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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13528/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 13528/2022 R.G instaurato da
C.F. , con gli avv.ti Mario Gorlani e Anna Gorlani Parte_1 C.F._1
contro
C.F. con l'avv. Alberto Nicola Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 giugno 1978, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Gardone Val Trompia (atto n. 29 parte II serie A anno 1978), sono genitori di (nato il [...]) e sono separate in forza di sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 3540/2018, pronunciata in accoglimento delle conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«2) assegnazione della casa coniugale di proprietà al 50% dei coniugi, con gli arredi in essa contenuti, alla moglie, con accollo della stessa delle spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 3) il marito corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, mediante CP_1
1 bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 del mese, sino a che la moglie non avrà trovato un'occupazione (che la stessa si impegna e ricercare) che la renda economicamente autosufficiente, avendo dato prova di essere iscritta ad agenzie di collocamento;
4) il marito acconsente a che la somma capitale rivalutata a termini di polizza, relativa alla polizza vita n. 0705514 del 19-09-2007, sottoscritta con la Compagnia “La Nuova Tirrena Spa”, sia interamente devoluta alla moglie ed autorizza la medesima Compagnia assicuratrice a liquidare direttamente detta somma alla Sig.ra CP_1
a semplice richiesta di questa, anche in via anticipata rispetto alla scadenza naturale. La Sig.ra
[...]
si impegna a pagare i rimanenti premi assicurativi sino alla scadenza o al riscatto Controparte_1
della polizza. 5) I coniugi dichiarano di essere soddisfatti di ogni loro pretesa patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente, essendo state definite tutte le questioni economiche pendenti».
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione gli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa familiare a sé e, in subordine, la revoca dell'assegno statuito a suo carico per il mantenimento della moglie, sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni di salute, economiche e della sussistenza di un reddito, non dichiarato, in capo alla moglie.
La resistente, ritualmente costituita, nulla opponendo in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal marito, ha chiesto la conferma di quanto già disposto in sede di separazione in punto di assegnazione della casa e l'aumento dell'assegno di mantenimento da euro 250,00 ad euro 400,00 mensili (o, in subordine, il riconoscimento dell'importo di cui alla separazione).
All'udienza presidenziale del 19 aprile 2023, è stata tentata la conciliazione che però non è riuscita, sicché con ordinanza in data 25 ottobre 2023, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle condizioni statuite in sede di separazione.
Le parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. sicché, con ordinanza del 22 aprile 2024, ritenuta accoglibile l'istanza del ricorrente di ordine di esibizione degli estratti conto, il giudice istruttore ha ordinato alla parte resistente di produrre gli estratti conto ad essa riferibili degli ultimi tre anni e ha, contestualmente, fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
2 Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – I coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno della casa familiare, che, con accordo raggiunto in sede di separazione, era stata attribuita in godimento alla moglie (si veda la condizione al punto n. 2).
Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare, asserendo che è «posta nel centro del paese di Gardone Valtrompia, al piano rialzato e, quindi, in grado di consentire al Pt_1
condizioni di vita e di assistenza sanitaria più compatibili con le esigenze imposte dallo stato di salute in cui attualmente versa». Attualmente, infatti, l'istante vive in un appartamento sito al quarto piano e privo di ascensore, che sarebbe incompatibile con la sua condizione di salute.
A tale richiesta si è opposta la resistente, che, al contrario, ha insistito perché l'immobile le venga assegnato anche in questa sede.
La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente (art. 337-sexies c.c.). Al di fuori delle ipotesi menzionate, il giudice della crisi familiare non può disporre alcunché sul godimento della casa coniugale.
Nel caso di specie, l'unico figlio della coppia è adulto ed autosufficiente.
Di conseguenza, vanno respinte ambedue le domande di assegnazione, con la conseguenza che il godimento dell'immobile seguirà l'ordinario titolo di comproprietà.
È, invece, del tutto inammissibile la domanda presentata dal ricorrente, volta a «disporre la vendita dell'immobile di comproprietà delle parti, assegnando alle stesse la quota del 50% del prezzo a ciascuna spettante». La vendita di un bene in comunione può essere imposta dal giudice solo all'esito di un giudizio divisionale, sempreché il cespite non sia comodamente divisibile e nessuno dei comproprietari avanzi richiesta di assegnazione della proprietà dell'intero. In questa sede non si discute della divisione (né sarebbe stato possibile farlo), sicché nulla può essere statuito sull'alienazione a terzi della casa coniugale. 3 § 5. – Il ricorrente ha chiesto in via principale di non versare alcunché per il mantenimento della moglie.
La resistente, di contro, vorrebbe percepire un assegno di “mantenimento” (rectius: divorzile) dell'importo di euro 400,00 mensili, o, in subordine, quanto meno di euro 250,00 mensili (pari all'importo convenuto in sede di separazione).
Il primo requisito dell'assegno divorzile è l'esistenza di una sperequazione reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi.
Il ricorrente è pensionato e, in base al Modello 730 più recente a disposizione (relativo al periodo d'imposta 2021), gode di un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità1, pari ad euro
1.807,50, col quale paga un canone di locazione di euro 430,00 mensili. Il residuo spendibile è quindi di euro 1.377,50.
La resistente, nel 2022 (cfr. CU2023), ha dichiarato un risibile reddito lordo, per l'intero anno, di euro 2.915,81 ed è invalida al 70%. Dall'esame degli estratti conto non emergono fonti di reddito ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla resistente e il saldo al 30 giugno 2024 era addirittura negativo (- euro 50,25).
Il semplice confronto fra i dati appena esposti rende evidente l'esistenza di una sperequazione reddituale, ad appannaggio del marito. Peraltro, tale disparità rischia di aggravarsi, poiché attualmente la resistente non sopporta costi abitativi, grazie al godimento della casa coniugale, ma la situazione, venendo meno l'assegnazione, è destinata ad evolversi in senso peggiorativo per la moglie.
Quest'ultima non ha formulato deduzioni precise sul secondo requisito dell'assegno divorzile, che si identifica nelle rinunzie lavorative compiute, d'intesa col coniuge, per prendersi cura della prole o, comunque, per attendere al ménage familiare. Difetta, quindi, la componente compensativa dell'assegno.
Vi è, però, quella assistenziale, che attiene al terzo requisito dell'assegno divorzile e interviene quando uno dei coniugi versi in uno stato di bisogno o di elevata difficoltà a soddisfare le minime esigenze di sostentamento primario. Ebbene, la resistente è priva di un'occupazione seriamente remunerativa e, date l'età e l'invalidità di cui soffre, è difficile immaginare che possa rinvenirla a breve.
La documentazione prodotta dalla resistente quale all. 13 esclude la ricorrenza di una inerzia colpevole nella ricerca di un impiego e impone, unitamente a tutti gli altri elementi considerati, il riconoscimento 1 Il calcolo è il seguente: reddito complessivo – imposta netta – addizionali dovute / 12. Non si parte dal reddito imponibile, perché gli oneri deducibili, pari ad euro 3.000,00, coincidono con l'assegno di mantenimento per il coniuge. 4 di un assegno divorzile in funzione assistenziale (nel senso che in assenza della prova che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass. Civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024). Appare equo fissare l'importo dell'assegno in euro 250,00 mensili, anche alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione che esclude la possibilità di attribuire un assegno divorzile – che presuppone lo scioglimento del vincolo coniugale – in misura addirittura maggiore di quella stabilita in sede separativa, quando il vincolo era ancora vigente (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
§ 6. – Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le opposte domande di assegnazione della casa familiare;
3. dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di vendita a terzi della casa coniugale;
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. compensa le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 13528/2022 R.G instaurato da
C.F. , con gli avv.ti Mario Gorlani e Anna Gorlani Parte_1 C.F._1
contro
C.F. con l'avv. Alberto Nicola Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 giugno 1978, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Gardone Val Trompia (atto n. 29 parte II serie A anno 1978), sono genitori di (nato il [...]) e sono separate in forza di sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 3540/2018, pronunciata in accoglimento delle conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«2) assegnazione della casa coniugale di proprietà al 50% dei coniugi, con gli arredi in essa contenuti, alla moglie, con accollo della stessa delle spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 3) il marito corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, mediante CP_1
1 bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 del mese, sino a che la moglie non avrà trovato un'occupazione (che la stessa si impegna e ricercare) che la renda economicamente autosufficiente, avendo dato prova di essere iscritta ad agenzie di collocamento;
4) il marito acconsente a che la somma capitale rivalutata a termini di polizza, relativa alla polizza vita n. 0705514 del 19-09-2007, sottoscritta con la Compagnia “La Nuova Tirrena Spa”, sia interamente devoluta alla moglie ed autorizza la medesima Compagnia assicuratrice a liquidare direttamente detta somma alla Sig.ra CP_1
a semplice richiesta di questa, anche in via anticipata rispetto alla scadenza naturale. La Sig.ra
[...]
si impegna a pagare i rimanenti premi assicurativi sino alla scadenza o al riscatto Controparte_1
della polizza. 5) I coniugi dichiarano di essere soddisfatti di ogni loro pretesa patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente, essendo state definite tutte le questioni economiche pendenti».
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione gli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa familiare a sé e, in subordine, la revoca dell'assegno statuito a suo carico per il mantenimento della moglie, sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni di salute, economiche e della sussistenza di un reddito, non dichiarato, in capo alla moglie.
La resistente, ritualmente costituita, nulla opponendo in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal marito, ha chiesto la conferma di quanto già disposto in sede di separazione in punto di assegnazione della casa e l'aumento dell'assegno di mantenimento da euro 250,00 ad euro 400,00 mensili (o, in subordine, il riconoscimento dell'importo di cui alla separazione).
All'udienza presidenziale del 19 aprile 2023, è stata tentata la conciliazione che però non è riuscita, sicché con ordinanza in data 25 ottobre 2023, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle condizioni statuite in sede di separazione.
Le parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. sicché, con ordinanza del 22 aprile 2024, ritenuta accoglibile l'istanza del ricorrente di ordine di esibizione degli estratti conto, il giudice istruttore ha ordinato alla parte resistente di produrre gli estratti conto ad essa riferibili degli ultimi tre anni e ha, contestualmente, fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
2 Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – I coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno della casa familiare, che, con accordo raggiunto in sede di separazione, era stata attribuita in godimento alla moglie (si veda la condizione al punto n. 2).
Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare, asserendo che è «posta nel centro del paese di Gardone Valtrompia, al piano rialzato e, quindi, in grado di consentire al Pt_1
condizioni di vita e di assistenza sanitaria più compatibili con le esigenze imposte dallo stato di salute in cui attualmente versa». Attualmente, infatti, l'istante vive in un appartamento sito al quarto piano e privo di ascensore, che sarebbe incompatibile con la sua condizione di salute.
A tale richiesta si è opposta la resistente, che, al contrario, ha insistito perché l'immobile le venga assegnato anche in questa sede.
La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente (art. 337-sexies c.c.). Al di fuori delle ipotesi menzionate, il giudice della crisi familiare non può disporre alcunché sul godimento della casa coniugale.
Nel caso di specie, l'unico figlio della coppia è adulto ed autosufficiente.
Di conseguenza, vanno respinte ambedue le domande di assegnazione, con la conseguenza che il godimento dell'immobile seguirà l'ordinario titolo di comproprietà.
È, invece, del tutto inammissibile la domanda presentata dal ricorrente, volta a «disporre la vendita dell'immobile di comproprietà delle parti, assegnando alle stesse la quota del 50% del prezzo a ciascuna spettante». La vendita di un bene in comunione può essere imposta dal giudice solo all'esito di un giudizio divisionale, sempreché il cespite non sia comodamente divisibile e nessuno dei comproprietari avanzi richiesta di assegnazione della proprietà dell'intero. In questa sede non si discute della divisione (né sarebbe stato possibile farlo), sicché nulla può essere statuito sull'alienazione a terzi della casa coniugale. 3 § 5. – Il ricorrente ha chiesto in via principale di non versare alcunché per il mantenimento della moglie.
La resistente, di contro, vorrebbe percepire un assegno di “mantenimento” (rectius: divorzile) dell'importo di euro 400,00 mensili, o, in subordine, quanto meno di euro 250,00 mensili (pari all'importo convenuto in sede di separazione).
Il primo requisito dell'assegno divorzile è l'esistenza di una sperequazione reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi.
Il ricorrente è pensionato e, in base al Modello 730 più recente a disposizione (relativo al periodo d'imposta 2021), gode di un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità1, pari ad euro
1.807,50, col quale paga un canone di locazione di euro 430,00 mensili. Il residuo spendibile è quindi di euro 1.377,50.
La resistente, nel 2022 (cfr. CU2023), ha dichiarato un risibile reddito lordo, per l'intero anno, di euro 2.915,81 ed è invalida al 70%. Dall'esame degli estratti conto non emergono fonti di reddito ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla resistente e il saldo al 30 giugno 2024 era addirittura negativo (- euro 50,25).
Il semplice confronto fra i dati appena esposti rende evidente l'esistenza di una sperequazione reddituale, ad appannaggio del marito. Peraltro, tale disparità rischia di aggravarsi, poiché attualmente la resistente non sopporta costi abitativi, grazie al godimento della casa coniugale, ma la situazione, venendo meno l'assegnazione, è destinata ad evolversi in senso peggiorativo per la moglie.
Quest'ultima non ha formulato deduzioni precise sul secondo requisito dell'assegno divorzile, che si identifica nelle rinunzie lavorative compiute, d'intesa col coniuge, per prendersi cura della prole o, comunque, per attendere al ménage familiare. Difetta, quindi, la componente compensativa dell'assegno.
Vi è, però, quella assistenziale, che attiene al terzo requisito dell'assegno divorzile e interviene quando uno dei coniugi versi in uno stato di bisogno o di elevata difficoltà a soddisfare le minime esigenze di sostentamento primario. Ebbene, la resistente è priva di un'occupazione seriamente remunerativa e, date l'età e l'invalidità di cui soffre, è difficile immaginare che possa rinvenirla a breve.
La documentazione prodotta dalla resistente quale all. 13 esclude la ricorrenza di una inerzia colpevole nella ricerca di un impiego e impone, unitamente a tutti gli altri elementi considerati, il riconoscimento 1 Il calcolo è il seguente: reddito complessivo – imposta netta – addizionali dovute / 12. Non si parte dal reddito imponibile, perché gli oneri deducibili, pari ad euro 3.000,00, coincidono con l'assegno di mantenimento per il coniuge. 4 di un assegno divorzile in funzione assistenziale (nel senso che in assenza della prova che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass. Civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024). Appare equo fissare l'importo dell'assegno in euro 250,00 mensili, anche alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione che esclude la possibilità di attribuire un assegno divorzile – che presuppone lo scioglimento del vincolo coniugale – in misura addirittura maggiore di quella stabilita in sede separativa, quando il vincolo era ancora vigente (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
§ 6. – Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le opposte domande di assegnazione della casa familiare;
3. dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di vendita a terzi della casa coniugale;
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. compensa le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
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