Il giudizio, di conseguenza, deve essere sospeso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.11.2024, così provvede: Parte_2
I) Sospende il giudizio ex art. 7 L. 218/1995;
II) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7205/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Cesano Maderno (MB), Via Treviso, n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Intonato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo, n.
16 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arese (MI), Viale Monte
Resegone 10/A giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi depositati telematicamente.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'I.S.V., contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti e/o per gli ulteriori che il Giudicante Vorrà ravvisare, senza inversione dell'ogni onere, così giudicare e provvede, se del caso anche in via riconvenzionale:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso,
- Ritenere e dichiarare ogni eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla integralmente ove proposta;
- Accoglier le seguenti
CONCLUSIONI DEFINITIVE 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto in El
Alia in data 05/09/2013;
2. affidare i figli minori e tutti nati in Desio (MB) rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
02/06/2018, 03/01/2021 e 18/02/2022, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile sito in Cesano Maderno (MB) – 20811, alla
Via Treviso, n. 10;
3. assegnare la casa coniugale alla ricorrente, unitamente agli arredi, sita in Cesano Maderno (MB)
– 20811, alla Via Treviso, n. 10;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle seguenti occasioni:
• tutti i weekend del mese, dal venerdì sera all'uscita da scuola sino al lunedì con il riaccompagno a scuola;
• una sera infrasettimanale con pernotto con ritiro dei figli a scuola e riaccompagno degli stessi a scuola il giorno seguente;
5. per quanto riguarda le vacanze estive, disporre che ciascun genitore possa trascorrere almeno quattro settimane, anche consecutive, con i figli;
6. durante ponti e festività, disporre l'alternanza;
7. porre a carico SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori Parte_2
e corrispondendo direttamente alla SI.ra , con bonifico bancario Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1 da effettuarsi mensilmente, l'importo di €.800,00=. Nel predetto importo saranno ricomprese le seguenti voci: vitto, farmaci da banco, abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
8. porre a carico del SI. il contributo al mantenimento per la SI.ra di Parte_2 Pt_1
€.150,00=;
9. disporre che il padre contribuisca oltre al costo della mensa e del post scuola anche al 100% delle spese straordinarie che verranno assunte nell'interesse dei minori secondo i seguenti criteri:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure terminali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatture
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
10. porre a carico del SI. la corresponsione del 100% della mensa scolastica;
Parte_2
11. Disporre che la SI.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1
12. il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.
In via istruttoria:
a) Nei limiti di ritenuta necessità e senza inversione dell'ogni onere, si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta, nonché prova per testi sui fatti e le circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui capitolati, articolati ed espunti da eventuali enunciazioni valutative e/o negative e premessi dalla locuzione “vero che”, in particolare sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che la SI.ra paga la mensa dei figli?”; Pt_1
2. “Vero che da dicembre 2024 le utenze di luce e gas sono pagate dalla SI.ra ?” Pt_1
3. “Vero che da settembre 2024 il SI. vede e tiene con sé i figli solo di pomeriggio per Parte_2 poche domeniche al mese?”
Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono:
• SI.ra (C.F. ). Controparte_1 C.F._3
b) In caso di ammissione delle prove che verranno eventualmente richieste da Controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze che non trovassero già specifiche controdeduzioni, con i testi che verranno indicati nei termini di cui all'art. 473 bis.17 n.3 c.p.c.
c) Ordinarsi ex art. 210 cpc al convenuto la produzione in giudizio della certificazione che attesti la
Sua situazione reddituale in Tunisia e in Italia, con attestazione delle sue proprietà immobiliari e mobiliari in Tunisia e in Italia e con certificazione dell'autorità consolare tunisina che attesti la veridicità dei redditi prodotti all'estero;
d) Ordinarsi ex art. 210 cpc al convenuto o all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio:
1. della copia del contratto di locazione tra il convenuto e i sigg.ri e Parte_3 [...]
; Parte_4
2. i CUD degli anni 2025, 2024 e 2023;
3. della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e immobili registrati, nonché di quote sociali;
4. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alle spese generali di studio nella misura del 15%, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 D.M. 576/1980 all'IVA di legge ed alle spese successive ed occorrente.
Conclusioni per Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
In via preliminare – pregiudiziale
- accertare e dichiarare la litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 tra il procedimento di divorzio instaurato preventivamente in Tunisia dal SI. e il presente Parte_2 procedimento instaurato successivamente da sig.ra e, conseguentemente, rigettare le Parte_1 domande di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia tra le parti in data 05.09.2013 - sospendere il presente procedimento disponendo tutti gli altri provvedimenti conseguenti e necessari;
Nel merito
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata in via preliminare
– pregiudiziale:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento Per_1 Per_2 Persona_4 prevalente presso la madre nella casa sita in Cesano Maderno (MB), Via Treviso n. 10 e con i seguenti tempi di permanenza presso il padre:
a) week end alternati dal venerdì prima di cena sino al lunedì quando il padre accompagnerà i figli
a scuola;
b) infrasettimanalmente un giorno a settimana prima della cena con pernotto sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
c) durante le vacanze estive almeno due settimane consecutive con il padre;
ponti e festività nazionali
e religiose, il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni, ricorrenze familiari con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Cesano Maderno, Via Treviso n. 10, alla sig.ra
perché ci viva con i figli;
Parte_1
- disporre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento per i figli pari ad € Parte_2
300,00, oltre al 50% dell'assegno unico di sua spettanza in favore della sig.ra (di modo che Pt_1 la stessa lo percepisca al 100%), oltre al 50% della spesa per la mensa scolastica dei figli, oltre al
50% delle spese extra assegno così come indicate e disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto
Tribunale;
- disporre a carico del sig. un contributo mensile abitativo per i figli da corrispondere Parte_2 mediante il pagamento dell'intera rata di mutuo pari ad € 200,00 gravante sulla casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Treviso n. 10 (accollandosi quindi la quota di € 100,00 che spetterebbe alla moglie);
- rigettare la domanda di mantenimento in favore della sig.ra per tutti i motivi indicati Parte_1 in atto;
- rigettare ogni diversa istanza, domanda ed eccezione formulata dalla ricorrente in quanto infondata per tutti i motivi di cui in narrativa. in via istruttoria:
- rimettere in termine il resistente nel caso di eventuali decadenze documentali, stante il mancato deposito degli estratti conto per i motivi indicati in atto;
- ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”;
Con riserva di dedurre, eccepire, produrre documenti e mezzi di prova, articolare capitoli di prova
e di indicare testi anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 04.11.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c. da , con il quale aveva contratto matrimonio in Alia (Tunisia) il 10.12.2023 Parte_2
e dalla cui unione sono nati i figli il 02.06.2018, il 03.01.2021 e il 18.02.2022. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni,
l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 800,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 100% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico e che il resistente fosse tenuto a corrisponderle un contributo al proprio mantenimento pari ad € 150,00.
Si costituiva con memoria depositata in data 21.02.2025, il quale in via Parte_2 preliminare domandava che venisse accertata la litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 tra il procedimento di divorzio instaurato preventivamente in Tunisia dal resistente e il presente procedimento, instaurato successivamente dalla ricorrente e, conseguentemente, che venisse rigettata la domanda di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia tra le parti in data 05.09.2013; nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, chiedeva che venisse disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, che venisse contenuto in € 300,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al versamento del 50% delle spese extra, l'intera percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente, il versamento integrale della rata di mutuo nonché che venisse rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 25.03.2025, il Giudice delegato, vista la domanda di accertamento della litispendenza internazionale ex art. 7 L. 218/1995 avanzata da parte resistente, sentiva le parti e, quindi, invitava i legali a discutere la causa e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. Deve essere delibata in via preliminare l'eccezione di litispendenza internazionale ex art. 7 L.
218/1995 tempestivamente sollevata da parte resistente.
Quanto alla normativa applicabile alla fattispecie in oggetto ai fini della determinazione della giurisdizione e della competenza dell'autorità giudiziaria adita, va preliminarmente chiarito come debba farsi riferimento alle disposizioni contenute all'interno della L. 31 maggio 1995 n. 218, contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. I coniugi sono infatti cittadini tunisini, Stato non appartenente all'Unione Europea, motivo per cui nei rapporti tra Italia e
Tunisia, ai fini che interessano, non potrà trovare applicazione il Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile ai soli Stati membri dell'Unione Europea.
Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 7 L. 218/1995 quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. La pendenza della causa dinanzi al giudice straniero dovrà determinarsi avuto riguardo alla legge dello Stato in cui il processo si svolge.
La litispendenza internazionale, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, assurge a criterio negativo, sia pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano;
tale opzione normativa, peraltro in sintonia con le innovazioni dettate dalla medesima l. n. 218 del 1995 agli artt. 64 e segg. in tema di riconoscimento di provvedimenti del giudice straniero - divenuto sostanzialmente automatico, salva l'esistenza di motivi preclusivi specificamente indicati di cui si dirà infra -, è all'evidenza da porre in relazione al soddisfacimento della duplice esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. unite, sent. n. 21108 del
28.11.2012).
Nel caso di specie è pacifico, in quanto non contestato da alcuna delle parti, che tra le stesse penda procedimento per la pronuncia di divorzio avente n. 17093 dinanzi al Tribunale tunisino di prima istanza di avente il medesimo oggetto del presente giudizio, la cui citazione a comparire alla CP_2 prima udienza del 22 ottobre 2024 è stata notificata a il 29 luglio 2024 (doc. 4 allegato Parte_1 alla comparsa di costituzione). Non è di conseguenza contestato che il procedimento di divorzio in
Tunisia penda, quanto meno, dalla notificazione dell'atto di citazione.
Il presente procedimento è stato instaurato da mediante deposito di ricorso in data 5 Parte_1 novembre 2024, motivo per cui deve ritenersi pendente da tale data, conformemente alle norme che regolano la pendenza dei giudizi che si introducono con ricorso, per cui vale appunto la data di deposito del ricorso anziché la notifica dello stesso al convenuto, come nei giudizi introdotti con atto di citazione.
Il procedimento dinanzi al tribunale tunisino è stato di conseguenza instaurato da parte di
[...] precedentemente all'instaurazione del presente procedimento da parte di Parte_2 Parte_1
Tanto premesso, al fine di decidere circa l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di divorzio dinanzi al Tribunale tunisino, occorre valutare in chiave prognostica se la decisione pronunciata dal Tribunale straniero potrà essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico secondo quanto disposto agli artt. 64 ss. L. 218/1995.
Ai sensi dell'art. 64 della L. 218/1995, in particolare, le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute in Italia a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Principiando dal primo dei requisiti presi in esame dalla norma citata, osserva il Tribunale che il
Tribunale tunisino ben poteva conoscere della causa di divorzio tra e Parte_2 [...] secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, dal Pt_1 momento che a norma dell'art. 3 reg. 1111/2019 sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, tra le altre, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini
(lett. b)).
Sotto tale profilo soccorre altresì il richiamo alla Convenzione stipulata a Roma tra l'Italia e la Tunisia il 15.11.1967 relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione, ratificata in Italia con la Legge 28 gennaio 1971 n. 267.
Ai sensi dell'art. 3 del citato accordo bilaterale, in materia civile e commerciale, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro
Paese, se esse rispondono alle seguenti condizioni:
- la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi della stessa Convenzione
(art. 4), salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;
- la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata;
- la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;
- la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale si chiede l'esecuzione; inoltre, non sia contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possiede, nei confronti di quest'ultimo, l'autorità di cosa giudicata;
- nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, anteriormente all'introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.
Nel caso di specie entrambi i coniugi sono cittadini tunisini, non rilevando in senso esclusivo della giurisdizione la circostanza che la ricorrente abbia anche acquisito la cittadinanza italiana, non essendo nemmeno noto in quale momento la stessa sia stata acquisita (cfr. certificato di cittadinanza rilasciato il 5.3.2025 e prodotto dalla ricorrente sub. doc. 33).
Sussiste dunque la giurisdizione del Tribunale tunisino rispetto alla pronuncia di divorzio dei coniugi.
Venendo, a questo punto, al rispetto del principio del contraddittorio (art. 64 lett. b) l. 218/1995),
ha instaurato davanti al Tribunale di Nabeul procedimento con cui ha domandato Parte_2 il divorzio da in relazione al quale è stata fissata prima udienza per il tentativo di Parte_1 conciliazione del coniugi con provvedimento del 29.07.2024, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla convenuta, che ha citato a comparire in giudizio all'udienza del Parte_1
22.10.2024 per esperire il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio n. 17093 (cfr. doc. 4 resistente). A tale udienza la convenuta non è comparsa e il Giudice ha emesso provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 31 del Codice tunisino e rinviato la causa all'udienza del 9.12.2024 per un ulteriore tentativo di conciliazione (doc. 7 resistente), successivamente differita al 13.01.2025 e il relativo verbale è stato notificato in Tunisia alla presso il suo avvocato al domicilio eletto Pt_1
(cfr. doc. 7 resistente).
All'udienza così fissata è comparsa che si è costituita quindi in giudizio a mezzo di Parte_1 legale in data 19.2.2025 (cfr. doc. 9 resistente); all'esito dell'udienza del 9.12.2024 il tribunale tunisino ha assunto ulteriori provvedimenti provvisori (cfr. doc. 8 resistente) e ha rinviato all'udienza del 19.2.2025 (doc. 8 resistente) e, quindi a quella del 23.04.2025, come risulta dall'attestazione rilasciata dal tribunale tunisino il 14.03.2025 su richiesta del resistente (doc. 22 resistente).
Le parti all'udienza del 25.3.2025 dinanzi al giudice delegato hanno confermato che alla prossima udienza verrà disposto un ultimo rinvio e che alla successiva udienza sarà pronunciato il divorzio.
Ritiene di conseguenza il Tribunale che nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al tribunale tunisino sia stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio, circostanza peraltro nemmeno messa in discussione da parte della ricorrente. La infatti, è stata ritualmente evocata in quel Pt_1 giudizio e ivi si è costituita a mezzo di difensore partecipando alle udienze al cui esito sono stati assunti provvedimenti provvisori riguardanti l'affidamento, il collocamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare e il contributo al mantenimento dei figli e della moglie da parte del marito.
Quanto poi alla circostanza che la pronuncia conclusiva del giudizio dinanzi al giudice tunisino determinerà l'immediata pronuncia di divorzio senza previa pronuncia di separazione personale, osserva il Tribunale che a norma del Codice dello Statuto Personale tunisino del 13 agosto 1956, non
è prevista la separazione personale dei coniugi ma esclusivamente la pronuncia di divorzio.
La legge tunisina è applicabile ai rapporti tra i coniugi anche sulla base delle norme dell'ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell'art. 31 L. 218/1995, che rinvia alle disposizioni contenute all'interno del Regolamento UE 2010/1259, infatti, in mancanza di scelta della legge applicabile alla separazione o al divorzio ad opera dei coniugi, si applica, tra le altre, la legge dello Stato di cui i coniugi sono entrambi cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria italiana.
Non vi è di conseguenza evidenza, e nemmeno è stato dedotto dalle parti, che la pronuncia di divorzio pronunciata all'esito del giudizio previamente instaurato dinanzi al tribunale tunisino possa produrre effetti contrari all'ordine pubblico. Il Tribunale tunisino, infatti, ha assunto provvedimenti provvisori disciplinanti l'affido dei minori e il loro collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale sita in Cesano Maderno, e regolanti la misura del contributo al mantenimento dei figli e della moglie a carico del padre.
Tanto considerato, sono prive di pregio ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 7 L.
218/1995 le argomentazioni svolte dalla ricorrente circa la sussistenza della giurisdizione italiana, tenuto conto del fatto che i coniugi risiedono in Italia, e della competenza territoriale del giudice adito tenuto conto della residenza dei figli minori in Italia. La litispendenza internazionale, infatti, come in precedenza rilevato, assurge a criterio negativo, sia pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano. Come già rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza
21108/2012, “Ritiene innanzitutto il Collegio di dover confermare l'orientamento già espresso da questa Corte (C. 11/12410) per il quale: a) nel caso di domande aventi medesimo oggetto e titolo proposte dalle stesse parti davanti a giudice nazionale e a giudice straniero (ritenuto sussistente nella specie), è il giudice della causa promossa per prima che deve interrogarsi sulla propria giurisdizione;
b) in relazione all'esito del detto giudizio le parti hanno facoltà di porre in essere le eventuali iniziative riconosciute dalla legge, ivi compresa quella volta ad ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 41 c.p.c.; c) la questione relativa alla sussistenza o meno del rapporto di litispendenza,
l'individuazione del giudice adito per primo ed il conseguente obbligo del secondo di sospendere il giudizio pendente davanti a sé rileva sul piano della giurisdizione, e ciò in quanto non riguarda la disciplina del processo, ma più precisamente attiene alla potestà di decidere la causa.”.
Alla luce di quanto sinora esposto sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litispendenza internazionale come disciplinata dall'art. 7 L. 218/1995.
Il giudizio, di conseguenza, deve essere sospeso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.11.2024, così provvede: Parte_2
I) Sospende il giudizio ex art. 7 L. 218/1995;
II) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi