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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024 promossa da: nata in [...] in data [...]; Parte_1
nato in [...] in data [...]; Parte_2 nato in [...] in data [...]; Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Guido Giudice e Daniela Tiani del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice in Roma alla Via Augusto Aubry n. 3, int. 22
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il Parte_3 loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano Persona_1 nato a [...], oggi GI SA (IS), in data 12/12/1871, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1
12/12/1871 e, precisamente, a oggi (IS), ed emigrato in Argentina senza Per_2 Persona_3 mai naturalizzarsi (cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che egli non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa: Per_
- da (o ) coniugato con , al figlio Per_1 Per_1 Persona_5 Parte_3 nato in data [...];
- da coniugatosi con , al figlio nato in [...] Parte_3 Persona_6 Persona_7
12/02/1937;
- da coniugatosi con alla figlia Persona_7 Controparte_2 Parte_1 nata il [...];
- da coniugatasi con in data 01/12/1988, ai figli Parte_1 Persona_8
nato il [...], e Parte_2 Parte_3 nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta maschile, ad eccezione di un solo passaggio per via femminile, da ai figli e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
2 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Tornando al caso di specie, si rileva che il passaggio per via femminile di cui sopra è avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana ed alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, in quanto nato il [...], Parte_2 mentre è nato il [...], quindi anche successivamente Parte_3 all'entrata in vigore della legge 91/1992, il cui art. 1 ha sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
Deve essere dunque affermato che senza dubbio che non aveva perso la Parte_1 cittadinanza italiana, acquisita dal padre per via del matrimonio con in Per_7 Persona_8 data 01/12/1988, ha potuto trasmetterla ai figli e Parte_2 Parte_3
[...]
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3 obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 22/02/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024 promossa da: nata in [...] in data [...]; Parte_1
nato in [...] in data [...]; Parte_2 nato in [...] in data [...]; Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Guido Giudice e Daniela Tiani del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice in Roma alla Via Augusto Aubry n. 3, int. 22
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace)
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il Parte_3 loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano Persona_1 nato a [...], oggi GI SA (IS), in data 12/12/1871, ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1
12/12/1871 e, precisamente, a oggi (IS), ed emigrato in Argentina senza Per_2 Persona_3 mai naturalizzarsi (cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che egli non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa: Per_
- da (o ) coniugato con , al figlio Per_1 Per_1 Persona_5 Parte_3 nato in data [...];
- da coniugatosi con , al figlio nato in [...] Parte_3 Persona_6 Persona_7
12/02/1937;
- da coniugatosi con alla figlia Persona_7 Controparte_2 Parte_1 nata il [...];
- da coniugatasi con in data 01/12/1988, ai figli Parte_1 Persona_8
nato il [...], e Parte_2 Parte_3 nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta maschile, ad eccezione di un solo passaggio per via femminile, da ai figli e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
2 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Tornando al caso di specie, si rileva che il passaggio per via femminile di cui sopra è avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana ed alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, in quanto nato il [...], Parte_2 mentre è nato il [...], quindi anche successivamente Parte_3 all'entrata in vigore della legge 91/1992, il cui art. 1 ha sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
Deve essere dunque affermato che senza dubbio che non aveva perso la Parte_1 cittadinanza italiana, acquisita dal padre per via del matrimonio con in Per_7 Persona_8 data 01/12/1988, ha potuto trasmetterla ai figli e Parte_2 Parte_3
[...]
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3 obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 22/02/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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