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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/10/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 30.09.2025 da:
) rappresentato e difeso dagli avv. Enrica Parte_1 C.F._1
UR e AN ST del foro di Parma;
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
SENTITO il ricorrente e l'OCC all'udienza del 14.10.2025;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 30.09.2025, ha chiesto l'apertura nei suoi Parte_1 confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Controparte_1
Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va indagata in questa sede la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e
1 rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano a euro 117.085,75 così Parte_1 suddivise:
-Organismo di Composizione della crisi: il debitore ha sottoscritto un preventivo di spesa di euro
2.623,00. In data 2 maggio 2025 il ricorrente ha versato all'organismo a titolo di acconto la somma di euro 750,00. Cont
-Sirio ex per mutuo ipotecario n. 20262468 per euro 90.892,81 quale residuo del Pt_2 mutuo ipotecario non soddisfatto della vendita immobiliare (esecuzione immobiliare n. 88/2015) come da precisazione dell'Avv.to Luigi Coluccino del 17 settembre 2025. Il credito ha natura chirografaria, quale quota di debito residuo ipotecario non soddisfatto.
-Sirio per l'esposizione del conto corrente e del prestito finanziario per CP_3 complessivi euro 17.734,29 a cui aggiungere le spese e gli onorari liquidati in sede di decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cuneo. La somma complessiva risulta per euro 19.834,11, precisata dall'Avv.to Raffaella Greco in data 7 maggio 2025. Il credito ha natura chirografaria;
: l'esposizione richiesta nell'ultima comunicazione pervenuta al debitore in Controparte_4 data 10 giugno 2025 ammonta ad euro 4.486,83.
Rilevato che, quanto all'attivo, il ricorrente (i) è proprietario di una autovettura modello
Mitsubishi – Outlander – diesel targato DN 883 CM, immatricolata il 16 aprile 2008 del valore stimato di euro 1.300,00 (doc. 8) che gli è necessaria per svolgere la propria attività, poiché non sostituibile con mezzi pubblici e/o altri mezzi per il raggiungimento del posto di lavoro (nonché per consentire al figlio di avvalersi del sistema di trasporto pubblico per la scuola); tenuto conto di ciò e della difficoltà di liquidare il bene sul mercato per un importo superiore a quello di stima, il sig. propone di versare alla procedura la somma di euro 2742,00 che risulta trattenuta dal Pt_1 datore di lavoro in forza di pignoramento presso terzi notificato dalla Sirio srl che tuttavia poi non ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva e che quindi avrebbe dovuto essere svincolato a favore del sig. prima della apertura della L.C.; (ii) è dipendente a tempo indeterminato per Pt_1 la con la qualifica di camionista con uno stipendio mensile netto di euro Controparte_5
1.950,00 circa (oltre tredicesima e quattordicesima) e, come emerge dagli estratti conto, percepisce l'assegno unico familiare per euro 201,00 mensili per il mantenimento del figlio nato nel febbraio 2013 e con lui convivente, senza alcun contributo ordinario da parte della mamma;
(iii) non risulta, allo stato, intestatario di beni immobili sicché mette a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente, oltre alla somma di euro 2.742,00 in luogo della autovettura;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione
2 di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.750,00 netti mensili calcolando anche l'assegno unico;
pertanto, sulla retribuzione netta mensile potranno essere trattenuti euro 1.550,00 non assoggettabili alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che: (i) il sig. percepisce, come si è detto, l'assegno unico per il figlio minore dell'ammontare di euro Pt_1
200,00 mensili che non sono assoggettabili alla procedura e che sono destinati per loro natura alle esigenze di mantenimento, studio e svago del figlio;
(ii) il sig. affronta un costo mensile di Pt_1 ben euro 750,00 come canone di locazione e si fa carico pressoché integralmente del figlio minore, che pur essere affidato congiuntamente ai genitori, di fatto convive con il papà; (iii) ha indicato per le spese di sostentamento l'importo mensile medio di euro 1.800,00 senza tuttavia tenere conto dell'AU che va a incrementare il reddito mensile a euro 2.150,00 circa;
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori e tenuto conto che il sig. mette a disposizione l'importo trattenuto dal datore di Pt_1 lavoro in forza di pignoramento presso terzi non iscritto, può acconsentirsi alla non acquisizione della vettura;
Ritenuto inoltre che l'OCC ha evidenziato, come attività di recupero ex art. 274 CCII,
l'iniziativa giudiziaria nei confronti della con sede in Roma che risulta abbia CP_6 percepito la somma di euro 12.200,00 (costringendo il sig. a chiedere anticipazioni sul Pt_1
TFR) per lo svolgimento di attività di supporto al sovraindebitato che, di fatto come dichiarato dal sig. si è risolta nel reperimento (dopo molte insistenze) di un difensore per la Pt_1 predisposizione del ricorso e nell'indirizzare l'interessato all'OCC;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
3 via Nazionale n. 16;
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Stefania Borgognone con studio in Saluzzo corso Italia n. 67; ;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.750,00 netti mensili comprensivi dell'assegno unico, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 30.09.2025 da:
) rappresentato e difeso dagli avv. Enrica Parte_1 C.F._1
UR e AN ST del foro di Parma;
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
SENTITO il ricorrente e l'OCC all'udienza del 14.10.2025;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 30.09.2025, ha chiesto l'apertura nei suoi Parte_1 confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Controparte_1
Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va indagata in questa sede la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e
1 rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano a euro 117.085,75 così Parte_1 suddivise:
-Organismo di Composizione della crisi: il debitore ha sottoscritto un preventivo di spesa di euro
2.623,00. In data 2 maggio 2025 il ricorrente ha versato all'organismo a titolo di acconto la somma di euro 750,00. Cont
-Sirio ex per mutuo ipotecario n. 20262468 per euro 90.892,81 quale residuo del Pt_2 mutuo ipotecario non soddisfatto della vendita immobiliare (esecuzione immobiliare n. 88/2015) come da precisazione dell'Avv.to Luigi Coluccino del 17 settembre 2025. Il credito ha natura chirografaria, quale quota di debito residuo ipotecario non soddisfatto.
-Sirio per l'esposizione del conto corrente e del prestito finanziario per CP_3 complessivi euro 17.734,29 a cui aggiungere le spese e gli onorari liquidati in sede di decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cuneo. La somma complessiva risulta per euro 19.834,11, precisata dall'Avv.to Raffaella Greco in data 7 maggio 2025. Il credito ha natura chirografaria;
: l'esposizione richiesta nell'ultima comunicazione pervenuta al debitore in Controparte_4 data 10 giugno 2025 ammonta ad euro 4.486,83.
Rilevato che, quanto all'attivo, il ricorrente (i) è proprietario di una autovettura modello
Mitsubishi – Outlander – diesel targato DN 883 CM, immatricolata il 16 aprile 2008 del valore stimato di euro 1.300,00 (doc. 8) che gli è necessaria per svolgere la propria attività, poiché non sostituibile con mezzi pubblici e/o altri mezzi per il raggiungimento del posto di lavoro (nonché per consentire al figlio di avvalersi del sistema di trasporto pubblico per la scuola); tenuto conto di ciò e della difficoltà di liquidare il bene sul mercato per un importo superiore a quello di stima, il sig. propone di versare alla procedura la somma di euro 2742,00 che risulta trattenuta dal Pt_1 datore di lavoro in forza di pignoramento presso terzi notificato dalla Sirio srl che tuttavia poi non ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva e che quindi avrebbe dovuto essere svincolato a favore del sig. prima della apertura della L.C.; (ii) è dipendente a tempo indeterminato per Pt_1 la con la qualifica di camionista con uno stipendio mensile netto di euro Controparte_5
1.950,00 circa (oltre tredicesima e quattordicesima) e, come emerge dagli estratti conto, percepisce l'assegno unico familiare per euro 201,00 mensili per il mantenimento del figlio nato nel febbraio 2013 e con lui convivente, senza alcun contributo ordinario da parte della mamma;
(iii) non risulta, allo stato, intestatario di beni immobili sicché mette a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente, oltre alla somma di euro 2.742,00 in luogo della autovettura;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione
2 di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.750,00 netti mensili calcolando anche l'assegno unico;
pertanto, sulla retribuzione netta mensile potranno essere trattenuti euro 1.550,00 non assoggettabili alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che: (i) il sig. percepisce, come si è detto, l'assegno unico per il figlio minore dell'ammontare di euro Pt_1
200,00 mensili che non sono assoggettabili alla procedura e che sono destinati per loro natura alle esigenze di mantenimento, studio e svago del figlio;
(ii) il sig. affronta un costo mensile di Pt_1 ben euro 750,00 come canone di locazione e si fa carico pressoché integralmente del figlio minore, che pur essere affidato congiuntamente ai genitori, di fatto convive con il papà; (iii) ha indicato per le spese di sostentamento l'importo mensile medio di euro 1.800,00 senza tuttavia tenere conto dell'AU che va a incrementare il reddito mensile a euro 2.150,00 circa;
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori e tenuto conto che il sig. mette a disposizione l'importo trattenuto dal datore di Pt_1 lavoro in forza di pignoramento presso terzi non iscritto, può acconsentirsi alla non acquisizione della vettura;
Ritenuto inoltre che l'OCC ha evidenziato, come attività di recupero ex art. 274 CCII,
l'iniziativa giudiziaria nei confronti della con sede in Roma che risulta abbia CP_6 percepito la somma di euro 12.200,00 (costringendo il sig. a chiedere anticipazioni sul Pt_1
TFR) per lo svolgimento di attività di supporto al sovraindebitato che, di fatto come dichiarato dal sig. si è risolta nel reperimento (dopo molte insistenze) di un difensore per la Pt_1 predisposizione del ricorso e nell'indirizzare l'interessato all'OCC;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
3 via Nazionale n. 16;
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Stefania Borgognone con studio in Saluzzo corso Italia n. 67; ;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.750,00 netti mensili comprensivi dell'assegno unico, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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