Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 173/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
15/05/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. IOLANDA MIRACCO;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. IOLANDA MIRACCO;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO
ST (CS) in data 24/06/2000, dal quale sono nate le figlie (05/01/2003) e Per_1 Per_2
(10/05/2007).
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza n.416/2024 pubblicata il 21/02/2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, le condizioni concordate delle parti, concernenti il versamento da parte di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma