TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2024, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
n.R.G. 1634/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in assenza delle parti la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1634/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo SPAZIANO come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vairano Patenora, Via Volturno n. 93
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi SCORPIO come da procura in Controparte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Bardaro in Cassino, Via del Foro n.
19
- resistente
Oggetto: differenze retributive - edilizia
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 luglio 2019 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale dal 19.7.2016 al Controparte_1
31.8.2017; di avere svolto mansioni di escavatorista presso la cava del resistente con inquadramento del 4° livello del CCNL Edilizia Industria;
di avere lavorato per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, effettuando un'ora di straordinario giornaliero;
di non avere ricevuto il compenso per il lavoro straordinario prestato, l'integrale trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato un credito per differenze retributive quantificato in euro 24.618,61 come da conteggi allegati al ricorso.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, condannare la ditta individuale al pagamento in favore del sig. , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 24.618,61, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive;
della somma di €
1.968,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante;
o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c..
- Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo Controparte_1
di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e di condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. Parte convenuta eccepisce, preliminarmente, la nullità del ricorso per incerta determinazione dell'oggetto della domanda e per genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
6. Nel merito il resistente deduce che controparte ha lavorato solamente nei giorni indicati in busta paga e sempre per otto ore giornaliere, senza effettuazione di alcuno straordinario, considerato che la cava dell'azienda convenuta apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 16.00 e che l'attività svolta dal ricorrente non richiedeva un lavoro quotidiano, trattandosi di una impresa che occupa operai solo quando si estraggono i minerali autorizzati dalla Regione, e tenuto conto che nelle cave è impossibile lavorare tutti i giorni e nella fascia oraria descritta in ricorso, poiché durante l'inverno e comunque nei giorni di pioggia e maltempo i mezzi meccanici, ed in particolare gli escavatori, soprattutto nelle ore buie, sono fermi anche per ragioni di sicurezza.
7. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e l'espletamento di una ctu contabile, previa concessione alle parti di un termine per note difensive,
è stata discussa e decisa come in dispositivo all'udienza del 2 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito per differenze retributive vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata prestata in favore di CP_ quest'ultimo dal 19.7.2016 al 31.8.2017, con mansioni di escavatorista presso la cava della resistente. Il ricorrente, a fondamento della sua pretesa, assume di avere svolto sistematicamente lavoro straordinario per il quale non ha ricevuto la retribuzione prevista dal CCNL e di non avere percepito le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute e l'integrale trattamento di fine rapporto.
9. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dall'esame complessivo dello stesso e dei conteggi allegati si evincono con chiarezza sia il petitum che la causa petendi. Va richiamato sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. civ.
n. 14379/2020).
10. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
11. Non è contestato e può dunque ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto dal 19.7.2016 al 31.8.2017 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di escavatorista presso la cava del datore di lavoro. L'applicazione al rapporto del CCNL Edilizia Industria e l'inquadramento del lavoratore per le mansioni di escavatorista nel 4° livello di tale contratto collettivo risultano dal contratto individuale di lavoro prodotto dallo stesso resistente (doc. 2) nonché, per quanto concerne l'inquadramento, anche dalle buste paga dal medesimo versate in atti (doc. 1).
12. Si premette che, secondo il CCNL applicato al rapporto, la retribuzione dell'operaio edile è oraria e non mensilizzata. Ciò significa che lo stesso percepisce un importo retributivo orario per tutte le ore effettivamente lavorate nel mese e non invece su base mensile a prescindere dal numero di ore lavorate (cfr. art. 5 del CCNL, prod. Lepore).
13. Ciò posto, il ricorrente deduce di avere lavorato nel periodo sopra indicato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, così effettuando lavoro straordinario per un'ora al giorno. Il convenuto eccepisce che il ricorrente ha invece lavorato solo alcuni giorni ogni mese, come riportato nelle busta paga, ad esempio 9 giorni a luglio 2016, 8 giorni ad agosto 2016, 15 giorni a settembre 2016 (cfr. il punto “c” della memoria difensiva e le buste paga in atti) e sempre dalle ore 8.00 alle ore 16.00, pausa pranzo compresa, trattandosi degli orari di apertura e chiusura della dunque senza eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Pt_2
14. L'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli assunti del ricorrente e dunque non può ritenersi provato che lo stesso ha lavorato sempre dal lunedì al venerdì tutte le settimane, per un numero di giorni superiore a quello indicato nelle buste paga, né che ha effettuato lavoro straordinario per un'ora al giorno. 15. Sotto il primo profilo, il ES , collega del ricorrente, si è limitato a riferire Tes_1
genericamente che lui e il sig. lavoravano dal lunedì al venerdì, ma dalla deposizione non Pt_1
emerge che ciò avvenisse sistematicamente tutte le settimane e che non vi siano mai stati periodi non lavorati, in difformità dal dato documentale risultante dalle buste paga. Identiche considerazioni valgono per le dichiarazioni del ES , trasportatore presso la cava del resistente, e Testimone_2
del ES , nipote del resistente, i quali hanno dichiarato in termini ugualmente generici Testimone_3
che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. D'altro canto, l'assunto del ricorrente di avere lavorato come escavatorista presso la cava del resistente ogni settimana, sistematicamente, dal lunedì al venerdì, in tutto il periodo dal luglio 2016 all'agosto 2017 senza eccezioni, si scontra con il dato di realtà che nelle cave è impossibile lavorare tutti i giorni, atteso che durante l'inverno e comunque nei giorni di pioggia e maltempo i mezzi meccanici, ed in particolare gli escavatori, sono fermi anche per ragioni di sicurezza, come giustamente dedotto dal resistente e da ritenersi altamente verosimile alla stregua dell'id quod plerumque accidit. Si può allora concludere che il ricorrente ha lavorato solamente, per ciascun mese, il numero di giorni indicato in busta paga.
16. Quanto al secondo profilo, i testi escussi non hanno confermato la sistematica effettuazione da parte del ricorrente di un'ora di lavoro straordinario al giorno. Sebbene gli orari di lavoro riferiti dai testi non siano perfettamente coincidenti tra loro, da nessuna delle deposizioni si evince in termini inequivoci il superamento delle otto ore giornaliere.
Tes_ 17. Il ES ha dichiarato che “l'orario di lavoro era dalle ore 7.00 alle ore 16.00…il ricorrente faceva la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00”, per cui le ore effettivamente lavorate erano otto. Il medesimo ES ha poi precisato di non saper dire quante ore al giorno lavorasse il ricorrente, ed infine ha aggiunto, contraddicendo parzialmente quanto riferito in precedenza (inizio dell'attività lavorativa alle 7.00), che lui e il ricorrente iniziavano a lavorare la mattina alla stessa ora, vale a dire alle 6.50,
6.40 circa. È evidente che tali affermazioni sono idonee anche per le incertezze che le connotano a dimostrare gli assunti attorei.
18. Il ES ha riferito che la cava la mattina apriva in orari variabili tra le 6.30 e le 7.00, Tes_2
che sempre la mattina trovava a lavoro il ricorrente tra le 6.45 e le 7.00, che la cava chiudeva tra le
16.30 e le 17.00. Tenuto conto della variabilità di tali orari riferiti, e considerata l'ora di pausa pranzo, non emerge in modo univoco neppure dalla suddetta deposizione l'effettuazione sistematica di un'ora di lavoro straordinario giornaliero. 19. Infine il ES , pur riferendo un orario diverso da quello degli altri testi, ha comunque Testimone_3
confermato che il ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 e terminava alle 16.00.
20. Si rammenta che l'onere probatorio del lavoratore che agisca per il compenso del lavoro straordinario è rigoroso. La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione del compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale orario lavorativo, quale fatto costitutivo della pretesa (Cass. civ. n. 9791/2020) e, nello specifico, che “a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. civ. n. 16150/2018, e precedenti ivi richiamati). Tale onere nella specie non è stato assolto.
21. In conclusione, il ricorrente ha lavorato per il resistente un numero di giornate mensili corrispondente a quello indicato nelle buste paga, senza effettuare lavoro straordinario, ma lavorando per otto ore al giorno, secondo il normale orario di lavoro a tempo pieno.
22. Sulla base di tali dati e dell'inquadramento del lavoratore del 4° livello del CCNL Edilizia
Industria, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha quantificato le differenze retributive residuate a credito del lavoratore, con accertamento contabile che non presta il fianco a critiche ed è meritevole di essere integralmente recepito, perché sviluppato in coerenza con la disciplina contrattuale collettiva e con i dati emersi dal compendio documentale e dalla prova testimoniale, con esplicazione chiara e coerente del calcoli effettuati. Nessuna delle parti ha formulato osservazioni critiche in merito alle operazioni contabili del consulente, né si evidenziano errori, incongruenze o profili di contraddittorietà tra premesse e conclusioni dei conteggi.
23. Si osserva, in via preliminare ad un esame più specifico dell'elaborato peritale, che il credito del lavoratore per differenze tra retribuzione lorda spettante e percepita, posto che quest'ultimo non ha comunque svolto lavoro straordinario e ha lavorato per un numero di giorni corrispondente a quello indicato nelle buste paga, trae origine essenzialmente dai mancati versamenti del datore di lavoro alla delle somme da accantonare a titolo di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine Parte_3
rapporto, come dedotto dal ricorrente mediante i conteggi allegati all'atto introduttivo e documentato
Con anche mediante la diffida accertativa dell' di Caserta del 14.11.2018. Di tali adempimenti il datore non ha fornito alcuna prova nel presente giudizio. 24. Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha quantificato le spettanze lorde del ricorrente in relazione ad una serie di emolumenti: 1) l'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 48 del CCNL Edilizia
Industria in atti, nella misura oraria di euro 0,52, come previsto dal contratto territoriale provinciale integrativo (cfr. all. 1 alla ctu); 2) il trattamento economico a titolo di ferie e gratifica natalizia, previsto dall'art. 18 del CCNL, nella misura del 18,50 per cento della retribuzione spettante a fronte delle ore di lavoro effettivamente prestate, di cui il 14,20 per cento da accantonarsi presso la Pt_3
ed il 4,30 per cento da corrispondere mensilmente al lavoratore in busta paga (cfr. buste paga
[...]
in atti), trattamento che, anche per la quota da accantonarsi presso la a fronte Pt_3 dell'inadempimento datoriale, trattandosi di credito retributivo del lavoratore e stante il meccanismo delegatorio sotteso all'accantonamento (tra le tante, Cass. civ. n. 10782/2020; cfr. Cass. civ. n.
5257/1998), il lavoratore può rivendicare direttamente dal datore di lavoro inadempiente;
3) permessi edili annui da corrispondersi in busta paga nella misura del 4,95 per cento della retribuzione ex art. 5
CCNL; 4) quote del TFR;
5) elemento variabile della retribuzione (EVR) nella misura di euro 0,17 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata ex art. 7 del contratto territoriale.
25. Sulla base delle ore lavorate quali risultanti dalle buste paga, dei giorni festivi ivi indicati, da retribuirsi nella misura di 8 ore per ogni festività (cfr. art. 61 del CCNL e L. n. 260 del 1949, art. 5)
e delle tabelle salariali allegate alla relazione tecnica e acquisite ex art. 421 c.p.c., non contestate da controparte, il consulente ha determinato gli importi spettanti al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, indennità di mensa, quota da accantonarsi presso la e quota da corrispondersi Parte_3
in busta paga per ferie e tredicesima, permessi edili annui, trattamento di fine rapporto, elemento variabile della retribuzione.
26. Agli importi lordi così determinati sono stati sottratti, previa lordizzazione, gli importi percepiti, quali indicati nei conteggi, corrispondenti a quelli indicati in busta paga decurtati della quota del
14,20 per cento da accantonarsi presso la Cassa edile.
27. Il credito retributivo del lavoratore è stato così quantificato in euro 12.389,02, di cui euro 493,39
a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto.
28. Il convenuto, che non ha fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nella misura differenziale così determinata per i titoli indicati, va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.389,02, di cui euro 493,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. 29. Le spese di lite, secondo soccombenza, sono poste a carico del resistente in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la ridotta attività difensiva svolta in tali fasi, per le cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
30. Le spese di CTU sono poste a carico del resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore nei confronti di della Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di euro 12.389,02 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 12.389,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a rifondere al difensore antistatario di le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 3.994,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di
Controparte_1
Così deciso in Cassino il 2 dicembre 2024
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in assenza delle parti la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1634/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo SPAZIANO come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vairano Patenora, Via Volturno n. 93
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi SCORPIO come da procura in Controparte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Bardaro in Cassino, Via del Foro n.
19
- resistente
Oggetto: differenze retributive - edilizia
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 luglio 2019 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale dal 19.7.2016 al Controparte_1
31.8.2017; di avere svolto mansioni di escavatorista presso la cava del resistente con inquadramento del 4° livello del CCNL Edilizia Industria;
di avere lavorato per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, effettuando un'ora di straordinario giornaliero;
di non avere ricevuto il compenso per il lavoro straordinario prestato, l'integrale trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato un credito per differenze retributive quantificato in euro 24.618,61 come da conteggi allegati al ricorso.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, condannare la ditta individuale al pagamento in favore del sig. , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 24.618,61, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive;
della somma di €
1.968,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante;
o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c..
- Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo Controparte_1
di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e di condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. Parte convenuta eccepisce, preliminarmente, la nullità del ricorso per incerta determinazione dell'oggetto della domanda e per genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
6. Nel merito il resistente deduce che controparte ha lavorato solamente nei giorni indicati in busta paga e sempre per otto ore giornaliere, senza effettuazione di alcuno straordinario, considerato che la cava dell'azienda convenuta apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 16.00 e che l'attività svolta dal ricorrente non richiedeva un lavoro quotidiano, trattandosi di una impresa che occupa operai solo quando si estraggono i minerali autorizzati dalla Regione, e tenuto conto che nelle cave è impossibile lavorare tutti i giorni e nella fascia oraria descritta in ricorso, poiché durante l'inverno e comunque nei giorni di pioggia e maltempo i mezzi meccanici, ed in particolare gli escavatori, soprattutto nelle ore buie, sono fermi anche per ragioni di sicurezza.
7. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e l'espletamento di una ctu contabile, previa concessione alle parti di un termine per note difensive,
è stata discussa e decisa come in dispositivo all'udienza del 2 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito per differenze retributive vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata prestata in favore di CP_ quest'ultimo dal 19.7.2016 al 31.8.2017, con mansioni di escavatorista presso la cava della resistente. Il ricorrente, a fondamento della sua pretesa, assume di avere svolto sistematicamente lavoro straordinario per il quale non ha ricevuto la retribuzione prevista dal CCNL e di non avere percepito le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute e l'integrale trattamento di fine rapporto.
9. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dall'esame complessivo dello stesso e dei conteggi allegati si evincono con chiarezza sia il petitum che la causa petendi. Va richiamato sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. civ.
n. 14379/2020).
10. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
11. Non è contestato e può dunque ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto dal 19.7.2016 al 31.8.2017 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di escavatorista presso la cava del datore di lavoro. L'applicazione al rapporto del CCNL Edilizia Industria e l'inquadramento del lavoratore per le mansioni di escavatorista nel 4° livello di tale contratto collettivo risultano dal contratto individuale di lavoro prodotto dallo stesso resistente (doc. 2) nonché, per quanto concerne l'inquadramento, anche dalle buste paga dal medesimo versate in atti (doc. 1).
12. Si premette che, secondo il CCNL applicato al rapporto, la retribuzione dell'operaio edile è oraria e non mensilizzata. Ciò significa che lo stesso percepisce un importo retributivo orario per tutte le ore effettivamente lavorate nel mese e non invece su base mensile a prescindere dal numero di ore lavorate (cfr. art. 5 del CCNL, prod. Lepore).
13. Ciò posto, il ricorrente deduce di avere lavorato nel periodo sopra indicato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, così effettuando lavoro straordinario per un'ora al giorno. Il convenuto eccepisce che il ricorrente ha invece lavorato solo alcuni giorni ogni mese, come riportato nelle busta paga, ad esempio 9 giorni a luglio 2016, 8 giorni ad agosto 2016, 15 giorni a settembre 2016 (cfr. il punto “c” della memoria difensiva e le buste paga in atti) e sempre dalle ore 8.00 alle ore 16.00, pausa pranzo compresa, trattandosi degli orari di apertura e chiusura della dunque senza eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Pt_2
14. L'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli assunti del ricorrente e dunque non può ritenersi provato che lo stesso ha lavorato sempre dal lunedì al venerdì tutte le settimane, per un numero di giorni superiore a quello indicato nelle buste paga, né che ha effettuato lavoro straordinario per un'ora al giorno. 15. Sotto il primo profilo, il ES , collega del ricorrente, si è limitato a riferire Tes_1
genericamente che lui e il sig. lavoravano dal lunedì al venerdì, ma dalla deposizione non Pt_1
emerge che ciò avvenisse sistematicamente tutte le settimane e che non vi siano mai stati periodi non lavorati, in difformità dal dato documentale risultante dalle buste paga. Identiche considerazioni valgono per le dichiarazioni del ES , trasportatore presso la cava del resistente, e Testimone_2
del ES , nipote del resistente, i quali hanno dichiarato in termini ugualmente generici Testimone_3
che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. D'altro canto, l'assunto del ricorrente di avere lavorato come escavatorista presso la cava del resistente ogni settimana, sistematicamente, dal lunedì al venerdì, in tutto il periodo dal luglio 2016 all'agosto 2017 senza eccezioni, si scontra con il dato di realtà che nelle cave è impossibile lavorare tutti i giorni, atteso che durante l'inverno e comunque nei giorni di pioggia e maltempo i mezzi meccanici, ed in particolare gli escavatori, sono fermi anche per ragioni di sicurezza, come giustamente dedotto dal resistente e da ritenersi altamente verosimile alla stregua dell'id quod plerumque accidit. Si può allora concludere che il ricorrente ha lavorato solamente, per ciascun mese, il numero di giorni indicato in busta paga.
16. Quanto al secondo profilo, i testi escussi non hanno confermato la sistematica effettuazione da parte del ricorrente di un'ora di lavoro straordinario al giorno. Sebbene gli orari di lavoro riferiti dai testi non siano perfettamente coincidenti tra loro, da nessuna delle deposizioni si evince in termini inequivoci il superamento delle otto ore giornaliere.
Tes_ 17. Il ES ha dichiarato che “l'orario di lavoro era dalle ore 7.00 alle ore 16.00…il ricorrente faceva la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00”, per cui le ore effettivamente lavorate erano otto. Il medesimo ES ha poi precisato di non saper dire quante ore al giorno lavorasse il ricorrente, ed infine ha aggiunto, contraddicendo parzialmente quanto riferito in precedenza (inizio dell'attività lavorativa alle 7.00), che lui e il ricorrente iniziavano a lavorare la mattina alla stessa ora, vale a dire alle 6.50,
6.40 circa. È evidente che tali affermazioni sono idonee anche per le incertezze che le connotano a dimostrare gli assunti attorei.
18. Il ES ha riferito che la cava la mattina apriva in orari variabili tra le 6.30 e le 7.00, Tes_2
che sempre la mattina trovava a lavoro il ricorrente tra le 6.45 e le 7.00, che la cava chiudeva tra le
16.30 e le 17.00. Tenuto conto della variabilità di tali orari riferiti, e considerata l'ora di pausa pranzo, non emerge in modo univoco neppure dalla suddetta deposizione l'effettuazione sistematica di un'ora di lavoro straordinario giornaliero. 19. Infine il ES , pur riferendo un orario diverso da quello degli altri testi, ha comunque Testimone_3
confermato che il ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 e terminava alle 16.00.
20. Si rammenta che l'onere probatorio del lavoratore che agisca per il compenso del lavoro straordinario è rigoroso. La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione del compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale orario lavorativo, quale fatto costitutivo della pretesa (Cass. civ. n. 9791/2020) e, nello specifico, che “a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. civ. n. 16150/2018, e precedenti ivi richiamati). Tale onere nella specie non è stato assolto.
21. In conclusione, il ricorrente ha lavorato per il resistente un numero di giornate mensili corrispondente a quello indicato nelle buste paga, senza effettuare lavoro straordinario, ma lavorando per otto ore al giorno, secondo il normale orario di lavoro a tempo pieno.
22. Sulla base di tali dati e dell'inquadramento del lavoratore del 4° livello del CCNL Edilizia
Industria, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha quantificato le differenze retributive residuate a credito del lavoratore, con accertamento contabile che non presta il fianco a critiche ed è meritevole di essere integralmente recepito, perché sviluppato in coerenza con la disciplina contrattuale collettiva e con i dati emersi dal compendio documentale e dalla prova testimoniale, con esplicazione chiara e coerente del calcoli effettuati. Nessuna delle parti ha formulato osservazioni critiche in merito alle operazioni contabili del consulente, né si evidenziano errori, incongruenze o profili di contraddittorietà tra premesse e conclusioni dei conteggi.
23. Si osserva, in via preliminare ad un esame più specifico dell'elaborato peritale, che il credito del lavoratore per differenze tra retribuzione lorda spettante e percepita, posto che quest'ultimo non ha comunque svolto lavoro straordinario e ha lavorato per un numero di giorni corrispondente a quello indicato nelle buste paga, trae origine essenzialmente dai mancati versamenti del datore di lavoro alla delle somme da accantonare a titolo di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine Parte_3
rapporto, come dedotto dal ricorrente mediante i conteggi allegati all'atto introduttivo e documentato
Con anche mediante la diffida accertativa dell' di Caserta del 14.11.2018. Di tali adempimenti il datore non ha fornito alcuna prova nel presente giudizio. 24. Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha quantificato le spettanze lorde del ricorrente in relazione ad una serie di emolumenti: 1) l'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 48 del CCNL Edilizia
Industria in atti, nella misura oraria di euro 0,52, come previsto dal contratto territoriale provinciale integrativo (cfr. all. 1 alla ctu); 2) il trattamento economico a titolo di ferie e gratifica natalizia, previsto dall'art. 18 del CCNL, nella misura del 18,50 per cento della retribuzione spettante a fronte delle ore di lavoro effettivamente prestate, di cui il 14,20 per cento da accantonarsi presso la Pt_3
ed il 4,30 per cento da corrispondere mensilmente al lavoratore in busta paga (cfr. buste paga
[...]
in atti), trattamento che, anche per la quota da accantonarsi presso la a fronte Pt_3 dell'inadempimento datoriale, trattandosi di credito retributivo del lavoratore e stante il meccanismo delegatorio sotteso all'accantonamento (tra le tante, Cass. civ. n. 10782/2020; cfr. Cass. civ. n.
5257/1998), il lavoratore può rivendicare direttamente dal datore di lavoro inadempiente;
3) permessi edili annui da corrispondersi in busta paga nella misura del 4,95 per cento della retribuzione ex art. 5
CCNL; 4) quote del TFR;
5) elemento variabile della retribuzione (EVR) nella misura di euro 0,17 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata ex art. 7 del contratto territoriale.
25. Sulla base delle ore lavorate quali risultanti dalle buste paga, dei giorni festivi ivi indicati, da retribuirsi nella misura di 8 ore per ogni festività (cfr. art. 61 del CCNL e L. n. 260 del 1949, art. 5)
e delle tabelle salariali allegate alla relazione tecnica e acquisite ex art. 421 c.p.c., non contestate da controparte, il consulente ha determinato gli importi spettanti al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, indennità di mensa, quota da accantonarsi presso la e quota da corrispondersi Parte_3
in busta paga per ferie e tredicesima, permessi edili annui, trattamento di fine rapporto, elemento variabile della retribuzione.
26. Agli importi lordi così determinati sono stati sottratti, previa lordizzazione, gli importi percepiti, quali indicati nei conteggi, corrispondenti a quelli indicati in busta paga decurtati della quota del
14,20 per cento da accantonarsi presso la Cassa edile.
27. Il credito retributivo del lavoratore è stato così quantificato in euro 12.389,02, di cui euro 493,39
a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto.
28. Il convenuto, che non ha fornito la prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nella misura differenziale così determinata per i titoli indicati, va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.389,02, di cui euro 493,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. 29. Le spese di lite, secondo soccombenza, sono poste a carico del resistente in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la ridotta attività difensiva svolta in tali fasi, per le cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
30. Le spese di CTU sono poste a carico del resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore nei confronti di della Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di euro 12.389,02 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 12.389,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a rifondere al difensore antistatario di le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 3.994,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di
Controparte_1
Così deciso in Cassino il 2 dicembre 2024
Il Giudice
Raffaele Iannucci