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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7001/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAPOBIANCO PASQUALE Avv. Bencardino in sostituzione
Avv. LEANZA RAFFAELE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CILIBERTI GIUSEPPE Avv. Aguzzi in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AN LI
FE d'TO
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. AN LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso l'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
IA che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele
Leanza, giusta procura in atti. APPELLANTE
E
AVV. ( ), domiciliata presso l'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Ciliberti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 19.11.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 ha proposto appello Parte_1 contro l'ordinanza n.16758/2020 pubblicata in data 25.11.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione r.g.n.61356/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell'avv. avente ad oggetto responsabilità Controparte_1 professionale.
§ 2. — I fatti di causa relativi al giudizio di primo grado possono così riassumersi.
2 Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., ha chiesto la condanna dell'avv. al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore della somma di euro 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, per aver espletato in maniera negligente il mandato professionale conferitole.
A fondamento della pretesta, l'istante aveva dedotto di aver conferito mandato professionale all'avvocato al fine di conseguire il risarcimento del danno sofferto per il mancato utilizzo dell'imbarcazione da diporto, oggetto del contratto di leasing da lui stipulato con
[...]
CP_2
In particolare, aveva allegato che al primo utilizzo la suddetta imbarcazione aveva subìto la rottura della cinghia di trasmissione della pompa dell'acqua nonché dell'alternatore sinistro, e, dopo qualche giorno, si era verificato un malfunzionamento al motore, sicché non era stato possibile il suo utilizzo per le vacanze estive già programmate, nonché per il periodo successivo.
Precisava che l'avvocato incaricato aveva inteso tutelare le ragioni del cliente formulando nei confronti di omanda volta alla condanna della stessa alla sostituzione Controparte_2 del motore difettoso, nonché al risarcimento del danno patito per il mancato godimento del bene, ciò nondimeno, l'avvocato incaricato aveva erroneamente proposto la domanda risarcitoria in base alla normativa contenuta nel codice del consumo (non applicabile al caso in esame), con la conseguenza che il Tribunale di Roma così adito aveva rigettato la domanda proposta.
Deduceva quindi che l'avvocato era incorso in responsabilità professionale per non CP_1 aver domandato il risarcimento del danno patrimoniale pari ai canoni di locazione versati nel periodo di mancato godimento del bene, nei confronti di (terza chiamata CP_3 in giudizio su istanza della convenuta . Controparte_2
In aggiunta precisava che la responsabilità dell'avvocato sussisteva anche per aver omesso di compiere atti necessari ad interrompere la prescrizione del suddetto diritto, considerato che il giudizio successivamente instaurato nei confronti di innanzi al Tribunale CP_3 di Milano si era concluso con una decisione di rigetto motivata dall'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Il ricorrente aveva quindi concluso domandando la condanna dell'avvocato convenuto al risarcimento del danno sofferto, quantificato in euro 86.551,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'avvocato la quale Controparte_1 evidenziava l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Precisava che nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma l'interesse primario del suo cliente – ossia la riparazione dell'imbarcazione – era stato soddisfatto, inoltre che la mancata proposizione della domanda volta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale pari ai canoni di locazione versati nel periodo di mancato godimento del bene era motivata dalla sua infondatezza, considerato che il contratto di leasing in esame rientrava nella tipologia del cd.
3 leasing traslativo, oltre che per la mancata prova dell'impossibilità di utilizzo del natante.
Evidenziava quindi in ragione del giudizio controfattuale sotteso alla domanda avversaria che non poteva ravvisarsi nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “a scioglimento della riserva,
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento Parte_1 che liquida in favore di in €.3.000,00 per compensi, oltre IVA CAP e spese Controparte_1 generali.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Il ricorso dei congiunti di Pt_1 non può essere accolto. In tema di responsabilità dell'avvocato vanno premessi i
[...] seguenti consolidati principi giurisprudenziali: E' onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto
l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa Cassazione civile, sez. III, 13/12/2012, n. 22890. La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto — al pari del danno da lucro cessante — se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. Cassazione civile, sez. III,
10/12/2012, n. 2237 non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2638 Viene censurata la scelta di adire secondo il modulo previsto dal codice del consumo;
nonché la mancata attivazione della domanda relativa al danno per il pagamento dei canoni di leasing, atteso il mancato utilizzo dell'imbarcazione; e infine il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo. Per contro risulta che il ricorrente ha ottenuto, e questo era il suo evidente interesse fondamentale, la sostituzione dei motori difettosi. Quanto al resto, non ha allegato sufficientemente l'attore, al fine di un corretto giudizio controfattuale, quanto meno il fumus (negativamente e condivisibilmente stigmatizzato dalla resistente) di suo buon diritto, ove azionato in quella sede, a risarcimento danni per le due voci di cui supra (la seconda è peraltro palesemente infondata, attesa la irrilevanza da questo di punto di visto, del bene che si intenderebbe tutelare). Al rigetto segue la soccombenza delle spese.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
4 “voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma totale della sentenza appellata con il presente atto, così provvedere:
1. Ritenere e dichiarare che Avv. nata a [...]_1
l'01.07.1962 ( ) del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via AN C.F._3
DI n. 14 non ha diligentemente espletato il mandato professionale in relazione all'incarico affidatogli dallo , di procedere per i fatti sopra descritti e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare la sua responsabilità professionale;
2. Conseguentemente, condannarla al pagamento della somma € 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, corrispondenti ai canoni di leasing versati per l'intero periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV^ comma c.p.c. dalla domanda;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi per il presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv.
Pasquale IA, che si dichiara antistatario.”.
§ 6. – L'avv. , costituitasi con comparsa depositata in data 16.03.2021, ha Controparte_1 resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la decisione di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio.”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, essendo la stessa carente dell'esplicitazione del percorso logico-motivazionale posto a fondamento della decisione assunta.
Deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità professionale dell'avv. si fondasse soltanto sulla decisione di esercitare l'azione CP_1 giudiziale prevista dal codice del consumo, avendo, invece, l'istante censurato la mancata proposizione in via contestuale dell'azione risarcitoria per il danno patrimoniale subìto, pari ai canoni di leasing versati durante il periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, precisava di non aver censurato la mancata domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo per il periodo estivo, giacché la stessa domanda era stata proposta dall'avv. nel giudizio CP_1
r.g.n.22178/2008, deciso dal Tribunale di Roma con sentenza n.2254/2013 e tale condotta non era stata oggetto di contestazione ai fini della dedotta responsabilità professionale.
Soggiungeva inoltre che nulla era stato argomentato in merito al fatto che l'interesse ad ottenere la riparazione ovvero la sostituzione dei motori, avrebbe dovuto escludere, di per sé, la domanda per l'ottenimento del danno patrimoniale costituito dal pagamento dei ratei dei leasing versati
5 durante tutto il periodo di mancato utilizzo e godimento dell'imbarcazione.
§ 8.2. - Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza appellata nella parte in cui il primo giudice non ha esplicitato alcun iter argomentativo, da cui desumere che la propria domanda risarcitoria non sarebbe stata accoglibile in considerazione del giudizio prognostico sotteso alla domanda di accertamento della responsabilità professionale.
Soggiungeva quindi che nel caso in esame il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la domanda di risarcimento per la restituzione dei canoni di leasing avrebbe avuto concreta possibilità di accoglimento ed in seguito valutare se l'avv. avesse posto in essere tutte le condizioni CP_1 necessarie a preservare il proprio diritto al risarcimento dei danni, valutando altresì se la mancata proposizione in uno alla domanda di sostituzione dei motori fosse stata dettata da una eventuale e non comprensibile strategia processuale.
A tal fine richiamava Cass. civ. SS.UU. n.19785/2015 resa in materia di leasing finanziario che aveva riconosciuto all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, ivi compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene risultato viziato.
Censurava quindi la decisione del Tribunale nella parte in cui non si era accertata la possibilità da parte del difensore di agire anche per il risarcimento in relazione ai canoni di leasing versati per tutto il periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione, avendo il primo giudice diversamente escluso tale possibilità, senza il supporto di argomentazioni di sorta, ma in maniera apodittica mediante richiamo a generici principi di diritto senza alcuna valutazione della fattispecie concreta.
Soggiungeva quindi che il primo giudice aveva omesso di considerare che l'avvocato CP_1 avrebbe dovuto informarlo sullo stato della pratica e fornirgli tutte le informazioni necessarie, adoperandosi, con atto di costituzione in mora, per interrompere il termine di prescrizione relativo al risarcimento dei danni per i canoni di leasing che non aveva voluto richiedere con la domanda di sostituzione dei motori, costituendo la verifica della prescrizione adempimento routinario da parte del difensore (cfr., Cass.civ.n.16023/2002), con la conseguenza che a causa della suddetta omissione, il giudizio recante r.g.n.55141/2014, promosso dall'avv. Segatori
(componente del medesimo studio legale dell'avv. ) al fine di tutelare il suddetto diritto CP_1 al risarcimento, era stato definito con sentenza n.4091/2017, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda proposta, accogliendo l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla convenuta . CP_3
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata per manifesta infondatezza ex art.348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al procedimento in esame, deve ritenersi superata dall'esame nel merito dell'impugnazione.
6 § 10. – Ciò posto, nel merito osserva il Collegio che i motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati per quanto di seguito illustrato, dovendosi comunque rigettare le domande svolte dall'appellante nei confronti del difensore, seppur con motivazione più esaustiva rispetto a quella di cui all'ordinanza appellata.
La responsabilità del professionista si fonda infatti su di un giudizio prognostico che deve consentire di accertare che in assenza della condotta imperita del difensore il giudizio presupposto secondo un criterio probabilistico si sarebbe concluso favorevolmente per il cliente.
Secondo la Cassazione (cfr., ex multis, Cass.civ.n.2638 del 2013) la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Dunque, traslando tale principio al caso in esame occorre verificare se la mancata interruzione del termine di prescrizione da parte del difensore dell'appellante, ovvero l'introduzione tempestiva del giudizio risarcitorio per la condanna al pagamento dei canoni del contratto di leasing avrebbe condotto ad un risultato processuale favorevole per la parte.
Orbene, ritiene la Corte che l'appellante non abbia fornito prova di ciò, atteso che la domanda contenuta nelle conclusioni dell'atto d'appello risulta essere incentrata sulla condanna “al pagamento della somma € 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, corrispondenti ai canoni di leasing versati per l'intero periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione” dovendosi al contempo valorizzare quanto dedotto dalla stessa appellante a pag.n.9 dell'atto di impugnazione per cui “Neppure corrisponde al vero che lo abbia censurato la mancata attivazione Pt_1 per il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo, poiché questo è stato oggetto di domanda dell'Avv. , respinta dal Tribunale di Roma con la decisione indicata nella premessa in CP_1 fatto del presente atto e non è oggetto, e mai lo è stato, di contestazione ai fini della dedotta responsabilità professionale”, unitamente alle caratteristiche del contratto di leasing stipulato dal cliente, che doveva ricondursi alla figura del leasing traslativo, in cui, l'ammontare dei canoni versati, costituiva sostanzialmente l'acquisto “a rate” del bene oggetto del contratto, che, oltretutto, nel caso di specie conservava all'esito del versamento dell'ultimo canone un cospicuo valore di mercato trattandosi di una imbarcazione da diporto di valore - un Bavaria
BMB 29 Sport - ossia un motoscafo sportivo di pregio lungo circa 9 metri con cabine e servizi.
Muovendo infatti dalla premessa (ben delineata da Cass.civ.n.13965/2019) per cui in tema di
7 locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello e ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, deve osservarsi che il leasing in esame andava ricondotto a tale seconda categoria, essendosi previsto per l'opzione di acquisto il modesto corrispettivo di euro 1.227,50 oltre iva con evidente notevolissimo sopravanzo del valore del bene.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore elemento sintomatico che depone in tal senso ossia gli artt.14
e 15 del contratto per cui i rischi e le riparazioni ordinarie e straordinarie restavano a carico dell'utilizzatore.
Dunque, in tal senso debbono valorizzarsi gli artt.3, 14 e 15 del contratto (doc.n.20 ricorrente in primo grado) in cui si è rispettivamente previsto: “Il presente contratto di locazione finanziaria avrà la durata di mesi 84. Il compenso per la locazione finanziaria viene fissato nella somma di euro 138.941,53 più iva ai sensi di legge, da corrispondere come di seguito enunciato. L'Utilizzatore versa alla firma del presente contratto la somma di euro 24.550,10 ai sensi di legge e si impegna a pagare la rimanenza a debito in n.83 canoni a periodicità mensile, consecutivi, ciascuno di euro 1.378,21 più iva ai sensi di legge dal primo giorno del mese successivo alla data di presa in consegna dei beni risultante dal Verbale di Presa in
Consegna ed Accettazione di Unità da Diporto.
Allo spirare del termine di durata indicato al primo comma del presente articolo, la locazione finanziaria cesserà di diritto senza bisogno di alcuna disdetta e l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire i beni, secondo quanto convenuto all'art.24. Nel caso di esercizio della facoltà di acquisto, nei modi e nei termini contrattualmente convenuti al suddetto art.24, il prezzo di opzione finale per l'acquisto è fissato in euro 1.227,50 più Iva ai sensi di legge”, quanto all'art.14 “Le parti convengono che le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie, comprese le riparazioni dovute a forza maggiore o caso fortuito, saranno effettuate a cura, rischio e spese dell'Utilizzatore, secondo le istruzioni del Costruttore ed usando materiali idonei” ed infine nell'15 “…i rischi di perdita e di deterioramento dell'Unità sono a carico dell'Utilizzatore ancorché verificatisi per cause a lui non imputabili”.
Da quanto precede consegue – tenuto conto altresì della domanda inizialmente proposta volta ad ottenere la riparazione e sostituzione del bene (cfr., doc.n.3 fasc. primo grado) peraltro conseguita e quindi a conservare il contratto – che stando anche alle difese dell'appellata il leasing concluso dalle parti era un leasing traslativo e non finanziario, ragion per cui l'interesse dell'appellante manifestato anche dalle iniziali difese era quello di acquistare il bene per poterne
8 fruire ben oltre il periodo di pagamento dei canoni di leasing con l'ulteriore conseguenza che i canoni sarebbero stati comunque pagati tenuto conto che la domanda risarcitoria non risultava essere abbinata ad allegazioni tali da ritenere che l'utilizzo dell'imbarcazione sarebbe avvenuto in periodi anche invernali e ben oltre le due o tre mensilità estive rientranti nell'id quod plerumque accidit.
Dunque, la funzione del pagamento dei canoni era legata all'acquisto della proprietà del bene e non al semplice utilizzo, proprio in ragione del valore che l'imbarcazione manteneva al termine del piano di ammortamento, ne consegue quindi che al più sarebbe stato possibile valutare un danno da vacanza rovinata ma lo stesso appellante non ha riproposto tale domanda nell'atto d'appello evidenziando a pag.n.9 dell'impugnazione di non aver censurato la mancata attivazione del difensore per il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo.
Dunque, seppur con tali motivazioni la domanda risarcitoria dell'appellante deve essere rigettata con conseguente rigetto dell'impugnazione, non rilevando di per sé la sola violazione del termine di prescrizione, avendo vieppiù l'appellante – per sua stessa allegazione - comunque ricevuto il ristoro per le spese di lite (danno emergente) in relazione al giudizio al cui esito è stata dichiarata prescritta la domanda risarcitoria.
§ 11. – Le spese di lite tenuto conto della necessità di motivare in merito al rigetto della domanda risarcitoria debbono trovare integrale compensazione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.12.2020 avverso l'ordinanza ex art.702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 19.11.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 17.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. AN LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
9
Sezione VI civile
R.G. 7001/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAPOBIANCO PASQUALE Avv. Bencardino in sostituzione
Avv. LEANZA RAFFAELE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CILIBERTI GIUSEPPE Avv. Aguzzi in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AN LI
FE d'TO
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. AN LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso l'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
IA che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele
Leanza, giusta procura in atti. APPELLANTE
E
AVV. ( ), domiciliata presso l'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Ciliberti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 19.11.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 ha proposto appello Parte_1 contro l'ordinanza n.16758/2020 pubblicata in data 25.11.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione r.g.n.61356/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell'avv. avente ad oggetto responsabilità Controparte_1 professionale.
§ 2. — I fatti di causa relativi al giudizio di primo grado possono così riassumersi.
2 Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., ha chiesto la condanna dell'avv. al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore della somma di euro 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, per aver espletato in maniera negligente il mandato professionale conferitole.
A fondamento della pretesta, l'istante aveva dedotto di aver conferito mandato professionale all'avvocato al fine di conseguire il risarcimento del danno sofferto per il mancato utilizzo dell'imbarcazione da diporto, oggetto del contratto di leasing da lui stipulato con
[...]
CP_2
In particolare, aveva allegato che al primo utilizzo la suddetta imbarcazione aveva subìto la rottura della cinghia di trasmissione della pompa dell'acqua nonché dell'alternatore sinistro, e, dopo qualche giorno, si era verificato un malfunzionamento al motore, sicché non era stato possibile il suo utilizzo per le vacanze estive già programmate, nonché per il periodo successivo.
Precisava che l'avvocato incaricato aveva inteso tutelare le ragioni del cliente formulando nei confronti di omanda volta alla condanna della stessa alla sostituzione Controparte_2 del motore difettoso, nonché al risarcimento del danno patito per il mancato godimento del bene, ciò nondimeno, l'avvocato incaricato aveva erroneamente proposto la domanda risarcitoria in base alla normativa contenuta nel codice del consumo (non applicabile al caso in esame), con la conseguenza che il Tribunale di Roma così adito aveva rigettato la domanda proposta.
Deduceva quindi che l'avvocato era incorso in responsabilità professionale per non CP_1 aver domandato il risarcimento del danno patrimoniale pari ai canoni di locazione versati nel periodo di mancato godimento del bene, nei confronti di (terza chiamata CP_3 in giudizio su istanza della convenuta . Controparte_2
In aggiunta precisava che la responsabilità dell'avvocato sussisteva anche per aver omesso di compiere atti necessari ad interrompere la prescrizione del suddetto diritto, considerato che il giudizio successivamente instaurato nei confronti di innanzi al Tribunale CP_3 di Milano si era concluso con una decisione di rigetto motivata dall'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Il ricorrente aveva quindi concluso domandando la condanna dell'avvocato convenuto al risarcimento del danno sofferto, quantificato in euro 86.551,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'avvocato la quale Controparte_1 evidenziava l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Precisava che nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma l'interesse primario del suo cliente – ossia la riparazione dell'imbarcazione – era stato soddisfatto, inoltre che la mancata proposizione della domanda volta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale pari ai canoni di locazione versati nel periodo di mancato godimento del bene era motivata dalla sua infondatezza, considerato che il contratto di leasing in esame rientrava nella tipologia del cd.
3 leasing traslativo, oltre che per la mancata prova dell'impossibilità di utilizzo del natante.
Evidenziava quindi in ragione del giudizio controfattuale sotteso alla domanda avversaria che non poteva ravvisarsi nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “a scioglimento della riserva,
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento Parte_1 che liquida in favore di in €.3.000,00 per compensi, oltre IVA CAP e spese Controparte_1 generali.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Il ricorso dei congiunti di Pt_1 non può essere accolto. In tema di responsabilità dell'avvocato vanno premessi i
[...] seguenti consolidati principi giurisprudenziali: E' onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto
l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa Cassazione civile, sez. III, 13/12/2012, n. 22890. La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto — al pari del danno da lucro cessante — se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. Cassazione civile, sez. III,
10/12/2012, n. 2237 non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2638 Viene censurata la scelta di adire secondo il modulo previsto dal codice del consumo;
nonché la mancata attivazione della domanda relativa al danno per il pagamento dei canoni di leasing, atteso il mancato utilizzo dell'imbarcazione; e infine il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo. Per contro risulta che il ricorrente ha ottenuto, e questo era il suo evidente interesse fondamentale, la sostituzione dei motori difettosi. Quanto al resto, non ha allegato sufficientemente l'attore, al fine di un corretto giudizio controfattuale, quanto meno il fumus (negativamente e condivisibilmente stigmatizzato dalla resistente) di suo buon diritto, ove azionato in quella sede, a risarcimento danni per le due voci di cui supra (la seconda è peraltro palesemente infondata, attesa la irrilevanza da questo di punto di visto, del bene che si intenderebbe tutelare). Al rigetto segue la soccombenza delle spese.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
4 “voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma totale della sentenza appellata con il presente atto, così provvedere:
1. Ritenere e dichiarare che Avv. nata a [...]_1
l'01.07.1962 ( ) del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via AN C.F._3
DI n. 14 non ha diligentemente espletato il mandato professionale in relazione all'incarico affidatogli dallo , di procedere per i fatti sopra descritti e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare la sua responsabilità professionale;
2. Conseguentemente, condannarla al pagamento della somma € 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, corrispondenti ai canoni di leasing versati per l'intero periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV^ comma c.p.c. dalla domanda;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi per il presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv.
Pasquale IA, che si dichiara antistatario.”.
§ 6. – L'avv. , costituitasi con comparsa depositata in data 16.03.2021, ha Controparte_1 resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la decisione di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio.”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, essendo la stessa carente dell'esplicitazione del percorso logico-motivazionale posto a fondamento della decisione assunta.
Deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità professionale dell'avv. si fondasse soltanto sulla decisione di esercitare l'azione CP_1 giudiziale prevista dal codice del consumo, avendo, invece, l'istante censurato la mancata proposizione in via contestuale dell'azione risarcitoria per il danno patrimoniale subìto, pari ai canoni di leasing versati durante il periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, precisava di non aver censurato la mancata domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo per il periodo estivo, giacché la stessa domanda era stata proposta dall'avv. nel giudizio CP_1
r.g.n.22178/2008, deciso dal Tribunale di Roma con sentenza n.2254/2013 e tale condotta non era stata oggetto di contestazione ai fini della dedotta responsabilità professionale.
Soggiungeva inoltre che nulla era stato argomentato in merito al fatto che l'interesse ad ottenere la riparazione ovvero la sostituzione dei motori, avrebbe dovuto escludere, di per sé, la domanda per l'ottenimento del danno patrimoniale costituito dal pagamento dei ratei dei leasing versati
5 durante tutto il periodo di mancato utilizzo e godimento dell'imbarcazione.
§ 8.2. - Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza appellata nella parte in cui il primo giudice non ha esplicitato alcun iter argomentativo, da cui desumere che la propria domanda risarcitoria non sarebbe stata accoglibile in considerazione del giudizio prognostico sotteso alla domanda di accertamento della responsabilità professionale.
Soggiungeva quindi che nel caso in esame il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la domanda di risarcimento per la restituzione dei canoni di leasing avrebbe avuto concreta possibilità di accoglimento ed in seguito valutare se l'avv. avesse posto in essere tutte le condizioni CP_1 necessarie a preservare il proprio diritto al risarcimento dei danni, valutando altresì se la mancata proposizione in uno alla domanda di sostituzione dei motori fosse stata dettata da una eventuale e non comprensibile strategia processuale.
A tal fine richiamava Cass. civ. SS.UU. n.19785/2015 resa in materia di leasing finanziario che aveva riconosciuto all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, ivi compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene risultato viziato.
Censurava quindi la decisione del Tribunale nella parte in cui non si era accertata la possibilità da parte del difensore di agire anche per il risarcimento in relazione ai canoni di leasing versati per tutto il periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione, avendo il primo giudice diversamente escluso tale possibilità, senza il supporto di argomentazioni di sorta, ma in maniera apodittica mediante richiamo a generici principi di diritto senza alcuna valutazione della fattispecie concreta.
Soggiungeva quindi che il primo giudice aveva omesso di considerare che l'avvocato CP_1 avrebbe dovuto informarlo sullo stato della pratica e fornirgli tutte le informazioni necessarie, adoperandosi, con atto di costituzione in mora, per interrompere il termine di prescrizione relativo al risarcimento dei danni per i canoni di leasing che non aveva voluto richiedere con la domanda di sostituzione dei motori, costituendo la verifica della prescrizione adempimento routinario da parte del difensore (cfr., Cass.civ.n.16023/2002), con la conseguenza che a causa della suddetta omissione, il giudizio recante r.g.n.55141/2014, promosso dall'avv. Segatori
(componente del medesimo studio legale dell'avv. ) al fine di tutelare il suddetto diritto CP_1 al risarcimento, era stato definito con sentenza n.4091/2017, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda proposta, accogliendo l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla convenuta . CP_3
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata per manifesta infondatezza ex art.348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al procedimento in esame, deve ritenersi superata dall'esame nel merito dell'impugnazione.
6 § 10. – Ciò posto, nel merito osserva il Collegio che i motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati per quanto di seguito illustrato, dovendosi comunque rigettare le domande svolte dall'appellante nei confronti del difensore, seppur con motivazione più esaustiva rispetto a quella di cui all'ordinanza appellata.
La responsabilità del professionista si fonda infatti su di un giudizio prognostico che deve consentire di accertare che in assenza della condotta imperita del difensore il giudizio presupposto secondo un criterio probabilistico si sarebbe concluso favorevolmente per il cliente.
Secondo la Cassazione (cfr., ex multis, Cass.civ.n.2638 del 2013) la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Dunque, traslando tale principio al caso in esame occorre verificare se la mancata interruzione del termine di prescrizione da parte del difensore dell'appellante, ovvero l'introduzione tempestiva del giudizio risarcitorio per la condanna al pagamento dei canoni del contratto di leasing avrebbe condotto ad un risultato processuale favorevole per la parte.
Orbene, ritiene la Corte che l'appellante non abbia fornito prova di ciò, atteso che la domanda contenuta nelle conclusioni dell'atto d'appello risulta essere incentrata sulla condanna “al pagamento della somma € 86.551,00, a titolo di risarcimento danni, corrispondenti ai canoni di leasing versati per l'intero periodo di mancato utilizzo dell'imbarcazione” dovendosi al contempo valorizzare quanto dedotto dalla stessa appellante a pag.n.9 dell'atto di impugnazione per cui “Neppure corrisponde al vero che lo abbia censurato la mancata attivazione Pt_1 per il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo, poiché questo è stato oggetto di domanda dell'Avv. , respinta dal Tribunale di Roma con la decisione indicata nella premessa in CP_1 fatto del presente atto e non è oggetto, e mai lo è stato, di contestazione ai fini della dedotta responsabilità professionale”, unitamente alle caratteristiche del contratto di leasing stipulato dal cliente, che doveva ricondursi alla figura del leasing traslativo, in cui, l'ammontare dei canoni versati, costituiva sostanzialmente l'acquisto “a rate” del bene oggetto del contratto, che, oltretutto, nel caso di specie conservava all'esito del versamento dell'ultimo canone un cospicuo valore di mercato trattandosi di una imbarcazione da diporto di valore - un Bavaria
BMB 29 Sport - ossia un motoscafo sportivo di pregio lungo circa 9 metri con cabine e servizi.
Muovendo infatti dalla premessa (ben delineata da Cass.civ.n.13965/2019) per cui in tema di
7 locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello e ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, deve osservarsi che il leasing in esame andava ricondotto a tale seconda categoria, essendosi previsto per l'opzione di acquisto il modesto corrispettivo di euro 1.227,50 oltre iva con evidente notevolissimo sopravanzo del valore del bene.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore elemento sintomatico che depone in tal senso ossia gli artt.14
e 15 del contratto per cui i rischi e le riparazioni ordinarie e straordinarie restavano a carico dell'utilizzatore.
Dunque, in tal senso debbono valorizzarsi gli artt.3, 14 e 15 del contratto (doc.n.20 ricorrente in primo grado) in cui si è rispettivamente previsto: “Il presente contratto di locazione finanziaria avrà la durata di mesi 84. Il compenso per la locazione finanziaria viene fissato nella somma di euro 138.941,53 più iva ai sensi di legge, da corrispondere come di seguito enunciato. L'Utilizzatore versa alla firma del presente contratto la somma di euro 24.550,10 ai sensi di legge e si impegna a pagare la rimanenza a debito in n.83 canoni a periodicità mensile, consecutivi, ciascuno di euro 1.378,21 più iva ai sensi di legge dal primo giorno del mese successivo alla data di presa in consegna dei beni risultante dal Verbale di Presa in
Consegna ed Accettazione di Unità da Diporto.
Allo spirare del termine di durata indicato al primo comma del presente articolo, la locazione finanziaria cesserà di diritto senza bisogno di alcuna disdetta e l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire i beni, secondo quanto convenuto all'art.24. Nel caso di esercizio della facoltà di acquisto, nei modi e nei termini contrattualmente convenuti al suddetto art.24, il prezzo di opzione finale per l'acquisto è fissato in euro 1.227,50 più Iva ai sensi di legge”, quanto all'art.14 “Le parti convengono che le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie, comprese le riparazioni dovute a forza maggiore o caso fortuito, saranno effettuate a cura, rischio e spese dell'Utilizzatore, secondo le istruzioni del Costruttore ed usando materiali idonei” ed infine nell'15 “…i rischi di perdita e di deterioramento dell'Unità sono a carico dell'Utilizzatore ancorché verificatisi per cause a lui non imputabili”.
Da quanto precede consegue – tenuto conto altresì della domanda inizialmente proposta volta ad ottenere la riparazione e sostituzione del bene (cfr., doc.n.3 fasc. primo grado) peraltro conseguita e quindi a conservare il contratto – che stando anche alle difese dell'appellata il leasing concluso dalle parti era un leasing traslativo e non finanziario, ragion per cui l'interesse dell'appellante manifestato anche dalle iniziali difese era quello di acquistare il bene per poterne
8 fruire ben oltre il periodo di pagamento dei canoni di leasing con l'ulteriore conseguenza che i canoni sarebbero stati comunque pagati tenuto conto che la domanda risarcitoria non risultava essere abbinata ad allegazioni tali da ritenere che l'utilizzo dell'imbarcazione sarebbe avvenuto in periodi anche invernali e ben oltre le due o tre mensilità estive rientranti nell'id quod plerumque accidit.
Dunque, la funzione del pagamento dei canoni era legata all'acquisto della proprietà del bene e non al semplice utilizzo, proprio in ragione del valore che l'imbarcazione manteneva al termine del piano di ammortamento, ne consegue quindi che al più sarebbe stato possibile valutare un danno da vacanza rovinata ma lo stesso appellante non ha riproposto tale domanda nell'atto d'appello evidenziando a pag.n.9 dell'impugnazione di non aver censurato la mancata attivazione del difensore per il danno da mancato utilizzo per il periodo estivo.
Dunque, seppur con tali motivazioni la domanda risarcitoria dell'appellante deve essere rigettata con conseguente rigetto dell'impugnazione, non rilevando di per sé la sola violazione del termine di prescrizione, avendo vieppiù l'appellante – per sua stessa allegazione - comunque ricevuto il ristoro per le spese di lite (danno emergente) in relazione al giudizio al cui esito è stata dichiarata prescritta la domanda risarcitoria.
§ 11. – Le spese di lite tenuto conto della necessità di motivare in merito al rigetto della domanda risarcitoria debbono trovare integrale compensazione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.12.2020 avverso l'ordinanza ex art.702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 19.11.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 17.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. AN LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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