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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LEONARDO GIANLUCA (pec: , Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
E
(C.F.: – P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PARROTTA PIETRO (pec:
, nominato in corso di causa in sostituzione del Email_2 precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.06.2020, ha evocato in giudizio il Parte_1
, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla Controparte_1 stessa asseritamente patiti, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
1 A tali fini esponeva: che, in data 22.11.2018, alle ore 13:00 circa, si trovava sulla Via Turati del
Comune di Siderno (RC), sul marciapiede lato monte, nei pressi degli Istituti Scolastici Artistico e
Alberghiero, ex Istituto per Geometri, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marciapiede opposto, lato mare, proprio in corrispondenza dell'ingresso del bar
“RA”, giunta quasi al gradino del marciapiede, inciampava in una buca presente sulla sede stradale, cadendo rovinosamente a terra;
che tale insidia “non era avvistabile in relazione alla natura stessa dell'insidia che a distanza di soli pochi metri non era percepibile”, né vi era
“possibilità di prevedere l'esistenza della stessa in relazione al mancato segnalamento ed all'affidamento che ogni cittadino deve fare sullo stato manutentivo della sede di calpestio adiacente l'entrata di un luogo pubblico come un bar, perdipiù in centro cittadino in una strada frequentatissima nei pressi di diversi Istituti di scuola secondaria superiore”; che, a causa della caduta, riportava contusioni al braccio destro, nonché contusioni ed escoriazioni al mento, alle ginocchia e al torace;
che, eseguite le prime cure del caso, stante l'acuirsi del dolore veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove i sanitari le diagnosticavano:
“Trauma contusivo gomito, polso e mano dx;
trauma contusivo escoriato in sedi multiple” con applicazione di doccia gessata e prognosi di gg. 8 e successivamente “frattura scafoide carpale mano dx”; che, visitata dal proprio dentista di fiducia, le veniva prescritta “terapia antibiotica ed antinfiammatoria per 7 giorni, avulsione chirurgica degli elementi dentari traumatizzati e successiva riabilitazione protesica mediante manufatti protesici”, il tutto per la spesa di €
2.000,00, da ripetere successivamente almeno 2 volte considerata l'età della danneggiata e la media”; che, dopo plurime visite mediche e trattamenti farmacologici e riabilitativi, in data
5.04.2019 veniva dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale; che i danni patiti ammonterebbero ad € 18.700,00 (di cui: € 6.000,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 3.500,00 a titolo di danno biologico temporaneo;
€ 2.000,00 a titolo di danno morale, calcolato in ragione di 1/3 del danno biologico;
€ 3.200,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sopportate;
€ 4.000,00 quali spese mediche previste in futuro per sostituzione manufatto protesico); che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le Giudice adito, contraris reiectis: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
[...
[...] [
per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. per grave violazione dei doveri di
[...] manutenzione, vigilanza e controllo imposti dalla legge e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni fisici subiti dalla Sig.ra che si quantificano in € 18.700,00, o Parte_1 comunque a quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità per fatto illecito del e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per come sopra quantificati, o comunque a quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia ed equità”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2020, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando sia Controparte_1
l'accadimento fattuale dell'evento, sia la sussistenza del nesso eziologico tra fatto ed evento, negando qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente, in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato per negligenza dell'attrice; ha poi evidenziato che quest'ultima avesse inviato diffida all'Ente a distanza di due mesi dall'occorso (con ciò impedendo all'Ente di verificare lo stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, nonché di offrire prova del caso fortuito/forza maggiore), all'esito della quale veniva effettuato in data 30.01.2019 un sopralluogo dalla Polizia Municipale, da cui emergeva che, sul luogo indicato dalla , “risulta al di sotto del marciapiede del Parte_1
Part
“RA” una lieve scarificazione del manto stradale” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa), la quale – secondo la prospettazione del convenuto – ammesso che fosse effettivamente presente alla data dell'evento, sarebbe stata visibile in ragione dell'ora di verificazione del sinistro, oltre che conoscibile dall'attrice, residente in prossimità dei luoghi di causa. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Contrariis reiectis, In via preliminare, accertare la carenza di nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso, tra cosa in custodia e danno subito;
nel merito: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del caso fortuito e forza maggiore trattandosi di un'insidia di possibile neo formazione, non nota alla PA e non
3 tempestivamente eliminabile, fatti dunque estranei alla sfera di custodia dell'Ente, aventi impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., sez. III,
29/07/2016 n. 15761) non elidibile da parte della P.A. e conseguentemente sollevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità ex artt. 2051 c.c. per tutto quanto dedotto ed eccepito sul punto in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la non sussistenza dell'insidia per come enucleata nell'atto di citazione per carenza del doppio concorrente requisito della oggettiva non visibilità e della soggettiva non prevedibilità dell'insidia con conseguente responsabilità ex art. 2043 della P.A. per condotta imprudente ed imperita dell'attrice e/o per uso improprio della cosa pubblica;
3)
Accertare e dichiarare che l'occorso sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attrice che ha omesso di ispezionare con la dovuta diligenza e prudenza l'area in procinto di percorrere o per effettuato uso improprio della cosa pubblica;
In via assolutamente degradata, 4) Accertare e dichiarare che l'attrice con il suo comportamento non propriamente conforme alle regole di diligenza e di buon uso della cosa pubblica ha quantomeno concorso nella causazione del danno”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, disposta con ordinanza del 22.03.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024.
Espletata la c.t.u. medico-legale, la parte attrice precisava le conclusioni, mentre la parte convenuta chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
27.12.2024, comunicata alle parti in pari data, rilevato che l'udienza del 19.12.2024 era fissata per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito spiegati.
L'attrice ha invocato nei confronti del , in via principale, la responsabilità del Controparte_1 custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla cosa in custodia e, in via meramente
4 subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni asseritamente riportati a seguito della caduta descritta.
La giurisprudenza ormai consolidata ritiene suscettibili di custodia le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n.
21508/2011; Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., Sez. 6-3, n.
7805/2017; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 6703/2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 16295/2019; Cass. civ., Sez. 3,
6826/2021).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo quanto stabilito dall'invocata norma, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, infatti, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la res, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
5 condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 15761/2016, in motivazione).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito;
solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 18496/2013).
Il nesso di causalità si reputa oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (es. buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati) (cfr. nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 6306/2013; nella giurisprudenza di merito, la recente pronuncia del Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025, cit.).
Pertanto, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 12166/2021).
6 Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 18865/1015;
Cass. civ., Sez. 6, n. 27724/2018).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 20943/2022).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha efficacemente riassunto i richiamati principi statuendo altresì che debba ritenersi ormai “superato quell'indirizzo … secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è
7 stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva quanto segue.
L'odierna attrice ha allegato di essere caduta in data 22.11.2018, intorno alle ore 13:00, allorquando, transitando sulle strisce pedonali poste in Via Turati, nei pressi degli Istituti
Scolastici Artistico e Alberghiero (ex Istituto per Geometri), attraversando la strada dal lato monte al lato mare, in prossimità dell'ingresso del Bar RA, inciampava in una buca presente sul piano stradale di calpestio, invocando quindi la responsabilità del , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
8 A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro, recante la data del 22.11.2018, ad eccezione dell'ultima fotografia, sprovvista di data (cfr. doc n. 6 allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Ebbene, dai fotogrammi in atti si notano diversi ammaloramenti dell'asfalto nel tratto stradale teatro dell'occorso; in particolare, dalle foto n. 1, 2 e 3, si può constatare che il manto stradale, nella porzione antistante l'ingresso del bar RA, precisamente in corrispondenza dell'ultima striscia pedonale, di per sé sbiadita, si presenti non uniforme, deteriorato, ed in parte mancante, potendosi altresì notare del terriccio sul piano di calpestio, nonché un dislivello, di colore più scuro rispetto all'asfalto circostante. Anche le ulteriori immagini prodotte consentono di evincere lo stato di degrado dell'intero tratto stradale antistante il bar RA (cfr. foto n. 4, 5 e 6).
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, nonché la dinamica del sinistro, in corso di causa sono stati escussi i testimoni intimati.
È stata sentita la teste (nuora dell'attrice), la quale ha dichiarato: “Ricordo Testimone_1 esattamente il fatto per cui è causa che si è verificato a di fronte all'Istituto Alberghiero CP_1 in via Turati alle ore 13.00 circa del mese di novembre del 2018. Io ero in compagnia di mia suocera ed entrambe abbiamo attraversato la strada sulle strisce pedonali e appena giunte dal lato opposto, prima di salire sul marciapiede, mia suocera inciampava su una buca presente e abbastanza profonda rispetto al manto stradale (circa 10 cm) e più o meno grande. Mia suocera ha perso l'equilibrio ed è caduta ed ho visto che presentava escoriazioni alle ginocchia, al mento e accusava dolore al braccio destro e al polso destro. Ho cercato di alzarla ma lei si lamentava per il dolore e l'ho fatta sedere in un bar posto di fronte e visto che continuava a lamentarsi ho chiamato il figlio che arrivato l'ha condotta all'ospedale di Locri. ADR. Riconosco i luoghi di causa dalle foto allegate che mi vengono offerte in visione. ADR La buca non era segnalata. ADR
La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino. Posso precisare di averla intravista personalmente quando mi sono avvicinata ma mia suocera non l'ha vista. ADR Al momento dell'incidente il Bar denominato “RA” era aperto e c'erano altre persone ma non conoscevo nessuno” (cfr. verbale d'udienza del 15.06.2022).
All'udienza del 24.05.2023 è stato escusso (indifferente), il quale ha affermato: Testimone_2
“ho assistito alla caduta dell'attrice che è avvenuta nel novembre 2018. Erano circa le 13.00.
Conoscevo già l'attrice perché è di . Il sinistro è avvenuto in prossimità dell'Istituto CP_1
9 Geometra – Alberghiero;
mi pare che la via si chiami Turati. La sig.ra stava attraversando sulle strisce pedonali con direzione monti-mare. Io ero uscito per portare a passeggio il cane, come faccio sempre a quell'ora. Io mi trovavo lungo la strada con direzione Locri-Gioiosa Marina, quando ho visto la signora cadere a terra, alla fine delle strisce pedonali, prima che salisse sul marciapiede. Preciso che dopo il marciapiede c'è un bar. Dopo la caduta mi sono avvicinato e ho visto a terra che c'era una buca, mancava asfalto, si era creata una sorta di gradino che io da lontano non riuscivo a vedere. Ho visto la sig.ra a terra, non so dire se fosse caduta in avanti, di lato. Lamentava dolori alle braccia, al torace, al polso, al mento, alle ginocchia. Presentava escoriazioni sotto il mento. Non c'erano segnali di pericolo in prossimità della buca. A pochi metri di distanza la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono avvicinato. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite il punto in cui è avvenuta la caduta (Il Giudice dà atto che vengono esibite al teste le foto allegate all'atto di citazione)” (cfr. verbale d'udienza del
24.05.2023).
Infine, la teste (nipote dell'attrice) ha riferito “io non ho assistito al sinistro Testimone_3 che ha coinvolto mia zia. Sono sopraggiunta dopo il sinistro. Stavo tornando a casa e ho visto mia zia e mia cugina vicino al Bar che si trova di fronte all'istituto alberghiero ed artistico di . CP_1
Credo che la via si chiami Turati. Mia zia era seduta ed era dolorante, aveva escoriazioni alle ginocchia, al mento e lamentava dolori al torace ed al braccio destro, soprattutto al polso. Mi hanno spiegato che era caduta. Io ho visto che dopo le strisce pedonali vi era una sorta di piccola buca, come uno scalino di 10 cm, come se l'asfalto si fosse deteriorato. La buca non era segnalata. C'erano altre persone che avevano prestato soccorso oltre mia cugina (moglie di mio cugino) che ha chiamato per l'appunto mio cugino. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi di causa (il giudice dà atto che sono esibite alla teste le foto allegate all'atto di citazione).
Credo fosse l'ora di pranzo, le 13.10-13.30. Mia zia non abita lontano dal luogo in cui è avvenuto il sinistro” (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Orbene, la prova testimoniale assunta in corso di causa - avuto specialmente riguardo alle dichiarazioni dei testimoni oculari dell'evento, e - ed il Testimone_1 Testimone_2 compendio fotografico in atti non lasciano dubbi sulla storicità del fatto e sul nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso: risulta invero adeguatamente dimostrato che l'attrice sia caduta mentre percorreva via Turati, in prossimità degli Istituti Scolastici Artistico e Alberghiero, sulle strisce
10 pedonali con direzione monti-mare, inciampando nel dislivello della sede stradale ut supra descritto, sprovvisto di segnalazione per come affermato univocamente dai testimoni di parte attrice.
Né può valorizzarsi in senso contrario la deposizione dell'unico teste di parte convenuta, Tes_4
il quale - sentito sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria del (“1)
[...] CP_1
Vero che presso l'ufficio tecnico del Comune di nei giorni o nei mesi precedenti l'evento CP_1 dannoso occorso alla sig.ra in data 22.11.2018 sono pervenute segnalazioni per Parte_1 una buca esistente in via turati all'altezza del bar “RA” e precisamente al di sotto del marciapiede lato mare laddove vi sono le strisce pedonali;
2) vero che lo stato dei luoghi di via
Turati nel tratto del presunto sinistro è quello descritto dalle foto da n. 1 a n. 4 che le si pongono in visione”) - ha riferito: “ADR In ordine alla circostanza di cui al capo 1) della memoria di parte convenuta confermo che non sono pervenute al Comune di nel novembre 2018 CP_1 segnalazioni di buche presenti sulla Via Turati all'altezza del bar RA. Questo lo posso dire per certo anche dopo la consultazione dei registri delle chiamate per gli interventi per quel periodo. ADR Riconosco i luoghi di causa dalle fotografie che mi vengono offerte in visione. ADR avv. Leonardo. Non sono stato io ad effettuare il sopralluogo dopo la richiesta di sopralluogo rivolta alla Polizia Municipale in atti. Non sono a conoscenza di tale richiesta. ADR avv.
Leonardo: Non sono a conoscenza se la buca indicata è stata riparata” (cfr. verbale d'udienza del
21.12.2022).
Ed invero, la circostanza che, in epoca prossima al sinistro, non fossero pervenute al Comune di segnalazioni di buche presenti sulla Via Turati è di per sé neutra (essendo ben possibile CP_1 che dette segnalazioni non fossero state effettuate), oltre che inidonea a sconfessare l'attendibilità delle propalazioni rese dai testimoni oculari dell'evento.
Tanto premesso, occorre a questo punto verificare se, nella fattispecie, sia stata offerta prova da parte dell' del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale tra la res e l'evento CP_3 dannoso.
Il ha sul punto sostenuto che la causa dell'evento dannoso fosse individuabile Controparte_1
“nell'incuria della danneggiata per sue omissioni e per uso improprio della cosa pubblica”, osservando che il sinistro fosse avvenuto “alle ore 13,00 e cioè in piena luce del giorno quando il sole è pressoché allo Zenit”, risultando quindi “la lieve scarificazione della sede stradale” visibile,
11 in ragione dell'ora di verificazione dell'evento; inoltre, ha allegato che il teatro dell'occorso fosse ubicato “a pochi passi della Via delle Rose luogo, quest'ultimo, in cui risiede la sig.ra Parte_1
”, deducendo quindi che quest'ultima “ben conosce i luoghi antistanti la propria
[...] abitazione e le strade ad essa limitrofe che è tenuta a percorre quotidianamente (così il tratto di strada teatro del presunto sinistro) per raggiungere dalla propria abitazione il centro cittadino o soltanto per recarsi presso gli innumerevoli negozi di generi alimentari e non ubicati sulla vicina via Amendola”. Pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta ove avesse adottato l'ordinaria diligenza e le normali cautele richieste ad ogni utente della strada. Ha poi eccepito la tardività della denuncia dell'evento dannoso da parte della
, il che avrebbe precluso al di verificare l'esatto stato dei luoghi al tempo Parte_1 CP_1 dell'occorso e, conseguentemente, di offrire la prova del caso fortuito.
Le doglianze del sono infondate. Controparte_1
Con riferimento alla condotta tenuta dalla danneggiata, giova ribadire che, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, non occorrendo che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14228/2023; Cass. civ., Sez. 3,
n. 2376/2024).
Dall'analisi dei fatti di causa non è emersa alcuna condotta dell'attrice che, in applicazione dei principi sopra richiamati, potesse elidere il nesso causale tra la res (ovvero il dislivello del manto stradale, di per sé ammalorato) e la caduta.
È stato dimostrato in giudizio che l'odierna attrice stesse percorrendo un tratto di strada deputato al transito anche pedonale (essendo pacifico che la stessa abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali) e che sia inciampata su un dislivello di pochi centimetri del manto stradale, non segnalato, in prossimità dell'ultima striscia pedonale, connotato dalla presenza di asfalto deteriorato e di terriccio.
Per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime, l'utilizzo che può averne fatto l'attrice non è certamente da ritenersi avulso dalla normale destinazione d'uso della res.
12 Del resto, essendosi l'evento verificato in una zona deputata al passaggio anche pedonale, può ragionevolmente ritenersi che la facesse affidamento sulla condizione di non pericolosità Parte_1 dello stato dei luoghi sui quali si trovava a transitare.
Destituito di fondamento si appalesa, altresì, l'assunto di parte convenuta in ordine alla circostanza che il dislivello dovesse essere prevedibile dall'odierna attrice, in ragione del fatto che la stessa abitasse nelle vicinanze dei luoghi oggetto di causa.
Invero, l'elemento della vicinanza del dislivello rispetto ai luoghi frequentati di solito dalla danneggiata non può valere, di per sé, a farne presumere la conoscenza, specialmente con riguardo alla sua esatta ubicazione e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento.
Un simile indizio non ha, infatti, “la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato,
e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14908/2019, in motivazione).
Ne discende che, in difetto di ulteriori adeguati riscontri, la sola circostanza che il luogo ove si è verificata la caduta fosse ubicato nelle vicinanze dell'abitazione ove risiede la non può Parte_1 assumere alcuna concreta rilevanza.
Né, d'altra parte, possono valorizzarsi le deduzioni di parte convenuta in merito alla circostanza che la tardiva denuncia dell'occorso, a distanza di due mesi dal verificarsi dei fatti, abbia precluso al di verificare lo stato dei luoghi – e, quindi, la presenza del dislivello – CP_1 nell'immediatezza, al fine di “fornire la prova contraria del caso fortuito o forza maggiore
(piogge o quant'altro) ovvero verificare se nella data dell'occorso vi fosse la scarificazione poiché la stessa ben potrebbe essersi creata successivamente a causa delle piogge invernali”.
Dalle foto versate in atti da parte attrice, datate 22.11.2018, si evince infatti lo stato dei luoghi al tempo del sinistro, ampiamente confermato dai testimoni escussi in giudizio.
Del resto, appare arduo ipotizzare che le condizioni del manto stradale fossero divenute tali in conseguenza delle “piogge invernali” – le quali, peraltro, sono state soltanto ipotizzate dal
13 e mai suffragate dalla produzione dei dati pluviometrici del periodo di riferimento – CP_1 anche considerato che, in conformità al pacifico indirizzo della Suprema Corte, per integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, l'evento può essere considerato eccezionale ed imprevedibile non sulla base di una mera valutazione amministrativa né sulla base di criteri o parametri generici, ma sulla base di dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e con riferimento ad un ampio lasso di tempo, atteso che per essere eccezionale l'evento deve avere tempi di ritorno molto elevati, deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Reggio Calabria, n.
829/2022; Cass. civ., Sez. 3, n. 4588/2022: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
Del resto, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio per cui “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 18856/2017; n. 5877/2016; cfr. anche la giurisprudenza di merito di questo Tribunale: sent. n. 76/2023; 975/2019; 599/2021).
Le considerazioni che precedono non consentono dunque di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Cionondimeno, quanto all'operatività dell'art. 1227 co.1 c.c., sembra possibile muovere alla danneggiata alcuni rilievi in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (il sinistro si è verificato alle 13:00 circa del 22.11.2018) e, quindi, in condizioni di visibilità buone;
14 il tratto di strada ove si è verificata la caduta presentava, nelle immediate adiacenze, evidenti segni di degrado, essendo caratterizzata da sconnessioni determinate dall'asfalto non omogeneo, il che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare una maggiore attenzione nell'incedere.
Del resto, pure a voler concordare con l'assunto di parte attrice secondo cui il dislivello non fosse percepibile dal lato “monte” della Via Turati – circostanza confermata anche dai testi Tes_1
(“La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino”) e
(“A pochi metri di distanza la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono Tes_2 avvicinato”) – in ogni caso la nuora dell'attrice, con lei presente sui luoghi al momento della caduta, ha espressamente dichiarato: “La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino. Posso precisare di averla intravista personalmente quando mi sono avvicinata ma mia suocera non l'ha vista” (cfr. verbale d'udienza del 15.06.2022).
Ne discende che, sebbene non possa ritenersi integrato il caso fortuito per le ragioni suesposte,
l'odierna attrice abbia tenuto una condotta negligente non rendendosi conto della presenza del dislivello, avvistato invece dalla nuora che la accompagnava;
pertanto, è ragionevole concludere che, nella fattispecie, sussista un concorso colposo della nella causazione della caduta, Parte_1 da individuarsi nella misura del 40%.
Occorre a questo punto procedere alla descrizione ed alla quantificazione dei danni patiti dall'odierna attrice.
Per quanto concerne i danni non patrimoniali, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. medico- legale espletata in corso di causa, a firma della dott.ssa frutto di un iter logico- Persona_1 motivazionale immune da censure.
Il consulente, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“esiti di frattura dello scafoide dx con dolore e modica limitazione dei movimenti in soggetto destrimane”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, l'ausiliario del Giudice ha precisato che
“a seguito del sinistro per cui è causa e per come diagnosticato nell'immediatezza in sede di pronto soccorso la periziata avrebbe riportato una “contusione avambraccio-polso e mano dx, contusione con escoriazione regione mentoniera, contusione emitorace dx e contusione con escoriazione ginocchia”, lesioni secondarie all'impatto diretto con il suolo e tutte di lieve entità, cioè superficiali e senza coinvolgimento delle strutture sottostanti, ad eccezione della contusione
15 al polso dx esitata nella frattura dello scafoide. Con riferimento alla dinamica per come riportata negli atti di causa, per le suindicate lesioni possono ritenersi soddisfatti il criterio medico-legale della possibilità scientifica, di esclusione di altre cause, cronologico, topografico, di adeguatezza qualitativa e quantitativa e della continuità fenomenica, sicché le stesse possono ritenersi causalmente riconducibili al sinistro con un rapporto di causalità unica e diretta non essendo di fatto emerse circostanze e/o patologie in qualche modo o grado incidenti sul loro determinismo. Il trauma contusivo secondario alla caduta a terra ha dato esito ad escoriazioni superficiali guarite spontaneamente, come di norma accade, nell'arco di pochi giorni. Il trauma di tipo “indiretto” del polso ha invece determinato una frattura ingranata dello scafoide, piccola struttura ossea del carpo posto tra l'estremità distale del radio e la base del pollice” (cfr. pag.
5-6 della c.t.u.).
L'ausiliario ha poi aggiunto che “le caratteristiche della frattura hanno posto indicazione per un approccio di tipo conservativo con confezionamento di apparecchio gessato mantenuto per circa
40 gg e necessità di ripetuti cicli di magnetoterapia ed ultrasuoni eseguiti, per come documentato, dall'8/01/19 al 4/03/19. Considerata la documentazione versata in atti, quanto riferito dalla periziata ed i riscontri obiettivi in sede di visita, le procedure trattamentali sono risultate scevre da complicanze, sia precoci che tardive, con un decorso ed evoluzione della lesione regolari e causa, per la periziata, di un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 103 (centotre) di cui gg. 22 (ventidue) da riconoscersi come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 40
(quaranta) come invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 41 (quarantuno) come invalidità temporanea parziale al 25%. Relativamente infatti all'iter clinico complessivo, dopo un periodo di
8 gg con stecca gessata segue, dopo 14 gg dalla sua rimozione, confezionamento di apparecchio gessato per ulteriori 40 gg, periodo durante il quale la periziata intraprende terapia fisica riabilitativa, esattamente dall'8/01/19, che si protrarrà sino al 4/03/19. Pertanto, il ritardo diagnostico ha comportato per i primi 22 giorni di malattia, oltreché impotenza funzionale, la persistenza di sintomatologia algica, successivamente meglio controllata dal posizionamento dell'apparecchio gessato. In data 04/03/19 lo specialista ortopedico constatava la guarigione clinica della frattura ma con ipotrofia dell'avambraccio omolaterale secondaria all'immobilizzazione, motivo per il quale prescriveva cicli di potenziamento muscolare a carico dell'arto. Tuttavia, il curante procedeva a prescrizione di esercizi posturali propriocettivi, eseguiti dalla periziata, ma che di fatto non trovano correlazione alcuna con la tipologia di lesione subita
16 dalla periziata né con l'indicazione posta dallo specialista. Difatti, i suddetti esercizi risultano finalizzati a migliorare l'elasticità di muscoli e tendini, la mobilità degli arti e del tronco, nonché la capacità di percepire in maniera corretta il proprio corpo nello spazio e possono trovare indicazione anche a seguito di lesioni traumatiche ma, nel caso, a carico degli arti inferiori, specie alle caviglie e alle ginocchia, e del tronco, non certo per lesioni fratturative dello scafoide o per il recupero della forza muscolare dell'avambraccio. Pertanto, secondo parere di questo ctu,
l'iter clinico della periziata è da considerarsi concluso in data 04/03/19 per un totale di gg 103, in linea con i riscontri della letteratura scientifica di riferimento”.
Il c.t.u. ha poi precisato che “in sede di operazioni peritali la periziata ha riferito che il trauma contusivo con escoriazioni al mento si sarebbe rivelato causa di parziale avulsione degli incisivi dell'arcata dentaria inferiore con necessità di successiva estrazione e confezionamento di protesi.
Difatti, risulta allegata al fascicolo di parte documentazione sanitaria rilasciata da struttura privata in data 23/11/18, giorno successivo al sinistro, che certifica il riscontro di “lussazione traumatica ed estrusione del gruppo degli incisivi inferiori che si presentano mobili” con necessità di “avulsione chirurgica degli elementi dentari traumatizzati e successiva riabilitazione protesica mediante manufatti protesici”, con allegato preventivo di spesa e relative fatture.
Tuttavia, di tale circostanza non vi è traccia alcuna nel referto di pronto soccorso. A tal proposito si osserva come un trauma di entità tale da creare un'estrusione dentaria produce tali esiti nell'immediatezza e con associata sintomatologia caratterizzata da dolore intenso e difficoltà ad alimentarsi e a parlare. Eppure, di tali circostanze non risulta che la periziata se ne sia lamentata in sede di pronto soccorso né che lo stesso sanitario ne abbia fatto menzione nell'esame clinico o che abbia predisposto una consulenza presso l'U.O. di Odontoiatria di cui il presidio, nello specifico, risulta dotato. Quanto allo specialista della struttura privata sarebbe stato normale attendersi, in prima istanza e quantomeno quale tentativo al fine di preservare gli elementi dentari, un trattamento di “splintaggio”, tecnica che consente di stabilizzare in un blocco unico i denti instabili, specie se resi tali a seguito di un evento traumatico;
invece, pone indicazione per una loro definitiva estrazione, circostanza che induce a supporre un loro impossibile recupero che, nel caso, specie in considerazione della sintomatologia correlata, avrebbe imposto un trattamento immediato e non procrastinato, per come riferito dalla periziata in sede di visita, a un mese. Infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata alla controparte dal procuratore di parte
17 ricorrente in data 09/01/19 non fa riferimento alcuno alla suindicata lesione a carico del gruppo degli incisivi inferiori. Quanto appena considerato non offre elementi tali da poter ritenere sussistente una correlazione causale tra le lesioni dentarie lamentate ed il sinistro per cui è causa” (cfr. pag.
8-9 della c.t.u.).
Sul punto, nessuna contestazione è stata avanzata dall'odierna attrice che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato l'elaborato dell'ausiliario del Giudice, affermando che lo stesso “in buonissima parte conferma il quantum richiesto nell'atto introduttivo del giudizio”.
Orbene, con riferimento alla quantificazione dei danni, il perito ha così concluso: “Da quanto oggetto di valutazione sono emersi elementi validi e sufficienti per sostenere che a seguito del sinistro per cui è causa la periziata abbia riportato una frattura ingranata dello scafoide dx responsabile di un danno biologico da correlare a “esiti di frattura dello scafoide dx con dolore e modica limitazione dei movimenti in soggetto destrimane” 5% e di un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 103 (centotre) di cui gg. 22 (ventidue) da riconoscersi come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 40 (quaranta) come invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 41 (quarantuno) come invalidità temporanea parziale al 25%”.
Dette conclusioni non appaiono inficiate da errori o vizi di metodo ed alle stesse il Giudicante ritiene di aderire.
Ed invero, le doglianze formulate dal alla c.t.u. solo in sede di comparsa conclusionale CP_1
(sulla cui ammissibilità cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 5624/2022: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell' art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. , nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”) non appaiono dirimenti, risolvendosi in
18 contestazioni del tutto generiche alla valutazione in punto di quantum debeatur operata dal c.t.u., sprovviste peraltro di qualsivoglia supporto scientifico idoneo a contrastare le conclusioni cui è addivenuto il perito, che, invece, devono ritenersi assistite da una presunzione di imparzialità, avvalorata dalla metodologia di indagine scientifica concretamente applicata.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni micro-permanenti (essendo il danno biologico inferiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano
(sull'ambito di applicazione della c.d. tabella delle micro-permanenti cfr. invece Cass. civ., Sez. 3,
n. 25922/2023; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 4509/2022: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”).
Le cc.dd. tabelle di Milano hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema
Corte, che ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
19 Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (68 anni):
I.P. 5% € 5.791,00
I.T.T. 0 giorni (€ 115,00/die) € 0,00
I.T.P. 22 giorni al 75% € 1.897,50
I.T.P. 40 giorni al 50% € 2.300,00
I.T.P. 41 giorni al 25% € 1.178,75 per un importo complessivamente pari ad € 11.167,25.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione della danneggiata da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attrice allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari;
del resto, anche il consulente ha affermato che “le … menomazioni sono da intendersi quale riduzione dell'integrità psicofisica della periziata nella misura come appresso indicata e con scarse/nulle ripercussioni sul piano relazionale, sull'attività lavorativa specifica/generica, sulla sfera individuale e sulle attività quotidiane” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte dell'attrice di detta componente (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8)
20 In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
"morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Nel caso in esame non può che rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, con riguardo alla componente “morale” del danno alla salute, essendosi l'attrice limitata a computare l'importo “di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di danno morale, calcolato in ragione di 1/3 del danno biologico”, omettendo tuttavia di argomentare puntualmente sull'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto del concorso di colpa dell'odierna attrice, deve a quest'ultima essere riconosciuto l'importo di € 6.700,35, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
21 Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass. civ., Sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. (cfr. pag. 8 della relazione: “Risultano congrue le spese mediche sostenute e documentate da cui tuttavia questo ctu ha ritenuto di dover escludere quelle sostenute per i cicli di terapia fisica per gli esercizi posturali propriocettivi, per la TC cerebrale e per le cure dentarie, con una spesa complessiva giustificata pari a € 890,00”).
Applicata sull'importo ritenuto congruo dal c.t.u. la decurtazione del 40%, in ragione del concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento, la somma dovuta per spese mediche documentate è pari ad € 534,00, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Alla luce di tutto quanto esposto, il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
6.700,35, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 534,00, per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Tenuto conto dell'accertamento di una concorrente responsabilità in capo all'odierna attrice, appare congruo compensare le spese di lite nella misura di un quinto tra le parti, con conseguente
22 condanna del convenuto a rifondere i restanti quattro quinti alla parte attrice, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 271,19 per esborsi, su cui applicare la disposta compensazione.
Anche le spese di c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti e ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono compensate per un quinto, sicché i restanti quattro quinti devono essere posta definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per l'evento dedotto in lite è da imputare al 60% al e per il restante 40% a;
Controparte_1 Parte_1
b) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.700,35, all'attualità, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 534,00, per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per un quinto le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere i restanti quattro quinti nei confronti dell'attrice, spese da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, che vengono liquidate, al netto della compensazione, in € 3.840,00 per compensi ed € 216,96 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, compensa per un quinto le spese di c.t.u., ponendo definitivamente i restanti quattro quinti a carico del convenuto.
23 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 02/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LEONARDO GIANLUCA (pec: , Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
E
(C.F.: – P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PARROTTA PIETRO (pec:
, nominato in corso di causa in sostituzione del Email_2 precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.06.2020, ha evocato in giudizio il Parte_1
, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla Controparte_1 stessa asseritamente patiti, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
1 A tali fini esponeva: che, in data 22.11.2018, alle ore 13:00 circa, si trovava sulla Via Turati del
Comune di Siderno (RC), sul marciapiede lato monte, nei pressi degli Istituti Scolastici Artistico e
Alberghiero, ex Istituto per Geometri, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marciapiede opposto, lato mare, proprio in corrispondenza dell'ingresso del bar
“RA”, giunta quasi al gradino del marciapiede, inciampava in una buca presente sulla sede stradale, cadendo rovinosamente a terra;
che tale insidia “non era avvistabile in relazione alla natura stessa dell'insidia che a distanza di soli pochi metri non era percepibile”, né vi era
“possibilità di prevedere l'esistenza della stessa in relazione al mancato segnalamento ed all'affidamento che ogni cittadino deve fare sullo stato manutentivo della sede di calpestio adiacente l'entrata di un luogo pubblico come un bar, perdipiù in centro cittadino in una strada frequentatissima nei pressi di diversi Istituti di scuola secondaria superiore”; che, a causa della caduta, riportava contusioni al braccio destro, nonché contusioni ed escoriazioni al mento, alle ginocchia e al torace;
che, eseguite le prime cure del caso, stante l'acuirsi del dolore veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove i sanitari le diagnosticavano:
“Trauma contusivo gomito, polso e mano dx;
trauma contusivo escoriato in sedi multiple” con applicazione di doccia gessata e prognosi di gg. 8 e successivamente “frattura scafoide carpale mano dx”; che, visitata dal proprio dentista di fiducia, le veniva prescritta “terapia antibiotica ed antinfiammatoria per 7 giorni, avulsione chirurgica degli elementi dentari traumatizzati e successiva riabilitazione protesica mediante manufatti protesici”, il tutto per la spesa di €
2.000,00, da ripetere successivamente almeno 2 volte considerata l'età della danneggiata e la media”; che, dopo plurime visite mediche e trattamenti farmacologici e riabilitativi, in data
5.04.2019 veniva dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale; che i danni patiti ammonterebbero ad € 18.700,00 (di cui: € 6.000,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 3.500,00 a titolo di danno biologico temporaneo;
€ 2.000,00 a titolo di danno morale, calcolato in ragione di 1/3 del danno biologico;
€ 3.200,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sopportate;
€ 4.000,00 quali spese mediche previste in futuro per sostituzione manufatto protesico); che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le Giudice adito, contraris reiectis: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
[...
[...] [
per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. per grave violazione dei doveri di
[...] manutenzione, vigilanza e controllo imposti dalla legge e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni fisici subiti dalla Sig.ra che si quantificano in € 18.700,00, o Parte_1 comunque a quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità per fatto illecito del e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per come sopra quantificati, o comunque a quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia ed equità”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2020, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando sia Controparte_1
l'accadimento fattuale dell'evento, sia la sussistenza del nesso eziologico tra fatto ed evento, negando qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente, in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato per negligenza dell'attrice; ha poi evidenziato che quest'ultima avesse inviato diffida all'Ente a distanza di due mesi dall'occorso (con ciò impedendo all'Ente di verificare lo stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, nonché di offrire prova del caso fortuito/forza maggiore), all'esito della quale veniva effettuato in data 30.01.2019 un sopralluogo dalla Polizia Municipale, da cui emergeva che, sul luogo indicato dalla , “risulta al di sotto del marciapiede del Parte_1
Part
“RA” una lieve scarificazione del manto stradale” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa), la quale – secondo la prospettazione del convenuto – ammesso che fosse effettivamente presente alla data dell'evento, sarebbe stata visibile in ragione dell'ora di verificazione del sinistro, oltre che conoscibile dall'attrice, residente in prossimità dei luoghi di causa. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Contrariis reiectis, In via preliminare, accertare la carenza di nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso, tra cosa in custodia e danno subito;
nel merito: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del caso fortuito e forza maggiore trattandosi di un'insidia di possibile neo formazione, non nota alla PA e non
3 tempestivamente eliminabile, fatti dunque estranei alla sfera di custodia dell'Ente, aventi impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., sez. III,
29/07/2016 n. 15761) non elidibile da parte della P.A. e conseguentemente sollevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità ex artt. 2051 c.c. per tutto quanto dedotto ed eccepito sul punto in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la non sussistenza dell'insidia per come enucleata nell'atto di citazione per carenza del doppio concorrente requisito della oggettiva non visibilità e della soggettiva non prevedibilità dell'insidia con conseguente responsabilità ex art. 2043 della P.A. per condotta imprudente ed imperita dell'attrice e/o per uso improprio della cosa pubblica;
3)
Accertare e dichiarare che l'occorso sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attrice che ha omesso di ispezionare con la dovuta diligenza e prudenza l'area in procinto di percorrere o per effettuato uso improprio della cosa pubblica;
In via assolutamente degradata, 4) Accertare e dichiarare che l'attrice con il suo comportamento non propriamente conforme alle regole di diligenza e di buon uso della cosa pubblica ha quantomeno concorso nella causazione del danno”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, disposta con ordinanza del 22.03.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024.
Espletata la c.t.u. medico-legale, la parte attrice precisava le conclusioni, mentre la parte convenuta chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
27.12.2024, comunicata alle parti in pari data, rilevato che l'udienza del 19.12.2024 era fissata per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito spiegati.
L'attrice ha invocato nei confronti del , in via principale, la responsabilità del Controparte_1 custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla cosa in custodia e, in via meramente
4 subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni asseritamente riportati a seguito della caduta descritta.
La giurisprudenza ormai consolidata ritiene suscettibili di custodia le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n.
21508/2011; Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., Sez. 6-3, n.
7805/2017; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 6703/2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 16295/2019; Cass. civ., Sez. 3,
6826/2021).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo quanto stabilito dall'invocata norma, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, infatti, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la res, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
5 condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 15761/2016, in motivazione).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito;
solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 18496/2013).
Il nesso di causalità si reputa oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (es. buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati) (cfr. nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 6306/2013; nella giurisprudenza di merito, la recente pronuncia del Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025, cit.).
Pertanto, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 12166/2021).
6 Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 18865/1015;
Cass. civ., Sez. 6, n. 27724/2018).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 20943/2022).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha efficacemente riassunto i richiamati principi statuendo altresì che debba ritenersi ormai “superato quell'indirizzo … secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è
7 stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva quanto segue.
L'odierna attrice ha allegato di essere caduta in data 22.11.2018, intorno alle ore 13:00, allorquando, transitando sulle strisce pedonali poste in Via Turati, nei pressi degli Istituti
Scolastici Artistico e Alberghiero (ex Istituto per Geometri), attraversando la strada dal lato monte al lato mare, in prossimità dell'ingresso del Bar RA, inciampava in una buca presente sul piano stradale di calpestio, invocando quindi la responsabilità del , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
8 A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro, recante la data del 22.11.2018, ad eccezione dell'ultima fotografia, sprovvista di data (cfr. doc n. 6 allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Ebbene, dai fotogrammi in atti si notano diversi ammaloramenti dell'asfalto nel tratto stradale teatro dell'occorso; in particolare, dalle foto n. 1, 2 e 3, si può constatare che il manto stradale, nella porzione antistante l'ingresso del bar RA, precisamente in corrispondenza dell'ultima striscia pedonale, di per sé sbiadita, si presenti non uniforme, deteriorato, ed in parte mancante, potendosi altresì notare del terriccio sul piano di calpestio, nonché un dislivello, di colore più scuro rispetto all'asfalto circostante. Anche le ulteriori immagini prodotte consentono di evincere lo stato di degrado dell'intero tratto stradale antistante il bar RA (cfr. foto n. 4, 5 e 6).
Per meglio comprendere lo stato dei luoghi, nonché la dinamica del sinistro, in corso di causa sono stati escussi i testimoni intimati.
È stata sentita la teste (nuora dell'attrice), la quale ha dichiarato: “Ricordo Testimone_1 esattamente il fatto per cui è causa che si è verificato a di fronte all'Istituto Alberghiero CP_1 in via Turati alle ore 13.00 circa del mese di novembre del 2018. Io ero in compagnia di mia suocera ed entrambe abbiamo attraversato la strada sulle strisce pedonali e appena giunte dal lato opposto, prima di salire sul marciapiede, mia suocera inciampava su una buca presente e abbastanza profonda rispetto al manto stradale (circa 10 cm) e più o meno grande. Mia suocera ha perso l'equilibrio ed è caduta ed ho visto che presentava escoriazioni alle ginocchia, al mento e accusava dolore al braccio destro e al polso destro. Ho cercato di alzarla ma lei si lamentava per il dolore e l'ho fatta sedere in un bar posto di fronte e visto che continuava a lamentarsi ho chiamato il figlio che arrivato l'ha condotta all'ospedale di Locri. ADR. Riconosco i luoghi di causa dalle foto allegate che mi vengono offerte in visione. ADR La buca non era segnalata. ADR
La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino. Posso precisare di averla intravista personalmente quando mi sono avvicinata ma mia suocera non l'ha vista. ADR Al momento dell'incidente il Bar denominato “RA” era aperto e c'erano altre persone ma non conoscevo nessuno” (cfr. verbale d'udienza del 15.06.2022).
All'udienza del 24.05.2023 è stato escusso (indifferente), il quale ha affermato: Testimone_2
“ho assistito alla caduta dell'attrice che è avvenuta nel novembre 2018. Erano circa le 13.00.
Conoscevo già l'attrice perché è di . Il sinistro è avvenuto in prossimità dell'Istituto CP_1
9 Geometra – Alberghiero;
mi pare che la via si chiami Turati. La sig.ra stava attraversando sulle strisce pedonali con direzione monti-mare. Io ero uscito per portare a passeggio il cane, come faccio sempre a quell'ora. Io mi trovavo lungo la strada con direzione Locri-Gioiosa Marina, quando ho visto la signora cadere a terra, alla fine delle strisce pedonali, prima che salisse sul marciapiede. Preciso che dopo il marciapiede c'è un bar. Dopo la caduta mi sono avvicinato e ho visto a terra che c'era una buca, mancava asfalto, si era creata una sorta di gradino che io da lontano non riuscivo a vedere. Ho visto la sig.ra a terra, non so dire se fosse caduta in avanti, di lato. Lamentava dolori alle braccia, al torace, al polso, al mento, alle ginocchia. Presentava escoriazioni sotto il mento. Non c'erano segnali di pericolo in prossimità della buca. A pochi metri di distanza la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono avvicinato. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite il punto in cui è avvenuta la caduta (Il Giudice dà atto che vengono esibite al teste le foto allegate all'atto di citazione)” (cfr. verbale d'udienza del
24.05.2023).
Infine, la teste (nipote dell'attrice) ha riferito “io non ho assistito al sinistro Testimone_3 che ha coinvolto mia zia. Sono sopraggiunta dopo il sinistro. Stavo tornando a casa e ho visto mia zia e mia cugina vicino al Bar che si trova di fronte all'istituto alberghiero ed artistico di . CP_1
Credo che la via si chiami Turati. Mia zia era seduta ed era dolorante, aveva escoriazioni alle ginocchia, al mento e lamentava dolori al torace ed al braccio destro, soprattutto al polso. Mi hanno spiegato che era caduta. Io ho visto che dopo le strisce pedonali vi era una sorta di piccola buca, come uno scalino di 10 cm, come se l'asfalto si fosse deteriorato. La buca non era segnalata. C'erano altre persone che avevano prestato soccorso oltre mia cugina (moglie di mio cugino) che ha chiamato per l'appunto mio cugino. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi di causa (il giudice dà atto che sono esibite alla teste le foto allegate all'atto di citazione).
Credo fosse l'ora di pranzo, le 13.10-13.30. Mia zia non abita lontano dal luogo in cui è avvenuto il sinistro” (cfr. verbale d'udienza del 13.12.2023).
Orbene, la prova testimoniale assunta in corso di causa - avuto specialmente riguardo alle dichiarazioni dei testimoni oculari dell'evento, e - ed il Testimone_1 Testimone_2 compendio fotografico in atti non lasciano dubbi sulla storicità del fatto e sul nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso: risulta invero adeguatamente dimostrato che l'attrice sia caduta mentre percorreva via Turati, in prossimità degli Istituti Scolastici Artistico e Alberghiero, sulle strisce
10 pedonali con direzione monti-mare, inciampando nel dislivello della sede stradale ut supra descritto, sprovvisto di segnalazione per come affermato univocamente dai testimoni di parte attrice.
Né può valorizzarsi in senso contrario la deposizione dell'unico teste di parte convenuta, Tes_4
il quale - sentito sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria del (“1)
[...] CP_1
Vero che presso l'ufficio tecnico del Comune di nei giorni o nei mesi precedenti l'evento CP_1 dannoso occorso alla sig.ra in data 22.11.2018 sono pervenute segnalazioni per Parte_1 una buca esistente in via turati all'altezza del bar “RA” e precisamente al di sotto del marciapiede lato mare laddove vi sono le strisce pedonali;
2) vero che lo stato dei luoghi di via
Turati nel tratto del presunto sinistro è quello descritto dalle foto da n. 1 a n. 4 che le si pongono in visione”) - ha riferito: “ADR In ordine alla circostanza di cui al capo 1) della memoria di parte convenuta confermo che non sono pervenute al Comune di nel novembre 2018 CP_1 segnalazioni di buche presenti sulla Via Turati all'altezza del bar RA. Questo lo posso dire per certo anche dopo la consultazione dei registri delle chiamate per gli interventi per quel periodo. ADR Riconosco i luoghi di causa dalle fotografie che mi vengono offerte in visione. ADR avv. Leonardo. Non sono stato io ad effettuare il sopralluogo dopo la richiesta di sopralluogo rivolta alla Polizia Municipale in atti. Non sono a conoscenza di tale richiesta. ADR avv.
Leonardo: Non sono a conoscenza se la buca indicata è stata riparata” (cfr. verbale d'udienza del
21.12.2022).
Ed invero, la circostanza che, in epoca prossima al sinistro, non fossero pervenute al Comune di segnalazioni di buche presenti sulla Via Turati è di per sé neutra (essendo ben possibile CP_1 che dette segnalazioni non fossero state effettuate), oltre che inidonea a sconfessare l'attendibilità delle propalazioni rese dai testimoni oculari dell'evento.
Tanto premesso, occorre a questo punto verificare se, nella fattispecie, sia stata offerta prova da parte dell' del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale tra la res e l'evento CP_3 dannoso.
Il ha sul punto sostenuto che la causa dell'evento dannoso fosse individuabile Controparte_1
“nell'incuria della danneggiata per sue omissioni e per uso improprio della cosa pubblica”, osservando che il sinistro fosse avvenuto “alle ore 13,00 e cioè in piena luce del giorno quando il sole è pressoché allo Zenit”, risultando quindi “la lieve scarificazione della sede stradale” visibile,
11 in ragione dell'ora di verificazione dell'evento; inoltre, ha allegato che il teatro dell'occorso fosse ubicato “a pochi passi della Via delle Rose luogo, quest'ultimo, in cui risiede la sig.ra Parte_1
”, deducendo quindi che quest'ultima “ben conosce i luoghi antistanti la propria
[...] abitazione e le strade ad essa limitrofe che è tenuta a percorre quotidianamente (così il tratto di strada teatro del presunto sinistro) per raggiungere dalla propria abitazione il centro cittadino o soltanto per recarsi presso gli innumerevoli negozi di generi alimentari e non ubicati sulla vicina via Amendola”. Pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta ove avesse adottato l'ordinaria diligenza e le normali cautele richieste ad ogni utente della strada. Ha poi eccepito la tardività della denuncia dell'evento dannoso da parte della
, il che avrebbe precluso al di verificare l'esatto stato dei luoghi al tempo Parte_1 CP_1 dell'occorso e, conseguentemente, di offrire la prova del caso fortuito.
Le doglianze del sono infondate. Controparte_1
Con riferimento alla condotta tenuta dalla danneggiata, giova ribadire che, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, non occorrendo che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14228/2023; Cass. civ., Sez. 3,
n. 2376/2024).
Dall'analisi dei fatti di causa non è emersa alcuna condotta dell'attrice che, in applicazione dei principi sopra richiamati, potesse elidere il nesso causale tra la res (ovvero il dislivello del manto stradale, di per sé ammalorato) e la caduta.
È stato dimostrato in giudizio che l'odierna attrice stesse percorrendo un tratto di strada deputato al transito anche pedonale (essendo pacifico che la stessa abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali) e che sia inciampata su un dislivello di pochi centimetri del manto stradale, non segnalato, in prossimità dell'ultima striscia pedonale, connotato dalla presenza di asfalto deteriorato e di terriccio.
Per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime, l'utilizzo che può averne fatto l'attrice non è certamente da ritenersi avulso dalla normale destinazione d'uso della res.
12 Del resto, essendosi l'evento verificato in una zona deputata al passaggio anche pedonale, può ragionevolmente ritenersi che la facesse affidamento sulla condizione di non pericolosità Parte_1 dello stato dei luoghi sui quali si trovava a transitare.
Destituito di fondamento si appalesa, altresì, l'assunto di parte convenuta in ordine alla circostanza che il dislivello dovesse essere prevedibile dall'odierna attrice, in ragione del fatto che la stessa abitasse nelle vicinanze dei luoghi oggetto di causa.
Invero, l'elemento della vicinanza del dislivello rispetto ai luoghi frequentati di solito dalla danneggiata non può valere, di per sé, a farne presumere la conoscenza, specialmente con riguardo alla sua esatta ubicazione e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento.
Un simile indizio non ha, infatti, “la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato,
e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14908/2019, in motivazione).
Ne discende che, in difetto di ulteriori adeguati riscontri, la sola circostanza che il luogo ove si è verificata la caduta fosse ubicato nelle vicinanze dell'abitazione ove risiede la non può Parte_1 assumere alcuna concreta rilevanza.
Né, d'altra parte, possono valorizzarsi le deduzioni di parte convenuta in merito alla circostanza che la tardiva denuncia dell'occorso, a distanza di due mesi dal verificarsi dei fatti, abbia precluso al di verificare lo stato dei luoghi – e, quindi, la presenza del dislivello – CP_1 nell'immediatezza, al fine di “fornire la prova contraria del caso fortuito o forza maggiore
(piogge o quant'altro) ovvero verificare se nella data dell'occorso vi fosse la scarificazione poiché la stessa ben potrebbe essersi creata successivamente a causa delle piogge invernali”.
Dalle foto versate in atti da parte attrice, datate 22.11.2018, si evince infatti lo stato dei luoghi al tempo del sinistro, ampiamente confermato dai testimoni escussi in giudizio.
Del resto, appare arduo ipotizzare che le condizioni del manto stradale fossero divenute tali in conseguenza delle “piogge invernali” – le quali, peraltro, sono state soltanto ipotizzate dal
13 e mai suffragate dalla produzione dei dati pluviometrici del periodo di riferimento – CP_1 anche considerato che, in conformità al pacifico indirizzo della Suprema Corte, per integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, l'evento può essere considerato eccezionale ed imprevedibile non sulla base di una mera valutazione amministrativa né sulla base di criteri o parametri generici, ma sulla base di dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e con riferimento ad un ampio lasso di tempo, atteso che per essere eccezionale l'evento deve avere tempi di ritorno molto elevati, deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Reggio Calabria, n.
829/2022; Cass. civ., Sez. 3, n. 4588/2022: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
Del resto, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio per cui “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 18856/2017; n. 5877/2016; cfr. anche la giurisprudenza di merito di questo Tribunale: sent. n. 76/2023; 975/2019; 599/2021).
Le considerazioni che precedono non consentono dunque di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Cionondimeno, quanto all'operatività dell'art. 1227 co.1 c.c., sembra possibile muovere alla danneggiata alcuni rilievi in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (il sinistro si è verificato alle 13:00 circa del 22.11.2018) e, quindi, in condizioni di visibilità buone;
14 il tratto di strada ove si è verificata la caduta presentava, nelle immediate adiacenze, evidenti segni di degrado, essendo caratterizzata da sconnessioni determinate dall'asfalto non omogeneo, il che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare una maggiore attenzione nell'incedere.
Del resto, pure a voler concordare con l'assunto di parte attrice secondo cui il dislivello non fosse percepibile dal lato “monte” della Via Turati – circostanza confermata anche dai testi Tes_1
(“La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino”) e
(“A pochi metri di distanza la buca non era visibile, l'ho vista solo quando mi sono Tes_2 avvicinato”) – in ogni caso la nuora dell'attrice, con lei presente sui luoghi al momento della caduta, ha espressamente dichiarato: “La buca dal punto da dove ci trovavamo non era visibile, ma si vedeva solo da vicino. Posso precisare di averla intravista personalmente quando mi sono avvicinata ma mia suocera non l'ha vista” (cfr. verbale d'udienza del 15.06.2022).
Ne discende che, sebbene non possa ritenersi integrato il caso fortuito per le ragioni suesposte,
l'odierna attrice abbia tenuto una condotta negligente non rendendosi conto della presenza del dislivello, avvistato invece dalla nuora che la accompagnava;
pertanto, è ragionevole concludere che, nella fattispecie, sussista un concorso colposo della nella causazione della caduta, Parte_1 da individuarsi nella misura del 40%.
Occorre a questo punto procedere alla descrizione ed alla quantificazione dei danni patiti dall'odierna attrice.
Per quanto concerne i danni non patrimoniali, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. medico- legale espletata in corso di causa, a firma della dott.ssa frutto di un iter logico- Persona_1 motivazionale immune da censure.
Il consulente, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“esiti di frattura dello scafoide dx con dolore e modica limitazione dei movimenti in soggetto destrimane”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, l'ausiliario del Giudice ha precisato che
“a seguito del sinistro per cui è causa e per come diagnosticato nell'immediatezza in sede di pronto soccorso la periziata avrebbe riportato una “contusione avambraccio-polso e mano dx, contusione con escoriazione regione mentoniera, contusione emitorace dx e contusione con escoriazione ginocchia”, lesioni secondarie all'impatto diretto con il suolo e tutte di lieve entità, cioè superficiali e senza coinvolgimento delle strutture sottostanti, ad eccezione della contusione
15 al polso dx esitata nella frattura dello scafoide. Con riferimento alla dinamica per come riportata negli atti di causa, per le suindicate lesioni possono ritenersi soddisfatti il criterio medico-legale della possibilità scientifica, di esclusione di altre cause, cronologico, topografico, di adeguatezza qualitativa e quantitativa e della continuità fenomenica, sicché le stesse possono ritenersi causalmente riconducibili al sinistro con un rapporto di causalità unica e diretta non essendo di fatto emerse circostanze e/o patologie in qualche modo o grado incidenti sul loro determinismo. Il trauma contusivo secondario alla caduta a terra ha dato esito ad escoriazioni superficiali guarite spontaneamente, come di norma accade, nell'arco di pochi giorni. Il trauma di tipo “indiretto” del polso ha invece determinato una frattura ingranata dello scafoide, piccola struttura ossea del carpo posto tra l'estremità distale del radio e la base del pollice” (cfr. pag.
5-6 della c.t.u.).
L'ausiliario ha poi aggiunto che “le caratteristiche della frattura hanno posto indicazione per un approccio di tipo conservativo con confezionamento di apparecchio gessato mantenuto per circa
40 gg e necessità di ripetuti cicli di magnetoterapia ed ultrasuoni eseguiti, per come documentato, dall'8/01/19 al 4/03/19. Considerata la documentazione versata in atti, quanto riferito dalla periziata ed i riscontri obiettivi in sede di visita, le procedure trattamentali sono risultate scevre da complicanze, sia precoci che tardive, con un decorso ed evoluzione della lesione regolari e causa, per la periziata, di un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 103 (centotre) di cui gg. 22 (ventidue) da riconoscersi come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 40
(quaranta) come invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 41 (quarantuno) come invalidità temporanea parziale al 25%. Relativamente infatti all'iter clinico complessivo, dopo un periodo di
8 gg con stecca gessata segue, dopo 14 gg dalla sua rimozione, confezionamento di apparecchio gessato per ulteriori 40 gg, periodo durante il quale la periziata intraprende terapia fisica riabilitativa, esattamente dall'8/01/19, che si protrarrà sino al 4/03/19. Pertanto, il ritardo diagnostico ha comportato per i primi 22 giorni di malattia, oltreché impotenza funzionale, la persistenza di sintomatologia algica, successivamente meglio controllata dal posizionamento dell'apparecchio gessato. In data 04/03/19 lo specialista ortopedico constatava la guarigione clinica della frattura ma con ipotrofia dell'avambraccio omolaterale secondaria all'immobilizzazione, motivo per il quale prescriveva cicli di potenziamento muscolare a carico dell'arto. Tuttavia, il curante procedeva a prescrizione di esercizi posturali propriocettivi, eseguiti dalla periziata, ma che di fatto non trovano correlazione alcuna con la tipologia di lesione subita
16 dalla periziata né con l'indicazione posta dallo specialista. Difatti, i suddetti esercizi risultano finalizzati a migliorare l'elasticità di muscoli e tendini, la mobilità degli arti e del tronco, nonché la capacità di percepire in maniera corretta il proprio corpo nello spazio e possono trovare indicazione anche a seguito di lesioni traumatiche ma, nel caso, a carico degli arti inferiori, specie alle caviglie e alle ginocchia, e del tronco, non certo per lesioni fratturative dello scafoide o per il recupero della forza muscolare dell'avambraccio. Pertanto, secondo parere di questo ctu,
l'iter clinico della periziata è da considerarsi concluso in data 04/03/19 per un totale di gg 103, in linea con i riscontri della letteratura scientifica di riferimento”.
Il c.t.u. ha poi precisato che “in sede di operazioni peritali la periziata ha riferito che il trauma contusivo con escoriazioni al mento si sarebbe rivelato causa di parziale avulsione degli incisivi dell'arcata dentaria inferiore con necessità di successiva estrazione e confezionamento di protesi.
Difatti, risulta allegata al fascicolo di parte documentazione sanitaria rilasciata da struttura privata in data 23/11/18, giorno successivo al sinistro, che certifica il riscontro di “lussazione traumatica ed estrusione del gruppo degli incisivi inferiori che si presentano mobili” con necessità di “avulsione chirurgica degli elementi dentari traumatizzati e successiva riabilitazione protesica mediante manufatti protesici”, con allegato preventivo di spesa e relative fatture.
Tuttavia, di tale circostanza non vi è traccia alcuna nel referto di pronto soccorso. A tal proposito si osserva come un trauma di entità tale da creare un'estrusione dentaria produce tali esiti nell'immediatezza e con associata sintomatologia caratterizzata da dolore intenso e difficoltà ad alimentarsi e a parlare. Eppure, di tali circostanze non risulta che la periziata se ne sia lamentata in sede di pronto soccorso né che lo stesso sanitario ne abbia fatto menzione nell'esame clinico o che abbia predisposto una consulenza presso l'U.O. di Odontoiatria di cui il presidio, nello specifico, risulta dotato. Quanto allo specialista della struttura privata sarebbe stato normale attendersi, in prima istanza e quantomeno quale tentativo al fine di preservare gli elementi dentari, un trattamento di “splintaggio”, tecnica che consente di stabilizzare in un blocco unico i denti instabili, specie se resi tali a seguito di un evento traumatico;
invece, pone indicazione per una loro definitiva estrazione, circostanza che induce a supporre un loro impossibile recupero che, nel caso, specie in considerazione della sintomatologia correlata, avrebbe imposto un trattamento immediato e non procrastinato, per come riferito dalla periziata in sede di visita, a un mese. Infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata alla controparte dal procuratore di parte
17 ricorrente in data 09/01/19 non fa riferimento alcuno alla suindicata lesione a carico del gruppo degli incisivi inferiori. Quanto appena considerato non offre elementi tali da poter ritenere sussistente una correlazione causale tra le lesioni dentarie lamentate ed il sinistro per cui è causa” (cfr. pag.
8-9 della c.t.u.).
Sul punto, nessuna contestazione è stata avanzata dall'odierna attrice che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato l'elaborato dell'ausiliario del Giudice, affermando che lo stesso “in buonissima parte conferma il quantum richiesto nell'atto introduttivo del giudizio”.
Orbene, con riferimento alla quantificazione dei danni, il perito ha così concluso: “Da quanto oggetto di valutazione sono emersi elementi validi e sufficienti per sostenere che a seguito del sinistro per cui è causa la periziata abbia riportato una frattura ingranata dello scafoide dx responsabile di un danno biologico da correlare a “esiti di frattura dello scafoide dx con dolore e modica limitazione dei movimenti in soggetto destrimane” 5% e di un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 103 (centotre) di cui gg. 22 (ventidue) da riconoscersi come invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 40 (quaranta) come invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 41 (quarantuno) come invalidità temporanea parziale al 25%”.
Dette conclusioni non appaiono inficiate da errori o vizi di metodo ed alle stesse il Giudicante ritiene di aderire.
Ed invero, le doglianze formulate dal alla c.t.u. solo in sede di comparsa conclusionale CP_1
(sulla cui ammissibilità cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 5624/2022: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell' art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. , nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”) non appaiono dirimenti, risolvendosi in
18 contestazioni del tutto generiche alla valutazione in punto di quantum debeatur operata dal c.t.u., sprovviste peraltro di qualsivoglia supporto scientifico idoneo a contrastare le conclusioni cui è addivenuto il perito, che, invece, devono ritenersi assistite da una presunzione di imparzialità, avvalorata dalla metodologia di indagine scientifica concretamente applicata.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni micro-permanenti (essendo il danno biologico inferiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano
(sull'ambito di applicazione della c.d. tabella delle micro-permanenti cfr. invece Cass. civ., Sez. 3,
n. 25922/2023; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 4509/2022: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”).
Le cc.dd. tabelle di Milano hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema
Corte, che ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
19 Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (68 anni):
I.P. 5% € 5.791,00
I.T.T. 0 giorni (€ 115,00/die) € 0,00
I.T.P. 22 giorni al 75% € 1.897,50
I.T.P. 40 giorni al 50% € 2.300,00
I.T.P. 41 giorni al 25% € 1.178,75 per un importo complessivamente pari ad € 11.167,25.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione della danneggiata da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attrice allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari;
del resto, anche il consulente ha affermato che “le … menomazioni sono da intendersi quale riduzione dell'integrità psicofisica della periziata nella misura come appresso indicata e con scarse/nulle ripercussioni sul piano relazionale, sull'attività lavorativa specifica/generica, sulla sfera individuale e sulle attività quotidiane” (cfr. pag. 8 della c.t.u.).
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte dell'attrice di detta componente (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8)
20 In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
"morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Nel caso in esame non può che rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, con riguardo alla componente “morale” del danno alla salute, essendosi l'attrice limitata a computare l'importo “di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di danno morale, calcolato in ragione di 1/3 del danno biologico”, omettendo tuttavia di argomentare puntualmente sull'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto del concorso di colpa dell'odierna attrice, deve a quest'ultima essere riconosciuto l'importo di € 6.700,35, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
21 Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass. civ., Sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. (cfr. pag. 8 della relazione: “Risultano congrue le spese mediche sostenute e documentate da cui tuttavia questo ctu ha ritenuto di dover escludere quelle sostenute per i cicli di terapia fisica per gli esercizi posturali propriocettivi, per la TC cerebrale e per le cure dentarie, con una spesa complessiva giustificata pari a € 890,00”).
Applicata sull'importo ritenuto congruo dal c.t.u. la decurtazione del 40%, in ragione del concorso della danneggiata nella verificazione dell'evento, la somma dovuta per spese mediche documentate è pari ad € 534,00, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Alla luce di tutto quanto esposto, il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
6.700,35, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 534,00, per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Tenuto conto dell'accertamento di una concorrente responsabilità in capo all'odierna attrice, appare congruo compensare le spese di lite nella misura di un quinto tra le parti, con conseguente
22 condanna del convenuto a rifondere i restanti quattro quinti alla parte attrice, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 271,19 per esborsi, su cui applicare la disposta compensazione.
Anche le spese di c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti e ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono compensate per un quinto, sicché i restanti quattro quinti devono essere posta definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per l'evento dedotto in lite è da imputare al 60% al e per il restante 40% a;
Controparte_1 Parte_1
b) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.700,35, all'attualità, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 534,00, per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per un quinto le spese di lite tra le parti e condanna il convenuto a rifondere i restanti quattro quinti nei confronti dell'attrice, spese da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, che vengono liquidate, al netto della compensazione, in € 3.840,00 per compensi ed € 216,96 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, compensa per un quinto le spese di c.t.u., ponendo definitivamente i restanti quattro quinti a carico del convenuto.
23 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 02/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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