TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7467/2022 R.G.,
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti EL Marano' e AT NA,
procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.10.2022 Parte_1 Parte_2
e -nelle rispettive qualità di coniuge e figli di
[...] Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Parte_4
al fine di ottenere il risarcimento iure proprio per la Controparte_1
perdita del proprio congiunto (nato a [...] il [...] e morto il
20.07.2003), deceduto per mesotelioma pleurico “sinistro” cagionato dalla esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata alle 1 dipendenze del convenuto (cfr. all.ti n. 6 e n.7 del fascicolo di CP_3
parte).
Si costituiva il , il quale, sul presupposto della natura Controparte_1
extracontrattuale della proposta azione, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale, contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'invocata responsabilità.
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente, a mezzo di prova orale;
quindi, precisate le conclusioni nell'udienza del 30.01.2025, veniva riservato per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Gli attori, figli e vedova del sig. hanno agito Parte_4
in giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali iure
proprio a causa della sofferenza patita per la perdita del rapporto parentale.
A sostegno della domanda gli attori esponevano:
- che il de cuius aveva lavorato dal 1938 al 1983 alle Parte_4
dipendenze del presso l'Arsenale della Marina Militare Controparte_1
di Taranto, dapprima come allievo operaio fonditore, successivamente come apprendista fonditore temporaneo, di poi come operaio fonditore di 3^
categoria ed infine come impiegato;
- che nell'espletamento del lavoro svolto fino all'anno 1943, consistita nello svolgimento delle mansioni di fonditore – staffatore (staffatura con terra di
monte, fusione e colata di pezzi in metalli e leghe varie mediante l'utilizzo di
utensili manuali, crogioli, per le colate e forni a carbone per le fusioni – cfr.
all.ti n. 1e n. 2 del fascicolo di parte) e di modellista (costruzione di modelli con fogli di amianto che venivano lavorati per aumentare gli spessori degli stampi da fonderia), il contatto diretto con l'amianto e i suoi derivati (anche
2 per l'utilizzo di indumenti di protezione dal calore con tessuti preparati con amianto che a contatto con l'alta temperatura rilasciavano fibre di asbesto), quanto l'esposizione diretta ad inalazione di fumi, polveri e sostanze nocive
(anche sollevate dalle lavorazioni svolte dai colleghi nello stesso ambiente di lavoro), tra cui l'amianto e i suoi derivati, avevano causato l'insorgenza della patologia tumorale, in assenza di misure di isolamento delle fonti inquinanti e di dispositivi di protezione individuale.
Precisavano, inoltre, che la vicenda per cui è causa aveva costituito oggetto del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, che,
con sentenza n. 2922/2018, accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e il nesso di causalità tra la morte del congiunto e l'attività
lavorativa espletata, aveva condannato il convenuto al pagamento CP_1
in favore degli stessi della somma di euro 88.350,00 a titolo di risarcimento
iure hereditatis del danno biologico, morale ed esistenziale patito dal congiunto prima del suo decesso (cfr. all. n. 15 del fascicolo di parte).
2. – La domanda è fondata.
2.1. – Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto , stante il condiviso principio affermato CP_1
dalla Suprema Corte secondo cui “se il fatto illecito per il quale si aziona il
diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per
questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni
prevista dall'art. 2947, primo comma c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il
maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione
dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini
3 dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, n.
3865/2004); ed ancora, sempre la Suprema Corte, seppur in materia di danni da emotrasfusioni, ha affermato il principio, applicabile anche al caso di specie ed in ordine al quale non v'è ragione per dissentire, secondo cui “la
responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura
extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione
quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di
reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine
ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3; ne consegue che in caso di decesso del
danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per
il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il
risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da
lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto),
mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della
vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del
congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione
decennale alla data del fatto (Cass. Civ., Sez. III, n. 26189/2020; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 20882/2018).
Nella specie, trova, pertanto, applicazione non già il termine prescrizionale quinquennale, bensì il più lungo termine previsto dall'ipotesi di reato connessa al fatto illecito oggetto di causa, nella fattispecie, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro.
Applicando, infatti, il regime di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. (nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto) trova applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. art. 157, n. 3 c.p. ante legge Cirielli “in dieci anni,
se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non
4 inferiore a cinque anni”), atteso che la pena edittale prevista per l'art. 589 c.p. all'epoca del fatto era, appunto, non inferiore a cinque anni.
Orbene, considerato che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione è,
senza dubbio, il decesso del avvenuto in data 20.07.2003 (ex art. Pt_4
157 comma 1 n. 3 c.p. nel testo vigente ante modifica introdotta dalla l. n.
251/2005) e che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto il CP_1
07.10.2022, non sussiste alcun dubbio sulla tempestività dell'azione civile intrapresa dagli odierni attori, essendo il termine decennale di prescrizione interrotto dalla lettera di messa in mora del 04.02.2013 (cfr. all. n. 14 del fascicolo di parte).
Invero, gli odierni attori, con racc. a/r del 4.2.2013, spedita in data 5.2.2013
e ricevuta dal Ministero della Salute in data 8.2.2013 hanno interrotto i termini di prescrizione invitando il Dicastero Convenuto a risarcire tutti i danni causati a seguito del decesso del sig ai congiunti ivi Pt_4
menzionati.
Orbene, (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025 (Rv. 674028 - 01)
perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo,
consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
nel caso di specie la richiesta di pagamento di tutti i danni patiti produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, essendo tale intimazione idonea a costituire in mora il obbligato: la missiva ha fatto esplicito riferimento alla CP_1
richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla morte del prossimo
5 congiunto degli odierni attori, a causa dell'esposizione all'amianto derivante dall'attività lavorativa svolta dal de cuius.
Per tutto quanto sopra esposto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
2.2. – Venendo quindi al merito, in ordine alla sussistenza o meno della riconducibilità causale della insorgenza della malattia al contatto ed inalazione di fibre di amianto durante il servizio prestato alle dipendenze della convenuta amministrazione statale, tenuto conto che, comunque, in via generale, la valutazione in ambito civile si basa su un giudizio controfattuale secondo il criterio del “più probabile che non” (principio oramai consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza n. 576/2008, non essendo necessario raggiungere la certezza processuale “oltre ogni ragionevole dubbio” richiesta in sede penale) in relazione all'evento hic et
nunc, ovverosia nei tempi e nei modi in cui ebbe effettivamente a verificarsi,
essa deve ritenersi confermata dai seguenti elementi.
In primo luogo, dal parere n. 23789/2013 del 19.11.2013, con il quale il
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le
cause di servizio esprimeva parere positivo circa la dipendenza da causa di servizio di cui al D.P.R. 461/01 della predetta infermità, dichiarando testualmente “l'infermità Mesotelioma pleurico sx esitato con decesso, può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della
documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di
specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla commissione medica con l'attività di servizio prestata,
quale operaio fonditore, e che, comunque, gli elementi e le circostanze di
fatto evidenziati si prospettano in rapporto di una valida efficienza
6 etiopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione”
(cfr. all. n. 12 al fascicolo degli attori).
In secondo luogo da quanto emerge dalla lettera del 28.07.2011 con cui riconosceva la sig.ra l'erogazione della prestazione CP_4 Parte_1
aggiuntiva a carico del Fondo Vittime dell'Amianto (cfr. all n. 13 al fascicolo degli attori), essendo superstite costituita in relazione ad una patologia asbesto correlata che è stata causa del decesso dell'assicurato.
Infine, dall'elaborato peritale a firma del dott. nominato Persona_1
c.t.u. dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto nell'ambito del giudizio promosso dalle odierne parti in causa per il risarcimento del danno iure
hereditatis (e definito con sentenza n. 2922/2018).
Tale elaborato si basa sulla documentazione versata in atti nonché sugli studi epidemiologici in ordine ai decessi per malattie legate all'esposizione del rischio di amianto, e sostiene - con argomentazioni che questo Tribunale
condivide e fa proprie - che “Quando nella storia del caso singolo esistono riferimenti sicuri ad una pregressa significativa esposizione all'amianto o,
meglio ancora, indicatori biologici di avvenuta esposizione come i corpuscoli
dell'asbesto nell'espettorato o nel BALF, la probabilità che sussista un nesso
causale amianto-tumore viene considerata prossima alla certezza. Le due
varianti istologiche di questo tumore, epitelioide e sarcomatoide, si
manifestano dopo 15- 60 anni dalle prime esposizioni, mentre quelle
successive sembrano ininfluenti nello sviluppo della patologia. Dagli studi
effettuati è emerso, quindi, che il mesotelioma maligno è associato nella
maggior parte dei casi all'inalazione di fibre di amianto, può essere indotto
da esposizioni di breve durata e di bassa intensità e si può manifestare anche
dopo molti anni dall'esposizione”.
7 Pertanto, ha concluso affermando che “il mesotelioma pleurico sinistro, del
quale era affetto il periziando, ha natura di causa di servizio e che lo stesso
è stato correlato con ragionevole probabilità all'attività lavorativa” (cfr. all.
17 al fascicolo di parte degli attori).
Passando poi al vaglio del profilo psicologico della responsabilità del convenuto dicastero, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito - occorre valorizzare la circostanza della diffusa conoscenza,
presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale della pericolosità
dell'esposizione a fibre di amianto e, fra i suoi effetti, dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, come dimostrato dal divieto di esposizione all'amianto per le donne e i fanciulli sancito già dall'Annesso A, art. 29, Tabella B, punto
12, del r.d. 14 giugno 1909 n. 442 e ribadito dall'Allegato 2, Tabella B, punto
5, del r.d. 7 agosto 1936 n. 1720, nonché dall'obbligo di adottare misure di prevenzione di cui all'art. 21 del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303, richiamato dagli artt. 174 e 175 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Nel caso in esame, invero, non solo è rimasta indimostrata l'adozione di misure di sicurezza ambientale, ma anche la fornitura di idonei strumenti di protezione individuale sin dall'assunzione (sul punto, da ultimo, si è infatti affermato che (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 4084 del 17/02/2025 (Rv. 673729
- 02) - “Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087
c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico
evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie,
decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a
polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della
condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero
8 da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed
informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state
concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo”).
Ad ogni buon conto, rileva il Tribunale che quand'anche ipotizzabili ulteriori fattori di rischio, è mancata prova -da fornire dal convenuto onerato ex art. 2697 c.c.- dell'efficienza causale autonoma di essi a provocare l'evento patologico.
Costituisce infatti giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che “In
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la
regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra
l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni,
secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione
dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre
l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”
(Cassazione civile, Sez. lav., n. 27952/2018).
In applicazione di tali principi, s'impone l'affermazione della responsabilità
esclusiva del dicastero evocato in ordine al decesso di , Parte_4
così come del danno non patrimoniale “da perdita del rapporto parentale”
cagionato agli attori.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui tale tipo di danno rientra in una “nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti
fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario
il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei
propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita,
9 protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (ex plurimis, Cass. Sez. Unite n. 26972/2008).
2.3. – In ordine all'accertamento della sussistenza ed alla quantificazione del
danno patito dagli attori, si ripete, moglie e figli di , va Parte_4
rilevato che “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di
morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod
plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale
conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere
umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete e contrarie - imperniate non sulla mera
mancanza di convivenza che può rilevare al solo fine di ridurre il
risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di
liquidazione - dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e
superstite” (Cass. n. 25541/2022; Cass. 29784/2018).
Non v'è dubbio, infatti, che la perdita del rapporto parentale rappresenti una alterazione del rapporto familiare come esistente prima del fatto illecito del terzo, che comporta sconvolgimento dell'esistenza e sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. 23469/2018; Cass. 12470/2017)
che, nella generalità dei casi, “non è provabile in concreto con le cd. prove
storiche, ma solo facendo ricorso alle prove critiche, prima tra tutte la prova
presuntiva” (artt. 2727 e 2729 cod. civ.).
Deve, dunque, presumersi secondo un criterio di normalità sociale l'esistenza di un pregiudizio morale accusato dagli attori per la perdita del proprio congiunto in virtù della mera allegazione (non contestata) della relazione parentale.
10 Per quanto concerne la liquidazione del danno, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano -nella versione aggiornata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile nel 2024- essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 21/04/2021,
n.10579).
Ed invero, per l'esatta determinazione della somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato è necessario considerare importanti circostanze,
quali quelle di seguito indicate:
a) l'età della vittima primaria: il danno è tanto maggiore quanto minore
è l'età del congiunto deceduto, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 4;
b) l'età della vittima secondaria: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 24;
c) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite: si deve presumere che il danno sia tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti in caso di convivenza e di 8 nel caso in cui vittima primaria e secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
11 d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de
cuius: il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti nel caso in cui non vi sia alcun superstite e, nel caso in cui vi siano 1,
2 o 3 superstiti, rispettivamente 14, 12 e 9 punti;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: va tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita
(da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria;
detto parametro consente l'attribuzione di un punteggio che va da 0 a 30.
L'ultima circostanza, la quale merita un approfondimento, costituisce l'unico parametro di natura “soggettiva”, tra i cinque individuati dall'Osservatorio, e
“riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della
perdita) sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e
deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà
valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche
obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il
ricorso alle presunzioni) in causa”.
Nel dettaglio, assumono particolare rilevanza -a titolo esemplificativo e non tassativo- le frequentazioni, la condivisione delle festività e ricorrenze, delle vacanze, delle attività lavorative o sportive, come pure le attività di assistenza
12 sanitaria e domestica e l'eventuale stato di agonia e particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
In altri termini, se tutte le circostanze sono volte all'attribuzione di un punteggio sulla scorta di situazioni oggettivamente valutabili (età,
convivenza, numero di superstiti), il parametro E), al contrario, coinvolge aspetti non oggettivamente valutabili, poiché attinenti agli aspetti più intimi del rapporto affettivo.
Orbene, partendo dal presupposto che la morte di una persona determina logicamente la rottura dei rapporti che questa intratteneva con i propri congiunti, cagionando una vera e propria disgregazione del nucleo familiare,
è ragionevole ritenere che la morte abbia sempre una particolare incidenza nei rapporti affettivi, come pure è verosimile che si abbia sempre un'alterazione delle abitudini di vita nei congiunti superstiti, salvo specifiche e particolari situazioni -che sarà onere del danneggiante provare- in cui ciò
non accade.
Ciò posto, la previsione della circostanza E) nelle Tabelle meneghine mira a valorizzare l'intensità dello specifico rapporto tra vittima e congiunto e la conseguente alterazione delle abitudini di vita che ne scaturisce, la quale,
sebbene sempre presumibile, è ragionevolmente diversa in ogni singola e specifica situazione.
Quindi, se le Tabelle redatte dall'Osservatorio, come si è già evidenziato, propongono per la circostanza E) un'attribuzione massima di trenta punti, a parere del Tribunale il riconoscimento del punteggio massimo è consentita solo nell'ipotesi in cui uno specifico rapporto parentale presenti circostanze che consentano di presumere una relazione affettiva particolarmente intensa
(si veda l'ipotesi descritta nelle stesse Tabelle, ossia il caso di un bambino di
13 5 anni che perde il genitore, “ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è
ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali
attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria
dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza
parentale”).
Sulla scorta degli elementi raccolti in corso di causa, se da un lato è emerso un legame affettivo tra gli attori ed il congiunto, dall'altro però non sono neppure affiorate circostanze particolari e straordinarie che consentano una personalizzazione massima (sul punto, dalla prova orale è emerso che il e la fossero una coppia molto unita, che costei, “dopo il Pt_4 Pt_1
decesso non usciva frequentemente anche perché non ha la patente. In effetti
erano soliti uscire insieme anche per fare la semplice spesa o visite ai
parenti” ovvero che “le riunioni (di famiglia) avvenivano anche le
domeniche o in altri giorni della settimana [cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 18.04.2024]), trattandosi di circostanze, Testimone_1
quelle emerse in sede di prova orale, rientranti nella normale elaborazione del lutto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene equo riconoscere per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (i.e. circostanza E), un punteggio intermedio di
10 punti per la coniuge e di 5 sia per (all'epoca di 41 Parte_2
anni) sia per (all'epoca di 39 anni), considerata la Parte_3
notoria intensità della relazione affettiva padre/figli ed il fatto che è stato loro impedito, a seguito del decesso della padre, di proseguire la relazione parentale.
Orbene, in applicazione delle dette tabelle, il risultato, dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze
14 concrete, deve essere quindi moltiplicato per il “valore punto” (pari ad €
3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati e ad € 1.698,00 per fratelli e nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Orbene, considerato che all'epoca dei fatti la vittima aveva 79 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato:
1) alla moglie la somma complessiva di € Parte_1
258.126,00, corrispondenti ad un totale di punti 66, di cui:
• punti 12 per età della vittima primaria al momento dell'evento lesivo;
• punti 16 per età della vittima secondaria al momento dell'evento lesivo;
• punto 16 stante la convivenza con il de cuius;
• punti 12 per la sopravvivenza di due congiunti;
• punti 10 per la qualità e l'intensità della relazione affettiva.
2) alla figlia la somma complessiva di € 191.639,00, Parte_2
corrispondenti ad un totale di punti 49, di cui:
• punti 12 per età della vittima primaria al momento dell'evento lesivo;
• punti 20 per età della vittima secondaria al momento dell'evento lesivo;
• punto 0 non essendo stata dimostrata la convivenza con il padre al momento della morte;
• punti 12 per la sopravvivenza di due congiunti;
• punti 5 per la qualità e l'intensità della relazione affettiva;
3) al figlio , la somma complessiva di € 262.037,00, Parte_3
corrispondenti ad un totale di punti 67, di cui:
• punti 12 per età della vittima primaria al momento dell'evento lesivo;
• punti 22 per età della vittima secondaria al momento dell'evento lesivo;
15 • punto 16 stante la convivenza con il de cuius;
• punti 12 per la sopravvivenza di tre congiunti
• punti 5 per la qualità e l'intensità della relazione affettiva;
Detta somma è liquidata all'attualità e non è quindi soggetta ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi.
La rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti
(conformi., tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018, 3173/2016).
Detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno,
al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere
dalla data del decesso del de cuius, e quindi dal 20.07.2003, sino alla data
della presente sentenza (Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive,
Cass. 5503/2003; Cass. 1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte del de cuius (c.d.
devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno
(cioè, con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente
16 sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Infine, va osservato che in relazione a quanto eccepito dal CP_1
convenuto (nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di accogliere le
domande risarcitorie proposte ex adverso non potrà non tener conto, in
applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, di quanto
liquidato in favore delle controparti a titolo di indennità ed altri emolumenti
concessi in relazione allo stesso evento lesivo per cui è processo,
provvedendo a detrarre tali somme da quanto liquidato a titolo di
risarcimento del danno), si ritiene che non debba essere decurtato dalle somme di cui innanzi alcun importo già erogato da , non ricorrendo, a CP_4
ben vedere, alcun rischio di indebita locupletazione, stante la diversa natura delle rendite dirette ad indennizzare perdite patrimoniali del lavoratore e,
successivamente al decesso, della coniuge rispetto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai congiunti iure proprio.
2.4. – Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 147/2022 (Fase di studio della controversia € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.806,00; fase decisionale € 2.905,00), sulla base del valore della domanda (indeterminabile) e delle attività
concretamente espletate dalle parti (complessità bassa), con distrazione in favore del difensore degli attori, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sulla
17 domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti del , ogni altra istanza,
[...] Controparte_1
eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità della amministrazione statale convenuta, in persona del Ministro in carica,
condanna la medesima al risarcimento dei seguenti danni:
- in favore di del danno non patrimoniale da perdita del Parte_1
rapporto coniugale nella misura di euro 258.126,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- in favore di del danno non patrimoniale da perdita del Parte_2
rapporto filiale nella misura di euro 191.639,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- in favore di del danno non patrimoniale da perdita del Parte_3
rapporto filiale nella misura di euro 262.037,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in € 518,00 per esborsi da distrarsi in favore degli avv.ti
NÒ EL e NA AT.
Lecce, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Simona Marinosci.
18