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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11698/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Lara SERENO Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
parte resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'intestato Tribunale di Venezia, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia statuire, a parziale modifica ed integrazione in parte qua della sentenza n. 2302/1994 emessa da codesta Autorità Giudiziaria, datata 23.6.1994 e pubblicata in data 19.9.1994, da intendersi confermata nel resto, che l'importo dell'assegno divorzile a carico del Sig. e a favore della Sig.ra previsto CP_1 Parte_1 nella condizione sub n.4 di cui alla predetta sentenza, sia revocato”.
pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato con delibera del C.O.A. di Venezia del 26/5/2025, premesso e documentato di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente a Venezia – Marghera in data
15/7/1972 - trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Venezia, anno
1972, Parte II, Serie A, numero 99 – e di essersi la coppia separata consensualmente in forza di decreto di omologa del Tribunale di Udine del 23/10/1989, pubblicato il 24/11/1989, previa udienza presidenziale tenutasi in data 10/10/1989, a cui era seguita la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2302/1994 del
23/6/1994, pubblicata il 19/9/1994, con la quale era stato stabilito, tra l'altro, l'obbligo per il resistente di versarle un assegno mensile complessivo di £.
3.000.000 a titolo di mantenimento suo e dei due figli allora minorenni ed (pari ad € 1.800.000 per Per_1 Per_2 la ricorrente e £ 600.000 per ciascuno dei figli (doc 4 e 5 ricorrente), ha riferito di non aver più effettivamente ricevuto a partire dal 2010 da parte dell'ex marito resistente il versamento dell'importo stabilito in suo favore in sede di divorzio.
A supporto della fondatezza di tale allegazione la ricorrente ha prodotto in atti una dichiarazione proveniente e sottoscritta dallo stesso resistente , datata CP_1
3/10/2024, in cui questo afferma di non aver mai provveduto al versamento di tale importo mensile “a far data dal mese di giugno 2010 sino ad oggi”, oltre agli estratti conto dell'ultimo triennio dei propri conti correnti bancari e ad un'autocertificazione dalla stessa sottoscritta
(docc. 11, 9, 10 ricorrente).
Ha quindi rappresentato di aver svolto in precedenza la professione di insegnante di danza classica, ma di essere attualmente priva di occupazione, e di essersi perciò rivolta ad un C.A.F. per ottenere l'erogazione di misure previdenziali ed assistenziali, venendo informata in tal sede dell'impossibilità di accedere alla pensione/assegno sociale in ragione del calcolo tra i propri redditi delle somme suddette stabilite con la sentenza di divorzio e da anni non percepite, non potendo d'altra parte il fisco dare rilievo alla dichiarazione scritta unilaterale del di cui sopra. CP_1
Pertanto, la , chiarito altresì di essere consapevole di non poter conseguire il Parte_1 pagamento delle somme stabilite in suo favore in sede di divorzio da parte del marito, in quanto disoccupato e del tutto privo di beni mobili o immobili da sottoporre ad esecuzione, ha istato, onde poter accedere ai benefici assistenziali suindicati, per l'emissione da parte del
Tribunale di una sentenza di revoca dell'assegno divorzile a parziale modifica della sentenza di divorzio.
pag. 2 di 4 Con decreto presidenziale dell'8/5/2025 è stata fissata udienza innanzi al giudice relatore delegato in data 7/10/2025, alla quale si è presentata la sola ricorrente, fornendo la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di cui sopra al resistente che, non essendosi costituito, è stato dichiarato contumace.
All'udienza la parte ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando le proprie conclusioni come ivi rassegnate, ed il Giudice delegato, disposta in via provvisoria la revoca dell'assegno divorzile e ritenuto non necessario svolgere ulteriore istruttoria, a seguito della discussione ha rimesso la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ritiene il Collegio che domanda della ricorrente vada accolta, tenuto conto della natura parzialmente disponibile dell'assegno divorzile sostenuta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano la prole (Cass. 25055/2017), le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono le regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda (Cass. 11061/2011; Cass. 4205/2006), potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale” (Cass. 7029/2024; Cass. 11795/2021).
Da ciò consegue che, oltre a potersi accogliere senz'altro la domanda attorea di revoca dell'assegno divorzile per la parte non connotata da finalità assistenziali, quanto a quest'ultima occorre invece considerare che, sempre secondo la Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice (…) deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 7029/2024; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
Va sul punto osservato che, ex art. 473 bis.19 c.p.c., pur non soggiacendo le domande di contributo economico in favore delle parti al rigido regime di decadenza stabilito dall'art. 473 bis.17 c.p.c., è pacifico che l'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone pur sempre la proposizione di un'apposita domanda del coniuge debole, e che nel caso di specie, la stessa ricorrente, oltre ad aver proposto espressa domanda di revoca dell'assegno divorzile, ha rappresentato che il resistente è del tutto privo di redditi e di patrimonio sui quali poter ottenere soddisfazione del diritto economico attribuitole in sede di divorzio nel 1994, ragion per cui la stessa avente diritto non ha per ben quindici anni ritenuto di agire esecutivamente nei confronti dell'ex marito inadempiente. pag. 3 di 4 Dalla documentazione relativa ai conti correnti bancari della ricorrente emerge del resto la conferma del fatto che, quantomeno nell'ultimo triennio, il resistente non abbia versato alcunché all'ex moglie a titolo di assegno divorzile (doc. 9 ricorrente), che, come si evince d'altra parte dall'esame delle proprie dichiarazioni dei redditi, percepisce attualmente un reddito annuale di circa € 2.000,00, rispetto agli oltre € 27.000,00 lordi che percepiva nel
2021, e ciò in conseguenza dell'aver terminato la propria attività professionale nel corso dell'anno 2022 (docc. 6 – 8 ricorrente).
Va inoltre considerato che i due figli della coppia sono da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sussistono pertanto secondo il Tribunale i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di veder revocato ex nunc l'obbligo stabilito in capo al resistente e da questo inadempiuto da anni di versarle l'assegno divorzile, posto che, anche per quanto riguarda la parte assistenziale e non disponibile dell'assegno, la statuizione emessa in sede di sentenza di divorzio nel 1994 è modificabile in ragione delle intervenute modificazioni reddituali delle parti, nonché tenuto conto del fatto che, come sottolineato dalla ricorrente, detta previsione incide in termini negativi sul diritto della stessa di ottenere l'erogazione di prestazioni assistenziali, ed infine sottolineato che in ogni caso la rinuncia all'assegno divorzile non preclude la possibilità, in caso di eventuale futuro sopraggiungere di giustificati motivi, ossia di “circostanze capaci di mutare l'assetto in virtù del quale l'ex coniuge si era determinato alla rinuncia, di agire in giudizio per ottenere la revisione del provvedimento”, come già stabilito dall'art. 9 della L.
898/1970 ed oggi dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (cfr. Cass. 9835/2023; Cass. 22505/2010; in tal senso di recente v. anche Trib. Marsala 406/2025).
Quanto alle spese processuali, non ravvisandosi soccombenza del resistente, esse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, l'assegno divorzile stabilito in favore della ricorrente con la sentenza n. 2302/1994 emessa da questo
Tribunale il 23/6/1994 e pubblicata in data 19/9/1994, a parziale modifica ed integrazione della stessa, confermandola nel resto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 9/10/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Tania Vettore pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Lara SERENO Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
parte resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'intestato Tribunale di Venezia, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia statuire, a parziale modifica ed integrazione in parte qua della sentenza n. 2302/1994 emessa da codesta Autorità Giudiziaria, datata 23.6.1994 e pubblicata in data 19.9.1994, da intendersi confermata nel resto, che l'importo dell'assegno divorzile a carico del Sig. e a favore della Sig.ra previsto CP_1 Parte_1 nella condizione sub n.4 di cui alla predetta sentenza, sia revocato”.
pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato con delibera del C.O.A. di Venezia del 26/5/2025, premesso e documentato di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente a Venezia – Marghera in data
15/7/1972 - trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Venezia, anno
1972, Parte II, Serie A, numero 99 – e di essersi la coppia separata consensualmente in forza di decreto di omologa del Tribunale di Udine del 23/10/1989, pubblicato il 24/11/1989, previa udienza presidenziale tenutasi in data 10/10/1989, a cui era seguita la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2302/1994 del
23/6/1994, pubblicata il 19/9/1994, con la quale era stato stabilito, tra l'altro, l'obbligo per il resistente di versarle un assegno mensile complessivo di £.
3.000.000 a titolo di mantenimento suo e dei due figli allora minorenni ed (pari ad € 1.800.000 per Per_1 Per_2 la ricorrente e £ 600.000 per ciascuno dei figli (doc 4 e 5 ricorrente), ha riferito di non aver più effettivamente ricevuto a partire dal 2010 da parte dell'ex marito resistente il versamento dell'importo stabilito in suo favore in sede di divorzio.
A supporto della fondatezza di tale allegazione la ricorrente ha prodotto in atti una dichiarazione proveniente e sottoscritta dallo stesso resistente , datata CP_1
3/10/2024, in cui questo afferma di non aver mai provveduto al versamento di tale importo mensile “a far data dal mese di giugno 2010 sino ad oggi”, oltre agli estratti conto dell'ultimo triennio dei propri conti correnti bancari e ad un'autocertificazione dalla stessa sottoscritta
(docc. 11, 9, 10 ricorrente).
Ha quindi rappresentato di aver svolto in precedenza la professione di insegnante di danza classica, ma di essere attualmente priva di occupazione, e di essersi perciò rivolta ad un C.A.F. per ottenere l'erogazione di misure previdenziali ed assistenziali, venendo informata in tal sede dell'impossibilità di accedere alla pensione/assegno sociale in ragione del calcolo tra i propri redditi delle somme suddette stabilite con la sentenza di divorzio e da anni non percepite, non potendo d'altra parte il fisco dare rilievo alla dichiarazione scritta unilaterale del di cui sopra. CP_1
Pertanto, la , chiarito altresì di essere consapevole di non poter conseguire il Parte_1 pagamento delle somme stabilite in suo favore in sede di divorzio da parte del marito, in quanto disoccupato e del tutto privo di beni mobili o immobili da sottoporre ad esecuzione, ha istato, onde poter accedere ai benefici assistenziali suindicati, per l'emissione da parte del
Tribunale di una sentenza di revoca dell'assegno divorzile a parziale modifica della sentenza di divorzio.
pag. 2 di 4 Con decreto presidenziale dell'8/5/2025 è stata fissata udienza innanzi al giudice relatore delegato in data 7/10/2025, alla quale si è presentata la sola ricorrente, fornendo la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di cui sopra al resistente che, non essendosi costituito, è stato dichiarato contumace.
All'udienza la parte ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando le proprie conclusioni come ivi rassegnate, ed il Giudice delegato, disposta in via provvisoria la revoca dell'assegno divorzile e ritenuto non necessario svolgere ulteriore istruttoria, a seguito della discussione ha rimesso la decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ritiene il Collegio che domanda della ricorrente vada accolta, tenuto conto della natura parzialmente disponibile dell'assegno divorzile sostenuta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano la prole (Cass. 25055/2017), le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono le regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda (Cass. 11061/2011; Cass. 4205/2006), potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale” (Cass. 7029/2024; Cass. 11795/2021).
Da ciò consegue che, oltre a potersi accogliere senz'altro la domanda attorea di revoca dell'assegno divorzile per la parte non connotata da finalità assistenziali, quanto a quest'ultima occorre invece considerare che, sempre secondo la Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice (…) deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 7029/2024; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
Va sul punto osservato che, ex art. 473 bis.19 c.p.c., pur non soggiacendo le domande di contributo economico in favore delle parti al rigido regime di decadenza stabilito dall'art. 473 bis.17 c.p.c., è pacifico che l'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone pur sempre la proposizione di un'apposita domanda del coniuge debole, e che nel caso di specie, la stessa ricorrente, oltre ad aver proposto espressa domanda di revoca dell'assegno divorzile, ha rappresentato che il resistente è del tutto privo di redditi e di patrimonio sui quali poter ottenere soddisfazione del diritto economico attribuitole in sede di divorzio nel 1994, ragion per cui la stessa avente diritto non ha per ben quindici anni ritenuto di agire esecutivamente nei confronti dell'ex marito inadempiente. pag. 3 di 4 Dalla documentazione relativa ai conti correnti bancari della ricorrente emerge del resto la conferma del fatto che, quantomeno nell'ultimo triennio, il resistente non abbia versato alcunché all'ex moglie a titolo di assegno divorzile (doc. 9 ricorrente), che, come si evince d'altra parte dall'esame delle proprie dichiarazioni dei redditi, percepisce attualmente un reddito annuale di circa € 2.000,00, rispetto agli oltre € 27.000,00 lordi che percepiva nel
2021, e ciò in conseguenza dell'aver terminato la propria attività professionale nel corso dell'anno 2022 (docc. 6 – 8 ricorrente).
Va inoltre considerato che i due figli della coppia sono da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sussistono pertanto secondo il Tribunale i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di veder revocato ex nunc l'obbligo stabilito in capo al resistente e da questo inadempiuto da anni di versarle l'assegno divorzile, posto che, anche per quanto riguarda la parte assistenziale e non disponibile dell'assegno, la statuizione emessa in sede di sentenza di divorzio nel 1994 è modificabile in ragione delle intervenute modificazioni reddituali delle parti, nonché tenuto conto del fatto che, come sottolineato dalla ricorrente, detta previsione incide in termini negativi sul diritto della stessa di ottenere l'erogazione di prestazioni assistenziali, ed infine sottolineato che in ogni caso la rinuncia all'assegno divorzile non preclude la possibilità, in caso di eventuale futuro sopraggiungere di giustificati motivi, ossia di “circostanze capaci di mutare l'assetto in virtù del quale l'ex coniuge si era determinato alla rinuncia, di agire in giudizio per ottenere la revisione del provvedimento”, come già stabilito dall'art. 9 della L.
898/1970 ed oggi dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (cfr. Cass. 9835/2023; Cass. 22505/2010; in tal senso di recente v. anche Trib. Marsala 406/2025).
Quanto alle spese processuali, non ravvisandosi soccombenza del resistente, esse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, l'assegno divorzile stabilito in favore della ricorrente con la sentenza n. 2302/1994 emessa da questo
Tribunale il 23/6/1994 e pubblicata in data 19/9/1994, a parziale modifica ed integrazione della stessa, confermandola nel resto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 9/10/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Tania Vettore pag. 4 di 4