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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15660 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario ER SI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 29660 2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
( C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Andrea Claudio Maggisano ,
con Studio in Roma, Via G. Bettolo, 9
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI
contro
. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
(C.F. P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
( con l'Avv. Elisabetta De Luca Raponi, con Studio in Roma, Via G. Pagano n. 68)
[...]
Controparte_3
[...]
Controparte_4
(con il patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
con Studio in Catania, via V.E. Orlando,56
MANDATARIA di SPV CP_3
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - ID
CONCLUSIONI :
All'udienza del 27 febbraio 2025, tenutasi a trattazione scritta, il giudice, lette le note di udienza depositate dai procuratori delle parti ha trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 aprile 2022, i sigg. e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di garanti fideiussori della proponevano opposizione
[...] Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4408/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 10.03.2022, notificato il 29.03.2022, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 41.679,50 in favore di poi cessionaria infine surrogata da CP_5 Controparte_2 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano, tra l'altro:
la nullità genetica o parziale della fideiussione per sproporzione e per violazione della normativa antitrust (asserita conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia);
la decadenza ex art. 1957 c.c.;
la violazione del beneficium excussionis;
Pag. 2 di 5 la non debenza degli interessi di mora e l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
Si costituiva in data 29.09.2022, contestando tutte le eccezioni e Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Successivamente, interveniva in data 20.02.2025, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3
cessionaria del credito, reiterando tutte le domande già formulate.
All'udienza del 20 ottobre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto e assegnava termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, concluso con esito negativo. Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., nn. 1, 2 e 3, con successiva precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto ai fini della decisione.
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaurata dai fideiussori di una società finanziata, con richiesta di revoca del decreto per insussistenza del credito azionato. Le eccezioni sollevate attengono alla validità della fideiussione, alla titolarità del credito, all'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. e alla debenza di interessi.
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. 7665/2020), in caso di accoglimento dell'opposizione anche solo parziale, il decreto ingiuntivo va revocato e il credito va accertato secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione.
2. Sulla validità della fideiussione
La fideiussione sottoscritta dai sigg. presenta clausole standard tipiche, incluso Pt_1 Pt_2
il patto di pagamento fino a € 80.000,00. Parte opponente lamenta la sproporzione rispetto all'importo finanziato (€ 40.000) e la conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia.
In merito al punto 1. Il Giudice ritiene infondate le doglianze espresse dall'opponente, atteso che la garanzia include anche interessi, spese e accessori (Cass. civ., sez. III, n. 41994/2021), ed
è prassi bancaria prestare garanzie superiori alla sorte capitale.
Sul secondo punto, non è stata fornita prova che la fideiussione contenga le clausole
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e “deroga all'art. 1957 c.c.” in termini identici a quelli
Pag. 3 di 5 censurati dalla Banca d'Italia con provv. n. 55/2005. Manca, altresì, ogni riferimento a un giudicato antitrust e non è stato chiesto accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c.
Ne segue il rigetto dell'eccezione.
3.Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.:
Parte opponente invoca la decadenza per mancata azione tempestiva verso il debitore principale. Tuttavia, risulta provata la rinuncia espressa all'art. 1957 c.c., con approvazione ex art. 1341, co. 2, c.c. Tale clausola è legittima , trattandosi di norma dispositiva.
4.Sull'obbligazione fideiussoria e benefici:
La fideiussione in oggetto è solidale e indivisibile, come si evince dall'art. 6 del contratto. I garanti non hanno invocato né provato alcun beneficio di escussione, né dedotto clausole pattizie limitative. L'obbligo di pagamento sussiste a prima richiesta, come da clausola valida e sottoscritta specificamente.
5.Sulla quantificazione del credito:
La somma originaria ingiunta è pari a € 41.679,50. Tuttavia, dalla documentazione prodotta, risulta:
parziale rientro mediante versamenti successivi (€ 13.457,26);
rinuncia espressa a parte degli accessori;
parziale ricalcolo degli interessi.
Il credito residuo certo, liquido ed esigibile è quindi pari a € 28.222,24, comprensivo di sorte capitale e interessi fino al 16.11.2023.
Per le motivazioni sin qui addotte, in accoglimento parziale dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4408/2022 e, nel giudizio a cognizione piena, va accertato il diritto di al pagamento della minor somma effettivamente dovuta. Controparte_3
Va disposta la compensazione delle spese, ricorrendo reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4408/2022, ogni ulteriore eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4408/2022, R.G. 13853/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 10.03.2022;
-In parziale accoglimento della domanda originaria, condanna i sigg. e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 28.222,24,
[...] Controparte_3
oltre interessi moratori contrattuali dal 16.11.2023 fino al saldo;
-Rigetta per il resto le domande delle parti;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso.
Roma, 05/11/2025
(ER SI ZI)
Pag. 5 di 5
Il Giudice Onorario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario ER SI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 29660 2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
( C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Andrea Claudio Maggisano ,
con Studio in Roma, Via G. Bettolo, 9
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI
contro
. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
(C.F. P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
( con l'Avv. Elisabetta De Luca Raponi, con Studio in Roma, Via G. Pagano n. 68)
[...]
Controparte_3
[...]
Controparte_4
(con il patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
con Studio in Catania, via V.E. Orlando,56
MANDATARIA di SPV CP_3
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - ID
CONCLUSIONI :
All'udienza del 27 febbraio 2025, tenutasi a trattazione scritta, il giudice, lette le note di udienza depositate dai procuratori delle parti ha trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 aprile 2022, i sigg. e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di garanti fideiussori della proponevano opposizione
[...] Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 4408/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 10.03.2022, notificato il 29.03.2022, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 41.679,50 in favore di poi cessionaria infine surrogata da CP_5 Controparte_2 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano, tra l'altro:
la nullità genetica o parziale della fideiussione per sproporzione e per violazione della normativa antitrust (asserita conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia);
la decadenza ex art. 1957 c.c.;
la violazione del beneficium excussionis;
Pag. 2 di 5 la non debenza degli interessi di mora e l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
Si costituiva in data 29.09.2022, contestando tutte le eccezioni e Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Successivamente, interveniva in data 20.02.2025, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3
cessionaria del credito, reiterando tutte le domande già formulate.
All'udienza del 20 ottobre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto e assegnava termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, concluso con esito negativo. Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., nn. 1, 2 e 3, con successiva precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto ai fini della decisione.
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaurata dai fideiussori di una società finanziata, con richiesta di revoca del decreto per insussistenza del credito azionato. Le eccezioni sollevate attengono alla validità della fideiussione, alla titolarità del credito, all'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. e alla debenza di interessi.
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. 7665/2020), in caso di accoglimento dell'opposizione anche solo parziale, il decreto ingiuntivo va revocato e il credito va accertato secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione.
2. Sulla validità della fideiussione
La fideiussione sottoscritta dai sigg. presenta clausole standard tipiche, incluso Pt_1 Pt_2
il patto di pagamento fino a € 80.000,00. Parte opponente lamenta la sproporzione rispetto all'importo finanziato (€ 40.000) e la conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia.
In merito al punto 1. Il Giudice ritiene infondate le doglianze espresse dall'opponente, atteso che la garanzia include anche interessi, spese e accessori (Cass. civ., sez. III, n. 41994/2021), ed
è prassi bancaria prestare garanzie superiori alla sorte capitale.
Sul secondo punto, non è stata fornita prova che la fideiussione contenga le clausole
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e “deroga all'art. 1957 c.c.” in termini identici a quelli
Pag. 3 di 5 censurati dalla Banca d'Italia con provv. n. 55/2005. Manca, altresì, ogni riferimento a un giudicato antitrust e non è stato chiesto accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c.
Ne segue il rigetto dell'eccezione.
3.Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.:
Parte opponente invoca la decadenza per mancata azione tempestiva verso il debitore principale. Tuttavia, risulta provata la rinuncia espressa all'art. 1957 c.c., con approvazione ex art. 1341, co. 2, c.c. Tale clausola è legittima , trattandosi di norma dispositiva.
4.Sull'obbligazione fideiussoria e benefici:
La fideiussione in oggetto è solidale e indivisibile, come si evince dall'art. 6 del contratto. I garanti non hanno invocato né provato alcun beneficio di escussione, né dedotto clausole pattizie limitative. L'obbligo di pagamento sussiste a prima richiesta, come da clausola valida e sottoscritta specificamente.
5.Sulla quantificazione del credito:
La somma originaria ingiunta è pari a € 41.679,50. Tuttavia, dalla documentazione prodotta, risulta:
parziale rientro mediante versamenti successivi (€ 13.457,26);
rinuncia espressa a parte degli accessori;
parziale ricalcolo degli interessi.
Il credito residuo certo, liquido ed esigibile è quindi pari a € 28.222,24, comprensivo di sorte capitale e interessi fino al 16.11.2023.
Per le motivazioni sin qui addotte, in accoglimento parziale dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4408/2022 e, nel giudizio a cognizione piena, va accertato il diritto di al pagamento della minor somma effettivamente dovuta. Controparte_3
Va disposta la compensazione delle spese, ricorrendo reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4408/2022, ogni ulteriore eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4408/2022, R.G. 13853/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 10.03.2022;
-In parziale accoglimento della domanda originaria, condanna i sigg. e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 28.222,24,
[...] Controparte_3
oltre interessi moratori contrattuali dal 16.11.2023 fino al saldo;
-Rigetta per il resto le domande delle parti;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso.
Roma, 05/11/2025
(ER SI ZI)
Pag. 5 di 5
Il Giudice Onorario