Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2134/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2134/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 28 maggio 2025 E' presente l'avv. Anna Maria Rita FREDA, per delega dell'avv. Emma Vecchione, per il signor , che nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi Parte_1 nonché ai verbali di udienza, conclude per la richiesta del rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e cpa. È altresi presente per gli opponenti l'avv. De Marco, per delega orale ed in sostituzione dell'avv. Ambrosio che conclude per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2134/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Titoli di credito “e vertente TRA
, C.F. ed , C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in calce all'Atto di citazione, dall'avv. IU Ambrosio, cod. fisc. , con studio in San IU IA (Na), Via Leonardo C.F._3
Murialdo n. 26, presso cui elett.te domiciliano;
-
1
- Attori opponenti –
E
CF: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._4 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Vecchione (C.F.: ), presso il cui studio in LA (NA) alla Via C.F._5
Fontanarosa,33 elett.te domicilia in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuto/opposto -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ed Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2022 del 28/03/2022, emesso dal
Tribunale di Avellino, per la somma complessiva di euro 18.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché le spese legali ed il compenso professionale. A fondamento dell'opposizione gli attori/opponenti eccepivano l'inesistenza della pretesa debitoria nonché dello stesso titolo esecutivo, per non avere notizia della posizione debitoria del de cuius nei confronti del e rilevavano la non autenticità della Pt_1 sottoscrizione in calce alla cambiale, precisando di avere conferito incarico a perito grafologo sull'autenticità o meno della sottoscrizione in calce alla cambiale che concludeva “che la firma in verifica è vergata per imitazione”. Pertanto gli opponenti concludevano “Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto: a) revocare il decreto ingiuntivo n. 289/2022 del Tribunale di Avellino;
b) dichiarare nulla e/o inesistente la cambiale posta a fondamento dello strumento monitorio, e comunque non sottoscritta dal de cuius;
c) dichiarare altresì che nulla è dovuto dagli opponenti, quali eredi del sig. all'opposto; d) con vittoria di spese, diritti ed Persona_1 onorari, con attribuzione;
”.
Si costituiva in giudizio la parte opposta , deducendo che l'opposizione Parte_1 negasse l'esistenza del credito senza fondare tale tesi su prova documentale obiettiva e fondata, deducendo che la firma della cambiale fosse autentica, formulando istanza di verificazione della sottoscrizione, precisando che gli opponenti conoscessero i propri rapporti di amicizia Pt_2 con il de cuius e fossero da tempo a conoscenza dell'esistenza del credito e che la mancata contestazione del credito evidenziasse la sussistenza del fumus boni iuris, nonché che l'opposizione non fosse fondata. L'opposto concludeva “affinche' l'Ecc.mo Tribunale VOGLIA IN VIA PRELIMINARE Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA, CPA come per legge.”.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, quindi fissata per la discussione.
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All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Così ricostruito il quadro di riferimento, va rilevato che abbia agito, Parte_1 nella fase monitoria, deducendo di essere creditore nei confronti degli eredi di , Persona_1 individuati nei due figli e , in virtù di cambiale emessa Parte_3 Parte_2 dall' , in data 7/6/2016 con scadenza 10/6/2020 per l'importo di €18.500,00. Persona_1 Nel costituirsi nell'odierno giudizio gli opponenti disconoscevano la sottoscrizione apposta in calce alla cambiale come riconducibile al de cuius e quindi avvalendosi della facoltà di cui all'art. 214 co. 2 c.p.c. Il Tribunale, in esito al deposito dell'originale della cambiale disconosciuta, rilevava che non fosse stato reiterato da parte opponente il disconoscimento della sottoscrizione (v. Cass. civ. Sez. III Ord., 07/03/2022, n. 7340 “In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell'originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza)”; v. anche Cass. civile sez. I, 06/08/2015, n.16551 “La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.”; .v anche Cass. 27 dicembre 2004, n. 24022; 11 aprile 2002, n. 5189) e pertanto, non dava seguito al procedimento di verificazione ed alla richiesta di Ctu grafologica. Vi è, inoltre, da rilevare che la circostanza della concessione di un prestito da parte di in favore di sia stata confermata dal teste escusso in corso di Parte_1 Persona_1 causa Tale teste, chiamato a rispondere sul capo di prova “Vero che nell'anno Testimone_1
2016 ha ricevuto presso il suo studio il signor e in quella circostanza il signor Persona_1
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chiedeva al signor un aiuto economico visto il rapporto Persona_1 Parte_1 amichevole esistente tra di loro non riuscendo ad accedere ad un prestito con la promessa che a breve li avrebbe restituiti visto che era in attesa di pagamenti in approssimarsi del pensionamento” rispondeva confermandone la veridicità e riferendo che tanto fosse avvenuto in sua presenza. Inoltre, il medesimo teste confermava anche che in data 07/06/16 Persona_1 sottoscriveva a garanzia di tale prestito di carattere personale una cambiale dell'importo di euro
18.500,00, aggiungendo “tanto avveniva il giorno in cui il sig. riceveva la somma dal Pt_2
e sempre in mia presenza” (v. Verbale di udienza del 1/02/2024). Pt_1
Osserva il Tribunale che non siano emersi, né sono stati dedotti elementi che possano indurre a sollevare fondati dubbi circa la attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone anzidetto, tenuto conto anche della indifferenza rispetto agli interessi in lite, della diretta conoscenza dei fatti di causa, per avere riferito di avere de visu assistito allo svolgersi degli stessi, nonché della logicità e chiarezza delle dichiarazioni rese. Pertanto, ne deriva che sia emersa dall'istruttoria la fondatezza della tesi di esistenza del credito vantato da nei confronti di e della conseguente richiesta Parte_1 Persona_1 di pagamento avanzata nei confronti di e nella qualità, mai Parte_2 Parte_3 disconosciuta o contestata, di eredi del medesimo . Persona_1
L'opposizione proposta da e va, dunque, rigettata, Parte_3 Parte_2 per infondatezza dei motivi proposti ed il decreto ingiuntivo opposto n 289/2022, emesso dal
Tribunale di Avellino in data 28/3/2022, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposto, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (sino a
€26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, tenendo conto dell'estrema snellezza di quest'ultima, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 289/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 28/03/2022, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio, dichiarandone la definitiva esecutorietà. B. Condanna gli opponenti e al pagamento, in favore Parte_3 Parte_2 della parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 28 maggio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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