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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1686 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA CAPRA 301 BIS - UFFICIO CP_1
LEGALE SEDE PROVINVIALE 98100 MESSINA presso lo studio CP_1 dell'Avv. MARRAS MARIA CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.5.2017, esponeva di avere svolto, Parte_1 nell'anno 2011, attività lavorativa quale bracciante agricola alle dipendenze del
Consorzio PAC Produttori Associati Capo d'Orlando, per complessive 102 giornate, come da documentazione prodotta (DMAG, buste paga, dichiarazioni sostitutive). A seguito di tale rapporto, la stessa veniva iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e l' provvedeva CP_1 alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e dei relativi trattamenti di famiglia per l'anno 2011. Riferiva che, con nota del 11.5.2016, l' le comunicava che, con riguardo al CP_1 periodo 1.1.2011 – 31.12.2011, erano stati corrisposti € 3.573,46 in eccedenza sulla prestazione di disoccupazione agricola, anche per asserita mancanza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per avvenuta cancellazione dagli stessi, richiedendone la restituzione. Avverso tale comunicazione la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito utile.
Assumeva che nessun provvedimento di cancellazione o disconoscimento delle giornate lavorative le fosse mai stato notificato, che il rapporto di lavoro era stato genuinamente svolto e che, in ogni caso, l' non avrebbe potuto, a distanza di CP_1 anni, procedere alla cancellazione e al recupero delle somme. In diritto, richiamava la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sull'art. 22 del d.l.
3.2.1970, n. 7, conv. in l. 11.3.1970, n. 83, nonché l'art. 52 l. n. 88/1989 e l'art. 13
l. n. 412/1991 in tema di indebito previdenziale, sostenendo l'illegittimità del recupero per intervenuta stabilizzazione del diritto alle prestazioni e per non addebitabilità dell'errore all'assicurata.
Chiedeva, in via principale, l'annullamento del provvedimento di indebito e la restituzione di eventuali somme trattenute;
in via subordinata, l'accertamento del rapporto di lavoro con il Consorzio PAC per 102 giornate nell'anno 2011, il riconoscimento del diritto all'iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici per detto anno e, per l'effetto, del diritto alle prestazioni economiche;
con vittoria di spese.
Si costituiva l' , che preliminarmente: CP_1 segnalava la pendenza, presso il medesimo Tribunale, di analogo giudizio promosso dalla medesima ricorrente (R.G. 1227/2016, Giudice dott. Rosina), avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi ARLA e il correlato diritto alle prestazioni, chiedendo la riunione per connessione oggettiva e soggettiva;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo la mancanza dell'indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio;
sollevava eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l.
n. 83/1970, per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
L'Istituto esponeva che, all'esito di accertamento ispettivo svolto nei confronti del
Consorzio PAC e concluso con verbale n. 4800000418561 del 19.6.2014, erano stati disconosciuti, in quanto fittizi, i rapporti di lavoro agricolo formalmente denunciati dal Consorzio per gli anni 2011-2013, tra cui quello riferito alla ricorrente;
sulla base di detto verbale, le giornate agricole risultanti nel 2011 erano state annullate e la lavoratrice cancellata dai relativi elenchi.
Precisava che la cancellazione era stata resa conoscibile mediante il secondo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione, pubblicato sul sito istituzionale dal 15.9.2014 al 30.9.2014, ai sensi del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. CP_1
111/2011, la cui pubblicazione telematica teneva luogo di notifica individuale ai lavoratori interessati. Nessun ricorso amministrativo alla Commissione CISOA era stato proposto dalla ricorrente. Ne derivava, secondo l' , che il termine CP_1 decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 (30 giorni per il ricorso amministrativo ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993, più 120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22 cit.) doveva ritenersi ampiamente decorso alla data di deposito del ricorso giudiziario (8.5.2017), con conseguente improponibilità dell'azione.
Nel merito, l' ribadiva la legittimità del provvedimento di cancellazione, CP_1 fondato sul verbale ispettivo, evidenziando la sproporzione tra terreni e giornate denunciate, la natura simulata dei rapporti e la mancata prova, da parte dell'odierna ricorrente, di un effettivo rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094
c.c.; contestava, inoltre, l'applicabilità dell'art. 52 l. n. 88/1989, ritenuto limitato alle prestazioni pensionistiche e non alla disoccupazione agricola. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, in ogni caso, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Considerato in diritto
L' ha chiesto la riunione del presente procedimento con altro giudizio, CP_1 asseritamente analogo, pendente dinanzi allo stesso Tribunale (R.G. 1227/2016). In assenza di specifica produzione del ricorso introduttivo del procedimento richiamato e di elementi idonei a comprovare la piena identità di petitum e causa petendi, la richiesta non può essere accolta. La mera affermazione della pendenza di un “analogo” giudizio non consente di ritenere integrati, in concreto, i presupposti per litispendenza o continenza ex artt. 39 e 40 c.p.c.; né risultano allegati elementi che rendano necessaria la riunione per evitare decisioni tra loro incompatibili.
La causa, pertanto, va decisa autonomamente.
L'eccezione non è fondata.
Dall'esame del ricorso introduttivo emerge che la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., indicando la natura previdenziale della prestazione azionata e attestando il possesso di un reddito imponibile IRPEF inferiore al limite normativamente previsto, nonché impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.
È vero che l' lamenta la mancata espressa quantificazione del valore della CP_1 prestazione;
tuttavia, nel caso di specie, l'importo oggetto di controversia (euro
3.573,46, quale somma richiesta in restituzione) risulta puntualmente individuato nel provvedimento impugnato ed è dunque agevolmente determinabile sulla base degli atti di causa, sicché il requisito posto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., u.c., deve ritenersi sostanzialmente assolto, secondo l'interpretazione che privilegia una lettura non eccessivamente formalistica della norma, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.
L'eccezione è fondata e riveste carattere assorbente.
È pacifico che la posizione della ricorrente, quale bracciante agricola, è stata cancellata dagli elenchi nominativi a seguito di accertamento ispettivo concluso nel giugno 2014, e che tale cancellazione è stata inserita nel secondo elenco di variazione 2014, pubblicato sul sito dell' dal 15.9.2014 al 30.9.2014. CP_1
A seguito dell'intervento del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi e delle variazioni sul portale istituzionale dell' ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge, CP_1 sostituendo la precedente affissione presso i Comuni. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che detta forma di pubblicità assicura un'adeguata conoscibilità del provvedimento da parte degli interessati e costituisce dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale.
L'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, stabilisce che, contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento. Tale disposizione, come noto, opera in combinato disposto con l'art. 11 d.lgs. n. 375/1993, che prevede un termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola
(CISOA).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria, a seguito della notifica o della conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione, determina una decadenza di natura sostanziale, non sanabile ai sensi dell'art. 8 l.
n. 533/1973 e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 2969
c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., sez. lav.,
12.5.2015, n. 9622; conforme Cass. 25.8.2020, n. 17653).
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 192/2005, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, riconoscendo la ragionevolezza della previsione decadenziale in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici, anche al fine di garantire certezza nella gestione delle prestazioni gravanti su bilanci pubblici.
La decadenza investe non solo la domanda di accertamento del diritto all'iscrizione o reiscrizione negli elenchi, ma – secondo un orientamento ormai fermo – anche le domande previdenziali che presuppongono tale iscrizione, giacché l'indennità di disoccupazione agricola non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione o cancellazione (v. da ultimo Cass., ord. 4.3.2019, n. 6229; Cass.
31.8.2021, n. 23615).
Nel caso in esame, dagli atti risulta che: la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi è stata pubblicata sul sito nel periodo 15 – 30 settembre 2014; CP_1 nessun ricorso amministrativo avverso tale provvedimento è stato proposto alla competente Commissione CISOA nei 30 giorni successivi;
il presente ricorso giudiziario è stato introdotto solo l'8.5.2017, ben oltre il termine di 120 giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione.
Alla luce della disciplina richiamata, deve ritenersi che sia decaduta Parte_1 dal diritto di far valere in giudizio le proprie pretese inerenti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e, conseguentemente, dal diritto di contestare – in via mediata – la perdita delle prestazioni collegate a tale iscrizione.
A conferma di tale approdo, va richiamato, quale caso strettamente analogo,
l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (ord. n. 4378/2024, come ricostruita in dottrina), secondo cui, in fattispecie di lavoratrice agricola cancellata dagli elenchi nel 2014 e che aveva proposto azione giudiziaria solo nel
2017, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, valorizzando proprio la pubblicazione telematica degli elenchi sul sito quale dies a quo. CP_1
Nel caso di specie, anche ove si volesse considerare – in via di mero favore – la successiva comunicazione di indebito del 11.5.2016 come momento di conoscenza della perdita del requisito di iscrizione, la proposizione del ricorso giudiziario in data 8.5.2017, pur collocandosi entro l'anno, non potrebbe comunque incidere sulla già maturata decadenza sostanziale rispetto al provvedimento di cancellazione del 2014, divenuto definitivo per mancata impugnazione amministrativa e giudiziale nei termini di legge.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' va pertanto accolta, con CP_1 declaratoria di improponibilità dell'azione.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza sostanziale rende assorbite le questioni inerenti: la legittimità nel merito del provvedimento di cancellazione e della conseguente richiesta di indebito;
la prova del rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio PAC;
l'applicabilità, o meno, dell'art. 52 l. n. 88/1989 e dell'art. 13 l. n. 412/1991 alle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola, in luogo del principio generale di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., come sostenuto dall' . CP_1
Una volta definitivamente preclusa la possibilità per la ricorrente di contestare l'atto presupposto di cancellazione, viene meno, in radice, la possibilità di rimettere in discussione il diritto all'iscrizione negli elenchi e le prestazioni previdenziali correlate, con conseguente improponibilità sia delle domande di accertamento, sia di quelle restitutorie.
La regola della soccombenza imporrebbe, in linea generale, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Tuttavia, nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti, avuto riguardo: alla particolare complessità del quadro normativo (abrogazioni e successivo ripristino della disciplina decadenziale, modifiche delle modalità di pubblicazione degli elenchi da cartacea a telematica); al fatto che l'orientamento giurisprudenziale sulla natura sostanziale della decadenza e sulla piena idoneità della pubblicazione online come forma di notifica si è andato consolidando solo progressivamente negli ultimi anni;
alla circostanza che la ricorrente aveva inizialmente confidato nella regolarità di un rapporto di lavoro poi disconosciuto all'esito di verifiche ispettive svolte esclusivamente nei confronti del datore di lavoro.
Per tali ragioni, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara che è decaduta, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio Parte_1
1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, dal diritto e dall'azione diretti a contestare la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e, per l'effetto, dichiara improponibili le domande tutte proposte con il presente ricorso;
2. rigetta, per l'effetto, il ricorso proposto da avverso il Parte_1 provvedimento dell' di recupero delle somme erogate a titolo di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2011;
3. compensa integralmente tra e l' le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo