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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 31865 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati, documento n. 31865, iscritto sul veicolo Mercedes Classe A 200 CDI, targato Targa_1, di proprietà del ricorrente, notificato in data 30/10/2024 emesso da Società_1 spa
Per omesso versamento accertamenti IMU esecutivi n. 72116, 72117, 72118, 72119, 71120 notificati in data
11/09/2023 per un importo pari ad euro 3.147,33.
Sosteneva il ricorrente che i medesimi avvisi di accertamento venivano notificati alla comproprietaria sig. ra Nominativo_1, la quale proponeva ricorso dinanzi l'Ill.ma Commissione Provinciale di Cosenza.
In sede di mediazione venivano ricalcolate le somme dovute per un totale di € 1.170,00 e la sig.ra veniva ammessa al pagamento rateizzato, da pagarsi in 11 rate a cadenza mensile. La sig.ra Nominativo_1 provvedeva al pagamento dell'importo dovuto liberando anche il comproprietario sig. Ricorrente_1.
In diritto sosteneva: trattandosi di responsabilità solidale l'adempimento dell'intero da parte di un debitore libera tutti gli altri debitori. La sig.ra Nominativo_1, comproprietaria e obbligata in solido, ha provveduto al pagamento alla creditrice Società_1 S.p.A. dell'importo dovuto liberando anche il sig. Ricorrente_1.
Concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento dell'atto e di conseguenza annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva per la Resistente_1 spa come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancanza di impugnazione. Il preavviso di fermo può essere impugnato solo per vizi propri. La sig.ra Nominativo_1 ha pagato solo per la sua quota, 50%, mentre al ricorrente è stata richiesta la sua quota. Concludeva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Precedentemente all'atto impugnato sono stati notificati gli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata opposizione.
Nell'opposizione al preavviso di fermo non possono farsi valere vizi che dovevano essere eccepiti contro l'atto presupposto, ma il preavviso di fermo deve essere impugnato per vizi propri.
Nel nostro caso il preavviso di fermo contestato rispetta i requisiti di legge per ritenere sussistente la pretesa impositiva e legittima l'attività di recupero delle somme non corrisposte.
Va rigettato l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento. Dagli atti allegati si evince che la sig.ra Nominativo_1 ha pagato solo la suo quota, mentre nulla è dimostrato sul pagamanto della quota del ricorrente.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente MT spa in euro 463,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente MT spa in euro
463,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta. .
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 31865 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati, documento n. 31865, iscritto sul veicolo Mercedes Classe A 200 CDI, targato Targa_1, di proprietà del ricorrente, notificato in data 30/10/2024 emesso da Società_1 spa
Per omesso versamento accertamenti IMU esecutivi n. 72116, 72117, 72118, 72119, 71120 notificati in data
11/09/2023 per un importo pari ad euro 3.147,33.
Sosteneva il ricorrente che i medesimi avvisi di accertamento venivano notificati alla comproprietaria sig. ra Nominativo_1, la quale proponeva ricorso dinanzi l'Ill.ma Commissione Provinciale di Cosenza.
In sede di mediazione venivano ricalcolate le somme dovute per un totale di € 1.170,00 e la sig.ra veniva ammessa al pagamento rateizzato, da pagarsi in 11 rate a cadenza mensile. La sig.ra Nominativo_1 provvedeva al pagamento dell'importo dovuto liberando anche il comproprietario sig. Ricorrente_1.
In diritto sosteneva: trattandosi di responsabilità solidale l'adempimento dell'intero da parte di un debitore libera tutti gli altri debitori. La sig.ra Nominativo_1, comproprietaria e obbligata in solido, ha provveduto al pagamento alla creditrice Società_1 S.p.A. dell'importo dovuto liberando anche il sig. Ricorrente_1.
Concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento dell'atto e di conseguenza annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva per la Resistente_1 spa come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancanza di impugnazione. Il preavviso di fermo può essere impugnato solo per vizi propri. La sig.ra Nominativo_1 ha pagato solo per la sua quota, 50%, mentre al ricorrente è stata richiesta la sua quota. Concludeva per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Precedentemente all'atto impugnato sono stati notificati gli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata opposizione.
Nell'opposizione al preavviso di fermo non possono farsi valere vizi che dovevano essere eccepiti contro l'atto presupposto, ma il preavviso di fermo deve essere impugnato per vizi propri.
Nel nostro caso il preavviso di fermo contestato rispetta i requisiti di legge per ritenere sussistente la pretesa impositiva e legittima l'attività di recupero delle somme non corrisposte.
Va rigettato l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento. Dagli atti allegati si evince che la sig.ra Nominativo_1 ha pagato solo la suo quota, mentre nulla è dimostrato sul pagamanto della quota del ricorrente.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente MT spa in euro 463,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente MT spa in euro
463,00 oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta. .