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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
12189/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12189/2024 R.G. L. promosso
DA
, nato ad [...] ( CT ) il 18/03/1966 , Parte_1 C.F._1
residente in [...] col patrocinio dell'avv. Simona Pennisi come da procura alle liti in atti di giudizio depositata, domiciliato presso il suo studio in IM EO
( CT) , via Principessa di Piemonte n. 36 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Mariotti Silvana , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato elettiva mente in Catania, Piazza Della Repubblica 26 , presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Ogg: opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240002934607000 ;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.12.2024, parte attrice impugnava l'avviso di addebito 593 20240002934607
CP_
000, notificato il 20.11.2024 , col quale ingiungeva al ricorrente odierno il pagamento di €
4.911,03 quale ripetizione di indebito per revoca di disoccupazione agricola , prestazioni accessorie eventuali , assegni familiari ,eseguiti a seguito di accertamenti ispettivi e di conseguente cancella –
zione di giornate di lavoro in agricoltura, notificata con elenco di variazione n. 4 del 10/03/2012
per il periodo intercorso da 01/2012 al 12/2012.
L'avviso di addebito era illegittimo ed il ricorrente odierno chiedeva l'annullamento o comunque la privazione di effetti giuridici.
A sostegno delle richieste e domande proposte deduceva di avere lavorato quale bracciante agricolo subordinato stagionale , alle dipendenze della con sede in IM EO , via Controparte_2
Castagne 36 nell'anno 2010 , come da comunicazione obbligatoria UNILAV che in atti depositava.
Precisava che non gli era stato notificato alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi agri-
coli nominativi dei lavoratori in riferimento al 2010.
CP_ Deduceva la prescrizione del credito dell' essendo decorsi più di dieci anni dalla maturazione dell'indebito e non risultando atti interruttivi di prescrizione.
Deduceva in particolare che l'indebito fosse sorto al momento di percezione delle somme non dovute e non già al momento della pubblicazione di cancellazione negli elenchi di cancellazione di giornate lavorative agricole.
Precisava altresì che , in caso in cui l'indebito fosse generato da omessa comunicazione a carico dell'interessato , il termine di prescrizione decorreva dalla data di comunicazione dell'Ente.
Con riferimento alla decorrenza del termine decennale, il ricorrente richiamava il principio espresso da NE , secondo cui l'impossibilità di fare valere il diritto ex art. 2935 c.c. , per l'Ente dive-
niva rilevante solo in caso di impossibilità, che derivava da cause giuridiche che ne ostacolino lo-
esercizio e non comprendeva anche impedimenti soggettivi oppure ostacoli di mero fatto.
Pertanto deduceva che, nella fattispecie ,sussisteva per l'ente mera difficoltà e non impossibilità ,
di venire a conoscenza del proprio diritto, facendo valere i propri poteri ispettivi o mediante ri-
chiesta di informazioni .
Concludeva sostenendo che alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato , l'indebito risultava prescritto , pertanto nessuna somma era dovuta dal ricorrente odierno alla parte resistente,
chiedeva pertanto al Tribunale l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione.
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto e richiesto dal ricorrente , precisava che la CP_1
prestazione della disoccupazione agricola era legata alla iscrizione presso gli elenchi dei braccianti agricoli e precisava che parte attrice non aveva impugnato in sede amministrativa il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e che il ricorrente risultava decaduto dall'azione giudiziaria.
Divenuta pertanto definitiva la perdita dell'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati,
presupposto per il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola , l'opposizione risultava infondata , e andava rigettata con la conferma dell'avviso di addebito impugnato , essendo la ricorrente decaduta dalla proposizione della domanda all'esame.
La causa veniva istruita documentalmente mediante deposito di note scritte ed allegati , successi-
vamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento .
All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva concluso con il presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre accertare la tempestività del ricorso che nella fattispecie risulta deposita-
to in data 27.12.2024 a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 24.11.2024,
pertanto il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 risulta rispettato nel caso all'esame .
Osserva il giudice che nella fattispecie la domanda posta dal ricorrente attiene alla prescrizione decennale che ha fatto decorrere per il recupero delle somme indebitamente versate al CP_1
ricorrente . Dalla lettura del ricorso e dalla domanda proposta, si evince che il lavoratore agricolo cancellato dagli elenchi, non agisce in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione di disoc-
cupazione , domanda piuttosto l'accertamento della prescrizione del diritto, in capo all'Istituto,
di recuperare le somme erogate indebitamente.
Non si fa questione della decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 , convertito in legge n. 83 del 1970. Tale norma va raccordata, per l'individuazione del “die a quo” del termine decadenziale ,alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei coltivatori agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Tale profilo , nonostante il richiamo che l' svolge nella propria memoria di costituzione , CP_1
CP_ risulta estraneo all'oggetto della domanda proposta ,che riguarda la prescrizione del diritto dell'
di recuperare le somme versate.
In questa sede il ricorrente non chiede l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire le somme percepite, con l'onere di provare la sussistenza dei requisiti che giustifichino la percezione della prestazione.
Il ricorso e la domanda all'esame attengono all'accertamento del decorso di prescrizione del diritto in capo all'ente di recuperare le somme che ha versato al ricorrente .
Nella fattispecie il termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione ex art. 2946 c.c.
decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.
Pertanto la funzione di interruzione della prescrizione , nella fattispecie all'esame , è individuata nel documento n. 3 prodotto in atti dalla resistente odierna , afferente alla notifica di indebito, re-
cante data 18/05/2015 e riferito al periodo intercorso dal 01/ 01/2010 al 31/12/2010, e viene indicata la somma percepita pari ad euro 8.358,35. Tale prestazione non era dovuta al ricorrente a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi agricoli ovvero per avvenuta cancellazione . Il ricorrente con detta comunicazione era invitato a provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'esame ,( recante data 18
maggio 2015 e) ricevuta in data 10 giugno 2015 , a mezzo raccomandata n. 614594956025.
Dalla documentazione offerta dalla medesima parte resistente si evince che la prestazione di disoc-
cupazione , richiesta con domanda n. 20115119316497 , presentata in data 21/3/2011 era stata riesaminata il 18/5/2015 e nuovamente respinta , non risultando il ricorrente odierno iscritto agli elenchi dei coltivatori agricoli (cfr. Doc. 4 ricevuto il 09 giugno 2015 con racc. .614590781205).
Un successivo atto interruttivo del decorso di prescrizione , oltre la superiore comunicazione del 10.
Giugno 2015, è rappresentato dalla diffida ( doc. 5 inviata a mezzo racc a.r. 664954271586) di mag gio 2024 in cui viene contestato l'indebito afferente la disoccupazione agricola per l'anno 2010 ed il ricorrente odierno viene diffidato a provvedere al pagamento della somma dovuta, con avviso
CP_ in cui si legge espressamente “ è tenuto per legge a compensare somme indebite con eventua-
li crediti per prestazioni di cui lei fruisce o delle quali verrà a beneficiare in futuro, mediante
trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente “.
CP_ Si legge ancora l'avviso seguente :”qualora non ottenga il rimborso di quanto richiesto è
tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell'Agente della
CP_ Riscossione competente “. Detta diffida è stata ricevuta in data 25/5/2024 ( cfr. doc. 5 .
A questa diffida ha fatto seguito l'avviso di addebito formato il 09/10/2024 e notificato il 20/11/
2024 , in atti impugnato .
Alla luce degli atti interruttivi esaminati ed in giudizio offerti dalla parte resistente ,la prescrizione decennale del diritto di recuperare le somme, indebitamente percepite dal ricorrente ,a titolo di disoccupazione agricola, non si era realizzata nella fattispecie alla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 12189/2024 R.G. lavoro, promossa da con ricorso Parte_1
depositato in data 27/12/2024 , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'atto impugnato, avviso di addebito n. 59320240002934607000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 16/05/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12189/2024 R.G. L. promosso
DA
, nato ad [...] ( CT ) il 18/03/1966 , Parte_1 C.F._1
residente in [...] col patrocinio dell'avv. Simona Pennisi come da procura alle liti in atti di giudizio depositata, domiciliato presso il suo studio in IM EO
( CT) , via Principessa di Piemonte n. 36 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Mariotti Silvana , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato elettiva mente in Catania, Piazza Della Repubblica 26 , presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Ogg: opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240002934607000 ;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.12.2024, parte attrice impugnava l'avviso di addebito 593 20240002934607
CP_
000, notificato il 20.11.2024 , col quale ingiungeva al ricorrente odierno il pagamento di €
4.911,03 quale ripetizione di indebito per revoca di disoccupazione agricola , prestazioni accessorie eventuali , assegni familiari ,eseguiti a seguito di accertamenti ispettivi e di conseguente cancella –
zione di giornate di lavoro in agricoltura, notificata con elenco di variazione n. 4 del 10/03/2012
per il periodo intercorso da 01/2012 al 12/2012.
L'avviso di addebito era illegittimo ed il ricorrente odierno chiedeva l'annullamento o comunque la privazione di effetti giuridici.
A sostegno delle richieste e domande proposte deduceva di avere lavorato quale bracciante agricolo subordinato stagionale , alle dipendenze della con sede in IM EO , via Controparte_2
Castagne 36 nell'anno 2010 , come da comunicazione obbligatoria UNILAV che in atti depositava.
Precisava che non gli era stato notificato alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi agri-
coli nominativi dei lavoratori in riferimento al 2010.
CP_ Deduceva la prescrizione del credito dell' essendo decorsi più di dieci anni dalla maturazione dell'indebito e non risultando atti interruttivi di prescrizione.
Deduceva in particolare che l'indebito fosse sorto al momento di percezione delle somme non dovute e non già al momento della pubblicazione di cancellazione negli elenchi di cancellazione di giornate lavorative agricole.
Precisava altresì che , in caso in cui l'indebito fosse generato da omessa comunicazione a carico dell'interessato , il termine di prescrizione decorreva dalla data di comunicazione dell'Ente.
Con riferimento alla decorrenza del termine decennale, il ricorrente richiamava il principio espresso da NE , secondo cui l'impossibilità di fare valere il diritto ex art. 2935 c.c. , per l'Ente dive-
niva rilevante solo in caso di impossibilità, che derivava da cause giuridiche che ne ostacolino lo-
esercizio e non comprendeva anche impedimenti soggettivi oppure ostacoli di mero fatto.
Pertanto deduceva che, nella fattispecie ,sussisteva per l'ente mera difficoltà e non impossibilità ,
di venire a conoscenza del proprio diritto, facendo valere i propri poteri ispettivi o mediante ri-
chiesta di informazioni .
Concludeva sostenendo che alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato , l'indebito risultava prescritto , pertanto nessuna somma era dovuta dal ricorrente odierno alla parte resistente,
chiedeva pertanto al Tribunale l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione.
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto e richiesto dal ricorrente , precisava che la CP_1
prestazione della disoccupazione agricola era legata alla iscrizione presso gli elenchi dei braccianti agricoli e precisava che parte attrice non aveva impugnato in sede amministrativa il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e che il ricorrente risultava decaduto dall'azione giudiziaria.
Divenuta pertanto definitiva la perdita dell'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati,
presupposto per il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola , l'opposizione risultava infondata , e andava rigettata con la conferma dell'avviso di addebito impugnato , essendo la ricorrente decaduta dalla proposizione della domanda all'esame.
La causa veniva istruita documentalmente mediante deposito di note scritte ed allegati , successi-
vamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento .
All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva concluso con il presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre accertare la tempestività del ricorso che nella fattispecie risulta deposita-
to in data 27.12.2024 a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 24.11.2024,
pertanto il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 risulta rispettato nel caso all'esame .
Osserva il giudice che nella fattispecie la domanda posta dal ricorrente attiene alla prescrizione decennale che ha fatto decorrere per il recupero delle somme indebitamente versate al CP_1
ricorrente . Dalla lettura del ricorso e dalla domanda proposta, si evince che il lavoratore agricolo cancellato dagli elenchi, non agisce in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione di disoc-
cupazione , domanda piuttosto l'accertamento della prescrizione del diritto, in capo all'Istituto,
di recuperare le somme erogate indebitamente.
Non si fa questione della decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 , convertito in legge n. 83 del 1970. Tale norma va raccordata, per l'individuazione del “die a quo” del termine decadenziale ,alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei coltivatori agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Tale profilo , nonostante il richiamo che l' svolge nella propria memoria di costituzione , CP_1
CP_ risulta estraneo all'oggetto della domanda proposta ,che riguarda la prescrizione del diritto dell'
di recuperare le somme versate.
In questa sede il ricorrente non chiede l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire le somme percepite, con l'onere di provare la sussistenza dei requisiti che giustifichino la percezione della prestazione.
Il ricorso e la domanda all'esame attengono all'accertamento del decorso di prescrizione del diritto in capo all'ente di recuperare le somme che ha versato al ricorrente .
Nella fattispecie il termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione ex art. 2946 c.c.
decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.
Pertanto la funzione di interruzione della prescrizione , nella fattispecie all'esame , è individuata nel documento n. 3 prodotto in atti dalla resistente odierna , afferente alla notifica di indebito, re-
cante data 18/05/2015 e riferito al periodo intercorso dal 01/ 01/2010 al 31/12/2010, e viene indicata la somma percepita pari ad euro 8.358,35. Tale prestazione non era dovuta al ricorrente a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi agricoli ovvero per avvenuta cancellazione . Il ricorrente con detta comunicazione era invitato a provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'esame ,( recante data 18
maggio 2015 e) ricevuta in data 10 giugno 2015 , a mezzo raccomandata n. 614594956025.
Dalla documentazione offerta dalla medesima parte resistente si evince che la prestazione di disoc-
cupazione , richiesta con domanda n. 20115119316497 , presentata in data 21/3/2011 era stata riesaminata il 18/5/2015 e nuovamente respinta , non risultando il ricorrente odierno iscritto agli elenchi dei coltivatori agricoli (cfr. Doc. 4 ricevuto il 09 giugno 2015 con racc. .614590781205).
Un successivo atto interruttivo del decorso di prescrizione , oltre la superiore comunicazione del 10.
Giugno 2015, è rappresentato dalla diffida ( doc. 5 inviata a mezzo racc a.r. 664954271586) di mag gio 2024 in cui viene contestato l'indebito afferente la disoccupazione agricola per l'anno 2010 ed il ricorrente odierno viene diffidato a provvedere al pagamento della somma dovuta, con avviso
CP_ in cui si legge espressamente “ è tenuto per legge a compensare somme indebite con eventua-
li crediti per prestazioni di cui lei fruisce o delle quali verrà a beneficiare in futuro, mediante
trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente “.
CP_ Si legge ancora l'avviso seguente :”qualora non ottenga il rimborso di quanto richiesto è
tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell'Agente della
CP_ Riscossione competente “. Detta diffida è stata ricevuta in data 25/5/2024 ( cfr. doc. 5 .
A questa diffida ha fatto seguito l'avviso di addebito formato il 09/10/2024 e notificato il 20/11/
2024 , in atti impugnato .
Alla luce degli atti interruttivi esaminati ed in giudizio offerti dalla parte resistente ,la prescrizione decennale del diritto di recuperare le somme, indebitamente percepite dal ricorrente ,a titolo di disoccupazione agricola, non si era realizzata nella fattispecie alla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 12189/2024 R.G. lavoro, promossa da con ricorso Parte_1
depositato in data 27/12/2024 , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'atto impugnato, avviso di addebito n. 59320240002934607000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 16/05/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo