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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5701/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 24.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 14.3.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI GIUSEPPE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 00193 ROMApresso il difensore avv. PINELLI
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 pagina 2 di 7 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Il ricorrente espone di essere discendenti di nato ad Persona_1
Argenta (FE), in data 12.07.1863, cittadino italiano poi emigrato in Brasile.
Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierno ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché va dichiarata la sua contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Con decreto datato 14.03.2025 il precedente giudice fissava udienza ex art. 127 ter cpc al 10.12.2025;
In data 24.10.2025 il procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 10.12.2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato in [...].
Va evidenziato che il ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
pagina 3 di 7 Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che pagina 4 di 7 riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). pagina 5 di 7 La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Risulta, inoltre, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nato il [...] a [...] – SP - Brasile, Parte_1
è cittadino italiano
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
pagina 6 di 7 - ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 24.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 14.3.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINELLI GIUSEPPE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 00193 ROMApresso il difensore avv. PINELLI
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 pagina 2 di 7 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Il ricorrente espone di essere discendenti di nato ad Persona_1
Argenta (FE), in data 12.07.1863, cittadino italiano poi emigrato in Brasile.
Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierno ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché va dichiarata la sua contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Con decreto datato 14.03.2025 il precedente giudice fissava udienza ex art. 127 ter cpc al 10.12.2025;
In data 24.10.2025 il procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 10.12.2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato in [...].
Va evidenziato che il ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
pagina 3 di 7 Quanto al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa poiché, trattandosi di una linea di discendenza di derivazione materna, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Per questi motivi
, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che pagina 4 di 7 riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009). pagina 5 di 7 La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Risulta, inoltre, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nato il [...] a [...] – SP - Brasile, Parte_1
è cittadino italiano
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
pagina 6 di 7 - ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7