Articolo 45 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
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Versione
18 marzo 1953
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Versione
12 dicembre 1993
Art. 45. (Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito)

Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.
L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1993
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