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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 18 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8119 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Giovanni la Punta, via Balatelle n. 28, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Francesco Pappalardo
e Marcello Trovato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Gorizia
n. 71.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
28.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 23.07-05.08.2024, prot. CP CP
.2196.18/07/2024 n. 0030406, con il quale la Commissione Provinciale dell aveva rigettato il CP ricorso, effettuato in via amministrativa avverso il provvedimento del 04.04.2024 con il quale l
1 aveva rigettato l'istanza di pensione indiretta alla stessa spettante a far tempo dalla data del decesso del de cuius, il coniuge separato , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
17.02.2019.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Pedara il 26.01.2001 con il Dott. Per_2
, nato a [...] il [...]; che in data 04.01.1994, era nato a [...] il loro figlio,
[...] ER
; che si trattava di un matrimonio in seconde nozze, essendo il marito stato prima coniugato con
[...] la IGa , da cui matrimonio nascevano tre figli, Controparte_2 PE
, e , quest'ultimo dichiarato interdetto,
[...] Persona_5 Persona_6 con tutela in capo alla madre.
Precisava che in data 23.02.2012 aveva presentato presso il Tribunale di Catania ricorso per separazione giudiziale, il cui giudizio (n. 1965/2012 RG) veniva definito con sentenza dell'08.04.2016 n.
2073/2016, che disponeva la separazione dei coniugi;
che avverso la stessa non veniva proposto appello e dunque la citata sentenza acquistava efficacia di cosa giudicata.
Deduceva che in data 01.07.2016, l'avvocato , in forza di una procura generale Controparte_3 risalente all'anno 1999 (ben 17 anni prima), depositava per conto del marito ricorso per Persona_2 lo scioglimento del matrimonio. In nessun atto era dato riscontrare la volontà del IG. di Persona_2 divorziare ed addirittura, pur trattandosi di divorzio giudiziale, che prevede la comparizione obbligatoria personale dinanzi il Presidente del Tribunale, nessuno dei difensori delle parti faceva alcuna richiesta in tal senso, né il giudice rilevava d'ufficio la necessità della personale comparizione delle parti, per cui in data 10.13/11/2017 il Tribunale di Catania emetteva la sentenza parziale n. 4730/2017 di scioglimento del matrimonio nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
12304/2016 R.G. e con separata ordinanza il procedimento continuava in primo grado in relazione agli aspetti economici del giudizio di divorzio.
Avverso tale sentenza parziale ella proponeva immediatamente impugnazione e si instaurava presso la
Corte di Appello di Catania – Sezione Famiglia e minori - il relativo giudizio di appello, n. 2742/2017
R.G.; che nel corso del giudizio di appello, in data 17.02.2019, moriva il Dott. , e tale Persona_2 giudizio di appello, chiamato all'udienza del 14.03.2019, veniva dichiarato interrotto dalla Corte di
Appello di Catania, a seguito della dichiarazione resa d'intervenuto decesso dell'appellato e con la contestuale produzione del relativo certificato di morte.
A fronte dell'intervenuta interruzione l'allora suo difensore, avv. Alberto Ardini, procedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti dei figli, tutti eredi di , affinché fosse dichiarata la Persona_2 cessazione della materia del contendere;
che la notifica dell'atto di riassunzione è stata effettuata ai figli del de cuius in data 01.07.2019; che nel procedimento di appello chiamato all'udienza del 26.09.2019, si costituivano i figli – di primo letto, cioè , PE Persona_5
2 e (quest'ultimo in persona del tutore , prima Per_2 Persona_6 Controparte_2 moglie divorziata del de cuius) – al fine di ottenere il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Catania con successiva sentenza n. 618/2020, resa nel procedimento n.
2742/2017 RG, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, i figli di primo letto del marito, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 618/2020, nella quale ella si costituiva con controricorso.
La Suprema Corte con ordinanza n. 37896 del 28.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 16059/2020
R.G., rigettava il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza del decesso di Per_2
. In tale pronuncia, inoltre, la Corte di Cassazione dichiarava espressamente che la tempestiva
[...] proposizione dell'appello aveva impedito la definitività ed il passaggio in giudicato della sentenza parziale di primo grado e che, conseguentemente, la ricorrente aveva ovviamente sempre mantenuto il ruolo e la qualifica di coniuge ed era tale anche al momento della morte del marito e, Persona_2 pertanto, erede dello stesso, mantenendo sempre tale qualifica e ruolo di moglie e coniuge e di principale erede legittimario del marito.
Precisava, ancora, che nel contempo il figlio, IG , chiedeva ed Persona_5 otteneva dall'Ufficio rilascio copie presso il Tribunale di Catania, in data 16.05.2019, una semplice copia della predetta sentenza parziale di divorzio resa dal Tribunale di Catania, che consegnava alla sorella IG.ra , la quale in data 03.07.2019, appena due giorni dopo aver PE ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della causa si recava presso il Comune di Pedara (dove i coniugi si erano sposati) depositando tale copia della sentenza parziale e non definitiva di divorzio
(pendente l'appello appena riassunto nei suoi confronti), che riguardava il padre e l'odierna ricorrente, chiedendone la trascrizione, nonostante la consapevolezza della non definitività e, dunque, la non trascrivibilità. Ciò probabilmente e strumentalmente al fine di far risultare il de cuius divorziato dal coniuge odierna ricorrente, e quindi cercare escluderla dall'asse ereditario, come poi accaduto. Tant'è che nell'anno 2020, sempre la stessa figlia di primo letto IG.ra presentava denuncia di PE successione ereditaria dichiarando (falsamente) eredi soltanto i figli del de cuius, ma non l'odierna ricorrente che veniva deliberatamente esclusa proprio sulla base della falsa attestazione ed annotazione operata negli atti comunali.
Il , senza effettuare alcuna verifica, provvedeva a trascrivere detta sentenza nei Parte_2
Registri dello Stato Civile, senza neanche verificare la necessaria definitività e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. In tal modo, l'odierna opponente risultava a sua insaputa ed erratamente divorziata dal marito, mentre in realtà aveva sempre mantenuto il ruolo di coniuge sino al decesso del de cuius, come acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza.
3 La ricorrente, dovendo a tal punto presentare a sua volta la dichiarazione di successione, si rivolgeva ad un professionista di Roma, il quale provvedeva a redigere la detta dichiarazione fiscale integrativa e fissava un appuntamento presso l'Agenzia del Territorio di Catania al fine della sua presentazione, effettuando anche un accesso all'Anagrafe Nazionale della popolazione, dove scopriva che la ricorrente risultava e risulta tutt'oggi essere divorziata;
che in data 19.02.2024 ella, unitamente al suo legale, si recava presso lo Stato Civile del Comune di Pedara ove trovava conferma di quanto precedentemente scoperto dal professionista incaricato della denuncia di successione e ne chiedeva la rettifica, che con successiva p.e.c. del 26.03.2024 il suo legale diffidava formalmente e nuovamente il Parte_2
a procedere in autotutela all'immediata rettifica della situazione eliminando l'errata attestazione dello stato di divorzio e contemporaneamente presentando denuncia penale presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Catania, nonché ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.
Per tali motivi la stessa chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto comunicato il 17.04.2024 e la concessione della pensione indiretta alla stessa spettante quale coniuge superstite a far tempo dalla CP proposizione della domanda e dal decesso di;
che la Commissione Provinciale dell' Persona_7 dava atto della documentazione depositata a sostegno della domanda di revoca del rigetto depositata dall'istante, oltre che dell'avvenuta proposizione del ricorso cautelare depositato presso il Tribunale di
Catania, ma non procedeva alla revoca del diniego sul presupposto che ad oggi presso l'Anagrafe
Nazionale della Popolazione la stessa risultava divorziata al momento dell'emissione del provvedimento di rigetto oggi impugnato.
Nelle more ed in data 30.07.2024 veniva notificata l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania, Dott.ssa
Maria Acagnino, relativa al procedimento cautelare instaurato in conseguenza del ricorso ex art. 700
c.p.c. ed in accoglimento dello stesso ordinava al Comune di Pedara di ripristinare la legalità modificando il suo status personale da divorziata in “vedova”, nonché condannava il Comune di Pedara alla rifusione delle spese del giudizio. CP Pertanto, alla luce della documentazione sottoposta all'attenzione dell' e non adeguatamente esaminata, che aveva tenuto conto soltanto di risultanze anagrafiche, errate proprio alla luce della CP documentazione allegata, contestava l'operato dell' e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. Ritenere e dichiarare che, conformemente alle sentenze della Corte di Appello di Catania
n. 618/2020 R.G. ed all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 37896 del 28.12.2022 nell'ambito del procedimento n. 16059/2020 R.G, nonché infine, dell'ordinanza resa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania il 30.07.2024, nell'ambito del procedimento n. 5191/2024 RG, la ricorrente Parte_1
è erede legittima di , quale moglie e coniuge del de cuius al momento del decesso dello Persona_2 stesso avvenuto a Catania il 17.02.2019. 2. Per l'effetto, nella specifica qualità di vedova di Per_2
, ritenere e dichiarare che ha diritto a percepire ed alla corresponsione nella
[...] Parte_1
4 quota e misura di legge della pensione indiretta (di reversibilità) rispetto a quella spettante al de cuius a far tempo dal decesso del marito avvenuto a Catania il 17.02.2019 3. Conseguentemente condannare CP l al pagamento a favore della ricorrente della pensione a far tempo dal decesso del coniuge CP
, nella misura alla stessa spettante secondo legge.
4. Condannare l alla rifusione Persona_2 delle spese e degli onorari del presente giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, CP1 evidenziando come le risultanze anagrafiche indicavano che la ricorrente fosse coniuge divorziato e quindi non rispecchiava i requisiti per l'attribuzione della prestazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17.02.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Parte ricorrente con le note di cui al citato articolo per l'odierna udienza, documentava che in data 25.11.2024 il comunicava di avere Parte_2 adempiuto alla rettifica dello stato civile per come statuito dall'ordinanza del 30.07.2024 del Tribunale di
Catania.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
È documentato che l ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla CP1 ricorrente sul falso presupposto che dall'Anagrafe del Comune di Pedara, quest'ultima risultava coniuge divorziato e non vedova del de cuius e ciò per una erronea annotazione eseguita dal Persona_2
Comune.
L'articolo 22 della Legge 903/1965, stabilisce al primo comma che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
I soggetti ai quali spetta tale prestazione economica in particolare sono:
• Il coniuge superstite, anche divorziato;
5 • l'unione civile;
• i figli e in mancanza o qualora non ne avessero diritto questi soggetti suddetti, i genitori e i fratelli e le sorelle celibi o nubili a determinate condizioni.
Il coniuge separato o divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità in quanto soggetto che ha beneficiato di un sostegno economico durante la vita del defunto e che conserva, anche dopo la morte dell'obbligato, il diritto a ricevere tale sostegno.
Per coniuge superstite la normativa si riferisce al coniuge, al coniuge separato e al coniuge divorziato, per ognuno dei quali il diritto viene riconosciuto in presenza di condizioni diverse.
Va precisato che la separazione e il divorzio sono due istituti giuridici funzionali al far venir meno tra i coniugi i rispettivi obblighi, doveri e diritti nati dal matrimonio, ma non eliminano il vincolo solidaristico nascente dal matrimonio.
Il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite, infatti, si basa su questo vincolo. Per questo motivo il coniuge superstite ha diritto ad essere economicamente sostenuto anche dopo la morte dell'obbligato al mantenimento. Vige infatti nel nostro ordinamento la presunzione per cui la morte del defunto crei una situazione di bisogno nei superstiti.
Ebbene, essendo stato ampiamente documentato ed in particolare con la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione e poi con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Catania, che tra i coniugi il vincolo matrimoniale non era stato sciolto e/o cessato, perché la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato tali effetti era stata impugnata immediatamente e quindi non era passata in giudicato e nel corso del giudizio di appello era intervenuto il decesso del marito e quindi la cessazione della materia del contendere, sussiste in capo alla ricorrente il diritto a percepire la pensione di reversibilità, in presenza degli altri requisiti socio-economici previsti dalla legge ed eventualmente tenendo contro di altri soggetti che concorrono nel diritto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge 412/1991.
3. Spese. CP Quanto alle spese, tenuto conto che la mancata liquidazione da parte dell' dipende anche da un concorrente motivo imputabile ad un terzo (Comune di Pedara), le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.08.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
6 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di reversibilità del marito, , in presenza degli altri requisiti socio-economici previsti dalla Persona_2 legge ed eventualmente tenendo contro di altri soggetti che concorrono nel diritto, con decorrenza dalla CP domanda amministrativa, condannando l alla relativa liquidazione, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge 412/1991. CP
2) Condanna l , come sopra generalizzato, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 18 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8119 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Giovanni la Punta, via Balatelle n. 28, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Francesco Pappalardo
e Marcello Trovato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Gorizia
n. 71.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
28.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 23.07-05.08.2024, prot. CP CP
.2196.18/07/2024 n. 0030406, con il quale la Commissione Provinciale dell aveva rigettato il CP ricorso, effettuato in via amministrativa avverso il provvedimento del 04.04.2024 con il quale l
1 aveva rigettato l'istanza di pensione indiretta alla stessa spettante a far tempo dalla data del decesso del de cuius, il coniuge separato , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
17.02.2019.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Pedara il 26.01.2001 con il Dott. Per_2
, nato a [...] il [...]; che in data 04.01.1994, era nato a [...] il loro figlio,
[...] ER
; che si trattava di un matrimonio in seconde nozze, essendo il marito stato prima coniugato con
[...] la IGa , da cui matrimonio nascevano tre figli, Controparte_2 PE
, e , quest'ultimo dichiarato interdetto,
[...] Persona_5 Persona_6 con tutela in capo alla madre.
Precisava che in data 23.02.2012 aveva presentato presso il Tribunale di Catania ricorso per separazione giudiziale, il cui giudizio (n. 1965/2012 RG) veniva definito con sentenza dell'08.04.2016 n.
2073/2016, che disponeva la separazione dei coniugi;
che avverso la stessa non veniva proposto appello e dunque la citata sentenza acquistava efficacia di cosa giudicata.
Deduceva che in data 01.07.2016, l'avvocato , in forza di una procura generale Controparte_3 risalente all'anno 1999 (ben 17 anni prima), depositava per conto del marito ricorso per Persona_2 lo scioglimento del matrimonio. In nessun atto era dato riscontrare la volontà del IG. di Persona_2 divorziare ed addirittura, pur trattandosi di divorzio giudiziale, che prevede la comparizione obbligatoria personale dinanzi il Presidente del Tribunale, nessuno dei difensori delle parti faceva alcuna richiesta in tal senso, né il giudice rilevava d'ufficio la necessità della personale comparizione delle parti, per cui in data 10.13/11/2017 il Tribunale di Catania emetteva la sentenza parziale n. 4730/2017 di scioglimento del matrimonio nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
12304/2016 R.G. e con separata ordinanza il procedimento continuava in primo grado in relazione agli aspetti economici del giudizio di divorzio.
Avverso tale sentenza parziale ella proponeva immediatamente impugnazione e si instaurava presso la
Corte di Appello di Catania – Sezione Famiglia e minori - il relativo giudizio di appello, n. 2742/2017
R.G.; che nel corso del giudizio di appello, in data 17.02.2019, moriva il Dott. , e tale Persona_2 giudizio di appello, chiamato all'udienza del 14.03.2019, veniva dichiarato interrotto dalla Corte di
Appello di Catania, a seguito della dichiarazione resa d'intervenuto decesso dell'appellato e con la contestuale produzione del relativo certificato di morte.
A fronte dell'intervenuta interruzione l'allora suo difensore, avv. Alberto Ardini, procedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti dei figli, tutti eredi di , affinché fosse dichiarata la Persona_2 cessazione della materia del contendere;
che la notifica dell'atto di riassunzione è stata effettuata ai figli del de cuius in data 01.07.2019; che nel procedimento di appello chiamato all'udienza del 26.09.2019, si costituivano i figli – di primo letto, cioè , PE Persona_5
2 e (quest'ultimo in persona del tutore , prima Per_2 Persona_6 Controparte_2 moglie divorziata del de cuius) – al fine di ottenere il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Catania con successiva sentenza n. 618/2020, resa nel procedimento n.
2742/2017 RG, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, i figli di primo letto del marito, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 618/2020, nella quale ella si costituiva con controricorso.
La Suprema Corte con ordinanza n. 37896 del 28.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 16059/2020
R.G., rigettava il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza del decesso di Per_2
. In tale pronuncia, inoltre, la Corte di Cassazione dichiarava espressamente che la tempestiva
[...] proposizione dell'appello aveva impedito la definitività ed il passaggio in giudicato della sentenza parziale di primo grado e che, conseguentemente, la ricorrente aveva ovviamente sempre mantenuto il ruolo e la qualifica di coniuge ed era tale anche al momento della morte del marito e, Persona_2 pertanto, erede dello stesso, mantenendo sempre tale qualifica e ruolo di moglie e coniuge e di principale erede legittimario del marito.
Precisava, ancora, che nel contempo il figlio, IG , chiedeva ed Persona_5 otteneva dall'Ufficio rilascio copie presso il Tribunale di Catania, in data 16.05.2019, una semplice copia della predetta sentenza parziale di divorzio resa dal Tribunale di Catania, che consegnava alla sorella IG.ra , la quale in data 03.07.2019, appena due giorni dopo aver PE ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della causa si recava presso il Comune di Pedara (dove i coniugi si erano sposati) depositando tale copia della sentenza parziale e non definitiva di divorzio
(pendente l'appello appena riassunto nei suoi confronti), che riguardava il padre e l'odierna ricorrente, chiedendone la trascrizione, nonostante la consapevolezza della non definitività e, dunque, la non trascrivibilità. Ciò probabilmente e strumentalmente al fine di far risultare il de cuius divorziato dal coniuge odierna ricorrente, e quindi cercare escluderla dall'asse ereditario, come poi accaduto. Tant'è che nell'anno 2020, sempre la stessa figlia di primo letto IG.ra presentava denuncia di PE successione ereditaria dichiarando (falsamente) eredi soltanto i figli del de cuius, ma non l'odierna ricorrente che veniva deliberatamente esclusa proprio sulla base della falsa attestazione ed annotazione operata negli atti comunali.
Il , senza effettuare alcuna verifica, provvedeva a trascrivere detta sentenza nei Parte_2
Registri dello Stato Civile, senza neanche verificare la necessaria definitività e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. In tal modo, l'odierna opponente risultava a sua insaputa ed erratamente divorziata dal marito, mentre in realtà aveva sempre mantenuto il ruolo di coniuge sino al decesso del de cuius, come acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza.
3 La ricorrente, dovendo a tal punto presentare a sua volta la dichiarazione di successione, si rivolgeva ad un professionista di Roma, il quale provvedeva a redigere la detta dichiarazione fiscale integrativa e fissava un appuntamento presso l'Agenzia del Territorio di Catania al fine della sua presentazione, effettuando anche un accesso all'Anagrafe Nazionale della popolazione, dove scopriva che la ricorrente risultava e risulta tutt'oggi essere divorziata;
che in data 19.02.2024 ella, unitamente al suo legale, si recava presso lo Stato Civile del Comune di Pedara ove trovava conferma di quanto precedentemente scoperto dal professionista incaricato della denuncia di successione e ne chiedeva la rettifica, che con successiva p.e.c. del 26.03.2024 il suo legale diffidava formalmente e nuovamente il Parte_2
a procedere in autotutela all'immediata rettifica della situazione eliminando l'errata attestazione dello stato di divorzio e contemporaneamente presentando denuncia penale presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Catania, nonché ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.
Per tali motivi la stessa chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto comunicato il 17.04.2024 e la concessione della pensione indiretta alla stessa spettante quale coniuge superstite a far tempo dalla CP proposizione della domanda e dal decesso di;
che la Commissione Provinciale dell' Persona_7 dava atto della documentazione depositata a sostegno della domanda di revoca del rigetto depositata dall'istante, oltre che dell'avvenuta proposizione del ricorso cautelare depositato presso il Tribunale di
Catania, ma non procedeva alla revoca del diniego sul presupposto che ad oggi presso l'Anagrafe
Nazionale della Popolazione la stessa risultava divorziata al momento dell'emissione del provvedimento di rigetto oggi impugnato.
Nelle more ed in data 30.07.2024 veniva notificata l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania, Dott.ssa
Maria Acagnino, relativa al procedimento cautelare instaurato in conseguenza del ricorso ex art. 700
c.p.c. ed in accoglimento dello stesso ordinava al Comune di Pedara di ripristinare la legalità modificando il suo status personale da divorziata in “vedova”, nonché condannava il Comune di Pedara alla rifusione delle spese del giudizio. CP Pertanto, alla luce della documentazione sottoposta all'attenzione dell' e non adeguatamente esaminata, che aveva tenuto conto soltanto di risultanze anagrafiche, errate proprio alla luce della CP documentazione allegata, contestava l'operato dell' e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. Ritenere e dichiarare che, conformemente alle sentenze della Corte di Appello di Catania
n. 618/2020 R.G. ed all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 37896 del 28.12.2022 nell'ambito del procedimento n. 16059/2020 R.G, nonché infine, dell'ordinanza resa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania il 30.07.2024, nell'ambito del procedimento n. 5191/2024 RG, la ricorrente Parte_1
è erede legittima di , quale moglie e coniuge del de cuius al momento del decesso dello Persona_2 stesso avvenuto a Catania il 17.02.2019. 2. Per l'effetto, nella specifica qualità di vedova di Per_2
, ritenere e dichiarare che ha diritto a percepire ed alla corresponsione nella
[...] Parte_1
4 quota e misura di legge della pensione indiretta (di reversibilità) rispetto a quella spettante al de cuius a far tempo dal decesso del marito avvenuto a Catania il 17.02.2019 3. Conseguentemente condannare CP l al pagamento a favore della ricorrente della pensione a far tempo dal decesso del coniuge CP
, nella misura alla stessa spettante secondo legge.
4. Condannare l alla rifusione Persona_2 delle spese e degli onorari del presente giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, CP1 evidenziando come le risultanze anagrafiche indicavano che la ricorrente fosse coniuge divorziato e quindi non rispecchiava i requisiti per l'attribuzione della prestazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17.02.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Parte ricorrente con le note di cui al citato articolo per l'odierna udienza, documentava che in data 25.11.2024 il comunicava di avere Parte_2 adempiuto alla rettifica dello stato civile per come statuito dall'ordinanza del 30.07.2024 del Tribunale di
Catania.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
È documentato che l ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla CP1 ricorrente sul falso presupposto che dall'Anagrafe del Comune di Pedara, quest'ultima risultava coniuge divorziato e non vedova del de cuius e ciò per una erronea annotazione eseguita dal Persona_2
Comune.
L'articolo 22 della Legge 903/1965, stabilisce al primo comma che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
I soggetti ai quali spetta tale prestazione economica in particolare sono:
• Il coniuge superstite, anche divorziato;
5 • l'unione civile;
• i figli e in mancanza o qualora non ne avessero diritto questi soggetti suddetti, i genitori e i fratelli e le sorelle celibi o nubili a determinate condizioni.
Il coniuge separato o divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità in quanto soggetto che ha beneficiato di un sostegno economico durante la vita del defunto e che conserva, anche dopo la morte dell'obbligato, il diritto a ricevere tale sostegno.
Per coniuge superstite la normativa si riferisce al coniuge, al coniuge separato e al coniuge divorziato, per ognuno dei quali il diritto viene riconosciuto in presenza di condizioni diverse.
Va precisato che la separazione e il divorzio sono due istituti giuridici funzionali al far venir meno tra i coniugi i rispettivi obblighi, doveri e diritti nati dal matrimonio, ma non eliminano il vincolo solidaristico nascente dal matrimonio.
Il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite, infatti, si basa su questo vincolo. Per questo motivo il coniuge superstite ha diritto ad essere economicamente sostenuto anche dopo la morte dell'obbligato al mantenimento. Vige infatti nel nostro ordinamento la presunzione per cui la morte del defunto crei una situazione di bisogno nei superstiti.
Ebbene, essendo stato ampiamente documentato ed in particolare con la pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione e poi con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Catania, che tra i coniugi il vincolo matrimoniale non era stato sciolto e/o cessato, perché la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato tali effetti era stata impugnata immediatamente e quindi non era passata in giudicato e nel corso del giudizio di appello era intervenuto il decesso del marito e quindi la cessazione della materia del contendere, sussiste in capo alla ricorrente il diritto a percepire la pensione di reversibilità, in presenza degli altri requisiti socio-economici previsti dalla legge ed eventualmente tenendo contro di altri soggetti che concorrono nel diritto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge 412/1991.
3. Spese. CP Quanto alle spese, tenuto conto che la mancata liquidazione da parte dell' dipende anche da un concorrente motivo imputabile ad un terzo (Comune di Pedara), le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.08.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
6 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di reversibilità del marito, , in presenza degli altri requisiti socio-economici previsti dalla Persona_2 legge ed eventualmente tenendo contro di altri soggetti che concorrono nel diritto, con decorrenza dalla CP domanda amministrativa, condannando l alla relativa liquidazione, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della Legge 412/1991. CP
2) Condanna l , come sopra generalizzato, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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