Versione
18 marzo 1953
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Versione
12 dicembre 1993
12 dicembre 1993
Art. 45. (Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito)
Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.
L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.
L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Giurisprudenza • 21
- 1. Corte Cost., sentenza 03/08/1976, n. 213Provvedimento: […] Sotto il primo, perché la deliberazione - rilevato che l'impugnato provvedimento del medico provinciale di Roma non è stato mai inviato alla Commissione per il prescritto controllo preventivo di legittimità imposto dall'art. 125 della Costituzione e dagli artt. 45 e 46 della legge n. 62 del 1953, e che tale omissione costituisce grave violazione di legge - ha disposto che la Regione fornisca chiarimenti per il mancato invio, e trasmetta la copia del provvedimento del medico provinciale, "... con l'avvertenza che, […]Leggi di più...
- decorrenza dalla conoscenza della circolare·
- regione lazio·
- atti amministrativi emanati per delega dalla regione·
- inosservanza nella specie·
- inammissibilita'.·
- forme del controllo statale·
- sent. 213/76 a. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- ricorso regionale avverso singolo atto di controllo·
- circolare ministeriale esplicativa·
- termine per la presentazione·
- competenza dello stato a chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.·
- sent. 213/76 b. conflitto di attribuzione·
- commissione di controllo