Decreto cautelare 24 novembre 2021
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 24/11/2021, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 00880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 880 del 20-OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l'annullamento, con conseguente riconoscimento del diritto alla “ restitutio in integrum ” e/o risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito:
- del decreto del -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata nominata -OMISSIS-con decorrenza giuridica a far data dal -OMISSIS-, nella sola parte in cui è prevista la decorrenza economica dal -OMISSIS-e la ricorrenza dell'anzianità di permanenza in sede (utile ai fini della graduatoria dei trasferimenti di sede) al -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente il -OMISSIS-:
l’annullamento nei limiti dell'interesse, previo esercizio dei poteri cautelari ex articoli 55 e 56 cod. proc. amm.:
- del decreto del-OMISSIS-, con il quale è stata confermata alla ricorrente la nomina di -OMISSIS-con decorrenza giuridica a far data dal -OMISSIS-, nella sola parte in cui è prevista la decorrenza economica dal -OMISSIS-e la ricorrenza dell'anzianità di permanenza in sede (utile ai fini della graduatoria dei trasferimenti di sede) al -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche - proposta con i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. – con cui la ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione del decreto di conferma della nomina a -OMISSIS-, nella sola parte concernente le date di decorrenza economica e di ricorrenza dell'anzianità di permanenza in sede;
Vista inoltre la domanda – proposta in via subordinata in data -OMISSIS--OMISSIS- - di autorizzazione all’abbreviazione dei termini di fissazione dell’udienza cautelare, ai sensi dell’articolo 53 cod. proc. amm.;
Rilevato che la situazione di estrema gravità e urgenza - che non consente di attendere la trattazione della domanda cautelare con il contraddittorio delle parti alla prima camera di consiglio utile – è prospettata dalla ricorrente in relazione alla necessità di “ consentire l’inserimento della stessa nei movimenti che si terranno in data -OMISSIS- ”;
Riconosciute le ragioni di urgenza prospettate nella domanda di abbreviazione dei termini e di anticipazione della camera di consiglio;
Ritenuto pertanto di fissare, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio dell’1 dicembre 20-OMISSIS-;
Ritenuto di conseguenza che, in relazione al periculum rappresentato nella domanda cautelare, non vi siano i presupposti per la concessione della richiesta misura monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale – in accoglimento della domanda ex articolo 53 cod. proc. amm. – la camera di consiglio dell’1 dicembre 20-OMISSIS-, con corrispondente riduzione dei termini per le difese della relativa fase.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Venezia il giorno -OMISSIS--OMISSIS-.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.