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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2107/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta in presso lo studio dell'avv.to ALFIERI GIOVANNI e DE MARTINO Parte_1 MARIA TERESA che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in presso lo studio dell'avv.to AZZANO STEFANO che lo rapp.ta e CP_1 difende come da mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito ASSEGNO SOCIALE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 09/04/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente esponendo che, con provvedimento del 09/08/2022, l'Istituto previdenziale le aveva comunicato la revoca dell'assegno sociale in godimento AS n. 04113557, a causa della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2017, chiedendole altresì la restituzione della somma di € 8.370,83 erogata indebitamente per l'assegno sociale nell'anno 2018. La prestazione veniva revocata e ripristinata solo il 1/4/24.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi il suo diritto a percepire l'Assegno Sociale e la relativa maggiorazione sociale per l'anno CP_ 2018 e dichiararsi l'illegittimità della nota del 09/08/22 per errore imputabile all'istituto e per totale buona fede della ricorrente, e che nulla dovesse restituire all'Istituto previdenziale convenuto;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'Assegno Sociale e relativa maggiorazione sociale dal 01.09.23 al 31.03.24, indebitamente revocato, e, CP per l'effetto, condannare l al pagamento della somma di € 5.702,89 in suo favore della ricorrente a titolo di assegno sociale non percepito per il predetto periodo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, spese vinte. CP_ L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
L'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale a sostegno del reddito, che soddisfa un bisogno alimentare.
Vanno quindi applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223)
Nell'indebito assistenziale non può farsi quindi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89 si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”.
La pensione sociale è stata sostituita dal 01/01/1996 con l'assegno sociale ma essa è al di fuori della previsione normativa dell'art. 52 avendo natura assistenziale.
Nella sentenza della Cassazione n.12608 del 25/06/2020 (e nella successiva sentenza 13223/2020) la Suprema Corte evidenzia che:
“L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n.
26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i CP_ propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall' l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate CP_ al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre CP_ conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio
2010, n. 122 . (…) L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, CP_ postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all'
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) CP_ erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_3 legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_3 certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) CP_ onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati CP_ reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.
Infine va osservato che in casi simili, secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque CP_ configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha comportato la revoca dell'assegno sociale e la richiesta dell'indebito non è da rinvenirsi, in un errore genetico dell'Istituto, atteso che al momento dell'erogazione della CP pensione (2007) i dati reddituali complessivi ne consentivano l'erogazione, ma, secondo quanto eccepito da nella mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2017.
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie in base alla sentenza sopra citata, il cui orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza 13223/2020, l'indebito in questione è attribuibile ad un errore dell' , che non ha provveduto CP_3 al controllo dei dati reddituali, cosa che avrebbe dovuto fare autonomamente.
La ricorrente non ha redditi a parte l'assegno sociale, fin dal 2007 anno in cui le è stato erogato l'assegno sociale AS n.
04113557.
Inoltre nel caso de quo è in ogni caso da escludersi qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione o di incompleta o omessa segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione. CP Non vi è stata alcuna valida richiesta di comunicazione dei redditi da parte di né un previo provvedimento di sospensione regolarmente notificato, mancando agli atti la prova della ricezione.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate alla pensionata fino al provvedimento che ha accertato l'indebito del 09/08/2022 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate.
Va inoltre dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione sociale per il periodo dal settembre 2023 al marzo 2024, sussistendone i presupposti reddituali (essendo priva di reddito, come da CP_ CP certificato in atti, circostanza non contestata da , e condannato al pagamento della somma di € 5.702,89, non CP erogata dall' per il suddetto periodo.
Tale somma è stata calcolata dal medesimo istituto previdenziale e si evince dal cassetto previdenziale della ricorrente per il periodo in oggetto (somma non contestata).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 CP_ del 09/04/2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 09/08/2022 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate;
dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione sociale per il periodo CP_ dal settembre 2023 al marzo 2024, e per l'effetto condanna al pagamento della somma di € 5.702,89 oltre interessi come per legge;
CP condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti