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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9074 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 18/11/2008 (atto n.12, P. II, S. A, sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2008). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati del 22/03/2010 ed del 7/02/2014, Persona_1 Per_2 minorenni.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Le figlie minori ed resteranno affidate in regime di affido condiviso Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre;
La casa familiare sita a Napoli alla via Zara n.20, di proprietà della sig.ra Controparte_1 verrà assegnata a quest'ultima che l'abiterà unitamente alle minori;
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente, compatibilmente con gli impegni delle stesse e lavorativi di entrambi i genitori, in ogni caso e salvo diversi accordi tra loro secondo il seguente calendario:
- il padre starà con le figlie il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- il padre starà con le figlie a weekend alternati dal sabato alle ore 16:00 alla domenica alle ore
20:00;
- nel periodo natalizio le figlie trascorreranno il 24 dicembre (dalle ore 18.00 sino alle ore 10.00 del
25/12) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore 21.00), ad anni alterni, nonché il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del giorno seguente) e il 1° gennaio con l'altro genitore (dalle ore 11.00 alle ore 21.00), sempre ad anni alterni;
il giorno dell'Epifania (con pernottamento dalla sera precedente dalle ore 19.00 sino alle ore 20.00 del giorno seguente) con un genitore ed il giorno del 26 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con l'altro sempre ad anni alterni;
- le figlie trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
- nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
parimenti trascorreranno con la madre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
2 -le minori trascorreranno ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
-le minori trascorreranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la Festa del
Papà, con quest'ultimo e così anche ogni anno con la madre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, nonché la Festa della Mamma;
-il giorno del compleanno delle minori sarà festeggiato con entrambi i genitori ed organizzato e pagato al 50%;
- che, nei giorni festivi e relativi ponti che ci saranno durante l'anno (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,
1° Novembre, 8 Dicembre), si applicherà il criterio dell'alternanza; il padre verserà alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 (€
250,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
A tale somma si aggiungerà il 50% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS e spettante al padre che, dunque, verrà percepito al 100% dalla madre;
I genitori provvederanno al pagamento le spese straordinarie per le figlie nella misura del
50% ciascuno in linea con il Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Napoli. La sig.ra CP_1 provvederà al pagamento della palestra e del doposcuola frequentati dalle minori;
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, di cui una, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
3 Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, P. II, S. A, sez. J, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 18/11/2008 (atto n.12, P. II, S. A, sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2008). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati del 22/03/2010 ed del 7/02/2014, Persona_1 Per_2 minorenni.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Le figlie minori ed resteranno affidate in regime di affido condiviso Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre;
La casa familiare sita a Napoli alla via Zara n.20, di proprietà della sig.ra Controparte_1 verrà assegnata a quest'ultima che l'abiterà unitamente alle minori;
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente, compatibilmente con gli impegni delle stesse e lavorativi di entrambi i genitori, in ogni caso e salvo diversi accordi tra loro secondo il seguente calendario:
- il padre starà con le figlie il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- il padre starà con le figlie a weekend alternati dal sabato alle ore 16:00 alla domenica alle ore
20:00;
- nel periodo natalizio le figlie trascorreranno il 24 dicembre (dalle ore 18.00 sino alle ore 10.00 del
25/12) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore 21.00), ad anni alterni, nonché il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del giorno seguente) e il 1° gennaio con l'altro genitore (dalle ore 11.00 alle ore 21.00), sempre ad anni alterni;
il giorno dell'Epifania (con pernottamento dalla sera precedente dalle ore 19.00 sino alle ore 20.00 del giorno seguente) con un genitore ed il giorno del 26 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con l'altro sempre ad anni alterni;
- le figlie trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
- nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
parimenti trascorreranno con la madre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
2 -le minori trascorreranno ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro dalle ore 9,00 alle ore 20,00;
-le minori trascorreranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la Festa del
Papà, con quest'ultimo e così anche ogni anno con la madre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, nonché la Festa della Mamma;
-il giorno del compleanno delle minori sarà festeggiato con entrambi i genitori ed organizzato e pagato al 50%;
- che, nei giorni festivi e relativi ponti che ci saranno durante l'anno (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,
1° Novembre, 8 Dicembre), si applicherà il criterio dell'alternanza; il padre verserà alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 (€
250,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
A tale somma si aggiungerà il 50% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS e spettante al padre che, dunque, verrà percepito al 100% dalla madre;
I genitori provvederanno al pagamento le spese straordinarie per le figlie nella misura del
50% ciascuno in linea con il Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Napoli. La sig.ra CP_1 provvederà al pagamento della palestra e del doposcuola frequentati dalle minori;
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, di cui una, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
3 Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, P. II, S. A, sez. J, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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