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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 616/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
14.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/03/2025 da , e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ESPOSITO ROSA, tendente ad ottenere Parte_2 la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN FELICE A CANCELLO (CE) in data
14.05.2008 dal quale sono nati i figli (il 20.03.2001) e da (il 15.03.2004); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritta del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
− la dimora coniugale ubicata nel Comune di San Felice a Cancello in Via Polvica- Masseria
Ferrara viene assegnata al Sig. di comune accordo, dove manterrà la Parte_1 residenza unitamente ai figli, entrambi maggiorenni, fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Mentre la Sig.ra sposterà la Parte_2 propria residenza presso la nuova abitazione;
1 − I coniugi di comune accordo e su richiesta dei loro figli lasceranno vivere e Per_2 insieme al loro padre, il quale li sosterrà economicamente nelle spese ordinarie Per_1
e straordinarie. Il Sig. rinuncia al mantenimento da parte della moglie nei Parte_1 confronti dei figli, fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
− La sig.ra contribuirà alle spese straordinarie in misura di euro 500,00 Parte_2 annui stante le condizioni precarie della stessa e fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
− Il sig. rinuncia all'arredo e i mobili consegnandoli alla Sig.ra Parte_1 [...]
; Parte_2
− I debiti contratti da ognuno verranno estinti personalmente;
− le parti statuiscono di accettare che nulla devono al titolo di mantenimento di somma fissa dei figli;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 14.11.2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
17.05.1971 in SAN FELICE A CANCELLO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, parte II, serie A, anno 1998);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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