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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2060/2023 del R.A.C.C. in data
10/11/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023
d a
- Parte_1
(C.F. ), con il
[...] Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SARDELLA GIORGIO, giusto mandato in atti, attrice c o n t r o
- (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ), giusto C.F._1
mandato in atti convenuta avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “I- Si chiede ordinarsi l'esibizione, a norma dell'art.2711 c.c., oppure ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto base del conto corrente ordinario, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53 oppure 7805/53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento e/o linee di credito, sottoscritti in corso di rapporto, sia per elasticità di cassa, che per operazioni di portafoglio commerciale - anche di sconto a
Pag. 1 vario titolo -, nonché per operazioni POS, RI.BA., fatture, ivi inclusi il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n.
00415/35265311, collegati al suddetto conto corrente principale, perché mai consegnati, inviati e comunque ricevuti dall'odierna attrice in corso di rapporto, neppure a seguito delle richieste di invio e consegna in tal senso avanzate con le raccomandate di messa in mora e richiesta documenti in premessa indicate. Si chiede, inoltre, ordinarsi l'esibizione, sempre a norma dell'art.2711 c.c., oppure ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto relativi al conto ordinario inizialmente contrassegnato dal N.07805 53, infine dal nuovo n. 00415/35265210, qui di seguito indicati: - estratti conto dall'apertura del conto corrente ordinario (inizialmente contrassegnato dal
N.07805 53, infine dal nuovo n. 00415/35265210), quindi, dall'1.1.1988 al
31 agosto1988, completi di liste movimenti e conti scalari al 31.3 ed al
30.6.1988;- estratti conto (liste movimenti contabili) dal 01.01.1994 al
31.12.1994, completi di relativi scalari al 31.3, al30.6, al 30.9. ed al
31.12.1994; - estratti conto (liste movimenti contabili) dal 01.01.1995 al
30.9.1995, completi di relativi scalari al 31.3, al30.6 ed al 30.9.1995; - estratti conto (liste movimenti contabili) dal 01.04.1996 al 30.09.1996, nonché liste movimenti del mese di dicembre del 1996, completi di scalari al
30.6, al 30.9. ed al 31.12.1996; - estratti conto del 1997 (liste movimenti contabili), completi dei relativi scalari al 31.3, al 30.6, al 30.9. e al
31.12.1997; - estratti conto del 1998 (liste movimenti contabili), completi dei relativi scalari al 31.3, al 30.6, al 30.9. ed al 31.12.1998; - estratti conto
(liste movimenti contabili) dal 01.04.1999 al 30.06.1999 e dal 01.08.1999 al
31.10.1999, nonché conti scalari al 31.3., al 30.6. ed al 30.9.1999; - estratto conto trimestrale, completo di relativo scalare, dall'1.04.2003 al 30.06.2003;
- estratto conto trimestrale, completo di relativo scalare, dal 01.04.2004 al
30.06.2004; - estratto conto di estinzione del conto corrente principale n.
00415/35265210, estinto in data 11.11.2015, giusta comunicazione scritta in tal senso di cui alla lettera del 24.11.2015 della banca, in atti (doc. n.
9. Del fascicolo di parte); - Estratti conto di estinzione dei suddetti conti anticipi, in particolare del conto SBF n. 00415/35265412 e del conto anticipi fatture n.
00415/35265311. II- Si chiede, infine, ammettersi C.T.U. per accertare e quantificare, in virtù di quanto esposto, eccepito, domandato e richiesto con
Pag. 2 precedenti Atti e scritti difensivi, oltre che in ragione dei documenti versati in atti il rapporto di dare e avere tra le parti contrattuali in virtù del rapporto complessivamente intercorso tra le parti stesse come nella premessa dell'Atto di Citazione ed in tal modo la rettifica dell'errato saldo finale pari a zero del suindicato conto corrente principale, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53, infine dal n. 00415/35265210, alla data di estinzione del conto dell'11.11.2015 e la quantificazione del credito da indebito oggettivo dell'attrice, anche in ragione delle linee di credito e dei collegati conti anticipi tra i quali, in particolare, il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n. 00415/35265311, nonché per accertare e quantificare altresì ed all'occorrenza, il maggior danno ex art. 1224 II Co. del Codice Civile, già quantificato con la tabella di calcolo, ricavata dal web, trascritta nell'Atto di Citazione (cfr. paragrafo IX), che si deposita in allegato alla presente Memoria istruttoria (docc. nn. 26 del fascicolo di parte
). Ovviamente il maggior danno quantificato con l'Atto di Citazione e provato con la relativa tabella, che potrà essere liquidato anche sulla base di uno dei diversi ed ulteriori criteri di calcolo prospettati col menzionato Atto introduttivo del giudizio, dovrà essere aggiornato con i coefficienti di calcolo che verranno pubblicati dall'ISTAT fino alla data dell'emananda Sentenza o
Ordinanza 186 quater c.p.c.. **** Nel merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) Accertarsi e dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di Citazione, ovvero di conto corrente bancario ordinario, affidato, inizialmente contrassegnato dal n.
07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento, linee di credito ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n.
00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n. 00415/35265311, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel I) paragrafo della narrativa dell'Atto di Citazione e nel paragrafo I.1) della Memoria 183 VI
Comma n. 1 cpc e di tutte o talune delle eccezioni e domande sollevate e spiegate con i suddetti paragrafi, la nullità e/o l'inefficacia della disciplina del conto corrente ordinario n. 7805/53, relativa alla determinazione degli interessi debitori ultralegali, risultante dagli estratti conto per il periodo compreso tra l'instaurazione del conto corrente principale e la data dell'11.2.1993 in cui veniva sottoscritto il contratto del suddetto conto
Pag. 3 corrente ordinario n. 7805/53 e comunque, per il periodo successivo, delle disposizioni previste sul frontespizio e dall'Art. 7 terzo comma del contratto del conto corrente ordinario n. 7805/53 dell'11.2.1993 e dei contratti collegati, relative alla determinazione degli interessi debitori ultralegali, per mancanza di valida ed efficace pattuizione degli stessi o per pattuizione mediante rinvio agli usi piazza e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli addebiti di interessi debitori ultralegali e la non debenza dei medesimi, ossia delle somme di denaro a tal titolo pretese e incassate dalle Banche in premessa indicate ed a queste ultime indebitamente pagate dall'odierna attrice durante il rapporto di cui sopra, siccome non dovute e che devono per ciò essere restituite all'odierna attrice per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui ai richiamati paragrafi dei suddetti
Atti. 2) Accertarsi e dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di Citazione, ovvero di conto corrente bancario principale, affidato, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento, linee di credito ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n. 00415/35265311, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel II) paragrafo della narrativa dell'Atto di Citazione e nel paragrafo II.2) della Memoria 183 VI Comma n. 1 cpc e di tutte o talune delle eccezioni e domande sollevate e spiegate con i suddetti paragrafi, la nullità, per il periodo compreso tra l'instaurazione del conto corrente principale e la data dell'11.2.1993 in cui veniva sottoscritto il contratto del conto corrente ordinario n. 7805/53, della disciplina relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, risultante dagli estratti conto, nonché e per il periodo successivo delle disposizioni previste dall'Art.
7 secondo comma del suddetto contratto del conto corrente ordinario n.
7805/53 dell'11.2.1993 e dai contratti collegati, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché la nullità ed illegittimità degli addebiti trimestrali di questi ultimi e che, pertanto, le somme di denaro a tal titolo illegittimamente pretese e incassate dalle Banche in premessa ed a queste ultime indebitamente pagate dall'odierna attrice, durante il rapporto di cui sopra, non erano comunque dovute e devono per ciò essere restituite a quest'ultima per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui
Pag. 4 ai richiamati paragrafi dei suddetti Atti. 3) Accertarsi e dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di Citazione, ovvero di conto corrente bancario principale, affidato, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento, linee di credito ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n.
00415/35265311, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel III) paragrafo della narrativa dell'Atto di Citazione e nel paragrafo III.3) della
Memoria 183 VI Comma n. 1 cpc e di tutte o talune delle eccezioni e domande sollevate e spiegate con i suddetti paragrafi, la nullità e/o l'inefficacia della disciplina relativa alle commissioni di massimo scoperto del conto corrente ordinario n. 7805/53, risultante dagli estratti conto per il periodo compreso tra l'instaurazione del conto corrente principale e la data dell'11.2.1993 in cui veniva sottoscritto il contratto del suddetto conto corrente ordinario n. 7805/53 e comunque, per il periodo successivo, la nullità e/o l'inefficacia delle disposizioni previste sul frontespizio del contratto del conto corrente ordinario n. 7805/53 dell'11.2.1993 e dai contratti collegati, ed in ogni caso per mancanza di ogni e qualsivoglia valida e/o efficace pattuizione che disciplini le commissioni di massimo scoperto e che le stesse sono comunque invalide ex art. 1346 c.c. e/o inammissibili;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti sul conto corrente ut supra indicato per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque invalide e prive di causa negoziale e, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per le medesime ragioni ed eccezioni di cui sopra, che le somme di denaro a tal titolo illegittimamente pretese e incassate dalle
Banche individuate nella premessa dell'Atto di Citazione ed a queste ultime indebitamente pagate dall'odierna attrice durante il rapporto di cui sopra, non erano comunque dovute e devono per ciò essere restituite a quest'ultima per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui ai richiamati paragrafi dei suddetti Atti. 4) Accertarsi e dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di Citazione, ovvero di conto corrente bancario principale, affidato, inizialmente contrassegnato dal n.
07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di
Pag. 5 affidamento, linee di credito ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n.
00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n. 00415/35265311, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel IV) paragrafo della narrativa dell'Atto di Citazione e nel paragrafo IV.4) della Memoria 183 VI
Comma n. 1 cpc e di tutte o talune delle eccezioni e domande sollevate e spiegate con i suddetti paragrafi, la mancanza di ogni e qualsivoglia valida pattuizione che disciplini il tema delle valute, anche sotto il profilo dei giorni-valuta applicabili ad ogni singola operazione di addebito o accredito e, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia della disciplina delle valute o del relativo regolamento risultante dagli estratti conto per il periodo compreso tra l'instaurazione del conto corrente principale e la data dell'11.2.1993 in cui veniva sottoscritto il contratto del suddetto conto corrente ordinario n. 7805/53 e comunque, per il periodo successivo, delle disposizioni di cui ai commi I e IV del contratto di conto corrente ordinario n. 7805/53 dell'11.2.1993 e dei contratti collegati ut supra, ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l' inefficacia, per violazione degli artt.
1284 - 1346 - 2697 e 1418 II Comma del Codice Civile, degli addebiti di interessi ultralegali in tal modo applicati dalle banche nel corso del rapporto ut supra;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che le somme di denaro a tal titolo illegittimamente pretese e incassate dalle Banche in premessa ed a queste ultime indebitamente pagate dall'odierna attrice, durante il rapporto oggetto di causa, non erano comunque dovute e devono per ciò essere restituite a quest'ultima per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui ai richiamati paragrafi dei suddetti Atti. 5) Accertarsi dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di
Citazione, ovvero di conto corrente bancario ordinario, affidato, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento, linee di credito, finanziamenti ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il conto anticipi fatture n. 00415/35265311, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel V) paragrafo della narrativa dell'Atto di Citazione e nel paragrafo V.5) della Memoria 183 VI Comma n. 1 cpc e di tutte o talune delle eccezioni e domande sollevate e spiegate con i suddetti paragrafi, la nullità e/o l'inefficacia delle discipline o dei relativi regolamenti, risultanti dagli estratti
Pag. 6 conto per il periodo compreso tra la data di instaurazione del rapporto di conto corrente ordinario n. 7805/53 e l'11.2.1993 in cui veniva sottoscritto il contratto in atti e comunque, per il periodo successivo, delle disposizioni di cui all'Art. 7 I comma del suddetto contratto e dei contratti collegati ut supra ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l' inefficacia delle suddette discipline per mancata pattuizione di spese, competenze, remunerazioni e commissioni varie - anche per operazioni di sconto effetti ed altri titoli e/o documenti (ad es., Fatture, RI.BA.) e soprattutto dei singoli costi o delle singole percentuali applicate a tali titoli e, pertanto, la nullità delle relative discipline o dei relativi regolamenti e comunque di tutte le pattuizioni contrattuali relative alle dette spese, competenze, remunerazioni e commissioni varie e che, pertanto, le somme di denaro a tali titoli illegittimamente pretese e incassate dalle Banche in premessa ed a queste ultime indebitamente pagate dall'odierna attrice, durante il suddetto rapporto, non erano comunque dovute e devono per ciò essere restituite a quest'ultima per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui ai richiamati paragrafi dei suddetti Atti. 6) Per effetto di quanto esposto, eccepito e domandato con i paragrafi I), II), III), IV) e V) di cui alla narrativa del presente atto di citazione, nonché con i paragrafi I.1), II.2),
III.3), IV.4) e V.5) della memoria 183 VI Comma n. 1 cpc e delle conclusioni di cui ai precedenti punti nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in accoglimento dei motivi esposti col paragrafo VI) della narrativa dell'atto introduttivo e di quanto ivi eccepito e domandato, accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di
C.T.U. contabile, l'illegittimità dei saldi dare via via annotati in conto dalle banche in premessa durante il rapporto oggetto di causa e, per l'effetto, accertarne e dichiararne la nullità o comunque l'illegittimità e l'inefficacia ed in ogni caso la non debenza degli stessi, che devono, pertanto, essere riconosciuti all'odierna attrice per gli stessi motivi, le eccezioni e conseguenti domande di cui ai suddetti paragrafi e successive conclusioni di cui sopra. Accertarsi dichiararsi, con riferimento al rapporto descritto nella premessa dell'Atto di Citazione, ovvero di conto corrente bancario principale, affidato, inizialmente contrassegnato dal n. 07805 53, infine dal n. 00415/35265210, nonché dei contratti collegati di affidamento, linee di credito ed anticipi, tra i quali il conto corrente SBF n. 00415/35265412 ed il
Pag. 7 conto anticipi fatture n. 00415/35265311, in accoglimento dei motivi esposti col paragrafo VII) della narrativa dell'atto introduttivo e di quanto ivi eccepito e domandato, l'inadempimento, da parte della banca, dell'obbligo di rendiconto e, pertanto, la violazione della norma ex articolo 119 secondo comma del D.Lgs. n.385/93. 8) Per effetto di quanto esposto, eccepito e domandato, sia con la premessa dell'Atto di Citazione, che con i paragrafi I),
II), III), IV), V), VI) e VII) di cui alla narrativa del suddetto atto (di citazione), nonché con i con i paragrafi I.1), II.2), III.3), IV.4) e V.5) della memoria 183 VI Comma n. 1 cpc, oltre che con le conclusioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), in accoglimento dei motivi esposti col paragrafo VIII) della narrativa dell'Atto introduttivo del giudizio e di quanto ivi eccepito e domandato, accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di C.T.U. contabile, che la società attrice, in virtù del rapporto complessivamente intercorso tra le parti come nella superiore premessa, va creditrice, a titolo di indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.), nei confronti di
(C.F. e n. iscrizione Registro Imprese: Controparte_1
; P. Iva: ), nella qualità spiegata in atti, in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €.
137.035,55 (S.E. e/o O.), comprensiva degli interessi attivi, come meglio specificata col paragrafo VIII) della suestesa narrativa oppure, alternativamente ed occorrendo in linea subordinata, accertarsi e dichiararsi che la va creditrice di Parte_1
quella diversa somma, maggiore o minore, comprensiva sempre degli interessi attivi, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u.; per l'effetto, condannarsi (C.F. e Controparte_1
n. iscrizione Registro Imprese: ; P. Iva: ), nella P.IVA_2 P.IVA_3
qualità spiegata in premessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione ed al pagamento, a titolo di indebito oggettivo (Art.
2033 c.c.), in favore dell'attrice, della somma di €. 137.035,55 (S.E. e/o O.)
o, alternativamente, ed occorrendo in via subordinata, di quella diversa somma di denaro, maggiore o minore, comprensiva sempre dei suindicati interessi attivi, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u. contabile, oltre, in ogni caso, agli interessi legali ex Art. 1284
I Comma del cod. civ. dalla data della raccomandata di messa in mora del
Pag. 8 26-28.aprile.2017 (cfr., Sezioni Unite Civili della Cassazione, sentenza n.15895/2019) al di della domanda di cui all'Atto di Citazione, notificato il
27.2.2023, quindi, da detta ultima data al giorno del completo soddisfo al diverso tasso ex Art. 1284 IV Comma del Cod.Civ.. 9) Condannarsi altresì
(C.F. e n. iscrizione Registro Imprese: Controparte_1
; P. Iva: ), in persona del suo legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma (PR) - via Università,
1 -, nella qualità in epigrafe spiegata, in ragione dei motivi di cui al paragrafo IX) della narrativa dell'Atto di Citazione, al risarcimento del maggior danno, patito ed a patirsi dall'odierna attrice, ad oggi quantificabile ed ammontante ad € 12.700,73 (S.E. e/o O.) in virtù del parametro all'uopo utilizzato in via principale nel paragrafo IX) dell'Atto introduttivo del giudizio, oppure, alternativamente ed in via subordinata, al risarcimento e conseguente pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche a mezzo di ctu, o comunque equa (Art. 1226 c.cc.), in ragione di uno degli ulteriori parametri indicati nel richiamato paragrafo IX), occorrendo anche in virtù di quello relativo ai titoli di Stato > 12 mesi, ivi parimenti indicato e quantificato, oltre, in ogni caso, al maggior danno a maturarsi dal di della raccomandata di messa in mora del 26-28.aprile.2017 (cfr., Sezioni Unite Civili della
Cassazione, sentenza n.15895/2019) od anche, ma in via estremamente subordinata, dal di della domanda di cui all'Atto di Citazione, notificato il
27.2.2023 fino al giorno del soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1224
II Comma del Codice Civile. 10) Condannarsi, infine, Controparte_1
(C.F. e n. iscrizione Registro Imprese: ; P. Iva:
[...] P.IVA_2
), nella qualità spiegata in epigrafe, con sede legale in Parma P.IVA_3
(PR) - via Università, 1 -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei costi per spese e indennità di mediazione, indicati in calce al relativo Verbale ed ammontanti ad €. 48,80 (di cui €. 40,00 sorte capitale ed €.8,80 a titolo di Iva), nonché delle spese e competenze legali di mediazione e di giudizio, oltre che di c.t.u. e di c.t.p., queste ultime da liquidarsi in misura pari a quelle che saranno liquidate al Perito di Ufficio, maggiorate del 15% per spese generali, nonché degli accessori di Legge
Pag. 9 sulle voci imponibili, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che di tutte se ne dichiara anticipatario”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande e pretese ex adverso formulate per i motivi esposti in atti, quantomeno per il periodo anteriore al 6 novembre 2008; in via principale: - rigettare tutte le domande proposte dalla società attrice in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_2 somme di denaro in favore della Società, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in atti, disponendo - in ogni caso – le opportune compensazioni con gli importi versati dalla in via istruttoria: - CP_2
rigettare le istanze istruttorie di controparte per i motivi esposti in atti;
in ogni caso: - dichiarare tenuta e condannare la Società al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023, la società
prima della Parte_1
trasformazione denominata Tecno Copy Buri s.a.s. di Macoring, Parte_2
(di seguito, la ”), ha convenuto in giudizio Pt_3 Controparte_3
Contr (di seguito, la “ o ), contestando presunte irregolarità,
[...] CP_2 asseritamente realizzate da quest'ultima (rectius: da Istituti che sarebbero stati, in ultima istanza, incorporati in quest'ultima) nell'ambito di alcuni rapporti bancari, tra cui di un conto ordinario e un conto anticipi. In particolare, la Società ha contestato sostanzialmente la presunta applicazione di interessi anatocistici, nonché di interessi, commissioni e spese
Pag. 10 asseritamente non dovute. Per l'effetto, parte attrice ha domandato (tra l'altro) la condanna della a restituire l'importo di euro 137.035,55. CP_2
La causa è stata iscritta al n. R.G. n. 932/2023 ed assegnata al dott.
Gianpaolo Fabbro, mentre la prima udienza risulta rinviata all'11 luglio 2023.
Si è costituita tempestivamente la la quale ha eccepito (tra CP_2
l'altro) l'incompetenza del foro adito e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande avversarie, in quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Alla prima udienza, tenutasi l'11 luglio 2023, parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza e il dott. Gianpaolo Fabbro ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
La causa è stata quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Pordenone: la prima udienza di prosecuzione si è tenuta il 12 aprile 2024 all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. e la causa è stata rinviata al 15 ottobre 2024.
Le parti hanno quindi provveduto allo scambio delle memorie istruttorie e, in particolare, la nel secondo termine ex art. 183, comma CP_2
6, c.p.c., ha depositato la perizia sulle rimesse solutorie a supporto della sollevata eccezione di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice ha respinto le richieste istruttorie avversarie e ha rinviato la causa all'udienza del 14 marzo
2025 in occasione della quale sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande come formulate da parte attrice non possono essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Rappresenta un principio condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria quello secondo il quale il correntista che agisca in giudizio nei confronti della banca per ottenere la restituzione di somme di denaro, ha l'onere di produrre in causa gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, poiché per stabile il saldo dare o avere, è con ciò l'eventuale credito restitutorio, è necessario disporre di dati certi in ordine a operazioni registrate in conto fino al giorno della sua chiusura.
Tale tesi si inserisce nel consolidato filone interpretativo secondo il quale “nei rapporti bancari di conto corrente, il correntista […] è tenuto a
Pag. 11 fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida 'causa debendi', sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr. Cass. civ. n. 24948/2017; Cass. civ.
n. 11543/2019; Cass. civ. n. 9526/2019; Cass, civ. n. 20635/2021; Cass. civ.
n. 20635/2021; Cass. civ. n. 21225/2022).
E' pacifico che parte attrice non ha assolto l'onere sulla stessa gravante: la produzione in atti è del tutto insufficiente a qualunque tipo di accertamento, non potendosi in tal senso avvalorare le conclusioni rassegnate nella perizia di parte, conclusioni contestate da controparte e non supportate dalla necessaria documentazione. In tema di perizia giurata, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (cfr. Cass. 22 aprile 2009, n. 9551), e ancora: “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. 6 agosto 2015, n. 16552 e Cass. S.U. 3 giugno 2013, n.
13902).
Né appare corretto imputare la mancata produzione della documentazione alla convenuta: come già evidenziato nell'ordinanza CP_2
di data 16 ottobre 2024, infatti, la richiesta di parte attrice di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a parte convenuta la produzione dei documenti come indicati nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. non può essere accolta atteso che l'istituto di credito risulta aver consegnato alla parte la documentazione in suo possesso relativamente all'ultimo decennio dalla data della richiesta, e cioè dal 6 novembre 2018 [data in cui parte attrice ha richiesto per la prima volta la consegna della documentazione alla Banca ai sensi dell'art. 119 T.U.B.], e ciò sulla base del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di contratti bancari, coerentemente
Pag. 12 al disposto di cui all'art. 2220 c.c., che stabilisce, con riguardo alla documentazione contabile, che essa deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ. n. 35039/2022) ha chiarito che l'art. 119, ult.co., D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 circoscrive il diritto del cliente-correntista di ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni all'ipotesi in cui queste risultino compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che il correntista (e più in generale il soggetto legittimato dalla norma), qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta (inclusiva del contratto stesso: v. Cass. 2020 n. 12178), per effetto di un bilanciamento delle contrapposte esigenze che ha portato a ritenere contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il decennio. Di conseguenza, non può ritenersi sussistere, in capo ad una banca, un onere di conservazione e di consegna a tempo indefinito della documentazione bancaria attinente ai rapporti dalla medesima instaurati.
L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
35039 del 29 novembre 2022 è chiaro e stabilisce che il diritto del cliente ad ottenere copia degli estratti conto è circoscritto agli ultimi dieci anni.
Parte attrice nel tentare di svuotare di contenuto questa pronuncia, pretende di fatto che l'istanza di esibizione diventi un mezzo surrettizio per superare il limite temporale normativamente fissato e, di fatto, trasferire sulla banca l'intero onere probatorio, a fronte della propria inerzia.
Una simile impostazione è stata nuovamente sconfessata dalla
Cassazione con ordinanza 4 aprile 2025, n. 8914, che ha confermato il rigetto dell'ordine di esibizione disposto dalla Corte territoriale, proprio perché volto ad ottenere documenti ultra-decennali (del 1981). In tale occasione, la
Suprema Corte ha ribadito che: “sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalle nome predette (codicistica e di legislazione speciale) e dalla lettura delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (v. le sentenze già
Pag. 13 citate in materia), né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (cfr.
Corte di Cassazione, 4 aprile 2025, n. 8914).
Si osserva che gli stessi documenti prodotti da parte attrice evidenziano ampie e pacifiche cesure documentali almeno fino al 2008, come risulta dal fascicolo di parte e dagli allegati alla perizia di parte: tale discontinuità documentale preclude in radice la possibilità di affidare al CTU un compito che richiederebbe, per definizione, la disponibilità della serie completa degli estratti conto.
È orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che, in materia di ripetizione di indebito bancario, la CTU non possa supplire alle carenze probatorie della parte attrice, né possa essere utilizzata per ricostruzioni parziali o su basi lacunose. La consulenza è uno strumento di verifica, non un mezzo esplorativo o surrogatorio dell'onere della prova, pertanto, l'assenza degli estratti conto per un periodo rilevante – come nel caso di specie – ha imposto il rigetto dell'istanza istruttoria.
In un'azione di ripetizione dell'indebito, il correntista che agisce contro la banca ha l'onere di indicare specificamente i periodi in cui sono avvenuti i pagamenti indebiti. Questo significa che deve fornire la prova di quali versamenti o addebiti contestati sono stati effettuati in modo non dovuto, e non può limitarsi a contestazioni generiche.
Nel caso di specie le conclusioni formulate da parte attrice non individuano i periodi in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti o per meglio dire li individua in un arco temporale ovvero dall'instaurazione del conto corrente fino all'11 febbraio 1993, per il quale pacificamente non vi sono tutti gli estratti conto [rectius non sono stati prodotti dalla parte
Pag. 14 onerata], salvo poi aggiungere in modo del tutto generico “e comunque per il periodo successivo” [senza alcuna specificazione temporale].
Dalla documentazione prodotta dalla Banca convenuta è emerso, tra l'altro, che le parti hanno formalizzato e ricontrattualizzato nel corso del tempo: (i) il Conto Corrente (cfr. docc. n. 2 e 4); (ii) il Conto Anticipi (cfr. docc. n. 6 e 7); nonché (iii) gli affidamenti concessi tra cui il portafoglio commerciale (cfr. doc. n. 9).
I contratti risultano formalizzati per iscritto e sottoscritti dalla Società
e riportano sia le condizioni contrattuali che quelle economiche applicate ai rapporti nel corso del tempo.
Parte attrice ha poi contestato alla anche il presunto e CP_2
illegittimo calcolo anatocistico degli interessi passivi maturati, la parte non ha però indicato quando e in che termini la avrebbe effettuato, nel CP_2
corso del tempo, la capitalizzazione degli interessi.
Per tutte queste ragioni, e in primis perché la parte onerata, vale a dire parte attrice, non ha prodotto la serie completa degli estratti conto non può che essere pronunciata sentenza di rigetto delle domande come dalla stessa formulate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria alla quale si possono applicare i minimi tariffari atteso il solo deposito delle memorie istruttorie senza nessuna ulteriore attività, per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00].
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in
Pag. 15 euro 11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 16 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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